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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 5332
Presentato in data: 22/06/2022
Progetto di legge di iniziativa Consiglieri recante: "Modifica della legge regionale 27 maggio 2015, n. 5 "Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo. Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi a favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo)"" A firma dei Consiglieri: Fabbri, Stragliati

Presentatori:

Fabbri, Stragliati

Testo:

 

Modifica della legge regionale 27 maggio 2015, n. 5 “Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo. Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi a favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo)”

 


RELAZIONE

 

L’esigenza di modificare la legge regionale n. 5 del 2015 nasce dalla volontà espressa dalla Consulta di innovare il dettato normativo alla luce dell’esperienza fatta durante la legislatura precedente; orientamento confermato anche dall’attuale vertice della Consulta, e dalla consapevolezza non procrastinabile di introdurre elementi di miglioramento, sia sul piano della definizione del profilo della Consulta, sia sul piano strettamente operativo. Necessità di modifica dettate ed evidenziate durante tutto il corso e il processo di attuazione della legge stessa.

 

Le modifiche sono il frutto di un largo e condiviso confronto, a partire dai componenti della Consulta, avuto con le varie realtà che compongono la Consulta stessa: dalle nostre Associazioni di emiliano-romagnoli nel mondo agli Enti Locali e alle associazioni di promozione sociale presenti sul territorio regionale.

Prima di passare ad una disamina più puntuale delle varie proposte di modifica, si vuole qui richiamare la proposta di cambiamento del titolo della legge semplificandolo in “Promozione degli interventi e delle relazioni a favore degli emiliano-romagnoli nel mondo”, che meglio rispecchia e identifica il ruolo e la funzione della Consulta.

 

Le modifiche proposte alla L.R. n. 5 del 2015 sono di seguito sintetizzate, raggruppandole sulla base dei Titoli della stessa.

 

TITOLO I

 

Le proposte relative al Titolo I riguardano i principi, le finalità e i destinatari della legge e cercano di venire incontro alle mutate esigenze dei nostri corregionali residenti all’estero. In particolare:

 

L’art. 1 modifica il titolo della legge, rendendolo maggiormente coerente con la natura degli interventi promossi dalla Consulta in seguito al passaggio della stessa dalla Giunta all’Assemblea legislativa.

 

L’art. 2 apporta alcune modifiche all’articolo 1 della legge, definendo meglio il campo di intervento della Consulta e della Regione, con particolare riferimento alla promozione dei diritti civili e politici dei nostri concittadini residenti all’estero, anche attraverso interventi che possano favorire la semplificazione delle procedure per il riconoscimento della cittadinanza italiana per gli Italiani nati all’estero, accogliendo così un’esplicita richiesta emersa dai lavori della Consulta.

 

L’art. 3, nel modificare l’articolo 2 della legge, ridefinisce sia la platea dei destinatari diretti degli interventi, introducendo anche il settore delle Organizzazioni di volontariato (ODV), che quella dei destinatari indiretti, inserendo realtà legate al tessuto economico e sociale quali, a titolo di esempio, le Fondazioni pubbliche e i Consorzi produttivi.

Inoltre, è stato modificato il riferimento alla normativa per il Terzo settore inserendo direttamente il richiamo al Codice del Terzo Settore, ovvero, al Dlgs n. 117/2017, che, tra altro, ha introdotto il “Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

 

TITOLO II

 

Le proposte relative al Titolo II riguardano prioritariamente le procedure di nomina della Consulta e il suo funzionamento, anche a seguito delle necessità emerse sulla base dell'esperienza applicativa.

 

L’art. 4, nel modificare l’articolo 3 della legge, attribuisce alla Consulta la funzione di approvare il Piano annuale delle attività proposto dal Comitato esecutivo, eliminando i precedenti riferimenti alla costituzione di una banca dati dei contatti attivati e delle collaborazioni intraprese. Inoltre, viene semplificato l’iter, prevedendo che la Consulta presenti annualmente, non più all’Assemblea, ma alla Commissione assembleare competente, una relazione sulle attività svolte l’anno precedente.

