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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 4741
Presentato in data: 16/02/2022
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente". (Delibera di Giunta n. 189 del 14/02/2022)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente

 


Art. 1

Finalità

 

1. La Regione, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e dal decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001), nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, al fine di agevolare la produzione distribuita, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile per l'autoconsumo, ridurre la povertà energetica e sociale e realizzare forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete, promuove e sostiene:

 

a) le comunità energetiche rinnovabili (CER);

 

b) gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.

 

Art. 2

Definizione e obiettivi delle comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente

 

1. Ai fini della presente legge, in conformità con quanto previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, la comunità energetica rinnovabile è un soggetto giuridico composto da clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, sia pubblici che privati, i cui poteri di controllo fanno capo a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, enti di ricerca e formazione, del terzo settore e di protezione ambientale, nonché amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione.

 

2. Le comunità energetiche rinnovabili e gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente operano senza fini di lucro e i loro membri partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione e diffusione del sistema di distribuzione, di accumulazione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale, nonché alla sperimentazione e promozione di nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.

 

3. L’obiettivo primario delle comunità energetiche è l’autoconsumo dell’energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità, anche attraverso l’immagazzinamento dell’energia prodotta, al fine di aumentare l’efficienza energetica.

 

4. Ai fini di cui al comma 3 le comunità energetiche realizzano progetti finalizzati prioritariamente alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento. Le comunità energetiche possono altresì offrire servizi funzionali al perseguimento degli obiettivi di economia circolare, promuovere la realizzazione di interventi integrati di domotica e offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e altri servizi ancillari e di flessibilità.

 

5. Ai fini della presente legge e in conformità con quanto previsto dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 199 del 2021 sono altresì da intendersi come “autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente" un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente alle seguenti condizioni:

 

a) devono trovarsi nello stesso edificio o condominio;

 

b) ciascun autoconsumatore può produrre e accumulare energia elettrica rinnovabile con impianti direttamente interconnessi all’utenza del cliente finale, ovvero possono essere realizzati impianti comuni, ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso;

 

c) si utilizza la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini;

 

d) l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per i fabbisogni degli autoconsumatori e l'energia eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;

 

e) la partecipazione al gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente non può costituire l'attività commerciale e industriale principale delle imprese private.

 

Art. 3

Promozione e sostegno alle comunità energetiche rinnovabili e all’autoconsumo collettivo di energie rinnovabili

 

1. La Regione nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato:

 

a) sostiene, attraverso contributi e strumenti finanziari, le comunità energetiche rinnovabili e l’autoconsumo collettivo di energie rinnovabili sul territorio regionale, nella fase di costituzione, nella predisposizione dei progetti, nell’acquisto e nell’installazione degli impianti di produzione e accumulo dell’energia e delle tecnologie necessarie alla realizzazione dei servizi di cui all’articolo 2;

 

b) sostiene, attraverso contributi, i soggetti pubblici e privati per realizzare iniziative di comunicazione, informazione e partecipazione, anche in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15 (Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche), sul tema delle energie rinnovabili, dell’autoconsumo e della condivisione dell’energia e sulle forme di efficientamento energetico, anche attraverso l'ideazione, la redazione e la diffusione di materiale didattico e divulgativo, conformandone i contenuti e le finalità anche alle peculiarità del territorio.

 

2. La Regione promuove iniziative per la formazione e il potenziamento, anche all’interno degli enti locali, delle professionalità coinvolte nelle procedure di avvio, costituzione, gestione ed animazione delle comunità energetiche rinnovabili anche in collaborazione con l’Università e i Laboratori della rete alta tecnologia.

 

3. La Regione stipula accordi con i comuni e con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani – Emilia-Romagna (ANCI-ER) finalizzati alla diffusione e condivisione delle “migliori pratiche”, anche attraverso la realizzazione di sportelli informativi e il potenziamento degli sportelli territoriali Energia.

 

4. Al fine di promuovere la produzione e l'uso di energia rinnovabile, la Regione e gli Enti locali individuano, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, i tetti degli edifici pubblici e le aree pubbliche in disponibilità dei suddetti enti da mettere a disposizione anche di terzi per l’installazione degli impianti a servizio delle comunità energetiche rinnovabili.

