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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 3934
Presentato in data: 13/09/2021
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Norme in materia di agricoltura sociale". (Delibera di Giunta n. 1383 del 06/09/2021)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE

 

 


RELAZIONE

 

Con il presente progetto di legge, la Regione Emilia-Romagna si propone di disciplinare in modo organico la materia dell’agricoltura sociale, in conformità ai principi introdotti a livello nazionale dalla legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), riconoscendo l’impatto innovativo dei servizi offerti sul territorio e sui bisogni della comunità e al contempo valorizzando la multifunzionalità delle imprese agricole.

 

Nell’agricoltura sociale sono coinvolti diversi soggetti, accanto alle imprese agricole e agli utenti (disabili, anziani, detenuti, persone fragili), intervengono gli Enti pubblici (Comuni, ASL, scuole), le cooperative sociali (di tipo A e di tipo B), ma anche consumatori responsabili, creando una rete di rapporti fra soggetti privati e pubblici.

 

La fattoria diventa centro di servizi sociali dove la coltivazione dell'orto, la cura degli animali, il ciclo biologico e naturale, offrono stimoli nuovi per interventi di socializzazione, di formazione, di supporto all’educazione. Va sottolineato che l’integrazione di interventi e servizi di natura sociale nell’azienda agricola multifunzionale sostiene le finalità imprenditoriali dell’attività, che può beneficiare del più stretto rapporto col territorio e delle nuove relazioni e opportunità di mercato.

 

L'agricoltura sociale costituisce quindi un approccio innovativo fondato sull'abbinamento di due concetti distinti: l'agricoltura multifunzionale e i servizi sociali/terapeutico-assistenziali a livello locale. Da un lato, il settore è strettamente legato al carattere multifunzionale dell'agricoltura poiché offre agli agricoltori la possibilità di diversificare le loro fonti di reddito, dall'altro, l'agricoltura sociale apporta benefici alla società in quanto fornisce dei servizi sociali e migliora la qualità dei servizi esistenti a vantaggio degli abitanti delle aree rurali, avvalendosi delle risorse agricole e rurali in senso lato.

 

La recente normativa nazionale interviene rafforzando i principi già descritti ed in particolare “promuovere l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.”

 

Secondo l’ultima stima effettuata, le imprese agricole che svolgono attività di agricoltura sociale in regione Emilia-Romagna sono una cinquantina, per la maggior parte costituite nella forma giuridica della cooperativa sociale.

 

Proprio per promuovere l’agricoltura sociale a livello regionale è necessario dotarsi di un quadro normativo che consenta di disciplinare nuove modalità di intervento a favore delle suddette attività.

 

Il progetto di legge si articola in tre titoli: definizioni e funzioni (artt. 2-3), elenco regionale delle fattorie sociali e disciplina dell’esercizio delle attività (artt. 4-9), disposizioni sanzionatorie e finali (artt. 10-16).

L’articolo 1, in particolare, individua le finalità della legge nella promozione e nel sostegno dell’agricoltura sociale come strumento in grado di favorire nuove opportunità occupazionali e reddituali e la multifunzionalità delle imprese agricole.

L’articolo 2 reca al primo comma le definizioni di agricoltura sociale e di fattorie sociali, mentre al secondo comma precisa che le attività di agricoltura sociale definite dalla legge n. 141 del 2015 ed esercitate dall’imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135 c.c.

Il comma 3 impone inoltre alle fattorie sociali, in relazione alla tipologia di servizi svolti, di impiegare specifiche figure professionali dotate dei requisiti professionali richiesti dalle norme di settore. Ai sensi del comma 4, le attività di agricoltura sociale possono essere svolte anche in collaborazione con enti pubblici e del terzo settore.

Infine, l’ultimo comma demanda ad un apposito atto di Giunta regionale la specificazione dei criteri e delle modalità di esercizio dell’attività agricola sociale e delle procedure amministrative e di controllo applicabili, l’approvazione della modulistica e dei periodi di sospensione dell’attività.

L’articolo 3 attribuisce alla Regione, al comma 1, la funzione di promozione sul territorio regionale della conoscenza e dello sviluppo dell’agricoltura sociale, delle fattorie sociali e dei servizi da esse offerti anche attraverso l'analisi di modelli efficaci per la diffusione delle buone pratiche e per la migliore integrazione dell'agricoltura sociale con le politiche regionali di sviluppo rurale. Al comma 2 è disciplinata la funzione di raccordo tra le politiche socio-sanitarie e quelle agricole.

