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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 5807
Presentato in data: 11/10/2022
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Riconoscimento e valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici della Regione Emilia-Romagna". (Delibera di Giunta n. 1687 del 10 10 22)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DEI CIMITERI MONUMENTALI E STORICI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

 


RELAZIONE

 

Ogni espansione determinata dall’allargamento del perimetro del patrimonio culturale si colloca in linea di perfetta continuità con la Convenzione di Faro ratificata dal nostro paese dalla legge 133/2020, e in particolare con il concetto di eredità culturale in essa espresso quale “insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione.” (art. 2, comma a). In tale concezione il patrimonio diviene di fatto uno degli strumenti attraverso il quale perseguire più aggiornate e innovative politiche di benessere e di coesione sociale, interpretando bisogni sociali collettivi e personali.

Al di là del loro ruolo storico da sempre riconosciuto di lieux de mémoire, i cimiteri “significativi” (significant) sono almeno da un ventennio a questa parte oggetto di una serie di operazioni di valorizzazione e promozione a livello europeo: tale processo di patrimonializzazione ha trovato una sede di elezione nell’Associazione no profit ASCE, Association of Significant Cemeteries in Europe, che dal 2001 raccoglie, a questo scopo, una serie di organismi di ricerca e istituzioni pubbliche. La nostra regione con una decina di siti cimiteriali membri di ASCE è sicuramente una delle aree europee maggiormente rappresentate. Nel 2010, ASCE ha ottenuto dal Consiglio d’Europa il riconoscimento della European Cemeteries Route quale "Cultural Route”, riconoscimento che è stato confermato anche recentemente, nel maggio 2022. I cimiteri monumentali di Bologna e Ferrara sono entrambi tappe della EC Route. In precedenza, ASCE aveva ricevuto una medaglia negli Europa Nostra Awards per la sua opera di sensibilizzazione.

Sia attraverso l’attività di ASCE che grazie alle attività di promozione e ricerca di altre istituzioni, il ruolo dei cimiteri si è così venuto qualificando nella sua indubbia polisemicità: non solo, quindi, luogo di memorie collettive e personali e quindi documento storico pluristratificato, ma anche vero e proprio museo d’arte statuaria site specific (non si può scrivere una credibile storia della scultura dell’Ottocento e del primo Novecento senza dare centralità ai cimiteri) e, in molti casi, anche monumento architettonico nel suo insieme (nello stesso periodo è sempre il più importante architetto della città ad avere la commissione del cimitero post Editto di Saint Cloud). I cimiteri monumentali dei centri urbani principali sono, di fatto, veri e propri musei della città: luoghi in cui è leggibile, a più livelli, la storia di una comunità, sia attraverso i monumenti che ne ricordano eventi rilevanti (guerre, moti insurrezionali), sia attraverso le tombe dei personaggi che hanno partecipato nei diversi ruoli allo svolgersi delle vicende cittadine. Una storia polifonica che riesce a restituire aspetti talora oscurati dalle fonti ufficiali ed è perciò ancor più preziosa, anche per i risvolti antropologici che vi si intrecciano legati anche ai differenti rituali, pratiche, linguaggi che li caratterizzano.

Il carattere di memoria storica è peraltro evidente anche nei cimiteri di guerra, numerosi (15, comprese le sezioni specificamente dedicate ai caduti) in una regione come la nostra, attraversata dal fronte della linea gotica. A questa vicenda dell’ultimo conflitto mondiale si deve peraltro la presenza, in particolare in Romagna e sull’Appennino, di monumenti funerari di soldati provenienti da molteplici località, dall’India al Brasile.

Altrettanto significativi sono poi i cimiteri ebraici –una ventina– già oggetto di una precedente ricognizione e testimonianza preziosa della presenza di una specifica comunità religiosamente e culturalmente connotata.

