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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 4276
Presentato in data: 22/11/2021
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2022". (Delibera di Giunta n. 1909 del 15 11 21)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITA' PER IL 2022

 


RELAZIONE

 

Come noto con il  decreto legislativo  23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni, il Governo ha attuato la delega per l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche  nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati della  riforma della contabilità pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009  e della riforma del c.d. “federalismo fiscale”  prevista dalla legge n. 42 del 2009.

 

Il sopracitato decreto legislativo n. 118 del 2011- tra le novità introdotte - ha previsto, in particolare al paragrafo 7 dell’allegato 4/1 avente ad oggetto “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, che “le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenete il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione (Omissis). La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente”. Se da un lato sono stati definiti i limiti contenutistici della legge di stabilità, dall’altra nel sopracitato Allegato A/1 è formalizzata la possibilità di introdurre negli ordinamenti contabili regionali la previsione di progetti di legge collegati con cui disporre “modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR”.

 

Con riferimento alla sequenza temporale con cui vengono adottati i diversi strumenti finanziari, dal citato Allegato risulta che in un’unica sessione, sono approvati nell’ordine i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità ed infine il progetto di legge di bilancio.

 

Alla luce delle novità introdotte dal processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche attuato dal Governo, la Giunta regionale ha ritenuto di dover presentare all’Assemblea legislativa la presente proposta di legge con cui sono disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali,  affinché sia esaminata e discussa insieme  ai progetti di legge regionale di stabilità per il 2022 e del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024, ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza fra i citati provvedimenti finanziari.

 

Il Progetto di legge regionale recante “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2022” risulta composto da numerosi articoli, di contenuto eterogeneo, che di seguito si illustrano.

 

Articolo 1 - Finalità

L’articolo detta le finalità generali della legge collegata alla legge di stabilità regionale per il 2022. Le disposizioni contenute nella presente legge sono finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico finanziaria regionale (DEFR)per il 2022, in collegamento con la legge regionale di stabilità ed al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024.

 

Capo I

AGRICOLTURA

Art. 2 - Modifiche all’articolo 24 bis della legge regionale n. 24 del 1991

Con la modifica proposta dalla presente disposizione all’ dell’articolo 24 bis della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale)  si estende la possibilità di concedere contributi, originariamente prevista solo per l’organizzazione di fiere, mostre, manifestazioni e convegni, anche alle attività di cui alle lett. da a) a d) del primo comma dello stesso articolo (quali ad esempio attività di studio, ricerca e sperimentazione, attività formative, attività di promozione e valorizzazione commerciale sui mercati locali ed esteri, attività di ripristino ambientale e conservazione del patrimonio tartufigeno). .

La modifica proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, in quanto all’attuazione dell’articolo si farà fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nell’ambito della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 2 “Caccia e pesca”, con riferimento alla legge regionale n. 24 del 1991.

 

Art. 3 - Disposizioni in merito alle aziende venatorie

La disposizione in esame apporta alcune modifiche all’articolo 43 della legge regionale n. 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) al fine di semplificare alcuni adempimenti gestionali riferiti al rilascio e rinnovo delle autorizzazioni alle aziende venatorie e dispone la possibilità di concedere una proroga della validità delle autorizzazioni in scadenza al 31 dicembre 2021.

In particolare, la disposizione di cui al comma 1, lettera a), si è resa necessaria per affrontare casi concreti di abbandono di terreni, la cui mancata gestione faunistica può compromettere il raggiungimento degli obiettivi del Piano Faunistico-Venatorio, prevedendo un meccanismo di silenzio-assenso assistito dalla garanzia della “notifica per gli irreperibili” prevista dal codice di procedura civile e dalla pubblicazione all’Albo Pretorio dei Comuni, per ricomprendere i suddetti terreni nelle aziende venatorie.

La previsione di cui al comma 1, lettera b), ha la finalità di meglio gestire situazioni di assenso frammentato che non consentono la costituzione di un’azienda venatoria in linea con la programmazione regionale, ritenendo l’attuale limite del 10% eccessivamente penalizzante.

Il comma 2, al fine di consentire alle aziende venatorie l’applicazione delle prerogative di cui al comma 1 lettera a), prevede la possibilità di richiedere una proroga di sei mesi.

