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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 3586
Presentato in data: 17/06/2021
Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023". (Delibera di Giunta n. 892 del 14 06 21)
Oggetto:
Testo presentato:
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023". (Delibera di Giunta n. 892 del 14 06 21)

Presentatori:

Giunta

Testo:

Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023

 

 


RELAZIONE

 

Come noto con il  decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni, il Governo ha attuato la delega per l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche  nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati della  riforma della contabilità pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009  e della riforma del c.d. “federalismo fiscale”  prevista dalla legge n. 42 del 2009.

Il sopracitato decreto legislativo n. 118 del 2011- tra le novità introdotte - ha previsto, in particolare al paragrafo 7 dell’allegato 4/1 avente ad oggetto “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, che “le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenete il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Nel sopracitato Allegato A/1 è formalizzata altresì la possibilità di introdurre negli ordinamenti contabili regionali   la previsione   di progetti di legge collegati con cui disporre “modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR”.  Analogamente, considerato   che tra gli strumenti della programmazione regionale è compreso anche il disegno di legge di assestamento del bilancio, deve potersi ammettere   la possibilità di prevedere   progetti di legge ad esso collegati con cui disporre contestualmente modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi finanziari.

Ciò posto, si è pertanto ravvisata l’opportunità di presentare all’Assemblea legislativa la presente proposta di legge con cui sono disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali, affinché sia esaminata e discussa insieme al progetto di legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023 ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza con il citato provvedimento finanziario.

Il   Progetto di legge regionale recante “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023” risulta composto da alcuni articoli di contenuto eterogeneo che di seguito si illustrano.

 

Art. 1Oggetto e finalità

L’articolo detta le finalità generali della presente legge. Essa si colloca nell'ambito del processo di attuazione del decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei bilanci degli enti pubblici. Le disposizioni contenute nella presente legge sono   finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa in linea con il Documento di programmazione economico   finanziaria regionale (DEFR) ed in collegamento con la   legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023.

 

CAPO I

Cura del Territorio e dell’Ambiente

Sezione I

Ambiente

Art. 2 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2013

L’articolo in esame interviene sulla legge regionale 26 luglio 2013, n. 14 (Rete escursionistica dell’Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche) limitatamente al comma 4 dell’articolo 9, per quanto riguarda la composizione della rappresentanza regionale nel Coordinamento tecnico centrale della Rete Escursionistica dell’Emilia-Romagna.

La modifica è finalizzata a individuare i rappresentanti della Regione sulla base della competenza per materia e non della denominazione della struttura regionale a cui appartengono, in quanto questa può variare nel tempo a seguito di modifiche organizzative. La modifica, di tipo formale in quanto non altera la sostanza della norma, è opportuna dal punto di vista della tecnica legislativa in quanto garantisce l’attualità ed effettività della norma nel tempo.

 

Sezione II

Politiche di sviluppo per la montagna

Art.  3 - Modifica all’articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004

Nell’ambito delle azioni a favore dello sviluppo della Montagna, il quadro delle possibilità di intervento contenuto nelle azioni della legge regionale n. 2 del 2004, prevede la messa disposizione di risorse regionali di investimento, che confluiscono nel Fondo regionale Montagna di cui all’articolo 8, da destinare ad azioni di sistema e sinergiche indirizzate ad enti locali e al sistema economico-produttivo.

Oltre alle risorse regionali di investimento, stabilite annualmente con la legge di bilancio, contribuiscono al finanziamento anche le risorse statali sempre di investimento, di cui all’articolo 9 e all’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2004.

È stato rilevato che al verificarsi di situazioni climatiche eccezionali, quali nevicate straordinarie, gli strumenti di intervento per ripristinare la viabilità sulla rete viaria di competenza comunale sono le azioni condotte dai comuni. Gli oneri di ripristino della viabilità ordinaria comunale, in territori caratterizzati da zone abitate dislocate in maniera decentrata rispetto ai centri, richiedono, in determinate condizioni climatiche straordinarie, una disponibilità di risorse difficilmente reperibili nei bilanci comunali.

La motivazione della modifica ed integrazione all’articolato della legge regionale n. 2 del 2004 risiede nella volontà della Regione di riuscire a mettere a disposizione dei comuni montani risorse finanziarie di parte corrente adeguate a sostenere i rilevanti oneri che scaturiscono dall’effettuazione di servizi di ripristino della viabilità comunale a seguito di circostanze climatiche eccezionali.