A queste tipologie vanno comunque aggiunti quei cimiteri legati a piccoli centri che, pur senza contenere monumenti rilevanti sotto il profilo storico-artistico o tombe di personaggi noti sul piano nazionale, raccolgono le memorie di una comunità. E ancora quei siti che per le loro caratteristiche paesaggistiche, rappresentano luoghi particolarmente significativi e frequentati anche al di là della presenza di singole sepolture.
Anche per questo, i cimiteri rientrano in quella categoria dei cultural landscapes che definisce, nella WHL UNESCO, quei particolari patrimoni culturali in cui natura e cultura assieme assumono, per le comunità di riferimento, particolari valori.

Infine, è da sottolineare come i cimiteri siano da tempo meta di un turismo specifico che travalica i confini geografici delle comunità di riferimento, come accade nel caso, prima ricordato, della European Cemeteries Route e, in questa direzione, siano oggetto di specifiche azioni volte ad agevolarne la visita.

Nel loro insieme, ad una prima sommaria identificazione, i siti cimiteriali “significativi” della Regione Emilia-Romagna, da annettere quindi nel perimetro della presente legge sono all’incirca 80.  Il loro riconoscimento, fondato su di un censimento esaustivo, affidato al Settore Patrimonio Culturale, dovrebbe pertanto costituire la prima azione di valorizzazione da promuovere su base regionale e nucleo costitutivo di una banca dati, corredata da adeguati apparati fotografici.

L’utilità di tale strumento non si colloca solo a livello conoscitivo, ma diviene cruciale per ogni operazione di salvaguardia necessaria a protezione dei siti e dei singoli monumenti. È noto infatti come questi luoghi siano oggetto di furti e saccheggi ripetuti che ne depauperano il patrimonio statuario e decorativo e che la mancanza di documentazione rende ancor più grave.

La carenza di risorse che connota molte amministrazioni comunali rende difficili e non continuative azioni di restauro o anche solo di semplice manutenzione di alcune di queste strutture, accelerandone il degrado.

Attraverso questa legge, quindi, la Regione si propone di riconoscere i cimiteri significativi quali elementi del patrimonio culturale regionale da salvaguardare e valorizzare come strumento di coesione e crescita culturale delle comunità di riferimento e di tutti i visitatori.

L’azione di conoscenza operata dal Settore Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna, già in atto, potrà usufruire della documentazione acquisita negli scorsi decenni dall’IBACN che aveva costituito, fra l’altro, un fondo fotografico di rilevante importanza di circa 5500 fototipi realizzati prevalentemente negli anni ’80 del secolo scorso da Augusto Viggiano, Corrado Fanti e Antonio Guerra e relativi ad una dozzina di cimiteri della regione.

I cimiteri riconosciuti sarebbero gli elementi di uno specifico percorso culturale che potrebbe essere allargato a comprendere altri luoghi della memoria significativi e comunque collegati all’interno di specifici percorsi turistico culturali in ambito nazionale ed europeo.

Le iniziative di valorizzazione potrebbero poi ricollegare – sistemicamente o nel corso di specifiche manifestazioni, fisicamente o tramite il ricorso alle tecnologie digitali - i cimiteri a musei o altri luoghi della cultura, quali le case dei personaggi illustri o comunque i luoghi ricollegabili alle loro attività o ad eventi ad essi riconducibili stimolando in questo modo nuove modalità di racconto del territorio.

L’inserimento all’interno di una rete riconosciuta e valorizzata dovrebbe pertanto fungere da stimolo ad una più puntuale protezione dei siti, monumenti e paesaggi cimiteriali da parte delle amministrazioni pubbliche o dei privati che ne detengono la gestione.

La legge regionale intende quindi essere lo strumento per sostenere un percorso condiviso attraverso il quale una serie di attori del territorio – pubblici e privati – si attivano per ampliare la fruizione del patrimonio culturale regionale, inserendolo, al tempo stesso, in un orizzonte culturale di livello europeo.

L’appartenenza alla rete Cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna e il riconoscimento ufficiale della rilevanza patrimoniale territoriale e culturale che ne consegue, consente alle strutture:

 

-          Visibilità nazionale e internazionale attraverso le realizzazioni multimediali curate dal Settore Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna (pubblicazioni e sito web sui cimiteri significativi dell’Emilia-Romagna), nonché attraverso tutti i materiali di comunicazione distribuiti dalla Regione Emilia-Romagna.

