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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 6108
Presentato in data: 12/12/2022
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna". (Delibera di Giunta n. 2152 del 05 12 22)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna

 

 


RELAZIONE

 

Di seguito si descrivono i principali obiettivi, interventi e strumenti che la legge regionale per l’attrazione, la permanenza e la valorizzazione dei talenti si propone di perseguire.

Principale obiettivo della nuova legge è quello di contribuire all'attrattività, innovazione e competitività del sistema dell'Emilia-Romagna (Art. 1). Tale finalità viene perseguita promuovendo l’attrazione, la permanenza e la valorizzazione di talenti ad elevata specializzazione, anche in applicazione di principi generali quali la piena parità di genere nell’accesso a servizi e interventi previsti dalla stessa legge.

Per le finalità di cui sopra, si prevede una definizione generale dei talenti ad elevata specializzazione (art. 2) i quali vengono riferiti a soggetti che abbiano maturato (o che stiano maturando) conoscenze ed esperienze di particolare rilevanza in ambiti della ricerca e dell’innovazione con particolare riferimento a quelli previsti dalla Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente.

La legge delega, inoltre, la Giunta Regionale a specificare ulteriormente le categorie di beneficiari finali degli interventi con riferimento, ad esempio, al possesso di titoli di studio o di particolari esperienze professionali per determinati interventi o ambiti settoriali.

Gli interventi previsti dalla nuova legge regionale sono da considerarsi coerenti, coordinati ed integrati con le diverse programmazione regionali (art. 3). Si richiamano in particolare i programmi di valorizzazione delle attività produttive, dello sviluppo rurale, della ricerca e del trasferimento tecnologico. Gli obiettivi della legge sono inoltre coerenti con le strategie regionali per la promozione e l'attrazione degli investimenti e l’internazionalizzazione del sistema produttivo regionale, così come previsti nella legge regionale n. 14 del 2014 relativa all’attrazione degli investimenti. La promozione dell’attrazione dei talenti è altresì rilevante con riferimento agli interventi di promozione dell’alta formazione e delle politiche per il capitale umano nel contesto regionale, così come in relazione alle politiche del lavoro e di quelle per le giovani generazioni. Parimenti, si richiama il collegamento con le misure previste dalle disposizioni di legge regionali più recenti nel campo dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo e infine della musica e dell’editoria.

L’attrazione, la permanenza e la valorizzazione di talenti ad elevata specializzazione è innanzitutto da perseguire attraverso il sostegno allo sviluppo del sistema territoriale regionale. L’art. 4 della legge prevede pertanto:

-          accordi di collaborazione e di partenariato con altre regioni nonché con istituzioni europee ed internazionali, finalizzati allo sviluppo economico, sociale, culturale e scientifico della regione;

-          sostegno ad iniziative promosse da città, altri enti locali, Università, centri di ricerca;

-          partecipazione a reti e network europei per accrescere le opportunità di attrazione della nostra Regione.

L’articolo 5 prevede lo sviluppo dei servizi pubblici e privati di accompagnamento all’attrazione dei talenti, con riferimento ai servizi di promozione, accoglienza, accesso ai servizi primari, sostegno alla residenzialità, accesso ai servizi educativi e fruizione dei servizi culturali. L’articolo prevede anche l’impegno della Regione ad operare in cooperazione con amministrazioni competenti in materia di immigrazione e rilascio dei visti al fine di agevolare nel territorio regionale l’ingresso e la permanenza dei talenti ad elevata specializzazione.

La promozione dei processi di attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti comprende poi il sostegno agli interventi portati avanti da Università, Centri di Ricerca e altri protagonisti dell’Ecosistema regionale dell’innovazione. In particolare, secondo quanto previsto dall’art. 6 della legge, la Regione intende sostenere Università, centri di ricerca e altri soggetti dell’ecosistema regionale dell’innovazione:

-          nell’offerta di assegni, contratti e dottorati di ricerca che prevedano percorsi di mobilità internazionale e di attrazione di talenti ad elevata specializzazione;

-          nella partecipazione ad iniziative direttamente promosse da enti europei per la ricerca o da programmi europei (quali le azioni Marie Skłodowska-Curie) che consentano l’attrazione di ricercatori e dottorandi nel contesto regionale;

-          nelle strategie di internazionalizzazione dell’offerta accademica, in particolare connessa con gli ambiti della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente, anche mediante particolari interventi quali il riconoscimento di doppi titoli universitari o di titoli già riconosciuti a livello internazionale; servizi per l’orientamento, l’accoglienza e la residenzialità dei talenti; servizi di accompagnamento al lavoro nel territorio regionale, anche facendo ricorso a servizi della rete europea EURAXESS.