 

L’art. 5, sostituisce il vigente articolo 4 della legge, relativo alla “Costituzione e composizione” della Consulta, introducendo alcuni aspetti migliorativi sui passaggi di nomina dei Consultori (quali la riduzione dei termini per la presentazione delle candidature da 60 a 30 giorni, la definizione esplicita del soggetto che nomina la Consulta) e offrendo una maggiore attenzione alla rappresentanza di genere. Viene, introdotto il principio della rappresentanza di genere nella nomina dei Consultori. Si è prevista inoltre l’equiparazione delle Organizzazioni di volontariato alle Associazioni di Promozione sociale per la nomina dei 6 Consultori di cui alla lettera d), comma 1, dell’articolo 4 della legge.

Il nuovo testo dell’articolo prevede che la Consulta venga nominata entro 5 mesi dall’insediamento dell’Assemblea legislativa.

 

L’art. 6, nel modificare l’articolo 5 della legge, fissa un termine di 6 mesi dall’insediamento della Consulta, per l’elezione del Comitato esecutivo.

L’art. 7, modificando l’articolo 6 della legge, rafforza le funzioni del Comitato esecutivo della Consulta, attribuendogli un ruolo più centrale nell’elaborazione e proposta sia del Piano annuale che del Piano Triennale delle attività.

 

L’art. 8, modificando l’articolo 8 della legge, introduce l’istituto delle dimissioni del Consultore, precedentemente non previste.

 

L’art. 9, intervenendo in modifica dell’articolo 9 della legge, prevede che sia la Consulta a promuovere, anche su proposta della Commissione competente, le Conferenze d'area all'estero, allo scopo di garantire un concreto collegamento con gli emiliano-romagnoli nelle diverse aree geografiche e per assicurarne una più estesa partecipazione ai piani di intervento regionali.

 

TITOLO III

 

Le proposte di modifica relative al Titolo III si concentrano, in particolare, sui primi articoli dove l’attuale dettato legislativo mette in capo alla Consulta una serie di attività che nella prassi si sono dimostrate complicate da realizzare, visto l’incardinamento della Consulta in seno all’Assemblea legislativa.

 

L’art. 10 sostituisce quasi per intero i precedenti artt. 11 e 13, che riguardano gli interventi a favore delle nostre comunità all’estero. L’accorpamento ha l’obiettivo di semplificarne la lettura e, soprattutto, la natura e la sfera degli interventi, riportandoli ad un quadro di maggiore coerenza e rispondenza agli assetti operativi, al ruolo e alle funzioni proprie della Consulta nell’attuale configurazione di organismo incardinato nell’assetto amministrativo e funzionale dell’Assemblea legislativa.

 

L’art. 11 abroga l’art. 13 della legge, per le ragioni sopra esposte.

 

L’art. 12 sostituisce l’art. 16 della legge, introducendo al comma 1 una novità significativa, ovvero l’istituzione della Giornata degli emiliano-romagnoli nel mondo, da celebrarsi il 2 luglio, anniversario dell’affondamento nel 1940 dell’Arandora Star, nel quale perirono oltre 400 italiani, per la gran parte originari della nostra regione.

Al comma 2, si amplia la possibilità di concedere benemerenze anche a soggetti che si sono contraddistinti nel campo dell’emigrazione.

 

L’art. 13, nel modificare l’articolo 17 della legge, apporta alcune modifiche agli adempimenti legati al Piano Triennale, senza snaturarne la natura.

 

TITOLO IV

 

Le proposte di modifica relative a quest’ultimo Titolo sono volte principalmente a puntualizzare alcuni aspetti relativi alle disposizioni finanziarie e finali.

 

L’art. 14 modifica il comma 2 del vigente articolo 18, equiparando il Vicepresidente della Consulta eletto tra i consiglieri regionali al Presidente della Consulta, ribadendo che non spetta nessun compenso supplementare rispetto all’indennità di consigliere e che non è previsto nessun gettone di presenza ai Consultori.

 

L’art. 15, nel sostituire l’articolo 20 della legge, modifica alcuni adempimenti in capo alla Consulta relativi alla clausola valutativa, razionalizzando i contenuti della relazione alla luce delle modifiche intervenute nel complesso della legge. In particolare, si elimina la contestualità tra presentazione del nuovo Piano Triennale e la relazione su quello precedente. In un’ottica valutativa e in termini del suo contributo volto al miglioramento delle politiche, è sicuramente opportuno, se possibile, che la relazione di ritorno alla clausola anticipi la presentazione dell’atto di programmazione perché i contenuti della stessa possano essere una base conoscitiva importante in un’ottica di riprogrammazione degli interventi e individuazione di obiettivi e priorità.

