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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 3794
Presentato in data: 28/07/2021
Progetto di legge d'iniziativa Giunta: "Modifica all'art. 3, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Organizzazione e finanziamento delle Aziende sanitarie)”. (Delibera di Giunta n. 1202 del 26 07 21).

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

MODIFICA ALL’ART. 3, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 29 (ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DELLE AZIENDE SANITARIE)

 


RELAZIONE

 

Sino ad oggi, la Regione Emilia-Romagna ha inquadrato la funzione di direzione del personale assistenziale e tecnico-sanitario nell’ambito dell’attività direttiva prettamente tecnica, e conseguentemente alla “Direzione Infermieristica e Tecnica” (DIT) è stato attribuito il mandato di “collaborare con i Direttori dei Dipartimenti ospedalieri e territoriali allo sviluppo di processi assistenziali coerenti con le strategie aziendali” (vedasi la DGR 3.1.2006, n. 86 recante “Direttiva alle Aziende Sanitarie per l’adozione dell’Atto Aziendale”, poi integrata dalla DGR 20.12.2007, n. 2011 solo relativamente all’organizzazione specifica dei Dipartimenti di cure primarie, di salute mentale e dipendenze patologiche e di sanità pubblica).

Tuttavia, in molte Aziende del SSR – e, vieppiù, in occasione della tuttora presente emergenza sanitaria da COVID-19 - tale visione risulta superata dalla realtà, posto che la Direzione Infermieristica e Tecnica concorre più propriamente al perseguimento strategico della mission aziendale, garantendo il governo complessivo della funzione assistenziale (assistenza infermieristica, ostetrica, tecnico-sanitaria della riabilitazione e di supporto) e assicurando la direzione e la gestione delle risorse professionali di competenza in modo funzionale agli obiettivi indicati dalla programmazione regionale ed aziendale, secondo i principi della autonomia e della integrazione multi-professionale, nonché promuovendo lo sviluppo e il mantenimento delle competenze.

In coerenza con tale realtà, il presente progetto di legge regionale in materia di organizzazione sanitaria – composta da un unico articolo - propone l’istituzione di una Direzione assistenziale anch’essa parte integrante della Direzione strategica aziendale, rappresentata al suo vertice dal Direttore generale. Pertanto, il presente progetto di legge intende completare la Direzione strategica aziendale, in guisa che in essa oltre al Direttore Generale, al Direttore amministrativo, al Direttore sanitario ed al Direttore delle attività socio-sanitarie – quest’ultimo limitatamente alle Aziende USL, se previsto nell’Atto aziendale -, vi sia anche un Direttore assistenziale, anch’esso nominato fiduciariamente dal Direttore Generale, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inconferibilità ed incompatibilità.

L’istituzione di una Direzione assistenziale risponde essenzialmente alla necessità di consolidare un modello organizzativo che, fra l’altro, consenta al soggetto preposto di:

 

-          partecipare alla definizione della policy aziendale, con particolare riferimento alla valorizzazione delle professioni afferenti alla Direzione;

 

-          partecipare al processo di pianificazione strategica, collaborando in stretta sinergia con il Direttore Sanitario nella ricerca degli assetti organizzativi più adeguati alla evoluzione dei bisogni della popolazione, anche attraverso l’individuazione di modelli organizzativi innovativi ad elevata autonomia tecnico-gestionale;

 

-          agire in coerenza con le strategie complessive aziendali, secondo una logica di forte integrazione professionale e flessibilità organizzativa, con la creazione di sinergie e relazioni tese alla garanzia ed ottimizzazione della produzione di prestazioni, servizi, percorsi diagnostici terapeutici ed assistenziali;

 

-          promuovere e adottare processi integrati di assistenza, volti al miglioramento della qualità dei servizi e alla appropriatezza clinico-organizzativa, alla partecipazione attiva alla progettazione e implementazione dei percorsi clinico-assistenziali, alle politiche di controllo dei costi e di gestione ottimale delle risorse a disposizione.

 

Scopo del presente progetto di legge è dunque legittimare e introdurre la figura del Direttore assistenziale, senza tuttavia comprimere l’autonomia organizzativa aziendale, che tramite il proprio atto aziendale potrà disciplinare la presenza sia del Direttore delle attività socio-sanitarie, sia quella (nuova) del Direttore assistenziale. Sarà pertanto compito della Regione, successivamente all’approvazione ed entrata in vigore del presente progetto di legge, fornire alle Aziende nuove e specifiche linee guida orientative circa la previsione di dette figure negli Atti aziendali.

Da un punto di vista tecnico, il presente progetto di legge mediante il suo articolo 1 integra l’art. 3, comma 5, della Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (“Organizzazione e finanziamento delle Aziende Sanitarie”), aggiungendo all’ultimo periodo - senza soluzione di continuità - la seguente formulazione: “, limitatamente alle Aziende Unità Sanitarie Locali, e di un Direttore assistenziale. In coerenza con l’art. 3, comma 1, del D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 171, il Direttore generale nomina il Direttore amministrativo, il Direttore sanitario, il Direttore dei servizi socio-sanitari e il Direttore assistenziale attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inconferibilità ed incompatibilità.”

In esito a tale integrazione legislativa, l’art. 3, comma 5, della Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 29 risulterà come segue (in grassetto la parte di nuova introduzione):

“La Regione nomina il direttore generale ed i componenti del Collegio sindacale. Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno designato dalla Regione, con funzioni di Presidente, ed uno designato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria. È assicurata allo Stato la possibilità di designare un componente all'interno del Collegio sindacale. Il Direttore Generale è coadiuvato, nell’esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 1 –quater e quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche. L’atto aziendale di cui al comma 1 disciplina la presenza di un Direttore delle attività socio–sanitarie, limitatamente alle Aziende Unità Sanitarie Locali, e di un Direttore assistenziale. In coerenza con l’art. 3, comma 1, del D. Lgs. 4.8.2016, n. 171, il Direttore generale nomina il Direttore amministrativo, il Direttore sanitario, il Direttore dei servizi socio-sanitari e il Direttore assistenziale attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inconferibilità ed incompatibilità.”

 


Art. 1

Modifica all’art. 3, comma 5, della legge regionale n. 29 del 2004.

 

1. All’art. 3, comma 5, ultimo periodo, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Organizzazione e finanziamento delle Aziende Sanitarie) dopo la locuzione “socio-sanitarie” è aggiunto il seguente periodo:

 

“, limitatamente alle Aziende Unità Sanitarie Locali, e di un Direttore assistenziale. In coerenza con l’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria) il Direttore generale nomina il Direttore amministrativo, il Direttore sanitario, il Direttore dei servizi socio-sanitari e il Direttore assistenziale attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inconferibilità ed incompatibilità.”

 

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