-          nel rafforzamento dei servizi di placement presenti nelle Università.

Gli sforzi appena visti devono anche riguardare sistemi di enti competenti nelle politiche di alta formazione, anche mediante il sostegno a partecipazione a programmi europei quali Erasmus+.

Ai fini dell’attrazione, della permanenza e della valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione, la legge prevede all’art. 7 il coinvolgimento diretto delle imprese, loro associazioni di rappresentanza e del sistema produttivo regionale nella identificazione dei talenti ad elevata specializzazione, sviluppando inoltre piattaforme e servizi per favorire l’incontro fra domanda e offerta. Tale attività vedrà anche la partecipazione e il coinvolgimento di organizzazioni dei lavoratori, associazioni rappresentative del mondo delle professioni firmatarie del Patto per il Lavoro e per il Clima della Regione Emilia-Romagna, atenei e altri soggetti dell’alta formazione. I servizi si avvarranno di piattaforme per il sostegno alla mobilità professionale e imprenditoriale, in raccordo anche con la rete EURES e il programma “Erasmus per giovani imprenditori”.

L’art. 8 prevede interventi per l’attrazione e la creazione di nuove imprese, mediante iniziative di scoperta imprenditoriale, sviluppo e accelerazione d’impresa.

L’attrattività del territorio regionale nei confronti dei talenti ad elevata specializzazione viene anche sostenuta (secondo l’art. 9) in sinergia con politiche di sviluppo e di valorizzazione delle risorse umane da parte delle imprese, mediante misure regionali di incentivazione alle assunzioni e sviluppo dei servizi di welfare, i cui criteri vengono definiti da apposita deliberazione della Giunta Regionale. Parimenti, vengono definiti criteri per l’assegnazione di agevolazioni per l’accesso a servizi di conciliazione fra tempi di vita e di lavoro a favore delle famiglie coinvolte nelle azioni di cui alla presente legge.

L’art. 10 contempla le diverse iniziative di informazione e promozione per l’attrazione dei talenti attraverso eventi pubblici, seminari, career day etc..

Con l’art. 11 viene previsto un Comitato Regionale per l’Attrazione dei Talenti da istituirsi con atto della Giunta Regionale. Si prevede che la partecipazione del Comitato Regionale sia ampliata a organizzazioni imprenditoriali e sindacali, organizzazioni del mondo delle professioni firmatarie del Patto per il Lavoro e per il Clima della Regione Emilia-Romagna, enti locali, Università, Fondazione per la Formazione Universitaria e Orientamento Professionale, Associazione Scuola Politecnica degli Istituti Tecnici Superiori Emilia Romagna, e altri soggetti dell’ecosistema regionale della ricerca, innovazione, istruzione e formazione. La partecipazione al suddetto Comitato Regionale non dà diritto a compensi o rimborsi spese. Un Osservatorio regionale sui Talenti viene istituito a cura della Regione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con l’art. 12 viene prevista la possibilità per l’Amministrazione Regionale di attivare iniziative specifiche per l’attrazione e permanenza di talenti ad elevata specializzazione a seguito dell’identificazione di particolari settori, filiere produttive, figure professionali specifiche anche in coerenza con gli indirizzi della Strategia di Specializzazione Intelligente.

L’art. 13 della legge prevede l’attivazione di servizi di assistenza tecnica a favore dell’Amministrazione Regionale per l’attuazione degli interventi previsti.

L’art. 14 prevede che la valutazione della presente legge sia di competenza dell’Assemblea legislativa e che per questo venga presentata, con cadenza biennale, da parte della Giunta alla commissione assembleare competente, una apposita relazione sui risultati quantitativi e qualitativi degli interventi realizzati in attuazione della legge.