 

Capo II

TRASPORTI, TERRITORIO ED AMBIENTE

Art.4 - Modifiche all’articolo 23-bis della legge regionale n. 30 del 1998

La modifica dell’articolo 23-bis della legge regionale n. 30 del 2 ottobre 1998 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) – che fu inserito nella L.R. n. 30 dall’art. 14 L.R. 13 dicembre 2011 n. 20 – si rende necessaria al fine, soprattutto, di disciplinare in legge il sistema sanzionatorio relativo alle aree coinvolte dagli attraversamenti di linee ferroviarie di proprietà regionale affidate in concessione al gestore dell’infrastruttura e di  ulteriori aree, immobili e pertinenze appartenenti alla consistenza ferroviaria di proprietà regionale, sistema sanzionatorio che il testo vigente rinvia al solo regolamento regionale.

La proposta di modifica di tale articolo 23-bis, è attuata attraverso l’integrazione del contenuto originario.

Al fine di rendere efficace e puntuale il sistema sanzionatorio, il nuovo testo in primo luogo, individua più precisamente le fattispecie demandate al regolamento (ambito applicativo scomposto nelle nuove lettere “a” e “a-bis”) eliminando invece la lettera c) che determinava problemi rispetto al principio di legalità in materia di sanzioni.

Conseguentemente viene dettato il nuovo regime delle sanzioni amministrative (anche di contenuto pecuniario), e precisata la modalità di determinazione degli importi delle sanzioni per casistiche predeterminate di infrazioni.

Inoltre, per completezza ed organicità, è stato inserito il comma 4-bis il quale, in coerenza alla disciplina dell’utilizzazione dei beni demaniali al fine di consentire la gestione adeguata e la piena tutela degli stessi beni demaniali, provvede a declinare sia il potere esercitato dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale in merito all’accertamento che alla revoca definitiva dell’autorizzazione e della correlata convenzione.

 

Art. 5 - Modifiche all’articolo 25 della legge regionale n. 4 del 2021

Le modifiche introdotte al comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 20 maggio 2021, n. 4 (Legge europea per il 2021) con l’articolo in esame sono finalizzate a dare riscontro alle richieste di chiarimento avanzate dal Ministero della Transizione ecologica in merito all’articolo 25 della legge regionale n. 4 del 2021 (Legge europea per il 2021).

In particolare, per evitare incertezze circa l’ambito di applicazione del comma 1 dell’articolo 25, viene precisato che la gestione delle porzioni dei Siti della rete natura 2000 esterne alle aree protette nazionali è di competenza della Regione salvo diverso specifico accordo fra l’Ente gestore dell’area protetta nazionale e la Regione.

 

Art. 6 - Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 4 del 2021

La modifica introdotta al comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale legge regionale n. 4 del 2021 con articolo in esame è finalizzata a dare riscontro alle richieste di chiarimento avanzate dal Ministero della Transizione ecologica in merito all’articolo 26 della legge regionale n. 4 del 2021 (legge europea per il 2021).

In particolare, per garantire un coordinamento più strutturale tra le valutazioni di incidenza rilasciate dai diversi enti gestori dei più siti interessati da un singolo piano o progetto viene previsto il rilascio di un unico provvedimento di valutazione di incidenza da parte dell’Ente gestore territorialmente maggiormente interessato dal piano, dal progetto o dall’intervento acquisiti i pareri degli altri enti gestori interessati.

 

Capo III

Patrimonio, Tributario e Personale

Art. 7 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2014

L’articolo in esame, che modifica dell’articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2014 (Disposizioni in ordine al contenimento e razionalizzazione della spesa regionale per locazioni passive), prevede che al fine di promuovere sinergie con Enti o soggetti pubblici in attuazione di politiche regionali settoriali, il Piano di Razionalizzazione degli spazi ad uso uffici regionali può prevedere l’affidamento dei locali di cui abbia la Regione stessa abbia la disponibilità ai soggetti di cui sopra. I rapporti tra le parti saranno disciplinati da apposita convenzione.

 

Art. 8 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 18 del 2017

La modifica dell’articolo 16 della legge regionale n. 18 del 2017 è volta a delimitare l’ambito in cui circoscrivere gli immobili che saranno affidati in gestione all’ Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Tali beni sono riconducibili a due tipologie di beni patrimoniali ed in particolare gli immobili di proprietà regionale e gli immobili di proprietà statale gestiti dalla Regione a seguito della delega di funzioni statali avvenuta in attuazione delle c. d. Leggi Bassanini.

