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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 3869
Presentato in data: 25/08/2021
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: “Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell’ordinamento regionale”. (Delibera di Giunta n. 1327 del 24/08/2021)

Testo:

MISURE URGENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO ED ALTRI INTERVENTI PER LA MODIFICA DELL’ORDINAMENTO REGIONALE

 


RELAZIONE

 

Con il progetto di legge proposto, articolato in tre Capi, la Regione Emilia-Romagna intende attivare nel corso dei prossimi mesi del 2021 e nel 2022 un complesso di interventi urgenti finalizzati a sostenere le imprese agricole ed agroalimentari regionali, nonchè altre imprese, specie in alcuni settori che hanno risentito maggiormente delle incertezze collegate all’attuale situazione economica.

 

Al contempo, vi è la necessità di aggiornare alcune normative di settore, ed in particolare, la composizione del tavolo apistico regionale di cui alla legge regionale n. 2 del 2019 e la disciplina regionale in materia di produzione di sementi di piante allogame e non allogame di cui alla legge regionale n. 2 del 1998 per semplificare i procedimenti ed adeguarli all’assetto delle funzioni collegato al riordino territoriale di cui alla legge regionale n. 13 del 2015.

 

L’articolo 1 (Oggetto e finalità) definisce l’oggetto e le finalità dell’intervento normativo.

 

CAPO I

INTERVENTI SETTORIALI

 

Il Capo I è articolato in tre sezioni, la prima dedicata all’attuazione di interventi settoriali nel settore agricolo ed agroalimentare, mentre la seconda è dedicata ad interventi settoriali nel settore terziario e delle infrastrutture, la terza sezione infine prevede la concessione di contributi straordinari per le celebrazioni del settimo centenario della morte di Dante Alighieri.

 

Sezione I

Agricoltura

 

L’articolo 2 (Intervento per la sicurezza del potenziale produttivo nelle aziende agricole)

introduce un intervento per la sicurezza del potenziale produttivo nelle aziende agricole, da attuare in conformità al Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Il comma 1, infatti, autorizza la Regione a concedere contributi alle imprese agricole per l’acquisto di sistemi antifurto e antintrusione.

Il comma 2 demanda ad una successiva deliberazione di Giunta regionale la definizione dei criteri di ammissibilità, delle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e del relativo ammontare.

Il comma 3 stabilisce infine che per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposto per l’esercizio 2022 un contributo una tantum nel limite massimo di euro 1.000.000,00.

 

L’articolo 3 (Intervento a favore delle Associazioni di Organizzazioni di produttori del settore frutticolo) reca, invece, un intervento volto a sostenere il sistema organizzativo frutticolo regionale, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.

In particolare, al comma 1 è prevista la facoltà per la Regione di concedere contributi per la costituzione e l’avviamento di Associazioni di Organizzazioni di Produttori che perseguano l’obiettivo di concentrare l'offerta e immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti.

Il comma 2 precisa che tali contributi potranno essere concessi per un periodo di 36 mesi ed entro cinque anni dalla data del riconoscimento delle Associazioni.

Il comma 3 demanda ad una successiva deliberazione di Giunta regionale la definizione dei criteri di ammissibilità, delle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e del relativo ammontare.

Il comma 4 infine stabilisce che per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposto un contributo una tantum nel limite massimo di euro 120.000,00 per l’esercizio 2021, di euro 100.000,00 per l’esercizio 2022 e di euro 50.000,00 per l’esercizio 2023.

 

L’articolo 4 (Qualificazione e sostegno delle imprese agromeccaniche) prevede l’istituzione dell’albo regionale delle imprese agromeccaniche e un intervento contributivo a sostegno delle medesime imprese in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.

Il comma 1 fornisce innanzitutto una definizione di impresa agromeccanica, mentre il comma 2 ne istituisce l’albo regionale, la cui disciplina è demandata ad una successiva deliberazione di Giunta regionale.

Il comma 3 autorizza la Regione a concedere contributi a dette imprese per l’acquisto di macchine ed attrezzature di precisione.

Il comma 4 demanda ad una successiva deliberazione di Giunta regionale la definizione dei criteri di ammissibilità, delle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e del relativo ammontare.