Si è introdotto, inoltre, un quesito specifico, sulle “eventuali criticità emerse nel corso dell’attuazione della legge”, in modo che la relazione possa riguardare l’attuazione degli interventi dell’intera legge e non solo il funzionamento della Consulta.

 

L’art. 16, infine, nel fissare al comma 1, l’entrata in vigore della legge dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURERT, precisa, però, che le disposizioni contenute nell’articolo 5 del progetto, si applicano soltanto dalla legislatura successiva a quella in cui è approvata la legge stessa, ad eccezione delle modifiche apportate al comma 2, dell’articolo 4, della L.R. n. 5 del 2015, che entrano in vigore ai sensi di quanto previsto al comma 1.

 


Art. 1

Modifiche al titolo della legge regionale n.5 del 2015

 

1. Il titolo della legge regionale 27 maggio 2015, n.5 (Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo. Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi a favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo) è sostituito dal seguente: “Promozione degli interventi e delle relazioni a favore degli emiliano-romagnoli nel mondo”.

 

Art. 2

Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n.5 del 2015

 

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 27 maggio 2015, n. 5 è inserito il seguente comma:

 

“4 bis. La Regione sostiene, facendosi promotrice presso gli organi competenti, il pieno esercizio dei diritti politici e civili degli emiliano-romagnoli nel mondo e dei loro discendenti.”

 

2. Al comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2015, l’alinea è sostituita dalla seguente: “Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 4 bis la Regione attua, promuove e sostiene:”.

 

3. Dopo la lettera g) del comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2015, è inserita la seguente lettera:

 

“g bis) interventi diretti a favorire, nell’ambito delle competenze regionali, l’espletamento delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana agli emiliano-romagnoli nati all’estero.”

 

Art. 3

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2015

 

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2015 è così sostituita:

 

“c) gli enti locali della regione, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che operino da almeno tre anni nel settore dell'emigrazione, iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, di seguito RUNTS, di cui all’articolo 45 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

 

2. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2015 è così sostituita:

 

“e) organizzazioni e associazioni culturali, sindacali e di categoria, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, consorzi, fondazioni a partecipazione pubblica, centri di formazione, università, istituti scolastici che abbiano sede in Emilia-Romagna e che, in collaborazione con i soggetti di cui alle lettere c) e d), attuino iniziative per la valorizzazione del ruolo delle comunità emiliano-romagnole all'estero.”.

 

Art. 4

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2015

 

1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2015 è così sostituita:

 

“d) approva, su proposta del Comitato esecutivo, il piano annuale delle proprie attività;”.

 

2. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2015 è così sostituito:

 

“4. La Consulta presenta ogni anno alla commissione assembleare competente una relazione sulle attività svolte nell’anno precedente.”.

 

Art. 5

Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2015

 

1. L’articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2015 è così sostituito:

 

“Art. 4

Costituzione e composizione

 

1. La Consulta è composta da 36 membri e viene nominata dall’Assemblea Legislativa entro 5 mesi dal suo insediamento, su proposta e previa istruttoria della Commissione assembleare competente e dura in carica fino alla scadenza della legislatura. Nella nomina occorre tenere conto della rappresentanza di genere. È composta da:

 

a) un presidente e un vicepresidente nominati dall'Assemblea legislativa e scelti tra i componenti della stessa, eletti con le modalità e procedure fissate per l'elezione dei presidenti delle commissioni assembleari, ai sensi dell'articolo 38, comma 10, dello Statuto regionale;

 

b) un vicepresidente nominato dall'Assemblea legislativa scelto tra i Consultori residenti stabilmente all'estero di cui alla lettera e);

 

c) tre rappresentanti delle autonomie locali regionali designati dal Consiglio delle Autonomie locali;

 

d) sei rappresentanti tra quelli indicati dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che operino da almeno tre anni nel settore dell'emigrazione, iscritte al RUNTS di cui al Dlgs. n. 117 del 2017, tenuto conto anche della rappresentatività sul territorio e dell’attività svolta dalle associazioni medesime;

 

e) quindici rappresentanti degli emiliano-romagnoli, residenti stabilmente all'estero, tra quelli proposti dalle associazioni di emiliano-romagnoli all'estero, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 14, comma 2, tenuto conto della consistenza numerica, della dislocazione geografica e dell'attività svolta dalle associazioni medesime;

 

f) otto giovani, che abbiano compiuto la maggiore età e non superato il trentacinquesimo anno, tra quelli proposti dalle associazioni degli emiliano-romagnoli all'estero, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 14, comma 2, tenuto conto della consistenza numerica, della dislocazione geografica e dell'attività svolta dalle associazioni medesime;

 

g) due docenti delle Università che hanno sede nella Regione Emilia-Romagna scelti d'intesa dai Rettori delle Università stesse.