I beni di proprietà regionale sono beni eterogenei e funzionali alla attività istituzionale svolta dall’Agenzia e debbono essere gestiti dalla stessa in quanto dedicati allo svolgimento delle competenze affidatele ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale n.13 del 2015. Si tratta in buona parte di beni acquisiti alla proprietà regionale a seguito di risalenti attività espropriative poste in essere dagli ex Servizi tecnici di Bacino ora confluiti nell’Agenzia, oppure di manufatti o fabbricati aventi una destinazione d’uso strettamente connessa con le funzioni dell’Agenzia. Dall’affidamento in gestione all’ Agenzia vengono esclusi solo gli immobili regionali adibiti prevalentemente a sedi di uffici.

L’inserimento all’articolo 16 della legge regionale n. 18 del 2017 del comma 2 bis identifica le categorie degli immobili di proprietà regionale che saranno quindi oggetto di affidamento in gestione che avverrà in base alle modalità disciplinate al successivo comma 3.

Per quanto riguarda i beni patrimoniali di proprietà statale da un lato e i rapporti che intercorrono tra l’Agenzia, gli Enti Territoriali e le organizzazioni di volontariato dall’altro, si rende necessario riformulare il comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale n.18 del 2017 al fine di superare alcuni problemi applicativi che il testo vigente comporta.

La modifica proposta è tesa, infatti, a chiarire che:

-          per “beni immobili, utilizzati dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ed affidati ad organizzazioni di volontariato di protezione civile convenzionate con la Regione”, cui  fa riferimento il testo vigente, si intendono gli immobili di proprietà degli enti territoriali locali, nei quali hanno la propria sede fisica alcune delle organizzazioni di volontariato di protezione civile convenzionale con la Regione  o anche alcuni uffici  dell’Agenzia  dislocati sul territorio; da ciò ne consegue che l’Agenzia continua a concorrere, con gli enti locali interessati,  unicamente alle spese di gestione di tali immobili e non ha alcun motivo né interesse ad assumere, come previsto nel testo vigente, la presa in carico degli stessi;

-          per quanto riguarda i beni immobili del demanio idrico di proprietà statale, Agenzia, in qualità di Autorità idraulica, è titolata a gestire quelli funzionali e strumentali allo svolgimento della funzione idraulica di competenza, cioè alla gestione del fiume o di opere idrauliche per assicurare un adeguato grado di protezione e sicurezza ai territori limitrofi mediante la gestione di detti beni; al fine, pertanto, di mettere l’Agenzia nelle condizioni di svolgere al meglio la gestione dei beni del demanio idrico statale rientranti nel predetto ambito di competenza, la modifica del testo finora vigente prevede che di tali beni venga stilato un elenco puntuale e che le parti (Regione ed Agenzia) sottoscrivano apposito verbale di consegna.

 

Art. 9 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2012

Le modifiche ed integrazioni apportate al comma 9 bis dell’art. 6 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali) dal presente articolo migliorano e facilitano la lettura della disposizione normativa e si rendono necessarie per consentire una chiara regolazione dei termini e delle modalità per il riconoscimento dell’interruzione del pagamento della tassa automobilistica regionale

Il comma 9 bis, nel testo originario introdotto dall’articolo 18 della legge regionale n. 11 del 2020, ha delineato la procedura a cui è tenuto il soggetto titolare di autorizzazione alla rivendita di veicoli usati per interrompere l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale. La norma originaria aveva quindi già semplificato gli adempimenti a carico dei concessionari autorizzati alla rivendita essendo intervenuta a unificare due distinti obblighi: l’annotazione al Pubblico Registro Automobilistico dell’intestazione del veicolo con “mini voltura” e la compilazione e trasmissione alla Regione degli elenchi esenzione dei veicoli acquistati per la rivendita.

Per effetto di tale disposto, dal 1° gennaio 2021, il concessionario deve unicamente intestarsi il veicolo al PRA e tale adempimento interrompe l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica senza necessità che sia compilato e inviato anche l’elenco dei veicoli interessati, come invece previsto dall’art. 5 commi 44 e 45 del D.L. 953/1982.

