Testo:
Sostituzione del Presidente da parte del vicepresidente in caso di cessazione anticipata degli organi - Modifiche agli articoli 32, 43, comma 1, lettera b), e 69, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna)
Art. 1
Modifica all’articolo 32 della legge regionale n. 13 del 2005
1. All’articolo 32 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
“4. In tutti i casi di cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta, le relative funzioni sono esercitate dal vicepresidente, che lo sostituisce anche in caso di assenza e impedimento temporaneo.”.
Art. 2
Modifica all’articolo 43, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 13 del 2005
1. All’articolo 43, comma 1, della l.r. n. 13 del 2005 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) nomina e revoca gli assessori, tra i quali il vicepresidente della Giunta, che lo sostituisce a norma dell’articolo 32, e ne determina gli incarichi;”.
Art. 3
Modifica all’articolo 69, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 13 del 2005
1. All’articolo 69, comma 1, della l.r. n. 13 del 2005 la lettera a) è soppressa.