Espandi Indice

Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

Share
Oggetto n. 6903
Presentato in data: 30/05/2023
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la Sessione europea 2023. Altri interventi di adeguamento normativo". (Delibera di Giunta n. 860 del 29 05 23)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2023. Altri interventi di adeguamento normativo

 


 

Capo I

Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi e singole disposizioni regionali

 

Art. 1

Finalità

 

1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT))" , di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea" COM (2012) 746, mediante l'abrogazione espressa di leggi e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate, nonché mediante disposizioni di modifica connesse a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali.

 

2. Con la presente legge sono altresì specificamente dettate disposizioni di adeguamento normativo della legge regionale 28 luglio del 2008, n. 16 (Norme per la partecipazione della regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell’Unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12,13 e 25 dello Statuto regionale), nonché adeguamenti normativi in materia di trasporti e sanità.

 

Art. 2

Abrogazioni

 

1. Sono o rimangono abrogate le leggi e le disposizioni legislative di cui all'allegato A.

 

2. Le leggi e le disposizioni legislative di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.

 

3. In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi e di disposizioni legislative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto, restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.

 

Capo II

Disposizioni di adeguamento normativo

 

Art. 3

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n.17 del 1993

 

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n.17 (Soppressione dell’Agenzia regionale delle foreste-ARF), dopo le parole “sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza)”, e prima delle parole “Per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile” è aggiunta l’espressione “e, per i territori diversi da quelli di cui sopra, dalle Unioni di comuni o, in mancanza dai Comuni, in coerenza con l'art. 21 comma 2 lett. a) della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni)”.

 

Art. 4

Modifica dell’articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013

 

1. All’articolo 7, comma 1, della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

 

“c bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;”.

 

Art. 5

Modifiche all’allegato alla legge regionale n. 15 del 2013

 

1. Nell’allegato alla legge regionale n. 15 del 2013, il punto a) della lettera f) è sostituito dal seguente:

 

“a) con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere c) e d) e dell’art. 142 del medesimo decreto legislativo;”.

 

Art. 6

Modifica dell’articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2014

 

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 18 luglio del 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:

 

“2. Qualora la pianificazione urbanistica non individui aree del territorio urbanizzato sufficienti o idonee rispetto all'intervento da realizzare, l'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo può prevedere la localizzazione dell'insediamento in aree del territorio rurale, ad eccezione delle aree classificate dalla pianificazione territoriale o urbanistica come ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, nel rispetto della pianificazione paesaggistica e ambientale e delle seguenti ulteriori disposizioni:

 

a) il nuovo insediamento produttivo al di fuori del territorio urbanizzato è localizzato nell’osservanza dell’art. 5, comma 4, della legge regionale n. 24 del 2017;

 

b) per la realizzazione degli insediamenti trova applicazione il procedimento di accordo di programma in variante di cui agli articoli 59 e 60 della legge regionale n. 24 del 2017 i cui termini sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di trenta giorni, di cui all'articolo 60, comma 7, ultimo periodo, e senza utilizzo di titolo abilitativo edilizio, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 15 del 2013;

 

c) l'accordo di programma disciplina, tra l'altro, il completo reperimento da parte dei soggetti interessati delle dotazioni territoriali necessarie e lo scomputo dal contributo di costruzione secondo la disciplina regionale vigente.”.

 

Art. 7

Modifica dell’articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2015

 

1. Nel comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 27 maggio 2015, n. 5 (Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo) è soppressa la lettera g bis).

 

Art. 8

Modifica dell’articolo 17 della legge regionale n. 5 del 2015

 

1. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale n. 5 del 2015, le parole “ai sensi dell'articolo 4, comma 3” sono sostituite dalle parole “ai sensi dell'articolo 4, comma 4”.

 

Art. 9

Modifica dell’articolo 18 della legge regionale n. 5 del 2015

 

1. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale n. 5 del 2015, le parole “ai sensi dell'articolo 4, comma 3” sono sostituite dalle parole “ai sensi dell'articolo 4, comma 4”.

 

Art. 10

Modifica dell’articolo 16 della legge regionale n. 18 del 2017

 

1. Il terzo periodo del comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 18 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019) è soppresso.

 

Art. 11

Modifica dell’art. 6 della legge regionale n.1 del 2018

 

1. Nel comma 1 bis, dell’articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 1, (Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna) dopo la locuzione “dell’innovazione”, sono aggiunte le seguenti parole: “o collegate a programmi o progetti nazionali o europei a carattere pluriennale”.

 

Art. 12

Modifica dell’art. 5 della legge regionale n.4 del 2018

 

1. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 20 aprile del 2018, n.4 (Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale dei progetti), è abrogato.