La modifica ora proposta al comma 1 primo periodo dell’art. 9 bis interviene per precisare puntualmente “i termini” entro i quali deve perfezionarsi l’annotazione al PRA. Tali “termini” sono quelli previsti dall’art. 5 commi 44 e 45 del D.L. 953/1982 e la modifica interviene proprio per specificare meglio il mese entro cui, a chiusura dei quadrimestri di riferimento, deve essere adempiuta la formalità. Si tratta, quindi, solo di una puntualizzazione del testo che si rende necessaria per consentire una chiara definizione dei termini e delle modalità per il riconoscimento dell’interruzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale.

Rimane comunque l’obbligo previsto dall’art. 5 del D.L. 953/1982 del pagamento del diritto fisso di euro 1,55 per ogni veicolo acquistato per la rivendita dal concessionario. Si tratta di un importo di modesto valore che però perfeziona la procedura di presa in carico. Anche con riferimento a tale adempimento il comma 9-bis, nella versione originaria, ha semplificato le procedure per il concessionario che riceve da parte della Regione una comunicazione con allegato l’avviso di pagamento pagoPA che, con semplicità, può essere pagato per via telematica tramite l’utilizzo delle app a disposizione, senza richiedere spostamenti fisici e utilizzo di contante. Al tempo stesso la Regione ha semplificato le verifiche che spetterebbero al concessionario, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 953/1982, sgravandolo dei controlli sui veicoli presi in carico, che, per effetto della diposizione regionale, vengono ora svolti d’ufficio sulla base delle informazioni raccolte dal PRA. Sulla base di tali informazioni viene successivamente inviata una comunicazione contenente l’avviso per il pagamento del diritto fisso per i veicoli effettivamente presi in carico, acquistati per la rivendita e non rivenduti nello stesso quadrimestre di presa in carico.

Alla luce di tale semplificazione già introdotta nell’ordinamento regionale dalla citata legge regionale n. 11 del 2020 risulta ora, pertanto, congruo fissare il termine per il pagamento nel mese di ricevimento dell’avviso, in quanto l’acquisizione dei dati consolidati del PRA relativi ai veicoli per cui è dovuto il diritto fisso avviene nel secondo mese successivo alla chiusura di ogni quadrimestre.

 

Art. 10 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 25 del 2017

Varie modifiche sono state apportate nel tempo all’articolo dell’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che disciplina procedure di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato che sia in possesso di determinati requisiti di servizio prestato (ci si riferisce in particolare a varie norme statali dal 2019 tra cui il DL. 80/2021 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia” convertito con L. 6 agosto 2021, n. 113. che, all’art. 1, comma 3-bis).

In particolare, è stato modificato – prorogato varie volte – nel tempo, il termine utile ai fini della maturazione dei requisiti per la stabilizzazione, originariamente previsto nel 2017 al 31/12/2020, ed oggi fissato al 31/12/2022.

Da ciò consegue la necessità di adeguare il termine previsto dall’articolo 4 della legge regionale n. 25 del 2017 che ha disciplinato l’attuazione del suddetto istituto della Regione Emilia-Romagna facendo riferimento diretto all’articolo 20 sopra menzionato.

In questo modo la Regione può programmare misure assunzionali tramite il ricorso alla stabilizzazione del personale in coerenza con le proroghe dei termini che si susseguono nel tempo del citato articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

 

Art. 11 - Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2018

Le modifiche introdotte dalla presente disposizione all’articolo 26 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019) si rendono necessarie per aggiornare la modalità di calcolo del finanziamento agli enti destinatari di funzioni conferite dalla legge regionale 13 del 2015 e della legge regionale n. 4 del 2016, a partire dall’esercizio 2022 a conclusione del periodo transitorio 2016/2021. In relazione a tali funzioni si è fatto ricorso, nel suddetto periodo transitorio, all’istituto del distacco, che ora viene superato, favorendo l’adeguato ampliamento degli organici degli enti attualmente titolari delle funzioni e ciò comporta il superamento di tutte le norme che si riferivano al suddetto distacco.

Le risorse del finanziamento annuale non sono più quantificate in base al costo complessivo per ciascuna delle figure professionali in posizione di distacco al 31 dicembre 2018, bensì quantificate in base al costo complessivo annuale delle figure professionali già acquisite o che saranno acquisite dagli enti, a partire dall’esercizio 2022, per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge.

Le professionalità possono essere acquisite a tempo determinato, indeterminato, ovvero in posizione di comando tramite apposite convenzioni.