 

2. Non si può essere nominati Consultore per più di due volte consecutive.

 

3. Le designazioni dei componenti della Consulta da parte dei soggetti interessati devono avvenire entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Presidente della commissione assembleare competente. È compito della struttura di cui all'articolo 18, comma 3, occuparsi della relativa attività amministrativa. La composizione della Consulta è pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

 

4. La Giunta provvede, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, dopo la nomina del nuovo Presidente della Consulta a trasferire in capo all'Assemblea legislativa tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite alla Consulta per l'esercizio 2015, attraverso gli atti necessari a garantire la piena operatività della Consulta stessa, compresi quelli inerenti l'organizzazione. Tale disponibilità deve essere assicurata per tutti gli anni di esercizio di mandato successivi, ai sensi dell'articolo 19.

 

5. Alle nomine previste dal presente articolo non si applica quanto stabilito dalla lettera c), del comma 1, e dal comma 2, dell’articolo 8 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 “Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale.”.

 

Art. 6

Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2015

 

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2015 le parole “nella prima” sono sostituite con le parole “entro sei mesi dalla”.

 

2. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2015 dopo le parole “in seduta ordinaria” sono aggiunte le seguenti “su iniziativa del Presidente”.

 

Art. 7

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2015

 

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2015 dopo le parole “emiliano-romagnoli all’estero” sono aggiunte le seguenti “, tenendo conto della parità di genere”.

 

2. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) la lettera c) è così sostituita:

 

“c) predispone e propone alla Consulta il piano annuale delle attività di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d);”;

 

b) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

 

“c) bis contribuisce all’elaborazione del piano triennale di cui all’articolo 17, esprimendo in particolare parere sulle misure di cui al comma 2, lettera b), dello stesso articolo;”.

 

3. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2015 dopo le parole “possono essere svolte” è aggiunta la seguente “anche”.

 

Art. 8

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2015

 

1. La rubrica dell’articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2015 è così sostituita: “Decadenza, dimissioni e sostituzione”.

 

2. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2015 la parola “consecutive” è soppressa.

 

3. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2015 è così sostituito:

 

“3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 e in caso di dimissioni si procede alla sostituzione dei consultori secondo le modalità previste all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, e alla pubblicazione sul BURERT della nuova composizione della Consulta.”.

 

Art. 9

Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2015

 

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2015 le parole “Su proposta della Consulta, la” sono sostituite dalle seguenti “La Consulta, anche su proposta della”.

 

Art. 10

Sostituzione dell’articolo 11 della legge regionale n.5 del 2015

 

1. L’articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2015 è così sostituito:

 

“Art. 11

Valorizzazione del ruolo degli emiliano-romagnoli all'estero

 

1. Per le finalità previste dalla presente legge la Regione Emilia-Romagna promuove, anche avvalendosi di tecnologie informatiche e telematiche, attività ed iniziative in ambito economico, formativo, culturale e sociale a favore dei soggetti appartenenti alle comunità emiliano-romagnole all'estero. In particolare:

 

a) favorisce interventi di formazione e informazione compresi stage presso imprese, realizzati in Emilia-Romagna ed all'estero, finalizzati al miglioramento delle prospettive lavorative e professionali e tesi allo sviluppo dei rapporti economici, sociali e culturali fra la regione ed i luoghi d'emigrazione;

 

b) favorisce iniziative ed attività di carattere economico e professionale delle comunità emiliano-romagnole, volte a rafforzare le relazioni economiche dell'Emilia-Romagna con i paesi di residenza;

 

c) promuove iniziative tese a favorire, nel rispetto della legislazione italiana e del paese di insediamento, l'inserimento scolastico e la partecipazione a corsi universitari e di specializzazione;

 

d) promuove iniziative volte a favorire la collaborazione fra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), e gli analoghi soggetti delle aree di residenza delle comunità emiliano-romagnole all'estero la cui attività sia di beneficio delle comunità stesse;