Il comma 5 stabilisce infine che per far fronte agli oneri derivanti dal comma 3 è disposto per l’esercizio 2022 un contributo una tantum nel limite massimo di euro 1.000.000,00.

 

L’articolo 5 (Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione del riso) introduce misure di intervento a sostegno della coltivazione del riso in conformità al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.

Il comma 1 stabilisce in particolare che la Regione è autorizzata, per la campagna 2022, a concedere aiuti per superfici coltivate a riso da pila e da semente, con uso di sementi certificate.

I commi 2 e 3 demandano ad una successiva deliberazione di Giunta regionale l’individuazione dei criteri di ammissibilità, delle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e del relativo ammontare, nonché la definizione della tipologia degli impegni cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo.

Il comma 4 prevede che all'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA), previa approvazione di apposita convenzione.

Il comma 5 infine stabilisce che per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposto per l’esercizio 2022 un contributo una tantum nel limite massimo di euro 1.000.000,00.

 

L’articolo 6 (Misure di sostegno a favore della produzione della “Pera dell’Emilia-Romagna” IGP) prevede misure di sostegno a favore della produzione della “Pera dell’Emilia-Romagna” IGP in conformità al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.

Il comma 1 infatti autorizza la Regione, per l’annualità 2022, a concedere aiuti per compensare le spese sostenute dalle imprese agricole per l’accertamento del rispetto del disciplinare per la coltivazione della “Pera dell’Emilia-Romagna” IGP.

Il comma 2 affida alla Giunta regionale la definizione dei criteri di ammissibilità, delle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e del relativo ammontare.

Il comma 3 stabilisce che all'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA), previa approvazione di apposita convenzione.

Il comma 4 infine prevede che per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposto per l’esercizio 2022 un contributo una tantum nel limite massimo di euro 600.000,00.

L’articolo 7 (Promozione dei mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli) reca interventi di promozione dei mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli, finalizzati al miglioramento delle condizioni socio-economiche degli imprenditori agricoli e alla valorizzazione delle produzioni agricole locali in conformità del regionale in conformità e secondo i limiti posti stabiliti dal regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

Il comma 1 stabilisce che la Regione sostiene la realizzazione di aree riservate alla vendita diretta di prodotti agricoli in spazi pubblici dedicati.

Il comma 2, in particolare, autorizza la Regione a concedere contributi ai Comuni per interventi di recupero di edifici e spazi aperti dismessi di proprietà pubblica ed interventi di acquisto e installazione di impianti, attrezzature e dotazioni legati all'attuazione dei mercati per la vendita diretta.

Il comma 3 demanda ad una successiva deliberazione di Giunta regionale la definizione dei criteri di ammissibilità e delle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti.

Il comma 4 stabilisce infine che per far fronte agli oneri derivanti dal comma 2 è disposto per l’esercizio 2022 un contributo una tantum nel limite massimo di euro 1.000.000,00.

 

L’articolo 8 (Intervento straordinario per la realizzazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie) prevede, un intervento straordinario per la realizzazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie, volto a contribuire alla prevenzione dei crolli delle arginature dei corsi d'acqua.

Il comma 1, nello specifico, stabilisce che la Regione, per gli anni 2021 e 2022, concorre al finanziamento delle spese per l'attuazione dei piani medesimi da parte delle Province e della Città metropolitana di Bologna.

Il comma 2 rinvia ad un apposito atto di Giunta regionale la definizione dei criteri, delle tipologie di spesa oggetto di rendicontazione e le modalità di erogazione delle somme.

Il comma 3 stabilisce infine che per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposto un contributo una tantum nel limite massimo di euro 400.000,00 per l’esercizio 2021 e di euro 600.000,00 per l’esercizio 2022.

 

Sezione II

Economia della Conoscenza ed Infrastrutture

 

Le diverse misure di contenimento della pandemia di COVID-19 adottate dagli Stati membri, come il distanziamento sociale, le restrizioni degli spostamenti, la quarantena e l'isolamento, hanno avuto ed hanno tuttora un impatto immediato nel mercato, sia sul versante della domanda che dell'offerta di beni e servizi, penalizzando imprese che operano in diversi settori, tra i quali quello del trasporto aereo, quello degli eventi sportivi e del turismo, nonchè delle attività commerciali legati agli stessi.