Il limite massimo del finanziamento annuale rimane invariato e riferito alle figure professionali presenti nell’esercizio 2018 (vedasi personale regionale già in distacco ai sensi dell’articolo 67, della LR 13/2015).

Si eliminano i commi 2 e 4 in quanto hanno esaurito la loro efficacia.

Il comma 3 viene attualizzato all’anno 2022, consentendo l’acquisizione di personale regionale in comando per un triennio 2022-2024, in base alla L.R. 2/1997.

Il comma 5 precisa il contenuto della convenzione ed il comma 6 garantisce la continuità del finanziamento relativo al trasferimento di funzioni e personale con le procedure previste dall’articolo 31 del D.lgs. 165/2001 in applicazione dell’articolo 2112 del codice civile.

 

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 12 - Entrata in vigore

La disposizione prevede l'entrata in vigore immediata delle disposizioni contenute nella legge.

 

 


Art. 1

Finalità

 

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR per il 2022), in collegamento con la legge di stabilità regionale ed al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024.

 

Capo I

AGRICOLTURA

 

Art. 2

Modifiche all’articolo 24 bis della legge regionale n. 24 del 1991

 

1. Il comma 2 dell’articolo 24 bis della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale) è così sostituito:

 

“2. Per le finalità di cui al comma 1 e per sostenere l'organizzazione e lo sviluppo di fiere, mostre, manifestazioni e convegni riguardanti il tartufo e la tartuficoltura, la Regione può concedere contributi ad Enti pubblici e privati. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi”.

 

Art. 3

Disposizioni in merito alle aziende venatorie

 

1. All’articolo 43 della legge regionale n. 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

 

“3-bis. Laddove il proprietario dei terreni individuato dai Registri Immobiliari risulti irreperibile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, l’assenso s’intende validamente prestato ai sensi del comma 3 e la parcella corrispondente viene inclusa nel perimetro dell’azienda venatoria, se a seguito di avviso affisso all’Albo Pretorio dei singoli Comuni competenti per territorio, per un periodo di 70 giorni, non venga fatta espressa opposizione da chi dimostri di averne diritto. Gli oneri di notifica e pubblicazione sono posti a carico dei richiedenti”;

 

b) al comma 4, secondo periodo, la parola «dieci» è sostituita dalla parola «quindici». 

 

2. Al fine di consentire alle aziende venatorie l’applicazione delle prerogative di cui al comma 1 lettera a), su espressa richiesta degli interessati, la durata delle autorizzazioni delle aziende venatorie valide fino al 31 dicembre 2021 è prorogata di sei mesi.

 

Capo II

TRASPORTI, TERRITORIO ED AMBIENTE

 

Art.4

Modifiche all’articolo 23-bis della legge regionale n. 30 del 1998

 

1. Nel comma 1 dell’articolo 23-bis della legge regionale 2 ottobre 1998 n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) sono inserite le seguenti modifiche:

 

a) La lettera a) è sostituita dalle seguenti:

 

“a) l'applicazione dei canoni di occupazione delle aree coinvolte dagli attraversamenti e dai parallelismi di linee ferroviarie di proprietà regionale affidate in concessione al gestore dell’infrastruttura;

 

a-bis) i canoni di occupazione delle ulteriori aree, immobili e pertinenze appartenenti alla consistenza ferroviaria di proprietà regionale”.

 

b) La lettera c) è soppressa.

 

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 23-bis della legge regionale n. 30 del 1998 sono inseriti i seguenti commi:

 

“1-bis. Le infrazioni alle prescrizioni del regolamento regionale sono punite ai sensi della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi da 1-ter a 1-quinquies.”.

 

1-ter. Le infrazioni alle norme di cui al comma 1, lettera a) sono punite con la sanzione:

 

a) pecuniaria di importo pari da una a cinque volte il canone di occupazione di cui al comma 1 lettera a), in caso di esecuzione di opere realizzate in assenza di autorizzazione e ricadenti nella disciplina del regolamento, oltre al versamento dei canoni annui non versati dal momento della costruzione delle opere o degli impianti fino alla data di regolarizzazione ovvero alla data del verbale di contestazione dell’abuso nel caso in cui le opere non siano regolarizzabili;

