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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 4776
Presentato in data: 22/02/2022
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni in materia tributaria". (Delibera di Giunta n. 216 del 21 02 22)
Oggetto:
Testo presentato:
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni in materia tributaria". (Delibera di Giunta n. 216 del 21 02 22)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

 


RELAZIONE

 

Quadro normativo

 

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per l’anno 2022), all’articolo 1, comma 2, lettera a), ha riformulato l’articolo 11, comma 1, del TUIR, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, stabilendo che l’IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, specifiche aliquote differenziate per i seguenti quattro scaglioni di reddito, che si sostituiscono ai cinque scaglioni stabiliti dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2021:

 

scaglioni di reddito

a) fino a 15.000 euro;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;

c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;

d) oltre 50.000 euro.

 

La nuova articolazione degli scaglioni IRPEF influisce anche sull’addizionale regionale, le cui aliquote devono essere differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l’IRPEF, ai sensi del richiamato comma 4 dell’articolo 6 del D.lgs n. 68/11.

 

Sull’argomento è intervenuto il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze con risoluzione n. 2/DF del 1° febbraio 2022 con la quale, per dare applicazione al disposto dei commi 5 e 6 dell’articolo 1 della legge n. 234/21, precisa che:

 

  • al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale all’IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni stabilita dal comma 2 dell’art.1, le Regioni adeguano la disciplina del tributo applicabile all’anno di imposta 2022 al quadro normativo innovato dal legislatore statale attraverso apposita legge, che dovrà essere pubblicata nel bollettino ufficiale regionale entro il termine del 31 marzo 2022, in deroga al termine ordinariamente previsto del 31 dicembre dell’anno precedente cui l’addizionale si riferisce;

 

  • il termine per la trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale all’IRPEF ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle finanze del MEF deve avvenire entro il 13 maggio 2022, anch’esso in deroga al termine ordinario del 31 gennaio dell’anno cui l’addizionale si riferisce.

 

Intervento normativo regionale

 

Dall’anno di imposta 2022 occorre quindi adeguare con legge regionale l’articolazione delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF in linea con i nuovi scaglioni di reddito dell’IRPEF, misura obbligatoria al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale all’IRPEF alla normativa statale richiamata, in modo da mantenere inalterato il gettito complessivo prodotto dall’addizionale. 

 

La manovra proposta è improntata al mantenimento del criterio di gradualità delle aliquote in relazione alle fasce di reddito imponibile, in attuazione del principio costituzionale di progressività del prelievo, e permette altresì l’invarianza della pressione fiscale confermando interamente il gettito generato dalla propria quota discrezionale, destinato al sostegno delle politiche regionali di welfare e di incentivi agli investimenti.

 

Occorre tuttavia precisare che non sono interessati dalla manovra proposta i contribuenti compresi nella cosiddetta “no tax area”, esenti da IRPEF e dall'applicazione dell'Addizionale Regionale (art. 50, comma 2, D. Lgs 446/97) e che il legislatore statale ha previsto un rafforzamento delle detrazioni con un meccanismo che permetta di evitare perdite nel cambio delle regole dell’IRPEF.

 

La proposta in particolare prevede la conferma delle aliquote dell’addizionale regionale per i primi tre scaglioni di reddito imponibile, determinati ai sensi del rinnovato articolo 11 del TUIR, e la fissazione all’1,04% dell’aliquota relativa allo scaglione di reddito imponibile superiore a 50 mila euro. L’intervento complessivo proposto prevede quindi di mantenere inalterato sia il gettito totale dell’addizionale sia il gettito per singolo scaglione, applicando le aliquote sulla parte discrezionale regionale come di seguito riportato:

 

Scaglione di reddito

Maggiorazione addizionale regionale IRPEF

fino a 15.000 euro

0,10%

da 15.000 a 28.000 euro

0,70%

da 28.000 a 50.000 euro

0,80%

oltre 50.000 euro

1,04%

 

Tale manovra permette, come anticipato, l’invarianza del prelievo per tutti i contribuenti fino al reddito imponibile di 50 mila euro che corrispondono al 93 per cento dei contribuenti domiciliati sul territorio regionale, come meglio evidenziato nella tabella che segue:

 

Classe di imponibile

Contribuenti

% cumulata

fino a 15.000 euro

682.845

25,08%

da 15.000 a 28.000 euro

1.255.268

71,19%

da 28.000 a 50.000 euro

596.349

93,10%

 

Sotto il profilo finanziario, dalla proposta normativa non derivano quindi maggiori oneri (minori entrate) per il bilancio regionale. Come previsto dall’articolo 17 della Legge 196 del 2009, è stata comunque definita una clausola di salvaguardia, nell’ipotesi in cui il gettito possa risultare inferiore agli stanziamenti previsti nel triennio 2022-2024, tenuto conto che le previsioni si basano su elaborazioni di stima dei dati ad oggi disponibili. 

 

RELAZIONE AGLI ARTICOLI

 

Articolo 1 Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2006

L’articolo 1 contiene la modifica dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria), in adeguamento all’articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre 2021 n. 234, applicando per i quattro scaglioni di reddito stabiliti con legge statale le seguenti maggiorazioni rispetto all’aliquota di base:

 

  • di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;

 

  • di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;

 

  • di 0,80 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;

 

  • di 1,04 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro.

 

Articolo 2 Disposizioni finanziarie

L’articolo 2 introduce una clausola di salvaguardia allo scopo di garantire la copertura finanziaria in caso di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di bilancio, preservando gli equilibri del medesimo, in base al principio sancito dall’art.81 della Costituzione italiana, tenuto conto che le previsioni si basano su elaborazioni di stima dei dati ad oggi disponibili.

 

Articolo 3 Norma di prima applicazione

L’articolo 3 è una norma che si rende necessaria in quanto le modifiche apportate all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 entrano in vigore con riferimento all’anno d’imposta 2022, rimanendo pertanto applicate, per i periodi tributari precedenti, le aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF definite dalle normative previgenti. 

 

Articolo 4

Entrata in vigore della presente legge.

 

 


Art. 1

Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2006 

 

1. L'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria), in adeguamento all’articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre 2021 n. 234 è sostituito dal seguente:

 

Art. 2

Aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF

 

1. A decorrere dall’anno d’imposta 2022, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni:

 

a. di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;

 

b. di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;

 

c. di 0,80 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;

 

d. di 1,04 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro.”

 

Art. 2

Disposizioni finanziarie 

 

1. Dalle disposizioni di cui all’articolo 2 della legge n. 19 del 2006, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, non derivano minori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi minori entrate rispetto alle previsioni, la Giunta regionale, nelle more della necessaria variazione di bilancio, è autorizzata, con proprio atto, a limitare la valenza autorizzatoria degli stanziamenti delle spese non obbligatorie del bilancio di previsione di ciascun esercizio, al fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali limitazioni di stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

 

Art. 3

Norma di prima applicazione

 

1. Ai periodi di imposta precedenti all’entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.

 

Art. 4

Entrata in vigore della legge

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

 

 

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