Gli articoli 9 e 10 sono volti, in particolare, a dare un sostegno alle imprese che si occupano:

-          della gestione aeroportuale e della manutenzione degli aeromobili operanti nell’ambito aeroportuale di Forlì, a fronte delle difficoltà affrontate a causa delle riduzioni dei voli conseguenti all’introduzioni delle limitazioni dovute al contenimento della pandemia da COVID-19, verificatesi proprio in concomitanza alla previsione di riapertura dell’aeroporto di Forlì;

-          della infrastrutturazione e gestione dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola a seguito delle difficoltà affrontate a causa della impossibilità di far partecipare il pubblico pagante alle manifestazioni che si sono svolte nell’impianto durante la pandemia da COVID-19 nell’anno in corso, in primis Formula 1 Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna Gran Premio dell’Emilia- Romagna.

Gli aiuti da concedere sono quindi finalizzati a compensare finanziariamente le conseguenze economiche avverse derivanti dai mancati ricavi e dalle spese aggiuntive causate dalla pandemia in particolari settori che maggiormente ne hanno subito gli effetti.

 

L’articolo 9 (Misure a sostegno dell’ambito aeroportuale di Forlì) istituisce e disciplina la misura.

Il comma 1 autorizza la Regione a concedere  contributi nell’ambito degli strumenti del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto adottato dalla Commissione Europea per sostenere l’economia nel contesto della Pandemia di COVID-19” e specificatamente nell’ambito delle misure di aiuti di importo limitato ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final e dell’art. dal 54 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ed individua i beneficiari che sono riconducibili alle imprese  operanti nell’Aeroporto di Forlì.

Al comma 2 è definito il limite del 75% di contribuzione alle spese di investimento necessarie al rilancio delle attività delle imprese beneficiarie da queste sostenute nelle annualità 2021 e 2022.

Il comma 3 prevede il limite massimo di concessione dei contributi corrispondenti a euro 3.000.000,00 di cui euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2021 ed euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2022.

Al comma 4 è previsto il rinvio ad una deliberazione di Giunta regionale per la definizione dei criteri, dei i tempi e delle modalità operative di concessione del contributo.

 

L’articolo 10 (Misure a sostegno dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola) istituisce e disciplina la misura.

Il comma 1 quantifica l’importo massimo complessivo nel limite di euro 1.273.000,00 che la Regione può concedere   per il 2021, come  contributo nell’ambito degli strumenti del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto adottato dalla Commissione Europea per sostenere l’economia nel contesto della Pandemia di COVID-19” e specificatamente nell’ambito delle misure  degli aiuti di importo limitato ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final e dell’art. 54 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito con dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, al beneficiario identificato in  CON.AMI Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale, con sede ad  Imola, a cui compete l’infrastrutturazione e la gestione dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Al comma 2 è previsto che i contributi di cui al comma 1 concorrono a coprire i costi sostenuti nel 2021 per l’organizzazione di Formula 1 Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna Gran Premio dell’Emilia- Romagna, presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, non coperti dai ricavi a causa del divieto della presenza del pubblico.

Al comma 3 è previsto il rinvio ad una deliberazione di Giunta regionale per la definizione dei criteri, dei tempi e delle modalità operative di concessione del contributo.

 

L’articolo 11 (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 40 del 2002) prevede la modifica dell’art. 6 della legge regionale n. 40/2002 che ha come obiettivo quello di consentire alla Regione di erogare contributi alle imprese del settore turismo che attivano finanziamenti destinati al miglioramento delle strutture ricettive, sia alberghiere, sia all’aria aperta, gestite in forma imprenditoriale. La possibilità di concedere questa tipologia di contributi regionali dà alla Regione la possibilità di aderire a progetti nazionali o sovranazionali a favore delle imprese, quali l’operazione quadro “Italian regions EU blending programme” attivata dalla Banca Europea degli Investimenti, nei quali a una provvista privata (bancaria), oppure mista pubblica e privata, si affianca un contributo regionale per l’abbattimento dei costi dei finanziamenti.