 

b) pecuniaria di importo pari da una a tre volte il canone di occupazione di cui al comma 1 lettera a), per l’esecuzione di opere realizzate in difformità rispetto all’intervento autorizzato e ricadenti nella disciplina del regolamento, ovvero eseguite senza ottemperare o ottemperando in modo incompleto o difforme rispetto alle eventuali prescrizioni stabilite dalla concessa autorizzazione; resta fermo l’obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal regolamento entro trenta giorni dall’accertamento del mancato adempimento, pena la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento stesso;

 

c) della demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, nei modi e nelle forme previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e della legge regionale 21 ottobre 2004 n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), qualora l’opera realizzata non risulti autorizzabile ai sensi del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753, previa notifica al Comune competente e ferme restando le sanzioni previste dalle lettere a) e b);

 

d) pecuniaria di importo pari da una a tre volte il canone di occupazione di cui al comma 1, lettera a), per l'inosservanza delle disposizioni relative alla corretta esecuzione delle opere di sistemazione e ripristino a regola d’arte, fatte salve le eventuali sanzioni previste dalla normativa statale e regionale in materia ed oltre gli oneri previsti dal regolamento.”

 

1-quater. Le infrazioni alle norme di cui al comma 1, lettera a-bis) sono punite con una sanzione da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00.

 

1-quinquies. Le infrazioni alle norme di cui al comma 1, lettera b) sono punite con una sanzione da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 3.000,00.

 

1-sexies. Per le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 13 della legge regionale n. 21 del 1984.”

 

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 23-bis della legge regionale n. 30 del 1998 è inserito il seguente:

 

“4-bis. In caso di spoglio ovvero di limitazione o turbativa del possesso delle aree facenti parte della consistenza ferroviaria di proprietà regionale, al gestore dell’infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale, fatta salva la facoltà di agire utilizzando gli strumenti della tutela possessoria, è demandato il potere connesso alle attività di accertamento della corretta esecuzione e di revoca dell’autorizzazione e della convenzione”.

 

Art. 5

Modifiche all’articolo 25 della legge regionale n. 4 del 2021

 

1. Nel comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 20 maggio 2021, n. 4 (Legge europea per il 2021), dopo il primo periodo è inserito il seguente:

 

“La gestione delle porzioni dei Siti della rete natura 2000 esterne alle aree protette nazionali è di competenza della Regione salvo diverso specifico accordo fra l’Ente gestore dell’area protetta nazionale e la Regione”.

 

Art. 6

Modifiche all’articolo 26 della legge regionale n. 4 del 2021

 

1. Nel comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale legge regionale n. 4 del 2021, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

 

“Qualora vi siano più Enti gestori, la valutazione di incidenza è effettuata dall’Ente gestore maggiormente interessato dal piano, dal progetto o dall’intervento, acquisiti i pareri degli altri enti gestori interessati.”

 

Capo III

Patrimonio, Tributario e Personale

 

Art. 7

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2014

 

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2014 (Disposizioni in ordine al contenimento e razionalizzazione della spesa regionale per locazioni passive) è aggiunto il seguente comma:

 

2 bis. Il piano di razionalizzazione degli spazi ad uso uffici regionali di cui al comma 1 può prevedere l’affidamento degli immobili di cui la Regione ha la disponibilità a enti o soggetti pubblici in funzione delle sinergie che con gli stessi si intendono sviluppare in attuazione delle politiche settoriali. I rapporti tra le parti saranno disciplinati da apposita convenzione approvata dalla Giunta Regionale”.

 

Art. 8

Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 18 del 2017

 

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale n. 18 del 2017 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019) è inserito il seguente comma:

 

“2-bis. Per quanto riguarda l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile i beni di cui al comma 2 si identificano negli immobili di proprietà regionale funzionali alla difesa del suolo, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla sicurezza idraulica, così come risultanti nell’inventario dei beni immobili regionali di cui all’articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2000, n.10 (Disciplina dei beni regionali), con esclusione di quelli adibiti a sedi di uffici. Tali beni verranno affidati in gestione con le modalità di cui al successivo comma 3 del presente articolo”.