L’art. 15 descrive le modalità di intervento attraverso cui la Regione intende dare attuazione degli interventi e finalità previste agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 della presente legge. L’attuazione dovrà avvenire mediante ricorso di spese dirette da parte della Regione oppure mediante concessione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati. Questi ultimi sono indicati con dettaglio nell’ambito degli articoli prima menzionati. L’erogazione dei contributi dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato e a seguito e nel rispetto di convenzioni o di avvisi pubblici. Parte degli interventi previsti potrà avvenire anche avvalendosi di società in-house della Regione. Inoltre, l’articolo prevede che la Giunta Regionale, con propri atti e sempre nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità, le condizioni, i requisiti ed i criteri per la concessione, erogazione e revoca dei contributi previsti ai precedenti commi.

L’art. 16 prevede che ai fini dell’attuazione della presente legge vengano istituiti appositi capitoli di bilancio, per l’anno 2023, nell’ambito della Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2023-2025. Gli interventi previsti dalla presente legge potranno essere finanziati altresì da ulteriori risorse in assegnazione alla Regione in particolare attraverso i fondi strutturali europei. Inoltre, per gli esercizi successivi, agli oneri derivanti dalla presente legge, si farà fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio.

 

 


Art. 1

Obiettivi

 

1. Al fine di accrescere l'attrattività, l’innovazione, la qualità, e la sostenibilità dello sviluppo del territorio regionale, la Regione promuove l’attrazione, la permanenza e la valorizzazione di talenti ad elevata specializzazione anche attraverso percorsi di accompagnamento al rientro e alla mobilità, in coerenza con la Strategia regionale di specializzazione intelligente e la Strategia Agenda 2030 Emilia-Romagna per lo Sviluppo Sostenibile.

 

2. La Regione contribuisce inoltre alla rimozione di ogni forma di disuguaglianza, in particolare promuovendo la piena parità di genere nell’accesso ai servizi e alle misure previste dalla presente legge.

 

Art. 2

Definizioni

 

1. Ai fini della presente legge si intendono per “talenti ad elevata specializzazione” persone che, con particolare riferimento agli ambiti previsti dalla Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente, abbiano maturato conoscenze ed esperienze di particolare rilevanza o che siano coinvolti in percorsi di pari importanza negli ambiti della formazione, della ricerca e dell’innovazione.

 

2. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, potrà specificare la definizione di talenti ad elevata specializzazione in base ad ulteriori requisiti riguardanti il possesso di specifici titoli di studio o il conseguimento di particolari esperienze professionali per determinati interventi o ambiti settoriali.

 

Art. 3

Programmazione regionale

 

1. I processi di attrazione, permanenza e valorizzazione di talenti ad elevata specializzazione vengono sostenuti, oltre che con le attività specifiche previste nella presente legge, anche attraverso i programmi, gli strumenti e le misure messe in campo dalle seguenti leggi e programmazioni regionali:

 

a) programma regionale delle Attività produttive di cui all'articolo 54 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), il Piano regionale di Sviluppo rurale, l'attuazione delle leggi regionali in materia di artigianato, commercio, turismo, cooperazione;

 

b) programma Regionale per la Ricerca e il trasferimento Tecnologico di cui alla legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione, trasferimento tecnologico);

 

c) strumenti e misure per la promozione e l'attrazione degli investimenti e la internazionalizzazione del sistema produttivo regionale di cui alla legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna);

 

d) interventi e servizi in materia di diritto allo studio universitario di cui alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l’alta formazione);

 

e) politiche ed interventi in materia di formazione e istruzione professionale di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro);

 

f) politiche e servizi in materia di lavoro previsti dalla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);

 

g) interventi e servizi previsti nella legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di Politiche per le giovani generazioni);

 

h) misure ed interventi previsti nella legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere);

 

i) interventi nell’ambito dei Big data, Intelligenza Artificiale, Meteorologia e Cambiamento climatico, Human Development così come previsto dalla Legge regionale 17 giugno 2019, n. 7 (Investimenti della Regione Emilia-Romagna in materia di Big data e Intelligenza Artificiale, Meteorologia e Cambiamento Climatico).