 

Sezione III

Contributi straordinari per le celebrazioni del settimo centenario della morte di Dante Alighieri

 

L’articolo 12 (Contributo straordinario alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì) dispone nel comma 1, a favore della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, lo stanziamento di un contributo straordinario nel limite massimo di 100.000,00 euro per l’anno 2021 al fine di contribuire alla realizzazione di eventi culturali, iniziative informative, letterarie ed educative dedicate allo studio e alla celebrazione della figura e del lascito di Dante Alighieri, in occasione del settimo centenario della sua morte. Il legame con la città di Forlì si spiega in ragione del fatto che, nell’autunno del 1302 all’inizio dell’esilio durato quasi vent’anni, il Sommo Poeta trovò rifugio a Forlì, presso gli Ordelaffi, signori ghibellini della città, tornandovi occasionalmente anche in seguito. Dante si spense a Ravenna il 13 settembre 1321.

Il comma 2 demanda alla Giunta regionale la determinazione, con un proprio atto, delle modalità per la concessione e l’erogazione del contributo, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.

 

L’articolo 13 (Contributo straordinario per la produzione cinematografica) prevede al comma 1 la concessione di un contributo per la realizzazione di un’opera cinematografica. Sempre al fine di sostenere iniziative di rilevante valore culturale realizzate in occasione del settimo centenario della morte di Dante Alighieri, la Regione Emilia-Romagna intende sostenere la realizzazione del film “Dante” del regista Pupi Avati, tra i più importanti ed acclamati maestri del cinema italiano. Il film, coprodotto dalla società Duea Film S.p.A. e da RAI Cinema S.p.A., rappresenta un’occasione straordinaria per onorare e celebrare la figura di Dante Alighieri attraverso l’arte cinematografica del grande regista bolognese. Il progetto produttivo, cui Pupi Avati ha lavorato lungamente, intende far conoscere il Poeta, il tempo e il territorio in cui visse l’esilio, attraverso il cinema, con un linguaggio in grado di dare una lettura non scontata e al di fuori dei consueti canali accademici e scolastici. Il comma 2 prevede che la Giunta regionale definisca le modalità di concessione ed erogazione del contributo a favore della società Produzione Duea Film S.p.A., nel limite massimo di 120.000,00 euro, per l’esercizio 2021.

 

CAPO II

MODIFICHE a LEGGI REGIONALI

 

Il Capo II reca una serie di modifiche alla legge regionale 4 marzo 2019, n. 2 (Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 e dei regolamenti regionali 15 novembre 1991, n. 29 e 5 aprile 1995, n. 18) e alla legge regionale 19 gennaio 1998, n. 2 (Norme per la produzione di sementi di piante allogame e non allogame. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 30).

 

In particolare, l’articolo 14 modifica l'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2019.

Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2019, modificando la composizione del tavolo apistico regionale mentre al comma 2 vengono soppressi due incisi riferiti al comma 3 del medesimo articolo relativamente “all’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna e ai Servizi veterinari delle Aziende USL” che sono assorbiti nel comma 1.

 

L’articolo 15 apporta alcune modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 2 del 1998 volte a rendere più celeri i procedimenti relativi all’approvazione dei programmi di coltivazione dei produttori sementieri e dei coltivatori moltiplicatori, in considerazione anche dell'utilizzo di un apposito programma informatico che consente la georeferenziazione delle particelle. Viene infatti introdotta la facoltà di presentare un programma di variazione e vengono ridotte le ipotesi di acquisizione del parere del Comitato tecnico-scientifico sulla produzione di sementi di piante allogame e non allogame.

 

L’articolo 16 modifica l’articolo 3 della legge regionale n. 2 del 1998 per ampliare le funzioni del dirigente regionale rispetto alle modifiche di cui all’articolo 2 e per rendere maggiormente incisivo l’intervento preventivo della Giunta regionale in materia di danni alla produzione sementiera locale di cui al comma 3.