 

CAPO II

Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa

Sezione I

Istruzione e formazione professionale

Art. 4 - Modifica all’articolo 33 della legge regionale n. 12 del 2003

Si ritiene opportuna la modifica della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”, di cui occorre integrare l’art. 33, comma 1, prevedendo l’accreditamento per i centri per l’innovazione di cui all’ art.2 comma 1 lett. g) della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7. Tale modifica è finalizzata ad una integrazione, ad oggi necessaria, tra centri di formazione professionale ed il sistema regionale della ricerca; la formazione, infatti, riveste un ruolo importante a monte del processo di mutazione richiesto anche dalle sfide che caratterizzano gli impegni dell’Agenda 2030 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sottoscritta anche dall’Unione Europea e i suoi stati membri, con i suoi  17 Obiettivi di  Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals o SDGs o OSS); il sistema della formazione, attraverso nuovi organismi accreditati, deve adeguarsi alle nuove esigenze e deve essere in grado di anticipare quanto è richiesto dal mercato del lavoro, accelerando il passo su innovazione e digitalizzazione come elementi fondamentali di un cambiamento all’interno del territorio regionale; il sistema della formazione, inoltre, deve prefiggersi il fine ultimo di coniugare crescita economica, inclusione sociale e tutela dell’ambiente valorizzando, tra gli altri aspetti, i modelli sostenibili di produzione  e  di  consumo,  una  crescita  economica  duratura,  inclusiva  e  sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti, così come evidenziato anche nella nuova STRATEGIA DI RICERCA E INNOVAZIONE PER LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE (S3) per il periodo di programmazione 2021/2027.

 

Art.5 - Proroga del Programma triennale in materia di offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale per gli Anni Scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22. 

Si ravvisa l’opportunità di prevedere la proroga del Programma triennale in materia di offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale AA.SS. 2019/20 2020/21 e 2021/22, approvati con Delibera dell’Assemblea legislativa n. 190 del 20/12/2018 tenuto conto che il suddetto programma trova la cornice più ampia di riferimento anche in termini di risorse finanziarie nella programmazione comunitaria Fondo Sociale.

In particolare, si rende opportuno concludere la programmazione comunitaria nel quadro di vigenza del citato programma. Il Programma triennale è quindi prorogato fino al 30 giugno 2023, data prevista per l’approvazione del Programma Operativo relativo alla nuova programmazione comunitaria 2021/2027.

 

Sezione II

Commercio e Turismo

Art. 6 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016

Art. 7 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2016

Art. 8 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016

Art. 9 - Inserimento dell’articolo 12-bis nella legge regionale n. 4 del 2016

Al fine di rafforzare ulteriormente e dare più compiuta attuazione all’obiettivo di integrazione delle istituzioni che operano nel sistema turistico regionale, con conseguente maggiore competitività delle azioni di promozione turistica che ha animato la riforma del sistema di cui alla legge regionale n. 4 del 2016 si unificano, nell’ottica di una unica destinazione, le attività di promozione della Citta Metropolitana di Bologna e della Provincia di Modena con l’introduzione  dell’articolo 12 -bis nella legge regionale n. 4 del 2016  che prevede l’istituzione del territorio  turistico Bologna-Modena, in relazione al quale si prevedono un Programma coordinato  di promo-commercializzazione  e un  Programma turistico di promozione locale, contraddistinti da una unitaria immagine coordinata che faccia riferimento al complessivo territorio di riferimento.

La modifica all’ articolo 3 della citata legge regionale n. 4 è volta a specificare le funzioni della Città Metropolitana di Bologna e della Provincia di Modena in coerenza con quanto disposto all’articolo 12-bis.

Le modifiche all’articolo 5 comma 3 e all’ articolo 7 comma 3 della legge regionale n. 4 sono finalizzate ad introdurre la possibilità di prevedere nei criteri una programmazione triennale delle attività di promozione turistica nell’ambito dei limiti di spesa autorizzati per i singoli esercizi finanziari dal bilancio triennale.

 

Art. 10 - Incremento per l’anno 2021 della percentuale massima di contributo concedibile sulla linea di finanziamento di cui alla lettera i-bis) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 17 del 2002.

