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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 4277
Presentato in data: 22/11/2021
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)". (Delibera di Giunta n. 1910 del 15 11 21)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2022 - 2024 (LEGGE DI STABILITA’ REGIONALE 2022)

 


RELAZIONE

 

Premessa

Il progetto di legge è presentato a norma dell’art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e del paragrafo 7 del principio contabile applicato riguardante la programmazione Allegato 4/1 al medesimo decreto legislativo. Contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

La legge di stabilità trae il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Art. 1 Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

Con il presente articolo si autorizza il rifinanziamento delle spese relative a interventi previsti da leggi regionali di spesa e, per le spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Art. 2 Alta formazione post-universitaria

Nell’anno 2019 sono state attivate le procedure per dare piena attuazione all’obiettivo di valorizzare eccellenze di alta formazione capaci di attrarre e rafforzare reti di relazione anche in ambito internazionale. L’offerta triennale approvata, anche tenuto conto delle difficoltà dovute alle misure di contenimento del rischio epidemiologico, ha permesso di far emergere eccellenze regionali coerenti con le linee di indirizzo regionali. Si ritiene di prevedere una continuità delle politiche e dell’investimento connesso evidenziando altresì la necessità di ridefinire gli strumenti e le modalità di attuazione rendendoli pienamente coerenti con il nuovo contesto e le nuove linee di programmazione.

Art. 3 Contributo straordinario alla Diocesi di Piacenza-Bobbio per i 900 anni della Cattedrale di Piacenza

Con il presente articolo, la Regione Emilia-Romagna, al fine di perseguire gli obiettivi di riconoscimento delle identità culturali, della tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni dell’articolo 2, comma 1, lettera c), e la promozione e il sostegno della cultura, dell’arte e della musica di cui all’articolo 6, comma1, lettera g), dello Statuto regionale nonché il programma di iniziative celebrative del nono centenario della Cattedrale di Piacenza, è autorizzata a riconoscere alla Diocesi di Piacenza-Bobbio un contributo straordinario nel limite massimo di euro 150.000,00 per l’esercizio 2022.

Art. 4 Interventi per la promozione e il sostegno dell’editoria del libro

Con il presente articolo, la Regione Emilia-Romagna, al fine di realizzare gli interventi per la promozione e il sostegno dell’editoria del libro previsti dall’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2021, n.13, è autorizzata e integrare le risorse previste per gli esercizi 2022 e 2023.

Art. 5 Contributo ad Automobile Club d’Italia (ACI) per il Gran premio di Formula 1 presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola

Con il presente articolo, in considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran Premio di F1 del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, presso l'autodromo di Imola, riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale,  la Regione concorre per l’esercizio  2022 con un contributo di 5 milioni di euro a favore della Federazione sportiva nazionale (Aci), concessionario dell’evento, a titolo di compartecipazione finanziaria per il pagamento dei diritti dovuti a Formula One Management per la realizzazione del Gran Premio di Formula 1 presso l’autodromo di Imola. È demandata alla Giunta l’adozione di apposito atto con cui saranno definiti i criteri, i tempi e le modalità relative alla compartecipazione finanziaria.

Art. 6 Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci

Con il presente articolo, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, un contributo al Collegio regionale dei maestri di sci per interventi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale.

Art. 7 Contributo al Comune di Mirandola per le azioni del Centro di documentazione sul sisma 2012

Il Centro documentazione sisma ha fin qui realizzato le attività necessarie alla sua creazione, coinvolgendo tutti i soggetti e enti territoriali competenti per ruolo, funzione o finalità, realizzando, fra altro, eventi di importanza nazionale sulla ricostruzione, selezionando e archiviando la documentazione relativa al sisma e realizzando un portale web per la sua consultazione e archiviazione. Ha tuttavia necessità di svilupparsi e consolidarsi, sia come qualificato e riconosciuto organismo di riferimento in ambito locale, regionale, nazionale e internazionale per la raccolta, conservazione e messa a disposizione della documentazione di carattere scientifico, tecnico e sociale nelle tematiche relative al terremoto e ad altri eventi emergenziali che come luogo di elaborazione collettiva per valorizzare i materiali raccolti attraverso iniziative ed interventi di promozione, analisi e studio sulla trasformazione dei territori e della società ed infine quale attivatore di reti locali, nazionali e internazionali, finalizzati alla progettazione di iniziative culturali e scientifiche per la diffusione della memoria e della cultura della resilienza.