 

L’articolo 17 interviene sull’articolo 4 della legge regionale n. 2 del 1998, adeguando la composizione del Comitato tecnico-scientifico alle modifiche istituzionali che hanno coinvolto gli organi di controllo nazionali e al mutato assetto delle funzioni in materia di agricoltura disposto con la legge regionale n. 13 del 2015.

 

Gli articoli 18 e 19, modificando gli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 2 del 1998, superano l’originaria ripartizione delle funzioni di vigilanza e controllo tra Regione, Province e Comunità montane conferendo tali funzioni alla Regione, al fine di adeguare l’esercizio delle stesse al nuovo assetto di cui alla citata legge regionale n. 13 del 2015.

 

L’articolo 20 apporta alcune modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 2 del 1998, relativo alle sanzioni amministrative, rendendolo coerente con le innovazioni apportate all’articolo 2 della medesima legge regionale n. 2 del 1998. Al primo comma dell’articolo 7, viene aggiornata la sanzione amministrativa pecuniaria tramite conversione dei relativi importi da lire in euro e viene ridotto da 30 a 15 giorni il termine entro il quale è possibile presentare il programma di coltivazione o di variazione. Anche il comma 2 viene riformulato con lo scopo di adeguarlo alle modifiche di cui all'articolo 2 in ordine alla presentazione delle intenzioni, del programma di coltivazione o di variazione.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

Il Capo III contiene le disposizioni finali del progetto di legge.

 

L’articolo 21 (Norma finanziaria) fa riferimento alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente progetto di legge e all’autorizzazione alla Giunta regionale di provvedere con variazioni di bilancio.

 

L’articolo 22 (Entrata in vigore) dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

 

 


Art.1

Oggetto e finalità

 

1. Al fine di mitigare le conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare gli effetti diretti ed indiretti su diversi settori produttivi e di erogazione di servizi, la Regione, con la presente legge, individua alcune misure a sostegno delle imprese per il rilancio del sistema economico regionale.

 

2. La presente legge prevede altresì interventi di modifica di alcune norme dell’ordinamento regionale al fine di semplificare i procedimenti ed adeguarli all’assetto delle funzioni disposto dal riordino territoriale.

 

CAPO I

INTERVENTI SETTORIALI

 

Sezione I

Agricoltura

 

Art. 2

Intervento per la sicurezza del potenziale produttivo nelle aziende agricole

 

1. Al fine di tutelare il potenziale produttivo aziendale e incrementare i livelli di protezione e sicurezza, la Regione può concedere contributi alle imprese agricole per l’acquisto di sistemi antifurto e antintrusione.

 

2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

 

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposto per l’esercizio 2022 un contributo una tantum nel limite massimo di euro 1.000.000,00.

 

Art. 3

Intervento a favore delle Associazioni di Organizzazioni di produttori del settore frutticolo

 

1. Al fine di sostenere il sistema organizzativo frutticolo regionale, la Regione può concedere contributi per la costituzione e l’avviamento di Associazioni di Organizzazioni di Produttori, riconosciute ai sensi della normativa unionale, che perseguano l’obiettivo di concentrare l'offerta e immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, mediante trattative commerciali aggregative.

 

2. I contributi di cui al comma 1 potranno essere concessi per un periodo di 36 mesi ed entro cinque anni dalla data del riconoscimento delle Associazioni di Organizzazioni di Produttori che abbiano sede nella regione Emilia-Romagna.

 

3. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.

 

4. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposto un contributo una tantum nel limite massimo di euro 120.000,00 per l’esercizio 2021, di euro 100.000,00 per l’esercizio 2022 e di euro 50.000,00 per l’esercizio 2023.

 

Art. 4

Qualificazione e sostegno delle imprese agromeccaniche

 

1. Si definiscono imprese agromeccaniche i soggetti, individui o società, ivi incluse le cooperative ed i consorzi di imprese, che svolgono in forma autonoma e con caratteristiche di prevalenza economica una delle attività di cui all’art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38).

 

2. Al fine di promuovere la qualificazione della professionalità delle imprese di cui al comma 1 è istituito l’albo delle imprese agromeccaniche. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti le modalità di tenuta dell’albo ed i requisiti necessari per l’iscrizione allo stesso.