 

j) misure ed interventi previsti nella legge regionale 23 luglio 2014, n. 20 (Norme in materia di cinema e audiovisivo) e nella legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo);

 

k) strumenti e misure previste nella legge regionale 16 marzo 2018, n. 2 (Norme in materia di sviluppo del settore musicale);

 

l) interventi e misure previste nella legge regionale 21 ottobre 2021, n. 13 (Interventi per la promozione e il sostegno dell’editoria del libro. Modifica delle leggi regionali 24 marzo 2000, n. 18 e 26 novembre 2020, n. 7).

 

Art. 4

Accordi di collaborazione e partenariato

 

1. Per le finalità della presente legge, la Regione promuove:

 

a) accordi di collaborazione e di partenariato con altre regioni e istituzioni nazionali, europee ed internazionali nel rispetto della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell’Unione Europea, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale), tesi a sostenere lo sviluppo economico, sociale, culturale e scientifico del territorio regionale, anche attraverso il concorso delle proprie società in house;

 

b) partenariati e accordi, in collaborazione con enti locali, camere di commercio, associazioni di rappresentanza delle imprese e loro partenariati europei, fondazioni, università, istituti per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, centri di ricerca e altri soggetti dell’ecosistema regionale della ricerca e dell’innovazione dell’Emilia-Romagna ai sensi della legge regionale n. 7 del 2002 nonché enti accreditati per la formazione e per servizi per il lavoro e altre iniziative connesse con piani e programmi, volti alla promozione di progetti di livello nazionale, europeo ed internazionale per l’attrazione e la mobilità dei talenti ad elevata specializzazione e la valorizzazione delle loro carriere nel contesto regionale;

 

c) la partecipazione a reti e network europei o internazionali volti a sviluppare progetti e scambi con le altre regioni, enti, associazioni ed organismi di livello europeo ed internazionale sulle filiere ad elevata specializzazione.

 

2. La Regione inoltre partecipa, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio regionale, ad iniziative per la promozione nazionale ed internazionale delle filiere regionali nonché ad attività volte all’attrazione di investimenti e di talenti ad elevata specializzazione, in coerenza con le strategie regionali, nazionali ed europee.

 

Art. 5

Interventi per la promozione e internazionalizzazione del territorio

 

1. La Regione, al fine di accrescere l’internazionalizzazione e la capacità attrattiva del proprio territorio:

 

a) sostiene i sistemi produttivi, del lavoro, della ricerca, dell’alta formazione e della formazione professionale, supportando la loro partecipazione a programmi regionali, nazionali, europei ed internazionali, volti a valorizzare e attrarre figure specializzate e con alte competenze;

 

b) favorisce l’apertura internazionale dell’offerta dei servizi educativi, scolastici e formativi pubblici e privati, in linea con l’offerta europea ed internazionale;

 

c) promuove l’internazionalizzazione e sostiene lo sviluppo di nuovi partenariati e di servizi nell’ambito dell’offerta culturale, ricreativa e per il tempo libero.

 

2. La Regione inoltre sostiene i servizi di accoglienza offerti a talenti e ai propri familiari per l’accesso ai servizi primari del territorio, per l’accompagnamento alla residenzialità, per l’accesso ai servizi educativi e formativi, per la fruizione dell’offerta culturale e per la partecipazione all’associazionismo regionale e alle attività del terzo settore.

 

3. La Regione promuove altresì azioni di informazione e di formazione per supportare le imprese, gli enti locali, le associazioni di rappresentanza delle imprese, i centri di formazione professionale e i servizi per il lavoro accreditati, le università, i centri di ricerca e gli altri soggetti dell’ecosistema della ricerca e dell’innovazione nella loro capacità di attrarre, accogliere e valorizzare talenti ad elevata specializzazione.

 

4. La Regione inoltre promuove protocolli di collaborazione con le amministrazioni competenti in materia di immigrazione e rilascio dei visti al fine di agevolare nel territorio regionale l’ingresso e la permanenza dei talenti ad elevata specializzazione.