Art. 8 Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria

Con il presente articolo, si autorizza la Regione Emilia-Romagna a trasferire all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile le risorse necessarie negli esercizi 2022, 2023, 2024 per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sistemazione della rete idrografica e alla difesa dei versanti e della costa.

Art. 9 Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

Con il presente articolo si autorizza la Regione Emilia-Romagna a trasferire all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, negli esercizi 2022, 2023 e 2024, le risorse necessarie per l'espletamento del servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie).

Art. 10 Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

Con il presente articolo si autorizza la Regione Emilia-Romagna a trasferire all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile le risorse necessarie per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale.

Art. 11 Servizio sanitario regionale – risorse aggiuntive

Con il presente articolo si autorizza l'integrazione di euro 20.000.000,00 per le misure a sostegno dell'equilibrio finanziario di Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, per ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni 2001-2011, per l’esercizio 2024.

Art. 12 Fondo rotativo per le professioni ed il microcredito

Con il presente articolo, la Regione Emilia-Romagna, al fine di promuovere l'accesso al credito da parte dei liberi professionisti, degli artigiani e delle imprese artigiane e delle microimprese del territorio regionale, è autorizzata a finanziare un fondo rotativo gestito da banche o confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 o all’elenco di cui all’art. 112 del TUB in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi). Tali risorse sono destinate alla concessione di finanziamenti per l'avvio e la crescita delle attività di impresa e professionali nell'osservanza della normativa europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Art. 13 Misure a sostegno della Fondazione Bologna Business School

La Fondazione Bologna Business School (BBS) è una fondazione di partecipazione cui partecipa l’Università di Bologna, altamente qualificata nella didattica post lauream, non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. La Fondazione ha per oggetto una Business School internazionale, con la missione di contribuire allo sviluppo delle persone, delle organizzazioni, del territorio regionale e della società.  La Fondazione BBS è l’unico soggetto che in Regione che gestisce una “Business school”, e questo sicuramente la porta a collocarsi in un panorama differenziato rispetto alle altre scuole che si occupano di attività in lato senso universitarie. Inoltre, la Bologna Business School rappresenta un caso particolare nel territorio regionale in quanto è l’unica realtà ad avere una Università pubblica tra i soci della Fondazione, quindi interna, e non un semplice collegamento esterno, come accade in altre simili realtà. 

La Fondazione ha la finalità di provvedere, tramite l’istituzione di corsi di formazione superiore e di formazione continua e permanente, alla progettazione, alla predisposizione ed alla concreta attuazione, diretta o tramite terzi, di tutte le iniziative funzionali al perseguimento della propria missione, con particolare riferimento allo sviluppo di competenze manageriali.  La Fondazione è stata costituita da Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Consorzio Profingest, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Fondazione Guglielmo Marconi che hanno trasformato il Consorzio Alma (Alma Graduate School) in Fondazione. Si sono poi aggiunti come soci fondatori: Automobili Lamborghini spa; BBS Society of Scholars; Confindustria Emilia Centro; Ferrari spa; IMA spa; Unicredit spa.   Si tratta di un ente di diritto privato a partecipazione pubblica non di controllo, che non persegue finalità di lucro e non può distribuire utili ai soci.   In particolare, la realizzazione di Master universitari da parte di BBS è disciplinata da apposito atto convenzionale, stipulato con l’Università di Bologna, e costituisce attività di pubblico interesse: questo rappresenta certamente elemento giustificativo dei finanziamenti che con questa legge si vogliono dare alla Fondazione Bologna Business School.  La BBS è una fondazione che, attraverso le proprie attività, promuove la transizione ecologica, la trasformazione digitale e l’imprenditorialità. 