A norma del primo comma dell’articolo 4 è istituito l’elenco regionale delle fattorie sociali, pubblicato sul portale dedicato della Regione. Il comma 2 demanda ad apposito atto di Giunta regionale la definizione dei requisiti soggettivi e aziendali, delle competenze professionali e formative, dei criteri e delle modalità per l’iscrizione all’elenco e la definizione dei successivi controlli. Al comma 3 è previsto che la perdita dei requisiti comporti la cancellazione dall’elenco.

Infine il comma 4 sancisce la facoltà delle fattorie sociali di costituire delle reti, con funzioni di assistenza, informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima e di promozione di azioni volte a favorire la conoscenza dei servizi offerti dalle fattorie sociali, la condivisione delle competenze acquisite e lo scambio delle esperienze.

Ai sensi dell’articolo 5, le fattorie iscritte nell’elenco, ai fini dell’identificazione, si avvalgono di loghi distintivi predisposti sulla base di un modello definito dalla Giunta regionale, la quale contestualmente definisce i limiti e le modalità di utilizzo degli stessi.

L’articolo 6 è dedicato alla disciplina degli immobili per l’esercizio dell’agricoltura sociale.

Il primo comma stabilisce che per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale possono essere utilizzati gli edifici a destinazione abitativa dell’azienda agricola e i fabbricati rurali strumentali all’esercizio dell’attività agricola. Ai sensi del comma 2, detti immobili sono considerati beni strumentali dell’azienda agricola e mantengono il riconoscimento della ruralità, in quanto destinati ad attività agricola connessa. Essi, inoltre, a norma del comma 3 devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ed essere dotati di agibilità, in funzione della tipologia di attività sociale svolta.

Il comma 4 prevede che i relativi interventi edilizi devono essere realizzati nel rispetto della disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio. Infine, il comma 5 rinvia alla Giunta regionale l'individuazione dei casi nei quali i predetti interventi edilizi sono soggetti a programma di riconversione o ammodernamento dell’attività agricola (PRA) ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale n. 24 del 2017.

L’articolo 7 dispone, al primo comma, che per l’esercizio dell’attività di agricoltura sociale sia necessario presentare una segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al Comune nel cui territorio sono ubicati i fabbricati. Ai sensi del comma 2 si prevede che alla Scia occorre allegare alcuni documenti che verranno definiti nelle disposizioni attuative della legge.

Infine, il comma 3 conferma che i servizi e le attività sociali e socio-sanitari eventualmente svolti nelle fattorie sociali sono soggetti alle specifiche norme ed autorizzazioni settoriali.

L’articolo 8 precisa che l’eventuale somministrazione di pasti e bevande ai destinatari delle attività di agricoltura sociale deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitarie e che la produzione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle normative nazionali e comunitarie vigenti.

L’articolo 9 individua le possibili misure di sostegno adottabili, quali interventi formativi, azioni di informazione, animazione e comunicazione sull’agricoltura sociale ed incentivazione di investimenti o di interventi per l’adeguamento e l’allestimento delle fattorie sociali. In relazione a quest’ultima forma di sostegno, la norma demanda ad una successiva deliberazione di Giunta regionale l’individuazione dei criteri di ammissibilità e delle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti, nel rispetto dalla normativa unionale in materia di aiuti di Stato.

Ai sensi dell’articolo 10, la vigilanza sull’applicazione della presente legge e delle disposizioni attuative compete ai Comuni.

L’articolo 11 introduce alcune disposizioni sanzionatorie.

Ai sensi del primo comma, l’esercizio di attività di agricoltura sociale in assenza dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 4 o in mancanza di presentazione della Scia di cui all’articolo 7 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria e con il divieto di prosecuzione dell’attività disposto dal Comune.

I commi 2 e 3 sanzionano l’utilizzo del logo delle fattorie sociali in assenza di iscrizione nell’elenco regionale e la violazione delle disposizioni della legge e degli atti applicativi. Ai sensi del comma 4, in caso di reiterazione delle violazioni, il Comune può disporre la sospensione temporanea dell’attività.

Il comma 5 fa rinvio alla legge regionale n. 21 del 1984 per quanto riguarda l’accertamento, la contestazione e l’applicazione delle sanzioni amministrative, mentre il comma 6 prevede che l’introito dei proventi compete ai Comuni.

L’articolo 12 stabilisce che, per esigenze di tutela dell’incolumità degli ospiti delle fattorie sociali, i titolari dell’impresa agricola possano chiedere alla Regione l’istituzione del divieto di caccia nel proprio fondo rustico, secondo le modalità di cui legge regionale n. 8 del 1994. La Regione si pronuncia sulla richiesta valutando le situazioni di potenziale rischio e l’interesse sociale connesso al divieto, che può essere istituito anche solo su parte del fondo.