 

Art. 6

Interventi e servizi in collaborazione con Università, centri di ricerca e soggetti dell’ecosistema della ricerca e dell’innovazione

 

1. La Regione, in raccordo con le Università, gli enti di ricerca e gli altri soggetti dell’ecosistema regionale della ricerca e dell’innovazione, promuove e sostiene la mobilità in entrata, la permanenza e l’attrazione dei talenti ad elevata specializzazione per lo sviluppo di alte competenze nel campo della ricerca e dell’innovazione nel territorio regionale attraverso attività di livello nazionale ed internazionale negli ambiti della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente e dell’internazionalizzazione dell’offerta accademica.

 

2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione:

 

a) sostiene assegni, contratti e dottorati di ricerca, servizi che prevedano percorsi di mobilità internazionale e di attrazione di talenti ad elevata specializzazione nel territorio regionale;

 

b) promuove iniziative sul territorio regionale direttamente connesse con progetti sostenuti da soggetti europei quali il Consiglio Europeo per la Ricerca o attraverso programmi europei per la formazione e lo sviluppo delle competenze e delle carriere nel campo della ricerca e innovazione quali le azioni Marie Skłodowska-Curie;

 

c) promuove attività di alta formazione attraverso corsi brevi, summer e winter School, corsi e laboratori di formazione per giovani laureandi, laureati e dottorandi.

 

3. La Regione sostiene altresì le Università e gli istituti per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica:

 

a) nella programmazione di percorsi di studio volti al riconoscimento di doppi titoli e titoli universitari riconosciuti a livello internazionale nonché nella erogazione di servizi per il riconoscimento di titoli già acquisiti all’estero;

 

b) nell’orientamento, accoglienza, offerta di residenzialità e in percorsi di formazione linguistica e di accompagnamento alla cultura italiana a favore dei talenti ad elevata specializzazione anche in collaborazione con l’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori ER.GO;

 

c) nel rafforzamento di servizi di accompagnamento al lavoro (placement) e sostegno alle carriere (career service) anche facendo ricorso a servizi della rete europea EURAXESS finalizzati a facilitare la mobilità dei ricercatori nei Paesi UE.

 

4. La Regione favorisce misure di collaborazione fra le Fondazioni Istituti Tecnici Superiori, le loro associazioni regionali, enti di formazione accreditati e gli altri soggetti dell’ecosistema regionale della ricerca e innovazione, gli istituti per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine della creazione e valorizzazione di talenti, anche mediante servizi mirati di accompagnamento al lavoro e di sostegno all’apertura internazionale dell’offerta da parte del sistema degli enti accreditati per la formazione professionale, nonché mediante la partecipazione a iniziative previste da programmi europei quali Erasmus+.

 

Art. 7

Manifesto per l’attrazione dei talenti a favore del sistema produttivo

 

1. La Giunta Regionale approva e aggiorna annualmente un Manifesto per l’Attrazione dei Talenti  nel sistema delle filiere produttive regionali, predisposto in stretta collaborazione con le imprese, le loro associazioni, le organizzazioni sindacali e del mondo delle professioni, firmatarie del Patto per il Lavoro e per il Clima della Regione Emilia Romagna, nonché le università e altri soggetti operanti nel campo dell’alta formazione, al fine di indirizzare e favorire le azioni per l’attrazione dei talenti.

 

2. In coerenza con gli obiettivi e le priorità individuate dal Manifesto di cui al comma 1 e per le finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove e sostiene:

 

a) servizi avanzati per la ricerca di talenti ad elevata specializzazione a favore del sistema produttivo regionale, mediante il ricorso ad apposite piattaforme digitali e avvalendosi della collaborazione di ART-ER e ATER Fondazione;

 

b) sistemi informativi volti all’anticipazione e all’analisi dei fabbisogni di competenze (Skills Intelligence) attraverso il coinvolgimento attivo delle imprese del territorio regionale e dei soggetti dell’ecosistema regionale della ricerca e dell’innovazione, anche con il supporto di ART-ER e ATER Fondazione;