 

5. La Giunta regionale, con propri atti, definisce modalità e criteri per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

 

Art. 4

Comunità Energetiche Rinnovabili a forte valenza sociale e territoriale

 

1. La Regione promuove e sostiene, attraverso una maggiorazione dei contributi concedibili ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera a), la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili a forte valenza sociale e territoriale, aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

 

a) siano composte per almeno un terzo da soggetti con fragilità economica determinata dall’indicatore ISEE definito dalla Giunta regionale al fine di contrastare la povertà energetica;

 

b) tra i cui membri siano presenti enti del terzo settore, enti proprietari e di gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale;

 

c) tra i cui membri sono presenti Enti locali che hanno approvato piani o strategie integrate di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici;

 

d) situate in aree montane ed interne del territorio regionale, al fine di contrastarne l’abbandono e favorirne il ripopolamento;

 

e) che realizzano progetti di inclusione e solidarietà sociale, anche attraverso la collaborazione con gli Enti locali e con gli enti del terzo settore.

 

Art. 5

Registro regionale delle comunità energetiche rinnovabili

 

1. È istituito, presso la direzione regionale competente, il Registro delle comunità energetiche rinnovabili della Regione Emilia-Romagna, la cui disciplina è demandata ad un atto della Giunta regionale da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e la cui finalità è quella di fornire al Tavolo tecnico permanente di cui all’articolo 6 i dati necessari allo svolgimento delle attività di competenza.

 

2. Il Registro di cui al comma 1 contiene:

 

a) i dati identificativi della comunità energetica;

 

b) la geolocalizzazione degli impianti energetici realizzati dalla comunità energetica;

 

c) il bilancio energetico della comunità energetica aggiornato annualmente da cui devono emergere la quota di autoconsumo di energia rinnovabile e i dati relativi alla riduzione dei consumi di energia.

 

Art. 6

Tavolo tecnico permanente

 

1. La Giunta regionale, con proprio atto entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce un Tavolo tecnico permanente con funzioni consultive e di confronto composto da rappresentanti della Regione, delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, ANCI E-R, UPI E-R, ENEA e dai Cluster regionali competenti in materia.

 

2. Il Tavolo tecnico permanente, anche sulla base dei dati contenuti nel Registro di cui all’articolo 5, svolge le seguenti attività:

 

a) analisi dei risultati in termini energetici delle comunità energetiche rinnovabili e del loro contributo al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano energetico regionale e di quelli che verranno individuati a livello regionale nel percorso per la neutralità carbonica entro il 2050, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla programmazione nazionale ed europea;

 

b) promozione della risoluzione di problematiche relative alla gestione delle reti elettriche;

 

c) individuazione delle “migliori pratiche” al fine di promuovere la diffusione sul territorio regionale dell’incremento dell’autoconsumo di energia da fonte rinnovabile, della riduzione dei consumi energetici e della solidarietà energetica.

 

3. Ai fini di cui al comma 1 il Tavolo tecnico può promuovere audizioni con rappresentanti delle comunità energetiche iscritte al Registro di cui all’articolo 5, con rappresentanti delle società di distribuzione e gestione delle reti, con le agenzie energetiche locali, nonché con altri soggetti che ne fanno espressa richiesta.

 

4. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte alla Giunta regionale da sottoporre all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e al Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) in merito alla regolazione delle comunità energetiche.

 

5. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

Art. 7

Assistenza tecnica

 

1. Ai fini dell’attuazione delle misure di sostegno di cui alla presente legge, la Regione può avvalersi dell’assistenza tecnica specializzata delle proprie società in house o di altri soggetti competenti.

 

2. L’importo da destinare per l’attività di assistenza tecnica è definito annualmente con la legge di bilancio.

 

Art. 8

Clausola valutativa

 

1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale con cadenza triennale, anche avvalendosi del Tavolo tecnico permanente di cui all’articolo 6, presenta alla commissione assembleare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della presente legge e ne valuta l’impatto rispetto al processo di transizione ecologica. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni su:

 

a) tipologia degli interventi regionali in attuazione dell’articolo 3 della presente legge, con resoconto delle risorse stanziate e utilizzate;

 

b) tipologia degli interventi regionali in attuazione dell’articolo 4 della presente legge, con resoconto delle risorse stanziate e utilizzate;

 

c) il numero delle comunità energetiche rinnovabili istituite e dei comuni e dei soggetti che vi hanno aderito, nonché dati e informazioni sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili che sono stati raggiunti grazie alla istituzione delle comunità energetiche rinnovabili;

 

d) eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della presente legge.

 

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

 

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti facenti parte delle comunità e degli autoconsumatori stessi.

 

Art. 9

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per gli esercizi 2022 e 2023, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi – Titolo I spese correnti - del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

 

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge possono concorrere altresì le risorse dei fondi strutturali europei assegnati alla Regione Emilia-Romagna.

 

3. Per gli esercizi successivi al 2023, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

 

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