Con il presente articolo, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a contribuire nel triennio 2022-2024 alla realizzazione di un campus della Fondazione per la promozione di iniziative volte allo sviluppo, all’attrazione e al trattenimento nell’ambito regionale di talenti e di competenze attraverso una struttura organizzativa di accoglienza e orientamento per favorire la presenza stabile di giovani studiosi, provenienti anche dai paesi dell’Unione Europea o da paesi extraeuropei, nei programmi di formazione post-universitaria, permettendo loro il più agevole accesso e la migliore permanenza sul territorio regionale.

Art. 14 Contributo per i processi di trasformazione degli Enti di formazione professionale accreditati

La Regione Emilia-Romagna presenta un importante sistema di formazione professionale costituito da 192 enti accreditati ai sensi dell’art. 33 della L.R. 30 giugno 2003, n. 12 e ss.mm. che operano negli ambiti dell’istruzione e formazione professionale, della formazione post-diploma, della formazione per gli adulti e per l’apprendistato. L’epidemia COVID-19 e le trasformazioni del sistema economico e sociale stanno profondamente cambiando sia la domanda che l’offerta di formazione professionale, richiedendo sofisticate infrastrutture di tipo digitale e tecnologico oltre che nuove competenze per gli stessi enti di formazione. Proprio per affiancare il percorso in atto e consentire al sistema regionale di adeguarsi al nuovo contesto, anche in vista della futura programmazione europea 2021-2027, la Regione ritiene utile un’azione di accompagnamento in grado di accelerare le trasformazioni necessarie. I contributi saranno concessi osservando i regimi di aiuto previsti a livello comunitario.

Art. 15 Progetti finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative

Con il presente articolo, la Regione Emilia-Romagna, al fine di promuovere progetti finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative, è autorizzata a integrare le autorizzazioni di spesa disposte dall’art. 15 della legge regionale n. 12 del 2020 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)) per gli esercizi 2023 e 2024.

Art. 16 Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero

Con il presente articolo, la Regione Emilia-Romagna, al fine di garantire le necessarie rotazioni degli ordinamenti colturali e sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio regionale, è autorizzata, per la campagna 2023 e 2024, a concedere aiuti per superfici coltivate a barbabietola da zucchero, a fronte dell'adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali.

Art. 17 Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico

La Regione, al fine di concorrere al finanziamento delle attività di miglioramento genetico del bestiame di cui al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 (Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell' articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154 ), è autorizzata, per l’esercizio 2022, a integrare le risorse statali trasferite per la realizzazione dei programmi annuali per la raccolta dati in allevamento tesi alla realizzazione dei programmi genetici, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni ai sensi dell' art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143).

Art.18 Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo

Con il presente articolo, si prevede che le autorizzazioni di spesa disposte dall’art. 16 della legge regionale n. 12 del 2018 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020) siano integrate di euro 50.000,00 per l’esercizio finanziario 2022 e di euro 100.000,00 per gli esercizi 2023 e 2024, allo scopo di  svolgere le attività di verifica e controllo amministrativo sui beneficiari, in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) per il rispetto della disciplina dell'Unione europea relativa alle erogazioni di contributi nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato del settore ortofrutticolo e vitivinicolo.

Art. 19 Copertura finanziaria

Viene indicata la copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge ed individuate nelle risorse riportate nello stato di previsione dell’entrata del bilancio di previsione 2022-2024, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 20 Entrata in vigore

Si indica l’entrata in vigore della legge a partire dal 1° gennaio 2022.

 

 


Art. 1

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

 

1. Ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.

 

2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

 

Art. 2

Alta formazione post-universitaria

 

1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'alta formazione post-universitaria realizzata in forma collaborativa tra gli atenei nonché tra le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, sono disposte, nell’ambito della Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio - Programma 4 Istruzione universitaria, le seguenti autorizzazioni di spesa:

 

-          esercizio 2022   euro 1.126.906,00;

 

-          esercizio 2023   euro 1.126.906,00;

 

-          esercizio 2024   euro 1.200.000,00.