 

Art. 13

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2022

 

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 10 febbraio 2022, n. 2 (Riconoscimento e valorizzazione delle abitazioni  e degli studi di esponenti del mondo della storia, della cultura, delle arti, della politica, della scienza e della spiritualità della regione Emilia-Romagna, denominate  “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna”), dopo la parola “spiritualità” e prima dell’espressione “che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi del comma 2.”, viene inserita la seguente espressione: “o, per le caratteristiche presentate, che siano prioritariamente e totalmente dedicate alla promozione del personaggio,”.

 

2. Al comma 2, lettera a), dopo la parola “specialistica”, viene aggiunta l’espressione “ovvero che siano prioritariamente e totalmente dedicate alla promozione del personaggio e che abbiano le caratteristiche di museo monografico;”.

 

3. Al comma 2, lettera b), dopo la parola “intitolata”, l’espressione “ovvero che siano prioritariamente e totalmente dedicate alla promozione del personaggio”, è abrogata.

 

Capo III

Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2008

 

Art. 14

Modifiche all’articolo 3 ter della legge regionale n. 16 del 2008

 

1. Al comma 4 dell’art. 3 ter della legge regionale 28 luglio del 2008, n. 16 (Norme per la partecipazione della regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell’Unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12,13 e 25 dello Statuto regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) le parole: “due volte” sono sostituite dalle seguenti: “una volta”;

 

b) le parole: “e dopo” l'approvazione del relativo atto di indirizzo” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero dopo l'approvazione del relativo atto di indirizzo”.”

 

Art. 15

Modifiche all’articolo 4 bis della legge regionale n. 16 del 2008

 

1. La rubrica dell’articolo 4 bis della legge regionale n. 16 del 2008 è sostituita dalla seguente: “Rapporto conoscitivo sulla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea”.

 

2. Il comma 1 dell’articolo 4 bis della legge regionale n. 16 del 2008 è sostituito dal seguente:

 

“1. La Giunta presenta ogni anno, preferibilmente entro il mese di febbraio, il rapporto conoscitivo sulla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea all’Assemblea legislativa per lo svolgimento della sessione europea.”.

 

Art. 16

Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2008

 

1. L’articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2008 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 5

Sessione europea

 

1. Entro il mese di gennaio di ogni anno, l'Assemblea legislativa avvia la sessione europea per l'esame congiunto del programma di lavoro annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea presentata ai fini dell'articolo 29, comma 3, della legge n. 234 del 2012.

 

2. La Giunta invia la relazione sullo stato di conformità all’Assemblea legislativa, al fine di procedere all’assegnazione alle Commissioni, unitamente al programma legislativo annuale della Commissione europea, ai sensi dell’art. 38 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa.

 

3. L'Assemblea legislativa garantisce l'informazione, finalizzata anche alla partecipazione dei cittadini, degli enti locali e dei portatori di interesse, dando ampia diffusione al programma di lavoro annuale della Commissione europea, alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea e al rapporto conoscitivo della Giunta. A tale fine, l'Assemblea legislativa promuove forme di consultazione e di partecipazione attiva anche attraverso strumenti informatici.

 

4. L'esame degli atti di cui ai commi 1 e 2 può essere contestuale all'esame del progetto di legge europea regionale, presentato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 8. L'Assemblea legislativa può concludere la sessione europea approvando apposito atto di indirizzo e riservandosi di esprimere le osservazioni su singoli atti, come previsto dall'articolo 6, comma 2.”.

 

Art. 17

Inserimento dell’articolo 5 bis nella legge regionale n. 16 del 2008

 

1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2008 è inserito il seguente:

 

“Art. 5 bis

Svolgimento della Sessione europea

 

1. Successivamente agli adempimenti di cui all’articolo 5 della presente legge, entro il mese di febbraio si dà avvio ai lavori della sessione europea nelle Commissioni assembleari competenti per materia, in conformità con l’art. 38 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa.

 

2. La Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea può nominare due consiglieri di riferimento istituzionale per l’esercizio delle funzioni analoghe a quelle dei relatori di maggioranza e minoranza. Si applica, per quanto compatibile, l’art. 30 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa.

 

3. Ai sensi dell’articolo 3 bis della presente legge, all’interno delle Commissioni assembleari sono previste due sedute: la prima seduta è dedicata all’analisi e confronto sulle iniziative europee di interesse regionale, mentre la seconda seduta è dedicata all’approvazione del parere.

 

4. I pareri approvati dalle Commissioni assembleari ai sensi dell’art. 38, comma 1, del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa sono trasmessi alla commissione referente, che li allega alla propria relazione di cui all’art. 38, comma 2, del Regolamento interno.

 

5. Sulla base della relazione della commissione referente, l’Assemblea legislativa approva la Risoluzione contenente gli indirizzi sulle iniziative di interesse della Regione Emilia-Romagna.

 

6. La Risoluzione viene inviata a Camera e Senato, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, al Parlamento europeo e ai Parlamentari europei della circoscrizione nord-est, al Comitato delle Regioni e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali europee (CALRE).”.