In materia di trattamento dei dati, l’articolo 13 individua innanzitutto al comma 1 i dati che devono essere inseriti nell’elenco delle fattorie sociali.

Il comma 2 stabilisce che, per determinate finalità, i predetti dati e quelli statistici riguardanti la consistenza delle attività sono comunicati alla Regione da Comuni e altri enti pubblici. Ai sensi del comma 3, inoltre, i medesimi dati possono essere oggetto di comunicazione da parte della Regione ad altri enti per le finalità di cui alla legge o per essere utilizzati per il compimento di attività istruttorie.

La clausola valutativa di cui all’articolo 14 prevede che l’Assemblea legislativa controlli l’attuazione della legge e ne valuti i risultati ottenuti sulla base di una relazione presentata dalla Giunta regionale a cadenza triennale, con particolare riferimento a:

 

a)      il numero delle fattorie sociali iscritte all’elenco e la loro localizzazione sul territorio;

b)      la tipologia dei servizi offerti dalle fattorie sociali;

c)      le misure di sostegno realizzate;

d)      i contributi regionali erogati;

e)      le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge.

 

L’articolo 15 ha natura finanziaria e fa riferimento alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del progetto di legge e all’autorizzazione alla Giunta regionale di provvedere con variazioni di bilancio.

L’articolo 16, infine, reca le disposizioni transitorie e finali, prevedendo al primo comma che le imprese agrituristiche, le fattorie didattiche e le imprese agricole che, prima dell’entrata in vigore della presente legge, esercitavano attività di agricoltura sociale e che intendono iscriversi nell’elenco di cui all’articolo 4 devono adeguarsi alle prescrizioni della legge entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative.

Inoltre, il comma 2 considera assolto il requisito formativo per le imprese che esercitano la suddetta attività sociale in convenzione con Comuni o altri enti pubblici.

Il comma 3 precisa che le attività svolte dalle fattorie didattiche restano disciplinate dalla legge regionale n. 4 del 2009 e dalle relative disposizioni attuative.

L’ultimo comma contiene una norma di rinvio alla legge statale per quanto non espressamente previsto dalla legge regionale.

 


Art. 1

Finalità

 

1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi recati dalla legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale) ed in armonia con il proprio Statuto, promuove e sostiene l’agricoltura sociale come strumento in grado di favorire nuove opportunità occupazionali e reddituali, favorendo altresì la multifunzionalità delle imprese agricole, anche nella direzione dello sviluppo di interventi educativi e di servizi sociali, socio-sanitari e di inserimento socio-lavorativo di cui all’articolo 2 della legge statale.

 

TITOLO I

DEFINIZIONI E FUNZIONI

 

Art. 2

Definizioni

 

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

 

a) “agricoltura sociale”: le attività previste al comma 1 dell’articolo 2 della legge n. 141 del 2015 esercitate, in forma singola o associata, dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) nel rispetto dei limiti fissati dal comma 4 dell’articolo 2 della citata legge statale, dirette a integrare nell’attività agricola l’erogazione di servizi di cui all’articolo 1, mediante l’utilizzo dei processi produttivi, delle attrezzature e delle dotazioni proprie delle attività agricole ad esse connessi;

 

b) “fattorie sociali”: i soggetti di cui alla precedente lettera a), dotati di specifica competenza e formazione, che esercitano le attività di agricoltura sociale e che risultano iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 4 della presente legge.

 

2. Le attività indicate al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 141 del 2015 ed esercitate dall'imprenditore agricolo costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile.

 

3. In relazione alla tipologia dei servizi svolti dalle fattorie sociali dovranno essere impiegate specifiche figure professionali anche esterne all’azienda aventi i requisiti professionali previsti dalla normativa di settore.

 

4. Le attività di agricoltura sociale possono essere svolte anche in collaborazione con gli Enti pubblici e con gli Enti del Terzo settore.

 

5. La Giunta regionale con apposito atto specifica, in applicazione della presente legge, i criteri necessari per l'esercizio dell'attività di agricoltura sociale, le modalità di svolgimento della stessa, le procedure amministrative e di controllo applicabili, la modulistica di supporto nonché il periodo di eventuale sospensione volontaria dell’attività.

 

Art. 3

Funzioni della Regione

 

1. La Regione promuove la conoscenza e lo sviluppo in tutto il territorio regionale dell’agricoltura sociale, delle fattorie sociali e dei servizi da esse offerti, anche di carattere innovativo, attraverso adeguate azioni di informazione, animazione e comunicazione, rivolte ai cittadini, nonché attraverso l'analisi di modelli efficaci per la diffusione delle buone pratiche e per la migliore integrazione dell'agricoltura sociale con le politiche regionali di sviluppo rurale.

