Espandi Indice

Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

Share
Oggetto n. 4140
Presentato in data: 28/10/2021
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Riconoscimento e valorizzazione delle abitazioni e degli studi di esponenti del mondo della storia e della cultura, della politica, della scienza e della spiritualità della regione Emilia-Romagna, denominate "Case e studi degli illustri dell'Emilia-Romagna"". (Delibera di Giunta n. 1719 del 28/10/2021)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

Riconoscimento e valorizzazione delle abitazioni e degli studi di esponenti del mondo della storia e della cultura, della politica, della scienza e della spiritualità della regione Emilia-Romagna, denominate "Case e studi degli illustri dell'Emilia-Romagna”

 


Art. 1

Finalità

 

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di garantire la conservazione, la valorizzazione e la promozione dei beni e degli istituti culturali e di favorirne la fruizione da parte dei cittadini e nel quadro di  attuazione della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali), promuove la valorizzazione, la gestione e la fruizione delle “Case e studi degli illustri dell’Emilia-Romagna”, patrimoni culturali e luoghi di cultura ubicati nella regione, strutture abitate e vissute da persone che hanno dato lustro al territorio regionale con l’attività intellettuale e artistica.

 

Art. 2

Riconoscimento del titolo di Case e studi degli illustri dell’Emilia-Romagna

 

1. Sono definite con il titolo “Case e studi degli illustri dell’Emilia-Romagna” le strutture in cui hanno vissuto, oppure svolto la propria attività, importanti esponenti del mondo della cultura, della politica, della scienza e della spiritualità che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi del comma 2.

 

2. Potranno chiedere il riconoscimento del titolo di cui al comma 1, le strutture che possiedono i seguenti requisiti minimi, obbligatori:

 

a. capacità di rappresentare la vita, le tradizioni e i valori del personaggio di chiara fama che vi ha abitato o svolto la propria attività, nella sua dimensione pubblica o privata;

 

b. svolgimento di attività volte alla conoscenza dell’opera e del personaggio a cui la struttura è intitolata;

 

c. apertura al pubblico per almeno 60 giorni all’anno, anche non continuativi e su appuntamento;

 

d. gestione economica e finanziaria rappresentata mediante apposita documentazione contabile, contenente le voci di entrata e di spesa, distinte tra spese di funzionamento ordinario e spese per la valorizzazione e promozione delle attività, con presentazione di una relazione annuale sulle attività svolte.

 

3. La Giunta regionale disciplina, con apposita deliberazione, il procedimento, le modalità di presentazione delle domande, i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione per ottenere il riconoscimento del titolo di “Case e studi degli illustri dell’Emilia-Romagna”, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2.

 

4. Con il medesimo atto, di cui al comma precedente, la Giunta regionale stabilisce altresì le cause di perdita del titolo e le modalità volte a monitorare, anche a campione, la sussistenza dei predetti requisiti, in capo alle strutture.

 

Art. 3

Cooperazione per la valorizzazione

 

1. I gestori delle strutture riconosciute “Case e studi degli illustri dell’Emilia-Romagna”, omogenee per materia, possono organizzare forme di cooperazione sul territorio per la valorizzazione, l’interpretazione, la divulgazione, lo studio e la ricerca sui temi di propria pertinenza e l’identificazione e la valorizzazione di itinerari culturali, intesi come percorsi, materiali o immateriali, che si raccolgono intorno a temi di interesse culturale, storico, artistico o sociale, e naturalistico sviluppando paesaggi culturali.

 

2. Lo sviluppo dei percorsi di cui al comma 1 può avvenire per ambito territoriale all’interno del territorio regionale.

 

3. La Regione effettua il monitoraggio delle Case e studi degli illustri dell’Emilia- Romagna, assicurando la qualità scientifica e la funzionalità operativa in accordo con le esigenze degli enti locali e della Regione.

 

Art. 4

Contributi per gli interventi

 

1. Nell’ambito ed in attuazione della programmazione di cui agli articoli 3 e 7 della legge regionale n. 18 del 2000, la Giunta regionale approva i bandi per la concessione di contributi per i progetti presentati dai soggetti titolari e gestori di strutture riconosciute quali le “Case e studi degli illustri dell’Emilia-Romagna”, così come riconosciute all’articolo 2. In sede di programmazione sono definiti gli obiettivi generali da perseguire in relazione alle diverse tipologie di intervento, i criteri e gli indicatori per la verifica del loro raggiungimento, nonché individuati i contributi concedibili.

 

2. La Giunta regionale con propria deliberazione, in conformità con la normativa in materia di aiuti di Stato, disciplina le modalità di presentazione della domanda, i requisiti di ammissione, i criteri di valutazione dei progetti, le modalità di concessione ed erogazione, di rendicontazione e di revoca dei contributi.

 

3. I contributi, possono essere destinati a finanziare le seguenti attività:

 

a. gestione sostenibile della casa o studio;

 

b. valorizzazione delle Case e studi degli illustri dell’Emilia-Romagna nelle seguenti attività:

 

1. salvaguardia del patrimonio;

 

2. fruizione pubblica e la comunicazione;

 

3. catalogazione e studio del patrimonio;

 

4. interventi di conservazione preventiva e restauro;

 

5. mostre e programmi culturali;

 

6. progetti digitali e multimediali;

 

7. progetti di residenze per artisti e ricercatori;

 

8. educazione al patrimonio culturale;

 

9. accessibilità, visitabilità, adattabilità interna ed esterna;

 

10. sviluppo di itinerari e percorsi in relazione ai paesaggi culturali;

 

11. promozione del turismo culturale;

 

12. progetti narrativi che vertano sul patrimonio e le collezioni della struttura;

 

13. progetti di Smart Tourism.

 

Art. 5

Altre azioni della Regione

 

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e degli obiettivi individuati nel programma degli interventi di cui all'articolo 4, la Regione Emilia-Romagna realizza una sezione dedicata sul proprio sito regionale, ne cura la manutenzione e redige, aggiornandola, la Guida alle Case e studi degli illustri dell’Emilia-Romagna, pubblicandola sulla medesima sezione del sito regionale per la divulgazione delle informazioni relative. Tale sezione contiene itinerari e paesaggi culturali, interpretativi, narrativi e turistici, caratterizzati dalla filosofia dell’abitare una casa o uno studio.

 

Art. 6

Disposizioni di rinvio

 

1. La Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna, con riferimento alla legge regionale n. 18 del 2000.

 


Espandi Indice