La crisi del covid -19 ha determinato il blocco dell’attività delle stazioni invernali nel periodo critico di diffusione della pandemia. La crisi del settore è stata oggetto di agevolazioni gestite a livello statale collegate ai mancati introiti nei periodi di chiusura delle stazioni (cd decreto “RISTORI”) tuttavia è necessario prevedere anche un aiuto che abbia come obiettivo le ripartenze delle stazioni, in particolare nella seconda parte dell’anno 2021. Con questa finalità si propone di incrementare, per la sola annualità 2021, la percentuale massima di contributo prevista per la linea di finanziamento riguardante le spese di gestione e manutenzione connesse alla sicurezza degli impianti di cui alla lettera i- bis) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 17 del 2002 portando la percentuale massima di contributo dal 60% fino all’85%, per il solo anno 2021.

 

CAPO III

Cura della Persona, Salute e Welfare

Art. 11 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2017

Con il “Percorso Epilessia” (di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. n. 2073 del 2010), la Regione è impegnata già da anni nell’organizzazione della rete dedicata alle persone affette da tale   patologia.

Con la determinazione n. 3773 del 14/03/2017 del dirigente del Servizio Assistenza Ospedaliera è stato costituito il Gruppo di Lavoro regionale di coordinamento monitoraggio e consulenza   scientifica sul percorso epilessia (Gruppo di Lavoro Epilessia).

Con successiva determinazione n. 19798 del 27/11/2018 si è proceduto alla costituzione di   sottogruppi del Gruppo di lavoro Epilessia.

Tra tali sottogruppi di lavoro è stato istituito il Sottogruppo Osservatorio Epilessia, incaricato di   addivenire alla Progettazione di un Osservatorio regionale per la presa in cura sociale e sanitaria della persona con Epilessia.

Con determinazione n. 495 del 15/01/2020 è stato approvato il progetto di costituzione dell’Osservatorio Regionale Percorso Epilessia (ORPE) presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, con il coinvolgimento dei Servizi: Assistenza Ospedaliera, Assistenza Territoriale, ICT Tecnologie e Strutture Sanitarie.

Nel solco di tale attività, la regione intende migliorare la qualità della assistenza alle persone con epilessia, prevedendo il completamento della rete integrata dei servizi con azioni di valutazione e monitoraggio.

Lo strumento per raggiungere tali obiettivi è un apposito Registro regionale di patologia.

Pertanto, con la presente disposizione si prevede una integrazione alla legge Regionale 01 giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia e dell'Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria).

La norma all’articolo 6 della legge regionale n. 9 disciplina i “Registri di rilevante interesse regionale”.

Con la disposizione in esame si prevede pertanto l’inserimento, dopo la lettera q bis) del comma 1 del richiamato articolo 6 della nuova lettera q ter), recante l’istituzione del Registro Regionale Epilessia (RREP).

Il Registro prevede anche, attraverso la predisposizione di apposita scheda raccolta dati, l’acquisizione di ulteriori dati sulla   qualità   della   vita   delle   persone   con   epilessia, in collaborazione   con   l’Associazione   AICE (Associazione   Italiana Contro l’Epilessia).

 

Capo IV

Disposizioni ulteriori e finali

Art. 12 - Entrata in vigore

L’articolo dispone che la legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURERT.

 

 

 


Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa in linea con il contesto economico-finanziario, istituzionale e territoriale delineato nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) ed in collegamento con la legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023.

 

CAPO I

Cura del Territorio e dell’Ambiente

 

Sezione I

Ambiente

 

Art. 2

Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2013

 

1. Al comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 14 (Rete escursionistica dell’Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche) le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) sono sostituite come segue:

 

“4. Il coordinamento è composto da:

 

a) il responsabile della struttura regionale competente in materia di aree protette e sviluppo della montagna con funzione di presidente;

 

b) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di sistemi informativi geografici;

 

c) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di geologia e valorizzazione del patrimonio geologico regionale;

 

d) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di promozione turistica;”

 

Sezione II

Politiche di sviluppo per la montagna

 

Art. 3

Modifica all’articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004

 

1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) le parole “di investimento” sono soppresse.

 

2. Al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) nella lettera b) tra le parole “interventi” e “volti” sono inserite le parole “di investimento”;

 

b) dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:

 

“b-bis) al finanziamento di interventi a favore dei Comuni montani, tesi a ripristinare condizioni di efficienza infrastrutturale con particolare riferimento alla rete stradale d'interesse comunale, a fronte del verificarsi di eventi climatici straordinari. La Giunta regionale, a fronte del verificarsi di tali eventi climatici straordinari, definisce condizioni e modalità e criteri per la concessione ed erogazione dei contributi ai Comuni montani”.