 

2. La Regione favorisce il raccordo tra le politiche socio-sanitarie e in materia di agricoltura anche attraverso la consultazione della Conferenza regionale del Terzo settore e della Consulta agricola.

 

TITOLO II

ELENCO REGIONALE DELLE FATTORIE SOCIALI E DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

 

Art. 4

Elenco regionale delle fattorie sociali e reti

 

1. Al fine di consentire l’integrazione delle attività di agricoltura sociale e dei servizi e di rendere pubblici i nominativi degli operatori dell’agricoltura sociale riconosciuti a livello regionale, è istituito, l’elenco regionale delle fattorie sociali. L’elenco è pubblicato sul portale dedicato della Regione.

 

2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce i requisiti soggettivi e aziendali, le competenze professionali e formative, i criteri e le modalità per l’iscrizione all’elenco di cui al comma 1 e i successivi controlli nonché le modalità per il riconoscimento provvisorio dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già svolgono attività di agricoltura sociale.

 

3. La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall’elenco di cui al comma 1.

 

4. Le fattorie sociali accreditate e i loro organismi associativi e di rappresentanza possono costituire delle reti, con funzioni di assistenza, informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima e di promozione di azioni volte a favorire la conoscenza dei servizi offerti dalle fattorie sociali, la condivisione delle competenze acquisite e lo scambio delle esperienze.

 

Art. 5

Identificazione delle fattorie sociali

 

1. Le fattorie sociali iscritte nell’elenco di cui all’articolo 4 si avvalgono di loghi distintivi, predisposti sulla base di un modello definito dalla Giunta regionale. Nel medesimo atto sono definiti i limiti e le modalità di utilizzo dei loghi.

 

Art. 6

Immobili per l’esercizio dell’agricoltura sociale

 

1. Per le attività di agricoltura sociale possono essere utilizzati gli edifici a destinazione abitativa dell’azienda agricola e le strutture ed i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali dell’imprenditore strumentali rispetto all’esercizio dell’attività agricola.

 

2. Gli immobili destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di agricoltura sociale sono considerati beni strumentali dell’azienda agricola e mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, in quanto utilizzati per l'attività agricola connessa.

 

3. Gli immobili destinati ad attività di agricoltura sociale devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ed essere dotati di agibilità, in funzione della tipologia di attività sociale svolta.

 

4. Gli interventi di nuova costruzione o di recupero e riuso del patrimonio edilizio dell’azienda agricola da destinare all’attività di agricoltura sociale sono attuati nel rispetto della disciplina sulla tutela e l’uso del territorio.

 

5. La Giunta regionale disciplina i casi nei quali gli interventi edilizi di cui al comma 4 sono soggetti a programma di riconversione o ammodernamento dell’attività agricola (PRA) ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio), integrando l’atto di coordinamento tecnico previsto dalla medesima disposizione regionale.

 

Art. 7

Segnalazioni di inizio attività

 

1. Coloro che, iscritti all’elenco di cui all’articolo 4 della presente legge, intendono esercitare attività di agricoltura sociale presentano al Comune nel cui territorio sono ubicati i fabbricati da utilizzare per le relative attività, una segnalazione certificata di inizio attività, di seguito Scia, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), che precede l’inizio dello svolgimento delle attività per le quali abbiano ottenuto l’iscrizione al predetto elenco.

 

2. Alla Scia di cui al comma 1, attestante il possesso dei requisiti dell’imprenditore, dei locali e degli spazi destinati alla attività di agricoltura sociale secondo quanto previsto dalla normativa vigente, devono essere allegati i documenti previsti nelle disposizioni attuative di cui al comma 5 dell’articolo 2.

 

3. I servizi e le attività sociali e socio-sanitarie eventualmente presenti nelle fattorie sociali sono soggetti alle norme ed autorizzazioni previste per lo specifico settore di riferimento.

 

Art. 8

Norme igienico sanitarie per la somministrazione di pasti e bevande

 

1. La somministrazione di pasti e bevande nell’ambito dell’esercizio dell’attività di agricoltura sociale può avvenire esclusivamente nei confronti dei soggetti destinatari delle predette attività, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.

 

2. La produzione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle normative nazionali e comunitarie vigenti.

 

Art. 9

Misure di sostegno

 

1. Le misure di sostegno sono costituite da:

 

a. interventi formativi per la qualificazione dei servizi offerti nell’ambito delle fattorie sociali;

 

b. azioni di informazione, animazione e comunicazione sull’agricoltura sociale;

 

c. l’incentivazione di investimenti o di interventi per l’adeguamento e l’allestimento delle fattorie sociali.

