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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 3606
Presentato in data: 22/06/2021
Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: "Ratifica dell’Intesa interregionale tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte concernente l’attribuzione di funzioni ad AIPO in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2001, n. 42 e dell’annesso accordo costitutivo". (Delibera di Giunta n. 937 del 21 06 21)

Presentatori:

Giunta

Testo:

Ratifica dell’Intesa interregionale tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte concernente l’attribuzione di funzioni ad AIPO in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2001, n.42 e dell’annesso accordo costitutivo.

 

 


RELAZIONE

 

Il presente progetto di legge regionale è finalizzato alla ratifica dell’Intesa interregionale tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte con la quale le Regioni hanno concordato di integrare le funzioni già svolte dall’Agenzia interregionale per il fiume Po -AIPO- con quelle in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica. 

AIPO è stata istituita rispettivamente con le Leggi n.42 del 2001 dell’Emilia-Romagna, n.5 del 2002 della Lombardia, n.4 del 2002 del Veneto e n.38 del 2001 del Piemonte, al fine di garantire una gestione unitaria e interregionale del bacino del Po, svolgendo le funzioni di cui all’art.89 del D. Lgs 31 marzo 1998, n.112. 

Oggi, a seguito della previsione di stanziamenti da parte dello Stato per la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica ed in particolare alla realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, tra le quali è compresa la ciclovia Vento, ed al fine di poter utilizzare le risorse stanziate, si rende necessario ampliare le funzioni già attribuite ad AIPO, in quanto  le iniziative progettuali in corso per realizzare percorsi ciclabili e ciclovie prevedono l’uso di opere idrauliche e in particolare del sistema arginale del fiume Po in gestione ad AIPO e che pertanto è opportuno e necessario garantirne la compatibilità con gli usi primari provvedendo all’attribuzione dell’attività di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di detti percorsi e ciclovie alla stessa AIPO.

Nello specifico, la ciclovia Vento insiste sul territorio delle quattro Regioni che hanno istituito l’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO).

Si è reso pertanto necessario concludere un’Intesa interregionale fra le Regioni volta a concordare le funzioni da attribuire ad AIPO, per rendere possibile la realizzazione e la gestione delle infrastrutture della mobilità ciclistica ricadenti prevalentemente sulle pertinenze idrauliche già di competenza della stessa AIPO e relative al bacino idrografico del fiume PO e le modalità per la loro attuazione.

Si è ritenuto quindi necessario ed opportuno modificare i contenuti della legge regionale istitutiva di AIPO e dell’annesso “Accordo costitutivo” per attualizzarla e rendere le attività dell’Agenzia compatibili alle esigenze di realizzazione delle infrastrutture per la ciclabilità oggetto di programmazione nazionale in considerazione delle sue funzioni di salvaguardia degli argini e permettere di poter disporre dei finanziamenti nazionali previsti.

La ratifica dell’Intesa viene proposta all’Assemblea Legislativa in applicazione dell’art. 117, comma ottavo della Costituzione, degli articoli 25 e 28, comma 4. lett. h) dello Statuto regionale e dell’art. 21 della L.R. n. 16/2008.

Il progetto di legge di ratifica si compone di 4 articoli.

L’articolo 1 concernente l’oggetto e finalità della legge, ratifica l’Intesa sottoscritta tra le quattro Regioni al fine di integrare le funzioni già esercitate da AIPO con quelle espressamente indicate al successivo art. 2 in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica.

L’articolo 2 concernente le modifiche alla LR 42 del 2001 nel quale sono espressamente attribuite ad AIPO e disciplinate le modalità di esercizio delle nuove funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica che interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche di propria competenza e relative al bacino idrografico del fiume Po.

L’articolo 3 concernete le modifiche all’art 4(Funzioni) dell’accordo costitutivo dell’Accordo costitutivo dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), annesso alla legge regionale 22 novembre 2001 n.42, recepisce nell’accordo stesso le nuove funzioni attribuite ad AIPO con il precedente art 3.

 

L’articolo 4 relativo all’efficacia dell’Intesa ratificata, stabilisce che questa decorre dall’entrata in vigore dell’ultima legge di ratifica delle regioni partecipanti all’Intesa.

 

 


Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. La presente legge, in conformità all'articolo 25, comma 1, e all’articolo 28, comma 4, lettera h) dello Statuto regionale e all'articolo 21, comma 4, della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione Europea, sulle attività di rilievo internazionale della regione e sui suoi rapporti interregionali. attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale), ratifica l’Intesa interregionale tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte concernente l’attribuzione di funzioni ad AIPO in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica. Sulla base di tale intesa sono integrate le funzioni amministrative già esercitate dall’Agenzia interregionale per il fiume Po, AIPO, in attuazione della legge regionale 22 novembre 2001, n. 42 (Istituzione dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po AIPO) e delle leggi regionali istitutive vigenti presso le altre Regioni costituenti l’Agenzia, nonché dell’Accordo costitutivo approvato con le stesse.

 

Art.2

Modifiche alla legge regionale 22 novembre 2001 n.42

 

1. Dopo il comma 1 dell’art 1 della legge regionale 22 novembre 2001 n.42 recante “Istituzione dell’Agenzia Interregionale del fiume Po (AIPO)” è inserito il seguente comma:

 

“1 bis. L’Agenzia può svolgere altresì, purché compatibili con le funzioni di cui al comma 1, i compiti e le attività relativi alla progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica, ivi inclusi i compiti e i poteri di autorità espropriante relativamente ai percorsi ciclabili ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche di propria competenza e relative al bacino idrografico del fiume Po, secondo le modalità individuate in specifici accordi con le Regioni interessate.”

 

Art.3

Modifiche dell’Accordo costitutivo dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), annesso alla legge regionale 22 novembre 2001 n.42

 

1. Dopo il comma 2 dell’art 4 dell’Accordo costitutivo dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), annesso alla legge regionale 22 novembre 2001 n.42 è inserito il seguente comma:

 

“2 bis) L’agenzia può svolgere i compiti e le attività di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica, ivi inclusi i compiti e i poteri di autorità espropriante relativamente ai percorsi ciclabili ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche di propria competenza e relative al bacino idrografico del fiume Po, previa stipula di accordi con le Regioni interessate che definiscono, tra l’altro, l’ammontare delle relative risorse assegnate allo scopo.”

 

Art. 4

Efficacia

 

1. L’efficacia dell’Intesa e delle conseguenti modifiche alla Legge regionale 22 novembre 2001 n.42 recante “Istituzione dell’Agenzia Interregionale del fiume Po (AIPO)” e all’annesso “Accordo costitutivo dell’agenzia interregionale per il fiume Po” decorre dall’entrata in vigore dell’ultima delle leggi regionali di ratifica dell’intesa.

 

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