 

3. Per sostenere l’ammodernamento delle imprese iscritte all’albo di cui al comma 2, la Regione può concedere contributi per l’acquisto di macchine ed attrezzature di precisione.

 

4. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.

 

5. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 3 è disposto per l’esercizio 2022 un contributo una tantum nel limite massimo di euro 1.000.000,00.

 

Art. 5

Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione del riso

 

1. Al fine di sostenere il mantenimento della produzione risicola sul territorio regionale, la Regione è autorizzata, per la campagna 2022, a concedere aiuti per superfici coltivate a riso da pila e da semente, a fronte dell'utilizzo di sementi certificate.

 

2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.

 

3. La tipologia degli impegni cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento di cui al presente articolo sono fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.

 

4. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)).

 

5. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposto per l’esercizio 2022 un contributo una tantum nel limite massimo di euro 1.000.000,00.

 

Art. 6

Misure di sostegno a favore della produzione della “Pera dell’Emilia-Romagna” IGP

 

1. Al fine di sostenere il settore della pericoltura, la Regione è autorizzata, per l’annualità 2022, a concedere aiuti per compensare le spese sostenute dalle imprese agricole per l’accertamento del rispetto del disciplinare per la coltivazione della “Pera dell’Emilia-Romagna” a indicazione geografica protetta (IGP).

 

2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.

 

3. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 21 del 2001.

 

4. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposto per l’esercizio 2022 un contributo una tantum nel limite massimo di euro 600.000,00.

 

Art. 7

Promozione dei mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli

 

1. La Regione, al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni socio-economiche degli imprenditori agricoli e valorizzare le produzioni agricole locali, sostiene la realizzazione di aree riservate alla vendita diretta di prodotti agricoli in spazi pubblici dedicati.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a concedere contributi ai Comuni per i seguenti interventi:

 

a. recupero di edifici dismessi di proprietà pubblica e sistemazione, adeguamento e miglioramento delle aree esterne di pertinenza degli immobili;

 

b. ristrutturazione, sistemazione, adeguamento e miglioramento di spazi aperti esistenti dismessi di proprietà pubblica;

 

c. acquisto ed installazione di impianti, attrezzature, dotazioni legati all'attuazione dei mercati per la vendita diretta.

 

3. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti di cui al comma 2 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale in conformità e secondo i limiti posti stabiliti dal regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

 

4. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 2 è disposto per l’esercizio 2022 un contributo una tantum nel limite massimo di euro 1.000.000,00.

 

Art. 8

Intervento straordinario per la realizzazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie

 

1. Al fine di garantire maggiore efficacia nell’attuazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie previsti in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e contribuire alla prevenzione dei crolli delle arginature dei corsi d'acqua, la Regione, per gli anni 2021 e 2022,  concorre al finanziamento delle spese per l'attuazione dei piani medesimi da parte delle Province e della Città metropolitana di Bologna.

 

2. Il riparto delle somme spettanti alle Province e alla Città metropolitana di Bologna in base al comma 1 è definito con apposito atto della Giunta regionale che ne definisce i criteri, le tipologie di spesa oggetto di rendicontazione e le modalità di erogazione.

 

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposto un contributo una tantum nel limite massimo di euro 400.000,00 per l’esercizio 2021 e di euro 600.000,00 per l’esercizio 2022.

 

Sezione II

Economia della Conoscenza ed Infrastrutture

 

Art. 9

Misure a sostegno dell’ambito aeroportuale di Forlì

 

1. La Regione, nel rispetto delle politiche di sostegno al settore aeroportuale e tenuto conto delle conseguenze economiche derivanti dalla pandemia di COVID-19, nell’ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto adottato dalla Commissione Europea per sostenere l’economia nel contesto della suddetta pandemia, ed in particolare degli aiuti di importo limitato ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final e dell’articolo 54, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata a concedere contributi per investimenti alle imprese per la gestione dell’aeroporto e per la manutenzione degli aeromobili operanti nell’ambito aeroportuale di Forlì.

 

2. I contributi di cui al comma 1 concorrono alle spese di investimento necessarie al rilancio delle attività, sostenute dalle imprese beneficiarie a partire dal 1° gennaio 2021, nella misura massima del 75%.