 

c) servizi di promozione nazionale e internazionale del territorio e delle filiere regionali per l’attrazione di talenti o il rientro dei talenti, attraverso il coinvolgimento attivo delle imprese del territorio e delle loro associazioni di rappresentanza;

 

d) servizi di incrocio fra domanda e offerta di lavoro a supporto delle imprese e delle filiere produttive regionali, con la collaborazione attiva di soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione con le loro reti presenti a livello europeo e internazionale, e attraverso il sistema dei servizi per il lavoro di cui al capo VI della legge regionale n. 17 del 2005, nonché in raccordo con i servizi di promozione di opportunità lavorative erogati dalle Università;

 

e) programmi e misure informative e di sostegno per la mobilità professionale e imprenditoriale in Europa rese disponibili dalla rete EURES (EURopean Employment Services) e dal programma “Erasmus per giovani imprenditori”.

 

Art. 8

Interventi per l’attrazione e la creazione d’impresa

 

1. La Regione favorisce interventi tesi alla scoperta di idee imprenditoriali, alla creazione, accelerazione e crescita di imprese innovative da parte di talenti ad elevata specializzazione.

 

2. Per gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove, in coerenza con la normativa in materia di aiuti di stato, anche in collaborazione con altri soggetti regionali, nazionali, europei ed internazionali, servizi, spazi, eventi finalizzati:

 

a) alla creazione e incubazione di idee imprenditoriali e di start-up innovative;

 

b) all’accelerazione di nuove imprese, favorendo anche, per tale obiettivo, l’attrazione di investitori nazionali, europei ed internazionali nonché il ricorso a strumenti di finanza agevolata;

 

c) alla messa a disposizione di laboratori e infrastrutture di ricerca e innovazione in collaborazione con i soggetti dell’ecosistema regionale della ricerca e dell’innovazione, al fine di sviluppare collaborazioni con il sistema produttivo regionale;

 

d) al sostegno di iniziative candidate a programmi europei per l’identificazione, il trasferimento e l’implementazione di tecnologie altamente innovative, quali quelle promosse dal Consiglio Europeo per l’Innovazione;

 

e) alla costruzione di partnership fra i soggetti regionali e i soggetti europei ed internazionali al fine di accrescere le opportunità per le imprese ed i talenti.

 

Art. 9

Incentivazione e servizi di welfare a favore di alte professionalità

 

1. Al fine di promuovere l’attrattività dei percorsi di carriera nell’ecosistema dell’innovazione e del mercato del lavoro regionali, la Regione attiva misure di incentivazione alle assunzioni dei talenti, anche in coerenza con altre linee di programmazione regionale e in sinergia con le politiche regionali di sviluppo e di valorizzazione delle risorse umane da parte delle imprese.

 

2. La Giunta regionale definisce i criteri per l’assegnazione di agevolazioni per l’accesso a servizi di conciliazione fra tempi di vita e di lavoro a favore delle famiglie coinvolte nelle azioni di cui alla presente legge.

 

3. La Giunta regionale definisce inoltre i criteri per l’assegnazione degli incentivi di cui al comma 1 a fronte di assunzioni sul territorio regionale dei talenti ad elevata specializzazione.

 

Art. 10

Iniziative di informazione e promozione

 

1. La Regione, al fine di promuovere la competitività e l'attrattività del territorio regionale nei confronti di talenti ad elevata specializzazione, sostiene iniziative di informazione e promozione su opportunità di attrazione e carriera di talenti e di creazione d’impresa nel territorio regionale, in raccordo con enti locali, imprese e loro associazioni di rappresentanza, università, centri di ricerca, e altri soggetti dell’ecosistema regionale della ricerca e dell’innovazione.

 

2. Le iniziative di cui al comma 1 includono eventi pubblici, seminari, career day, fiere ed eventi internazionali, nonché promozione attraverso mezzi di comunicazione e social network, anche in relazione a specifiche tematiche o finalità connesse con gli indirizzi della strategia di specializzazione intelligente regionale.

 

3. Gli interventi di promozione vengono sviluppati in raccordo con le attività finalizzate all’attrazione degli investimenti e alla promozione sui mercati esteri, di cui all’articolo 11 della legge regionale n. 14 del 2014.