 

2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

 

Art. 3

Contributo straordinario alla Diocesi di Piacenza-Bobbio per i 900 anni della Cattedrale di Piacenza

 

1. La Regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi di riconoscimento delle identità culturali, della tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni dell’articolo 2, comma 1, lettera c), e le finalità di promozione e sostegno della cultura, dell’arte e della musica di cui all’articolo 6, comma1, lettera g), dello Statuto regionale. A tal fine sostiene il programma di iniziative celebrative del nono centenario della Cattedrale di Piacenza, riconoscendo alla Diocesi di Piacenza-Bobbio un contributo straordinario nel limite massimo di euro 150.000,00 per l’esercizio 2022.

 

2. La Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, stabilisce le modalità per la concessione e l’erogazione del contributo. La liquidazione del contributo è effettuata in una unica soluzione dietro presentazione di una relazione sul progetto ammesso a contributo unitamente a un rendiconto finanziario.

 

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta per l'esercizio 2022 una autorizzazione di spesa pari a euro 150.000,00, nell'ambito della Missione 5 Tutela della valorizzazione dei beni e delle attività culturali – Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

 

Art. 4

Interventi per la promozione e il sostegno dell’editoria del libro

 

1. Le autorizzazioni disposte dall’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2021, n.13 (Interventi per la promozione e il sostegno dell’editoria del libro. Modifica delle leggi regionali 24 marzo 2000, n. 18 e 26 novembre 2020, n. 7) sono integrate, nell’ambito della Missione 5 Tutela della valorizzazione dei beni e delle attività culturali – Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, di euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2022 e di euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2023.

 

Art. 5

Contributo ad Automobile Club d’Italia (ACI) per il Gran premio di Formula 1 presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola

 

1. Al fine di promuovere il settore turistico, economico e dello sport, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concorrere per l’esercizio 2022 con un contributo pari a euro 5.000.000,00 a favore della Federazione sportiva nazionale Automobile Club d’Italia – ACI, a titolo di compartecipazione finanziaria per il pagamento dei diritti dovuti a Formula One Management per la realizzazione del Gran Premio di Formula 1 del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola dell’anno 2022.

 

2. Con apposito atto della Giunta regionale sono definiti i criteri, i tempi e le modalità di concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 1.

 

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta per l'esercizio 2022 una autorizzazione di spesa pari a euro 5.000.000,00, nell'ambito della Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo.

 

Art. 6

Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci

 

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, un contributo pari a euro 50.000,00 annui al Collegio regionale dei maestri di sci per interventi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale, nell’ambito delle risorse afferenti la Missione 6 Politiche giovanili, Sport e Tempo libero – Programma 1 Sport e Tempo libero.

 

Art. 7

Contributo al Comune di Mirandola per le azioni del Centro di documentazione sul sisma 2012

 

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (legge di stabilità regionale 2017)) per il proseguimento delle azioni necessarie alla promozione di un Centro di documentazione del sisma 2012, per la conservazione, l'archiviazione e la fruizione dei materiali relativi alla gestione dell'emergenza e della ricostruzione sono integrate, nell'ambito della Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo, di euro 100.000,00 per l’esercizio 2024.

 

Art. 8

Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria

 

1. Per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sistemazione della rete idrografica e alla difesa dei versanti e della costa, sono disposte, nell’ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente – Programma 1 Difesa del suolo, le seguenti autorizzazioni di spesa:

 

-          esercizio 2022   euro 9.000.000,00;

 

-          esercizio 2023   euro 10.500.000,00;

 

-          esercizio 2024   euro 10.500.000,00.

 

2. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

 

3. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

 

Art. 9

Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

 

1. Per l'espletamento del servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), sono disposte, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, le seguenti autorizzazioni di spesa:

 

-          esercizio 2022   euro 1.700.000,00;

 

-          esercizio 2023   euro 2.700.000,00;

 

-          esercizio 2024   euro 2.700.000,00.

 

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

 

3. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

 

Art. 10

Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

 

1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, sono disposte, nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali, le seguenti autorizzazioni di spesa:

 

-          esercizio 2022   euro 500.000,00;

 

-          esercizio 2023   euro 1.000.000,00;

 

-          esercizio 2024   euro 2.000.000,00.