 

2. Il comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale n. 18 del 2017 è sostituito dal seguente comma:

 

“4. Per i beni immobili diversi da quelli di proprietà della Regione, l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile concorre alle spese di gestione degli immobili, di proprietà degli enti territoriali locali, nei quali hanno sede i propri uffici o le organizzazioni di volontariato di protezione civile convenzionate con la Regione e provvede altresì alla gestione dei beni del demanio idrico statale funzionali allo svolgimento delle attività idrauliche di competenza. I beni immobili del demanio idrico statale funzionali all’esercizio delle competenze idrauliche, alla cui gestione provvede l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, sono a questa affidati nello stato di fatto, di diritto, conservazione e consistenza in cui attualmente si trovano. All'atto della presa in consegna dei beni del demanio idrico statale, la Regione e l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile procedono in contraddittorio alla redazione di un verbale di consegna, comprendente l'elenco puntuale degli immobili affidati in gestione.”

 

Art. 9

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2012

 

1. Il comma 9 bis dell’articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali) è sostituito dal seguente:

 

“9 bis. A far data dal 1° gennaio 2021, con riferimento ai veicoli acquistati per la rivendita nei quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, l'avvenuta trascrizione al PRA del titolo di proprietà del veicolo, ai sensi del comma 9, deve perfezionarsi entro il mese successivo alla chiusura dei quadrimestri, di cui all'articolo 5, comma 44 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, affinché risultino anche pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui al suddetto articolo 5, commi 44 e 45 del decreto-legge n. 953 del 1982, e  non dovranno essere più spediti gli elenchi di cui ai medesimi commi. È comunque dovuto il diritto fisso per ogni veicolo acquisito per la rivendita, come previsto dall’articolo 5, comma 47 del decreto-legge n. 953 del 1982, e la Regione provvede a comunicare l'importo, complessivamente dovuto con riferimento ad ogni quadrimestre, al soggetto tenuto al pagamento, che provvede entro il mese di ricevimento dell’avviso per il pagamento del diritto fisso. Il mancato pagamento del diritto fisso comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica e, conseguentemente, il ripristino di tale obbligo in capo all'impresa autorizzata al commercio di veicoli che ha proceduto alla trascrizione del titolo di proprietà, ai sensi dell'articolo 36, comma 10 del decreto-legge n. 41 del 1995 con effetto dalla data di acquisto della proprietà del veicolo. Con la trascrizione al PRA del titolo di proprietà verrà automaticamente aggiornato lo stato giuridico e tributario del veicolo, con la conseguente uscita dal regime di interruzione”.

 

Art. 10

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 25 del 2017

 

1. All’articolo 4, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2017 n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018) le parole “definisce per il triennio 2018-2020 un piano di interventi straordinari volto” sono sostituite con le seguenti: “può prevedere misure assunzionali finalizzate”.

 

Art. 11

Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2018

 

1. Nel comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019) le parole da “L’importo annuale” fino a “distaccato” sono sostituite dalle seguenti: “L'importo annuale del trasferimento finanziario riconosciuto agli enti sarà stabilito in ragione del costo complessivo annuale sostenuto per ciascuna delle figure professionali acquisite in organico per l’esercizio delle funzioni trasferite, fino al limite massimo delle figure professionali in distacco nell’esercizio 2018. L’importo del trasferimento può essere incrementato di un valore finanziario annuale pari ai costi generali per la gestione di ogni collaboratore in organico”.

 

2. Nel comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2018 le parole da “La posizione di distacco” fino a “1° gennaio 2019” sono sostituite dalle seguenti: “A richiesta dell’ente, e previo assenso del collaboratore interessato, i dipendenti della Regione sono collocati in posizione di comando oneroso disposto ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale) per un periodo massimo di trentasei mesi non rinnovabile, decorrenti dal 1° gennaio 2022”.

 

3. Il comma 5 dell’articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2018 è sostituito dai seguenti:

 

“5. La Regione e gli enti di cui al comma 1 regolano l'esercizio delle funzioni conferite tramite convenzioni. Le convenzioni regolano gli aspetti finanziari, le modalità di gestione del personale in posizione di comando e le eventuali procedure di mobilità volontaria tra gli enti. Le stesse convenzioni devono prevedere il trasferimento di quote di dotazione organica tra gli enti non ancora trasferite entro il 31 dicembre 2021 anche al fine di permettere a ciascun ente di adeguare i propri fondi del salario accessorio.

5-bis. L’importo annuale del trasferimento è comunque garantito per il personale già trasferito con le procedure e le modalità di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)”.

 

4. I commi 2 e 4 dell’articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2018 sono soppressi.

 

Capo IV

Disposizioni finali

 

Art. 12

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

 


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