 

Art. 11

Costituzione del Comitato, dell’Osservatorio e della Comunità regionale dei talenti

 

1. È istituito con atto della Giunta Regionale il Comitato regionale per l’attrazione, la permanenza e la valorizzazione dei Talenti quale organo consultivo con funzioni di supporto e monitoraggio sulle politiche di promozione dell’attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti in Emilia-Romagna, a cui partecipano organizzazioni imprenditoriali, sindacali e del mondo delle professioni, firmatarie del Patto Regionale per il Lavoro e per il Clima della Regione Emilia Romagna, nonché enti locali, Università, Fondazione per la Formazione Universitaria e Orientamento Professionale, Associazione Scuola Politecnica degli Istituti Tecnici Superiori Emilia Romagna, e altri soggetti dell’ecosistema regionale della ricerca, innovazione, istruzione e formazione, assicurando la rappresentanza di tutti gli ambiti previsti dalla Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente.

 

2. La partecipazione al Comitato regionale di cui al comma 1 è senza oneri per il bilancio regionale e non dà diritto a compensi, né a rimborsi spese.

 

3. Al fine di supportare l’attività del Comitato, la Regione svolge funzioni di Osservatorio sui Talenti finalizzato all’analisi dei fenomeni di mobilità e circolazione dei talenti ad elevata specializzazione, anche ai fini dell’attuazione degli interventi di cui alla presente legge.

 

4. La Regione inoltre promuove, in collaborazione con ART-ER, la costituzione di comunità regionali di talenti, attraverso un apposito portale dedicato e la realizzazione di eventi, workshop, attività di formazione e alta formazione, nonché promuovendo la partecipazione ad iniziative di livello regionale, nazionale ed internazionale, in collaborazione con i diversi soggetti dell’ecosistema regionale per la ricerca e l’innovazione.

 

Art. 12

Programmi annuali

 

1. La Regione, anche in coerenza con quanto proposto dal Comitato regionale di cui all'articolo 11, sostiene iniziative volte a promuovere servizi dedicati nonché supporto diretto a talenti con elevata specializzazione per la loro attrazione e permanenza nel contesto regionale al fine di accrescere la competitività e la specializzazione di ambiti individuati di particolare rilevanza regionale anche in coerenza con gli indirizzi della Strategia regionale di Specializzazione Intelligente.

 

2. Per gli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce programmi specifici annuali di intervento che individuano settori, filiere produttive e figure professionali definite come prioritarie per la promozione dell’attrazione e permanenza di talenti ad elevata specializzazione anche mediante l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 7.

 

Art. 13

Assistenza tecnica

 

1. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, la Regione prevede azioni e servizi di assistenza tecnica in collaborazione con le proprie agenzie strumentali e società in-house.

 

Art. 14

Clausola Valutativa

 

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni:

 

a) sugli interventi attuati in termini di attrazione di talenti dal punto di vista degli utenti interessati, delle imprese e degli altri soggetti operanti nel sistema regionale coinvolti nelle misure intraprese;

 

b) sulle agevolazioni erogate ai fini dell’inserimento lavorativo degli utenti finali;

 

c) su eventuali criticità nell'attuazione della legge.

 

2. Le competenti strutture dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

 

Art. 15

Modalità di intervento

 

1. La Regione può sostenere direttamente o concedere contributi a favore di soggetti pubblici e privati per le finalità di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 della presente legge in base ad apposite convenzioni o avvisi pubblici, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di aiuti di Stato, anche avvalendosi delle proprie società in-house.

 

2. La Giunta regionale, con propri atti e nel pieno rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità, le condizioni, i requisiti ed i criteri per la concessione, erogazione e revoca dei contributi previsti ai precedenti commi.

 

Art. 16

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 600.000,00 per l’esercizio finanziario 2023 e di euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025, la Regione fa fronte mediante fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi -Titolo 1 Spese correnti, “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

 

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge possono concorrere altresì le risorse dei fondi strutturali europei assegnati alla Regione Emilia-Romagna.

 

3. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

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