 

e) sostiene iniziative e manifestazioni promozionali tese a diffondere la conoscenza della lingua italiana, nonché la conoscenza della storia, della cultura, della situazione sociale e dell'economia sia della regione Emilia-Romagna, che delle comunità emiliano-romagnole nel mondo anche in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero);

 

f) promuove iniziative di interscambi culturali tra emiliano-romagnoli residenti in regione ed emigrati;

 

g) promuove iniziative informative sulla legislazione regionale e nazionale riguardanti materie di interesse comune;

 

h) promuove e valorizza iniziative volte a favorire la circolazione delle informazioni e della cultura fra gli emiliano-romagnoli all'estero, le loro comunità e fra queste e l'Emilia-Romagna;

 

i)  promuove iniziative di solidarietà e di sostegno per gli emiliano-romagnoli all'estero che versino in stato di indigenza;

 

l) promuove e incentiva indagini e ricerche, sostiene attività culturali sul territorio regionale, promuove ed assegna borse ed assegni di studio, istituisce premi per tesi di laurea;

 

m) valorizza le realizzazioni artistiche e culturali degli emiliano-romagnoli all'estero, nonché le esperienze degli emiliano-romagnoli all'estero che si sono particolarmente distinti nei settori scientifico, socioeconomico, culturale e politico.”.

 

Art. 11

Abrogazione dell’articolo 13 della legge regionale n. 5 del 2015

 

1. L’articolo 13 della legge regionale n. 5 del 2015 è abrogato.

 

Art. 12

Sostituzione dell’articolo 16 della legge regionale n. 5 del 2015

 

1. L’articolo 16 della legge regionale n. 5 del 2015 è così sostituito:

 

“Art. 16

Istituzione della Giornata degli Emiliano-Romagnoli nel Mondo.

Concessione di benemerenze

 

1. La Regione Emilia-Romagna dichiara il 2 luglio "Giornata degli Emiliano-Romagnoli nel mondo", a ricordo dell'emigrazione regionale e al fine di rafforzare l'identità degli emiliano-romagnoli nel mondo e rinsaldare i rapporti con la terra di origine.

 

2. Il Presidente dell'Assemblea legislativa, sentito il comitato esecutivo della Consulta, conferisce annualmente diplomi di benemerenza agli emiliano-romagnoli all'estero o a soggetti che si sono contraddistinti nel campo dell’emigrazione che hanno reso particolare onore all'Emilia-Romagna nel mondo.”.

 

Art. 13

Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 5 del 2015

 

1. Al comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale n. 5 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) la lettera a) è così sostituita:

 

"a) le misure e le modalità per l'attuazione degli interventi da realizzarsi direttamente dalla Regione o in concorso con altre istituzioni od associazioni, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti, società ed associazioni dotate della necessaria capacità ed esperienza;";

 

b) alla lettera d) le parole “a convegni, seminari e conferenze” sono sostituite dalle parole “alle varie tipologie di attività”.

 

Art. 14

Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 5 del 2015

 

1. Il comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale n. 5 del 2015 è così sostituito:

 

“2. Al Presidente della Consulta e al vicepresidente di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), fermo restando quanto previsto dal comma 4, non spetta alcun compenso supplementare rispetto all'indennità di consigliere. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta e del comitato esecutivo non spetta ai relativi componenti alcun gettone di presenza.”.

 

Art. 15

Sostituzione dell’articolo 20 della legge regionale n. 5 del 2015

 

1. L’articolo 20 della legge regionale n. 5 del 2015 è così sostituito:

 

“Art. 20

Clausola valutativa

 

1. Con cadenza triennale il Presidente della Consulta presenta alla commissione assembleare competente una relazione contenente informazioni sui seguenti aspetti:

 

a) stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge e delle attività svolte, anche in termini di risorse impiegate e destinatari raggiunti;

 

b) stato di attuazione degli interventi per sostenere l'associazionismo che opera a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, delle loro famiglie e dei loro discendenti;

 

c) funzionamento della Consulta ed iniziative dalla stessa promosse;

 

d) eventuali criticità emerse nel corso dell’attuazione della legge.”.

 

Art. 16

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

 

2. Le disposizioni dell’articolo 5 si applicano dalla legislatura successiva a quella in cui è approvata la presente legge, ad eccezione delle modifiche apportate al comma 2, dell’articolo 4, della Legge regionale n. 5 del 2015, che entrano in vigore ai sensi del comma 1.

 

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