-          Inserimento in un apposito percorso culturale-turistico caratterizzato da apposita segnaletica e logo.

 

I cimiteri significativi dell’Emilia-Romagna possono avere accesso ai finanziamenti regionali per progetti di:

 

-          Progetti di restauro e conservazione delle strutture architettoniche, decorative, monumentali dei siti cimiteriali da parte di enti pubblici, privati, realtà associative, cooperative di privati e società di gestione.

 

-          Progetti di valorizzazione volti a rafforzare la conoscenza del sito cimiteriale nel suo insieme, nei rapporti con la comunità e nelle emergenze storico-artistiche e, nello specifico:

 

-          Catalogazione e studio del patrimonio

-          Mostre e programmi culturali

-          Progetti digitali e multimediali

-          Progetti d’inclusione interculturale

-          Progetti residenziali per artisti e ricercatori

-          Progetti d’accoglienza scolastica e educazione storica e culturale

-          Progetti di accoglienza del pubblico nella sua diversità di genere e abilità

-          Progetti di Turismo culturale e Smart Tourism

-          Sviluppo di progetti di rete locali, nazionali e internazionali.

 

Il personale coinvolto nella gestione e valorizzazione dei cimiteri monumentali dell’Emilia-Romagna può avere, inoltre, accesso ai percorsi di formazione fornita dai servizi del Settore Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna.

 

 

L’articolo 1 evidenzia le finalità che s’intendono perseguire con il progetto di legge: esso mira alla valorizzazione, attraverso la salvaguardia, conservazione e promozione di patrimoni culturali e luoghi culturali ubicati nella regione, per favorire la fruizione, in particolare dei “cimiteri monumentali e storici”. La legge è collocata nel quadro di attuazione della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali).

L’articolo 2 definisce al comma 1 cosa si intende per “cimiteri monumentali e storici”, vale a dire quei luoghi di sepoltura caratterizzati da importanti presenze monumentali, collegati a rilevanti episodi storici o a specifici ambiti religiosi e comunque ascrivibili, anche in virtù di particolari caratteristiche paesaggistiche, nella categoria dei cultural landscapes così come definiti da UNESCO WH.

Il comma 2 individua i requisiti minimi obbligatori che devono essere posseduti affinché i siti cimiteriali siano riconosciuti quali “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna”:

 

a) presenza di edifici e/o monumenti di rilevanza storico-artistica e/o valenza storico-culturale di luogo della memoria collettiva.

b) svolgimento di attività volte alla conoscenza del luogo;

c) apertura al pubblico per almeno 200 giorni all’anno, anche non continuativi e su appuntamento;

d) gestione economica e finanziaria rappresentata mediante apposita documentazione contabile, contenente le voci di entrata e di spesa, distinte tra spese di funzionamento ordinario e spese per la valorizzazione e promozione delle attività, con presentazione di una relazione annuale sulle attività svolte.

 

La legge considera elemento fondamentale della valorizzazione la gestione della struttura culturale sostenibile e sussidiaria da parte di enti pubblici, privati, fondazioni, realtà associative, cooperative di privati e società di gestione, oltre che comunità patrimoniali (solo se costituite in associazioni riconosciute dagli Albi e Registri del Terzo Settore).

 

Le attività che il progetto di legge intende valorizzare sono quelle volte a:

 

-          riconoscibilità dei siti cimiteriali significativi come elementi del patrimonio culturale

-          catalogazione, studio, digitalizzazione del patrimonio dei siti cimiteriali

-          conservazione preventiva e restauro

-          mostre e programmi culturali

-          progetti digitali e multimediali volti ad una migliore conoscenza e fruibilità dei siti, con particolare riguardo ad un concetto di accessibilità totale: sia motoria, sia cognitiva, sia tecnologica, sia sensoriale

-          progetti d’inclusione interculturale e volti al superamento della diversità di genere

-          accoglienza scolastica e educazione artistica e culturale

-          progetti di Turismo culturale e Smart Tourism

-          specializzazione alla professionalizzazione del settore aprendo il diritto di accesso alla formazione fornita dai servizi del Settore Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna e da esperti di settore indicati dal suddetto Settore

-          collegamenti a reti e partnership per lo sviluppo di partenariati con altre istituzioni e piattaforme regionali, nazionali o internazionali.