 

CAPO II

Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa

 

Sezione I

Istruzione e formazione professionale

 

Art. 4

Modifica all’articolo 33 della legge regionale n. 12 del 2003

 

1. Nell’articolo 33 della legge regionale n. 12 del 2003, alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo:

 

“Al pari, al fine di beneficiare dei suddetti finanziamenti, devono essere accreditati i centri per l’innovazione di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 7 del 2002”.

 

Art. 5

Proroga del Programma triennale in materia di offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale per gli Anni Scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22.

 

1. Il Programma triennale in materia di offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, in attuazione del comma 1 dell’articolo 44 della legge regionale 30 giugno 2003, n.12 (Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale , anche in integrazione tra loro) e del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 30 giugno 2011, n.5 (Disciplina regionale dell’istruzione e formazione professionale), è prorogato fino  al 30 giugno 2023.

 

2. I procedimenti avviati sulla base del programma, di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalità previste nel programma stesso.

 

Sezione II

Commercio e Turismo

 

Art. 6

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016

 

1. All’articolo 3 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7), dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

 

“2-bis. La Città Metropolitana di Bologna in funzione di Destinazione Turistica e la Provincia di Modena possono attuare congiuntamente le attività di cui all’articolo 12-bis”.

 

Art. 7

Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2016

 

1. Nel comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2016, la parola “annualmente" è soppressa.

 

Art. 8

Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016

 

1. Al comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016, nella lett. a) la parola “annualmente” è soppressa.

 

Art. 9

Inserimento dell’articolo 12-bis nella legge regionale n. 4 del 2016

 

1. Dopo l’articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016 è aggiunto il seguente articolo:

 

“Art. 12-bis

Territorio turistico Bologna-Modena

 

1. Qualora la Città Metropolitana di Bologna in funzione di Destinazione Turistica e la Provincia di Modena ritengano strategico attuare congiuntamente i progetti di marketing e promozione turistica di cui alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 5 e il Programma turistico di promozione locale di cui all’articolo 6 per la valorizzazione del Territorio Turistico coincidente con il perimetro del territorio metropolitano sommato al territorio della Provincia di Modena, si dispone quanto segue:

 

a) I progetti di marketing e promozione turistica e il Programma turistico di promozione locale della Città Metropolitana di Bologna in funzione di Destinazione Turistica ricomprendono le azioni di promo-commercializzazione turistica del Territorio Turistico Bologna-Modena, contraddistinte da una unitaria immagine coordinata che faccia riferimento al complessivo territorio di riferimento;

 

b) I progetti di marketing e promozione turistica e il Programma turistico di promozione locale di cui alla lettera a) sono proposti dal Tavolo di Concertazione del Territorio Turistico Bologna-Modena, condivisi con la Cabina di Regia del Territorio Turistico Bologna-Modena e approvati dagli organi competenti della Città metropolitana di Bologna e della Provincia di Modena, e vengono trasmessi alla Regione con le modalità previste dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2.

 

2. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto, previo parere della Giunta metropolitana di Bologna e della provincia di Modena, i criteri per:

 

a) La composizione del Tavolo di Concertazione del Territorio Turistico Bologna-Modena, anche in considerazione della consistenza e rappresentatività turistica dei due territori;

 

b) La composizione della Cabina di Regia del Territorio Turistico Bologna-Modena, anche in considerazione della consistenza e rappresentatività turistica dei due territori;

 

c) Le modalità di elaborazione, presentazione alla Regione e finanziamento dei progetti di marketing e promozione turistica e del Programma turistico di promozione locale, di cui al comma 1, anche al fine del conseguimento dei finanziamenti di cui all’articolo 7 della presente legge;

 

d) Le tempistiche per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, anche con riferimento ad una eventuale fase transitoria”.

 

Art. 10

Incremento per l’anno 2021 della percentuale massima di contributo concedibile sulla linea di finanziamento di cui alla lettera i-bis) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 17 del 2002.

 

1. Per l’anno 2021 la percentuale di contributo stabilita alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna) per il finanziamento degli interventi previsti alla lettera i-bis) del comma 1 dell'articolo 8 della medesima legge regionale, fissata fino ad un massimo  del 60 per cento della spesa ammissibile è incrementata fino ad un massimo dell’85% della spesa ammissibile.

 

CAPO III

Cura della Persona, Salute e Welfare

 

Art. 11

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2017

 

1. Dopo la lettera q-bis) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 1° giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia e dell'Azienda Ospedaliera 'Arcispedale Santa Maria Nuova'. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria) è aggiunta la seguente lettera:

"q-ter) Registro Regionale Epilessia (RREP).”

 

Capo IV

Disposizioni ulteriori e finali

 

Art. 12

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

 

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