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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 3646
Presentato in data: 29/06/2021
Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: “Disposizioni per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari”. (Delibera di Giunta n. 1022 del 29 06 21)

Presentatori:

Giunta

Testo:

DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE FORME PUBBLICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI

 

 


RELAZIONE

 

Come noto, la Legge regionale 27.7.2013, n. 12, recante “Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona”, persegue la razionalizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari.

Il progetto di legge regionale “Disposizioni per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari” intende dunque operare in coerenza e continuità con le politiche regionali, stabilendo finalisticamente all’art. 1 (“Oggetto e finalità”) la volontà di sostenere proattivamente i percorsi di sviluppo e di razionalizzazione delle ASP quali aziende multisettoriali di ambito distrettuale operanti nell'ambito dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi.

In particolare, l’articolo 2 del progetto (“Misure per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari”) realizza detto sostegno prevedendo la possibilità, da parte della regione, di concedere nel triennio 2021-2023 contributi nel limite massimo complessivo di euro 4.000.000,00 per ciascun esercizio ai Comuni o alle Unioni di comuni capofila degli ambiti distrettuali, affinché tali emolumenti siano destinati alle ASP – ovvero, alternativamente, ad analoghe Aziende Speciali Consortile (ASC) - di cui gli enti locali si avvalgono per la gestione dei servizi alla persona (comma 1). Inoltre, l’art. 2 rimette la determinazione delle modalità e dei criteri per l’erogazione del finanziamento a una o più deliberazioni della Giunta regionale (comma 2).

L’art. 3 del progetto (“Norma finanziaria”) stabilisce modalità e mezzi di copertura finanziaria. Nello specifico, l’art. 3 prevede che agli oneri derivanti da quanto disposto all’art. 2, la Regione provvede mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2021-2023 (comma 1). Inoltre, il medesimo articolo prevede che la Giunta regionale sia autorizzata a provvedere alle variazioni di Bilancio (comma 2).

Infine, l’art. 4 del progetto (“Entrata in vigore”) stabilisce l’entrata in vigore immediata della legge, a far data dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della regione Emilia-Romagna.

 

 

 


Art. 1

Oggetto e finalità

 

1. In armonia con la legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 (“Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona”), la Regione sostiene i percorsi di sviluppo e razionalizzazione delle Aziende di servizi alla persona (ASP) operanti nell'ambito dei servizi sociali e socio-sanitari, compresi quelli educativi, attraverso la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi.

 

Art. 2

Misure per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari

 

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 1, la regione Emilia-Romagna concede contributi nel limite massimo complessivo di euro 4.000.000,00 per ciascun esercizio 2021, 2022 e 2023 ai Comuni o alle Unioni di comuni capofila degli ambiti distrettuali, affinché sia destinato alle Aziende di servizi alla persona (ASP) o ad analoghe forme pubbliche di cui si avvalgono per la gestione dei servizi alla persona.

 

2. Con deliberazione di Giunta regionale sono stabilite le modalità e criteri per l’attuazione del comma 1.

 

Art. 3

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto all’articolo 2 la Regione provvede mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2021-2023.

 

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di Bilancio.

 

Art. 4

Entrata in vigore

 

1.La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della regione Emilia-Romagna.

 

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