 

3. I contributi di cui ai commi precedenti potranno essere concessi nel limite massimo di euro 3.000.0000 di cui 1.000.000,00 a valere sull’esercizio 2021 ed euro 2.000.000,00 a valere sull’esercizio 2022.

 

4. Con apposito atto della Giunta regionale sono definiti i criteri, i tempi e le modalità di concessione ed erogazione del contributo.

 

Art. 10

Misure a sostegno dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola

 

1. La Regione, nel rispetto delle politiche di sostegno al settore turistico e dello sport, tenuto conto delle conseguenze economiche derivanti dalla pandemia di Covid-19, nell’ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto adottato dalla Commissione Europea per sostenere l’economia nel contesto della suddetta pandemia, in particolare degli aiuti di importo limitato ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final e dell’articolo 54 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata per il 2021 a concedere contributi fino al limite massimo di euro 1.273.000,00 al Con.Ami Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale con sede ad Imola.

 

2. I contributi di cui al comma 1 concorrono a coprire i costi sostenuti nel 2021 per l’organizzazione del Formula 1 Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna Gran Premio dell’Emilia- Romagna presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, non coperti dai ricavi a causa del divieto della presenza del pubblico.

 

3. Con apposito atto della Giunta regionale sono definiti i criteri, i tempi e le modalità di concessione ed erogazione del contributo.

 

Art. 11

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 40 del 2002

 

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 6, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3) è inserita la seguente lettera:

 

“d-bis) per l’abbattimento dei costi sui finanziamenti anche a medio e lungo termine”.

 

Sezione III

Contributi straordinari per le celebrazioni del settimo centenario della morte di Dante Alighieri

 

Art. 12

Contributo straordinario alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

 

1. La Regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera c), e le finalità di promozione e sostegno della cultura, dell'arte e della musica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), dello Statuto regionale. A tal fine sostiene il programma di iniziative celebrative del settimo centenario della morte di Dante Alighieri, riconoscendo alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì un contributo straordinario nel limite massimo di euro 100.000,00 per l’esercizio 2021.

 

2. La Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo.

 

Art. 13

Contributo straordinario per produzione cinematografica

 

1. La Regione Emilia-Romagna, perseguendo gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale secondo quanto previsto  dallo Statuto regionale ed in occasione del settimo centenario dalla morte di Dante Alighieri,  è autorizzata a concedere per l’esercizio 2021 un contributo straordinario  nel limite massimo di euro 120.000,00  alla società Produzione Duea Film S.p.A. per il film “Dante”, con regia di Pupi Avati, prodotto dalla società Produzione Duea Film S.p.A. e RAI Cinema S.p.A.

 

2. La Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo. La liquidazione del contributo è effettuata in un’unica soluzione dietro presentazione di una relazione sul progetto ammesso a contributo unitamente a un rendiconto finanziario.

 

CAPO II

MODIFICHE A LEGGI REGIONALI

 

Art. 14

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2019

 

1. Il comma 1 dell’articolo 4, della legge regionale 4 marzo 2019, n. 2 (Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 e dei regolamenti regionali 15 novembre 1991, n. 29 e 5 aprile 1995, n. 18) è sostituito dal seguente:

 

“1. È istituito il Tavolo apistico regionale con funzioni tecnico-consultive, composto da componenti designati tra funzionari regionali dei settori Agricoltura e Sanità veterinaria ed igiene degli alimenti, un funzionario rappresentante dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, un funzionario rappresentante dei  Servizi veterinari delle Aziende USL e da un componente designato da ciascuna delle Associazioni ed Organizzazioni degli apicoltori e produttori apistici regionali”.

 

2. Nel comma 3 dell’articolo 4, della legge regionale n. 2 del 2019 sono soppresse le parole “dall’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna” e “dai Servizi veterinari delle Aziende USL”.

 

Art. 15

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 2 del 1998

 

1. Il comma 1 dell’articolo 2, della legge regionale 19 gennaio 1998, n. 2 (Norme per la produzione di sementi di piante allogame e non allogame. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 30) è sostituito dal seguente:

 

“1. I produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio che intendono coltivare nell'ambito del territorio regionale piante allogame e non allogame, individuate dalla Giunta regionale, comunicano alla Regione tale intenzione e presentano un programma di coltivazione e/o un programma di variazione."