 

Il comma 3 affida all’autorevolezza della Giunta regionale la definizione del procedimento di riconoscimento alle strutture del titolo “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna” e della disciplina con propria deliberazione delle modalità di presentazione delle domande, dei criteri di ammissione e di valutazione, nel rispetto dei requisiti espressi nell’art. 2, comma 2, della Legge.

L’articolo 3 (commi 1 e 2) prevede la possibilità che i gestori dei “cimiteri monumentali e storici” organizzino forme di cooperazione coinvolgendo anche altri soggetti del territorio che possano partecipare alla valorizzazione, all’interpretazione, alla divulgazione, allo studio ed alla ricerca su temi e materie di propria pertinenza; con la possibilità di identificazione e valorizzazione di itinerari culturali, intesi come percorsi, materiali o immateriali, che si raccolgono intorno a temi di interesse storico, artistico o sociale, e naturalistico sviluppando paesaggi culturali sia nel contesto territoriale circostante, sia nel territorio regionale.

Il comma 3 della Legge assicura quindi alla Regione il compito di monitorare queste attività garantendo la qualità e la correttezza di tali cooperazioni.

L’articolo 4 chiarisce opportunamente il rapporto fra la nuova legge regionale e la legge regionale del 26 novembre 2020 n° 7 con i finanziamenti erogati dalla Regione per valorizzare i progetti dei “cimiteri monumentali e storici”, nell’ambito ed in attuazione della programmazione di cui agli articoli 3 e 7 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) la Giunta regionale approva i bandi per la concessione di contributi per progetti presentati da soggetti titolari e gestori di strutture riconosciute quali “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia Romagna”.

Al comma 2 si attesta la disciplina per le modalità di presentazione della domanda, i criteri di valutazione dei progetti, le modalità di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei contributi.

Il comma 3 elenca le attività che possono essere finanziate.

L’articolo 5 prevede inoltre che, per la più ampia fruizione e comunicazione dei servizi offerti, gli obiettivi individuati dalla presente legge di cui all’articolo 1 e nel programma degli interventi di cui all'articolo 4, essi siano pubblicati dalla Regione sul proprio sito web in un ambiente dedicato e specifico, sul quale verrà pubblicata anche la Guida ai cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna redatta e periodicamente aggiornata dalla Regione medesima. La sezione dedicata del sito web regionale conterrà itinerari e paesaggi culturali, interpretativi, narrativi e turistico-culturali, connessi ai siti cimiteriali e alle comunità di riferimento e fungerà da stimolo per lo sviluppo economico del turismo culturale di prossimità in Emilia-Romagna.

L’articolo 6, relativo ai finanziamenti, si ricollega alla programmazione e attuazione della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di Biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) rinviando agli stanziamenti di bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna.

Nella attuazione della legge la Regione considera come centrale il ruolo dei Comuni, che sono titolari della gran parte dei cimiteri dell’Emilia-Romagna.