 

2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti di cui al comma 1 lettera c, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti stabiliti dalla normativa unionale in materia di aiuti di Stato.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

 

Art. 10

Vigilanza

 

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle disposizioni attuative della Giunta regionale compete ai Comuni.

 

Art. 11

Disposizioni sanzionatorie

 

1. I soggetti che esercitano attività di agricoltura sociale senza l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 4 o senza aver presentato la necessaria Scia sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 ad Euro 6.000,00. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività.

 

2. L’utilizzo del logo delle fattorie sociali da parte di un soggetto non iscritto nell’elenco regionale delle fattorie sociali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 250,00 a un massimo di Euro 1.500,00.

 

3. Chiunque non rispetta i limiti e le modalità di esercizio dell’attività di agricoltura sociale previsti dalla presente legge e dalle disposizioni attuative è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 400,00 a Euro 2.400,00.

 

4. In caso di reiterate violazioni della presente legge o delle disposizioni attuative della Giunta regionale, il Comune può provvedere alla sospensione temporanea dell’attività da tre a sei mesi.

 

5. Per l’accertamento, la contestazione e l’applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984 n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

 

6. L’introito dei proventi compete ai Comuni.

 

Art. 12

Fondi delle fattorie sociali sottratti all’attività venatoria

 

1. Per esigenze di tutela e salvaguardia dell’incolumità degli ospiti delle fattorie sociali, i titolari dell’impresa agricola possono richiedere alla Regione l’istituzione del divieto di caccia nel proprio fondo rustico, secondo le modalità di cui all’articolo 15 della legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria).

 

2. La Regione si pronuncia sulla richiesta valutando le situazioni di potenziale rischio e l’interesse sociale connesso al divieto, che può essere istituito anche solo su parte del fondo.

 

Art. 13

Comunicazione e diffusione dei dati contenuti nell’elenco degli operatori di fattoria sociale

 

1. I dati relativi ai soggetti iscritti nell’elenco previsto all’articolo 4 sono i seguenti: i nominativi o la denominazione o ragione sociale, la sede, gli indirizzi anche telematici forniti dagli interessati, la tipologia dei servizi offerti e progetti attivati, i nominativi degli operatori e degli eventuali referenti delle attività sociali.

 

2. I Comuni e gli enti pubblici di cui al comma 4 dell’articolo 2, nei limiti delle proprie competenze, comunicano alla Regione i dati di cui al comma 1 e quelli relativi alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza delle attività per le finalità di cui all’articolo 1 della presente legge e, in particolare, per monitoraggio, promozione e valorizzazione delle attività sociali del territorio regionale.

 

3. La Regione può comunicare agli enti pubblici di cui al comma 4 dell’articolo 2 i dati di cui ai precedenti commi 1 e 2 per le finalità di cui alla presente legge e ai fini del compimento di attività istruttorie, secondo le modalità stabilite dalla Regione.

 

Art. 14

Clausola valutativa

 

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tale fine, la Giunta regionale, con cadenza triennale, presenta alla Commissione assembleare competente per materia una relazione che fornisca le seguenti informazioni:

 

a. il numero delle fattorie sociali iscritte all’elenco e la loro localizzazione sul territorio;

 

b. la tipologia dei servizi offerti dalle fattorie sociali;

 

c. le misure di sostegno realizzate;

 

d. i contributi regionali erogati;

 

e. le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge.

 

2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

 

Art. 15

Norma finanziaria

 

1. Per gli anni 2022-2023, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2021-2023.

 

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

 

3. Per gli esercizi successivi al 2023 agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

Art. 16

Disposizioni transitorie e finali

 

1. Le imprese agrituristiche e le fattorie didattiche iscritte all’elenco di cui all’articolo 30 della legge regionale 31 marzo 2009  n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole) e le imprese agricole che, prima dell’entrata in vigore della presente legge, esercitavano attività di agricoltura sociale e che intendono iscriversi nell’elenco di cui all’articolo 4 devono adeguarsi alle prescrizioni della presente legge entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative.

 

2. Per tali imprese, qualora esercitino la suddetta attività sociale in convenzione con i Comuni o altri enti pubblici, è considerato assolto il requisito formativo.

 

3. Le attività svolte dalle fattorie didattiche restano disciplinate dalla legge regionale n. 4 del 2009 e dalle relative disposizioni attuative.

 

4. Per quanto non previsto dalla presente legge si rinvia alle disposizioni di cui alla legge n. 141 del 2015.

 


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