 

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire quote delle risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

 

3. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

 

Art. 11

Servizio sanitario regionale – risorse aggiuntive

 

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’art. 12 della legge regionale n. 30 del 2019 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)), sono integrate, nell'ambito della Missione 13 - Tutela della salute - Programma 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi, di euro 20.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2024.

 

Art. 12

Fondo rotativo per le professioni ed il microcredito

 

1. Al fine di promuovere l'accesso al credito da parte dei liberi professionisti, degli artigiani e delle imprese artigiane e delle microimprese del territorio regionale, la Regione è autorizzata a finanziare un fondo rotativo gestito da banche o confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 o all’elenco di cui all’art. 112 del TUB in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi). Tali risorse sono destinate alla concessione di finanziamenti per l'avvio e la crescita delle attività di impresa e professionali nell'osservanza della normativa europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

 

2. La Regione istituisce e affida la gestione del fondo, secondo i criteri e le modalità definite dalla Giunta, assicurando modalità di accesso semplificate e forte presenza dell'attività effettuata con il fondo nei territori.

 

3. Per far fronte agli oneri derivanti dalle operazioni di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2022 una autorizzazione di spesa pari a euro 500.000,00, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato.

 

Art. 13

Misure a sostegno della Fondazione Bologna Business School

 

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce la formazione per il management in materia di transizione ecologica e trasformazione digitale quale fattore di sviluppo del proprio sistema territoriale e, a tal fine, individua la Fondazione Bologna Business School, ente non profit partecipato dall’Università di Bologna e da altri soci, come soggetto qualificato in ambito regionale.

 

2. Regione Emilia-Romagna contribuisce alla realizzazione di un campus della Fondazione per la promozione di iniziative volte allo sviluppo, all’attrazione e al trattenimento nell’ambito regionale di talenti e di competenze attraverso una struttura organizzativa di accoglienza e orientamento per favorire la presenza stabile di giovani studiosi, provenienti anche dai paesi dell’Unione Europea o da paesi extraeuropei, nei programmi di formazione post-universitaria, permettendo loro il più agevole accesso e la migliore permanenza sul territorio regionale.

 

3. La Giunta regionale definisce le modalità e le condizioni per la concessione dei contributi, che sono comunque subordinati alla presentazione di un programma di investimenti da parte della Fondazione, coerente con le finalità di cui al presente articolo.

 

4. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo, sono disposte, nell'ambito delle risorse afferenti alla Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 3 Ricerca e innovazione, le seguenti autorizzazioni di spesa:

 

-          esercizio 2022   euro 1.500.000,00;

 

-          esercizio 2023   euro 1.500.000,00;

 

-          esercizio 2024   euro 1.500.000,00.

 

Art. 14

Contributo per i processi di trasformazione degli Enti di formazione professionale accreditati

 

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’art. 15 della legge regionale n. 12 del 2020 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)), sono integrate, nell'ambito della Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Formazione professionale, di euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2022 e di euro 1.500.000,00 per gli esercizi 2023 e 2024.

 

Art. 15

Progetti finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative

 

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’articolo 18 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 12 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020) sono integrate, nell'ambito della Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Servizi per lo sviluppo di euro 1.400.000,00 per l’esercizio finanziario 2022 e di euro 1.400.000,00 per l’esercizio finanziario 2023.

 

Art. 16

Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero

 

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’art. 16 della legge regionale n. 12 del 2020 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)), sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare di euro 1.500.000,00 per gli esercizi 2023 e 2024.

 

Art. 17

Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico

 

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’art. 18 della legge regionale n. 12 del 2020 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)), sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare di euro 400.000,00 per l’esercizio 2022.

 

Art. 18

Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo

 

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’art. 16 della legge regionale n. 12 del 2018 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020) sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare di euro 50.000,00 per l’esercizio finanziario 2022 e di euro 100.000,00 per gli esercizi finanziari 2023 e 2024.

 

Art. 19

Copertura finanziaria

 

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2022-2024 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

 

Art. 20

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.

 


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