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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 5121
Presentato in data: 29/04/2022
Progetto di legge di iniziativa Consiglieri recante: "Sostituzione del Presidente da parte del vicepresidente in caso di cessazione anticipata degli organi - Modifiche agli articoli 32, 43, comma 1, lettera b), e 69, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna)". (29 04 22) A firma dei Consiglieri: Rancan, Pigoni, Castaldini, Zappaterra, Barcaiuolo, Zamboni, Taruffi, Mastacchi
Oggetto:
Testo presentato:
Progetto di legge di iniziativa Consiglieri recante: "Sostituzione del Presidente da parte del vicepresidente in caso di cessazione anticipata degli organi - Modifiche agli articoli 32, 43, comma 1, lettera b), e 69, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna)". (29 04 22) A firma dei Consiglieri: Rancan, Pigoni, Castaldini, Zappaterra, Barcaiuolo, Zamboni, Taruffi, Mastacchi

Presentatori:

Rancan, Pigoni, Castaldini, Zappaterra, Barcaiuolo, Zamboni, Taruffi, Mastacchi

Testo:

 

Sostituzione del Presidente da parte del vicepresidente in caso di cessazione anticipata degli organi - Modifiche agli articoli 32, 43, comma 1, lettera b), e 69, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna)

 


Art. 1

Modifica all’articolo 32 della legge regionale n. 13 del 2005

 

1. All’articolo 32 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

 

“4. In tutti i casi di cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta, le relative funzioni sono esercitate dal vicepresidente, che lo sostituisce anche in caso di assenza e impedimento temporaneo.”.

 

Art. 2

Modifica all’articolo 43, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 13 del 2005

 

1. All’articolo 43, comma 1, della l.r. n. 13 del 2005 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

 

“b) nomina e revoca gli assessori, tra i quali il vicepresidente della Giunta, che lo sostituisce a norma dell’articolo 32, e ne determina gli incarichi;”.

 

Art. 3

Modifica all’articolo 69, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 13 del 2005

 

1. All’articolo 69, comma 1, della l.r. n. 13 del 2005 la lettera a) è soppressa.

 

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