 


INDICE

 

CAPO I - Riconoscimento e valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici della Regione Emilia-Romagna, denominati " cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna”

 

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Riconoscimento del titolo di “Cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna”

Art. 3 - Cooperazione per la valorizzazione

Art. 4 - Contributi per gli interventi

Art. 5 - Altre azioni della Regione

Art. 6 - Disposizioni di rinvio

Art. 7 - Clausola valutativa

 

CAPO II - Adeguamenti normativi

 

Art. 8 - Modifiche all' articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2000

Art. 9 - Modifiche all' articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2000

Art. 10 - Modifiche all' articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000

Art. 11 - Modifiche all' articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000

 

CAPO I

Riconoscimento e valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici della Regione Emilia-Romagna

 

Art. 1

Finalità

 

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di garantire la conservazione, la valorizzazione e la promozione dei beni e degli istituti culturali e di favorirne la fruizione da parte dei cittadini e nel quadro di attuazione della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali), promuove la valorizzazione, la gestione e la fruizione dei “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna” , nonché la loro promozione, quali patrimoni culturali e luoghi di cultura parte integrante dell’identità culturale della regione secondo i principi enunciati nell’articolo 2 della Convenzione di Faro, ratificata dalla Repubblica Italiana con legge 1 ottobre 2020, n. 133  (Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società; fatta a Faro il 27 ottobre 2005).

 

Art. 2

Definizione e riconoscimento dei “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna”

 

1. Sono definiti “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna” i luoghi di sepoltura caratterizzati da importanti presenze monumentali, collegati a rilevanti episodi storici o a specifici ambiti religiosi e comunque ascrivibili, anche in virtù di particolari caratteristiche paesaggistiche, nella categoria dei cultural landscapes così come definiti dalle linee guida attuative della Convenzione UNESCO di Parigi sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale del 16 novembre 1972, che prevedono l’iscrizione nella World Heritage List (WHL).

 

2. Possono chiedere il riconoscimento di cui al comma 1, i luoghi che possiedono i seguenti requisiti minimi obbligatori:

 

a) presenza di edifici e monumenti di rilevanza storico-artistica e valenza storico-culturale di luogo della memoria collettiva;

 

b) svolgimento di attività volte alla conoscenza del luogo;

 

c) apertura al pubblico per almeno 200 giorni all’anno, anche non continuativi e su appuntamento;

 

d) gestione economica e finanziaria rappresentata mediante apposita documentazione contabile, contenente le voci di entrata e di spesa, distinte tra spese di funzionamento ordinario e spese per la valorizzazione e promozione delle attività, con presentazione di una relazione annuale sulle attività svolte.

 

3. La Giunta regionale disciplina, con apposita deliberazione, il procedimento, le modalità di presentazione delle domande, i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione per ottenere il riconoscimento di “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna” nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2.

 

Art. 3

Cooperazione per la valorizzazione

 

1. I gestori delle strutture riconosciute “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna” si impegnano, nei limiti delle possibilità, anche a organizzare forme di cooperazione sul territorio, promosse dalla Regione per la valorizzazione, l’interpretazione, la divulgazione, lo studio e la ricerca sui temi di propria pertinenza e l’identificazione e la valorizzazione di itinerari culturali, intesi come percorsi, materiali o immateriali, che si raccolgono intorno a temi di interesse culturale, storico, artistico o sociale, e naturalistico sviluppando paesaggi culturali.

 

2. Lo sviluppo dei percorsi di cui al comma 1 può avvenire per ambito territoriale all’interno del territorio regionale, anche attraverso l’adesione a circuiti di promozione e valorizzazione.

 

3. La Regione effettua il monitoraggio dei “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna”, assicurando la qualità scientifica e la funzionalità operativa in accordo con le esigenze degli enti locali e della Regione stessa.

 

Art. 4

Contributi per gli interventi

 

1. Nell’ambito ed in attuazione della programmazione di cui agli articoli 3 e 7 della legge regionale n. 18 del 2000, la Giunta regionale approva i bandi per la concessione di contributi per i progetti presentati dai soggetti titolari e gestori di strutture riconosciute quali “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna” ai sensi dell’articolo 2. In sede di programmazione sono definiti gli obiettivi generali da perseguire in relazione alle diverse tipologie di intervento, i criteri e gli indicatori per la verifica del loro raggiungimento nonché individuati i contributi concedibili.

 

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, in conformità con la normativa in materia di aiuti di Stato, disciplina le modalità di presentazione della domanda, i requisiti di ammissione, i criteri di valutazione dei progetti, le modalità di concessione ed erogazione, di rendicontazione e di revoca dei contributi.