 

2. Il comma 3 dell’articolo 2, della legge regionale n. 2 del 1998 è sostituito dal seguente:

 

“3. La Regione decide con provvedimento motivato sui programmi di coltivazione e sui programmi di variazione entro quaranta giorni dalla loro presentazione. In caso di programmi che presentino interferenze non risolte tra le coltivazioni, la Regione, ai fini della propria decisione sui programmi di coltivazione e sui programmi di variazione, acquisisce il parere del Comitato di cui all’art. 4. Il provvedimento di approvazione dei programmi è pubblicato nel sito internet della Regione.”

 

3. Nel comma 4 dell’articolo 2, della legge regionale n. 2 del 1998 sono soppresse le parole “ed agli Enti territorialmente competenti”.

 

Art. 16

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 2 del 1998

 

1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 3, della legge regionale n. 2 del 1998 è sostituita dalla seguente:

 

“c) stabilisce i termini di presentazione delle intenzioni di coltivazione, dei programmi di coltivazione, dei programmi di variazione e dei relativi consuntivi.”

 

2. Al termine del comma 3 dell’articolo 3, della legge regionale n. 2 del 1998 sono aggiunte le seguenti parole: “che gode di diritto di pre-uso e adotta misure necessarie per evitare tali danni.”

 

Art. 17

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 2 del 1998

 

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 4, della legge regionale n. 2 del 1998 è sostituita dalla seguente:

 

“b) un rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – Difesa e Certificazione (CREA – DC)”.

 

2. Il comma 4 dell’articolo 4, della legge regionale n. 2 del 1998 è abrogato.

 

Art. 18

Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 2 del 1998

 

1. Il comma 1 dell’articolo 5, della legge regionale n. 2 del 1998 è sostituito dal seguente:

 

“1. La Regione esercita le funzioni in materia di accertamento delle violazioni degli obblighi di cui alla presente legge e di applicazione delle relative sanzioni.”

 

2. Il comma 2 dell’articolo 5, della legge regionale n. 2 del 1998 è abrogato.

 

Art. 19

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1998

 

1. Nel comma 1 dell’articolo 6, della legge regionale n. 2 del 1998 le parole “L'Ente territorialmente competente” sono sostituite dalle parole “La Regione”.

 

2. Nel comma 3 dell’articolo 6, della legge regionale n. 2 del 1998 sono soppresse le parole “Copia del verbale è trasmessa immediatamente all'Ente territorialmente competente”.

 

3. Nel comma 4 dell’articolo 6, della legge regionale n. 2 del 1998 le parole “L'Ente territoriale” sono sostituite dalle parole “La Regione”.

 

Art. 20

Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 2 del 1998

 

1. Il comma 1 dell’articolo 7, della legge regionale n. 2 del 1998 è sostituito dal seguente:

 

“1. I produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio che presentano il programma di coltivazione o il programma di variazione, di cui al comma 1 dell’art. 2, entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dalla Regione sono puniti, per ciascun programma la cui scadenza non è rispettata, con la sanzione amministrativa da Euro 150,00 a Euro 900,00. Decorso tale termine il programma di coltivazione o il programma di variazione s'intendono non presentati.”

 

2. Il comma 2 dell’articolo 7, della legge regionale n. 2 del 1998 è sostituito dal seguente:

 

“2. I produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio che coltivano ma non presentano le intenzioni o il programma di coltivazione o il programma di variazione di cui al comma 1 dell'art. 2 sono puniti con la sanzione amministrativa da 516,00 Euro a 3.098,00 Euro”.

 

3. Nel comma 5 dell’articolo 7, della legge regionale n. 2 del 1998 sono soppresse le parole “mentre quelle riscosse ai sensi dei commi 3 e 4 sono introitate nel bilancio dell'Ente interessato”.

 

CAPO III

Disposizioni finali

 

Art. 21

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito dei fondi speciali, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2021-2023.

 

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

 

Art. 22

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

 

 

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