Testo:
Riconoscimento e valorizzazione delle abitazioni e degli studi di esponenti del mondo della storia e della cultura, della politica, della scienza e della spiritualità della regione Emilia-Romagna, denominate "Case e studi degli illustri dell'Emilia-Romagna”
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di garantire la conservazione, la valorizzazione e la promozione dei beni e degli istituti culturali e di favorirne la fruizione da parte dei cittadini e nel quadro di attuazione della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali), promuove la valorizzazione, la gestione e la fruizione delle “Case e studi degli illustri dell’Emilia-Romagna”, patrimoni culturali e luoghi di cultura ubicati nella regione, strutture abitate e vissute da persone che hanno dato lustro al territorio regionale con l’attività intellettuale e artistica.
Art. 2
Riconoscimento del titolo di Case e studi degli illustri dell’Emilia-Romagna
1. Sono definite con il titolo “Case e studi degli illustri dell’Emilia-Romagna” le strutture in cui hanno vissuto, oppure svolto la propria attività, importanti esponenti del mondo della cultura, della politica, della scienza e della spiritualità che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi del comma 2.
2. Potranno chiedere il riconoscimento del titolo di cui al comma 1, le strutture che possiedono i seguenti requisiti minimi, obbligatori:
a. capacità di rappresentare la vita, le tradizioni e i valori del personaggio di chiara fama che vi ha abitato o svolto la propria attività, nella sua dimensione pubblica o privata;
b. svolgimento di attività volte alla conoscenza dell’opera e del personaggio a cui la struttura è intitolata;
c. apertura al pubblico per almeno 60 giorni all’anno, anche non continuativi e su appuntamento;
d. gestione economica e finanziaria rappresentata mediante apposita documentazione contabile, contenente le voci di entrata e di spesa, distinte tra spese di funzionamento ordinario e spese per la valorizzazione e promozione delle attività, con presentazione di una relazione annuale sulle attività svolte.
3. La Giunta regionale disciplina, con apposita deliberazione, il procedimento, le modalità di presentazione delle domande, i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione per ottenere il riconoscimento del titolo di “Case e studi degli illustri dell’Emilia-Romagna”, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2.
4. Con il medesimo atto, di cui al comma precedente, la Giunta regionale stabilisce altresì le cause di perdita del titolo e le modalità volte a monitorare, anche a campione, la sussistenza dei predetti requisiti, in capo alle strutture.
Art. 3
Cooperazione per la valorizzazione
1. I gestori delle strutture riconosciute “Case e studi degli illustri dell’Emilia-Romagna”, omogenee per materia, possono organizzare forme di cooperazione sul territorio per la valorizzazione, l’interpretazione, la divulgazione, lo studio e la ricerca sui temi di propria pertinenza e l’identificazione e la valorizzazione di itinerari culturali, intesi come percorsi, materiali o immateriali, che si raccolgono intorno a temi di interesse culturale, storico, artistico o sociale, e naturalistico sviluppando paesaggi culturali.
2. Lo sviluppo dei percorsi di cui al comma 1 può avvenire per ambito territoriale all’interno del territorio regionale.
3. La Regione effettua il monitoraggio delle Case e studi degli illustri dell’Emilia- Romagna, assicurando la qualità scientifica e la funzionalità operativa in accordo con le esigenze degli enti locali e della Regione.
Art. 4
Contributi per gli interventi
1. Nell’ambito ed in attuazione della programmazione di cui agli articoli 3 e 7 della legge regionale n. 18 del 2000, la Giunta regionale approva i bandi per la concessione di contributi per i progetti presentati dai soggetti titolari e gestori di strutture riconosciute quali le “Case e studi degli illustri dell’Emilia-Romagna”, così come riconosciute all’articolo 2. In sede di programmazione sono definiti gli obiettivi generali da perseguire in relazione alle diverse tipologie di intervento, i criteri e gli indicatori per la verifica del loro raggiungimento, nonché individuati i contributi concedibili.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione, in conformità con la normativa in materia di aiuti di Stato, disciplina le modalità di presentazione della domanda, i requisiti di ammissione, i criteri di valutazione dei progetti, le modalità di concessione ed erogazione, di rendicontazione e di revoca dei contributi.
3. I contributi, possono essere destinati a finanziare le seguenti attività:
a. gestione sostenibile della casa o studio;
b. valorizzazione delle Case e studi degli illustri dell’Emilia-Romagna nelle seguenti attività:
1. salvaguardia del patrimonio;
2. fruizione pubblica e la comunicazione;
3. catalogazione e studio del patrimonio;
4. interventi di conservazione preventiva e restauro;
5. mostre e programmi culturali;
6. progetti digitali e multimediali;
7. progetti di residenze per artisti e ricercatori;
8. educazione al patrimonio culturale;
9. accessibilità, visitabilità, adattabilità interna ed esterna;
10. sviluppo di itinerari e percorsi in relazione ai paesaggi culturali;
11. promozione del turismo culturale;
12. progetti narrativi che vertano sul patrimonio e le collezioni della struttura;
13. progetti di Smart Tourism.
Art. 5
Altre azioni della Regione
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e degli obiettivi individuati nel programma degli interventi di cui all'articolo 4, la Regione Emilia-Romagna realizza una sezione dedicata sul proprio sito regionale, ne cura la manutenzione e redige, aggiornandola, la Guida alle Case e studi degli illustri dell’Emilia-Romagna, pubblicandola sulla medesima sezione del sito regionale per la divulgazione delle informazioni relative. Tale sezione contiene itinerari e paesaggi culturali, interpretativi, narrativi e turistici, caratterizzati dalla filosofia dell’abitare una casa o uno studio.
Art. 6
Disposizioni di rinvio
1. La Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna, con riferimento alla legge regionale n. 18 del 2000.