 

3. I contributi, possono essere destinati a finanziare le seguenti attività:

 

a) gestione sostenibile dei cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna;

 

b) valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna nelle seguenti attività:

 

1) salvaguardia del patrimonio;

 

2) fruizione pubblica e comunicazione;

 

3) catalogazione e studio del patrimonio;

 

4) interventi di conservazione preventiva e restauro;

 

5) mostre e programmi culturali;

 

6) progetti digitali e multimediali;

 

7) educazione al patrimonio culturale;

 

8) accessibilità per le disabilità fisiche, sensoriali e cognitive;

 

9) sviluppo di itinerari e percorsi in relazione ai paesaggi culturali;

 

10) promozione del turismo culturale con particolare attenzione allo smart tourism (turismo dolce e sostenibile);

 

11) progetti per la creazione di reti tra “cimiteri monumentali e storici non solo regionali, ma anche europei, in particolare quelli collegati dalla rete “ASCE- Association of Significant Cemeteries of Europe”.

 

4. Al fine di garantire una continuità nella fruizione da parte della comunità del patrimonio oggetto della valorizzazione, la Regione favorisce i progetti dei “cimiteri monumentali e storici” nei quali vi sia la compartecipazione degli enti locali ove gli stessi sono situati.

 

Art. 5

Altre azioni della Regione

 

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e degli obiettivi individuati nel programma degli interventi di cui all'articolo 4, la Regione Emilia-Romagna realizza una sezione dedicata sul proprio sito regionale, ne cura la manutenzione e redige, aggiornandola, la Guida ai “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna”, pubblicandola sulla medesima sezione del sito regionale per la divulgazione delle informazioni relative e ne raccomanda la pubblicazione sui portali delle destinazioni turistiche e di APT Servizi s.r.l.. Tale sezione contiene itinerari e paesaggi culturali, interpretativi, narrativi e turistici e si offre come strumento divulgativo delle attività organizzate dai cimiteri monumentali e storici.

 

Art. 6

Disposizioni di rinvio

 

1. La Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna, con riferimento alla legge regionale n. 18 del 2000.

 

Art. 7

Clausola valutativa

 

1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale con cadenza triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della presente legge. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni su:

 

a) elenco delle strutture che hanno ottenuto il riconoscimento sulla base dei requisiti di cui all’articolo 2;

 

b) interventi per la valorizzazione di cui all’articolo 4;

 

c) tipologia, entità e soggetti beneficiari dei contributi erogati;

 

d) eventuali criticità riscontrate e particolari situazioni di carattere nazionale, regionale e locale, che possano compromettere le finalità e l’attuazione della presente legge.

 

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

 

CAPO II

Adeguamenti normativi

 

Art. 8

Modifiche all' articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2000

 

1. Al comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) alla lettera a) dopo le parole “articolazioni miste” sono aggiunte le seguenti: ", “i cimiteri monumentali e storici”;

 

b) dopo la lettera b bis) è aggiunta la seguente: “b ter) per “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna” i luoghi di sepoltura caratterizzati da importanti presenze monumentali o collegati a rilevanti episodi storici ubicati nella regione Emilia-Romagna.

 

Art. 9

Modifiche all' articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2000

 

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2000 dopo la lettera r bis) è aggiunta la seguente: “r ter) riconosce, valorizza, sostiene e promuove i “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna”.

 

Art. 10

Modifiche all' articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000

 

1. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000 dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente: “i-quater) attività volte a promuovere la valorizzazione, la gestione e la fruizione dei “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna”.

 

Art. 11

Modifiche all' articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000

 

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000 dopo le parole: “nonché di “Case e degli studi delle persone illustri dell’Emilia”” sono inserite le parole “e dei cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna”.

 

2. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000 dopo le parole “comprese le “Case delle persone Illustri dell’Emilia-Romagna di cui al comma 1”, sono inserite le seguenti: “e i cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna”.

 

 

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