 

 

Capo IV

Adeguamenti normativi in materia di trasporti

 

Art. 18

Modifica dell’articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998

 

1. Al comma 4 bis dell’art. 34 della legge regionale 2 ottobre del 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), dopo le parole: “sovra comunali” sono inserite le parole: “nonché per gli interventi previsti in strumenti di pianificazione regionale trasportistica o di tutela dell’ambiente, che incidano in ambito comunale”.

 

Art. 19

Sostituzione dell’articolo 233 della legge n. 3 del 1999

 

1. L’articolo 233 (Competizioni su strada) della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), è sostituito dal seguente:

 

“1. Le autorizzazioni per competizioni sportive su strada, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), con o senza veicoli a motore, sono di competenza dei seguenti enti:

 

a) Comuni, per le competizioni riguardanti le strade comunali o vicinali di un solo comune;

 

b) Città metropolitana di Bologna e Province, nei rimanenti casi.

 

2. Del provvedimento è data tempestiva comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza.

 

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), qualora la competizione interessi il territorio di più province o, per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale,  interessi anche il territorio di più regioni, l'autorizzazione o il nulla osta sono rilasciati dalla Città metropolitana di Bologna o dalla Provincia nella quale ha luogo la partenza ovvero l'ingresso nel territorio regionale della gara, d’intesa con gli enti interessati dal percorso, mediante l’acquisizione o il rilascio del nulla osta.

 

4. Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, il nulla osta degli enti proprietari delle strade deve essere rilasciato entro i termini di cui al comma 1 dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

 

5. Salvo il caso di cui al comma 4, gli enti proprietari delle strade rispondono alla richiesta di nulla osta di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992 entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. In caso contrario il nulla osta si intende espresso.

 

6. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.”.

 

Art. 20

Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 13 del 2015

 

1. Al comma 1 lettera a) dell’articolo 30 della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni), le parole “all' articolo 5, comma 4, della” sono sostituite con la parola: “alla”.

 

Art. 21

Modifiche all’articolo 31 della legge regionale n. 13 del 2015

 

1. Al comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale n. 13 del 2015, le parole “all' articolo 5, comma 4, della” sono sostituite con la parola: “alla”.

 

 

Art. 22

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 10 del 2017

 

1. Nella lettera l) del comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 5 giugno 2017, n.10 (Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità) dopo la parola “bicicletta” sono inserite le parole “anche a pedalata assistita”.

 

Art. 23

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2017

 

1. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2017, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Possono altresì beneficiare dei contributi regionali, in attuazione di specifiche misure di finanziamento Statali, i soggetti privati individuati a seguito di appositi bandi regionali.” 

 

 

Capo V

Modifiche e adeguamenti normativi in materia sanitaria

 

 

Art. 24

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 2004

 

1. Il comma 7 dell’articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale” è sostituito dal seguente:

 

“7. I criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa della dirigenza sanitaria sono disciplinati dall’art. 8, comma 3, della presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel decreto legislativo n. 288 del 2003. La Commissione di cui all’art. 15, comma 7-bis, lett. a) del decreto legislativo n. 502 del 1992 è composta, oltre che dal direttore sanitario, anche dal direttore scientifico”.

 

Art. 25

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 9 del 2018

 

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 16 luglio 2018, n. 9 (Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle aziende sanitarie e gestione sanitaria accentrata. Abrogazione della legge regionale 20 dicembre 1994, n.50, e del regolamento regionale 27 dicembre 1995, n.61. Altre disposizioni in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale), la lettera a) è sostituita con la seguente:

 

“a) il Piano integrato di attività ed organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito con legge 6 agosto 2021, n. 113”.

 

Art. 26

Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2018

 

1. La rubrica dell’articolo 5 della legge regionale 9 del 2018 è sostituita con la seguente: “Piano integrato di attività ed organizzazione”;

 

2. L’articolo 5 della legge regionale 9 del 2018, comma 1, è sostituito con il seguente:

 

“1. Il Piano integrato di attività ed organizzazione delle Aziende sanitarie è un documento programmatico triennale redatto in conformità alle indicazioni disposte dalla Regione ai fini dell'adeguamento del proprio ordinamento secondo quanto previsto dal comma 7-bis dell'art.6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito con legge 6 agosto 2021, n. 113.”.

 

Art. 27

Modifica dell’articolo 11 della legge regionale n. 9 del 2018

 

1. Al comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale n. 9 del 2018, le parole “nel Piano della performance” sono sostituite dalle parole “nel Piano integrato di attività ed organizzazione ed è redatta in conformità alle indicazioni disposte dalla Regione”.

 

Capo VI

Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2023

 

Art. 28

Modifica dell’articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2023

 

1. Al comma 8 dell’articolo 1 della legge regionale 13 aprile 2023, n. 3 (Norme per la promozione e il sostegno del terzo settore, dell’amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva), al primo periodo, dopo le parole “enti morali,” e prima delle parole “anche privi di personalità giuridica”, l’espressione “filantropici e organizzazioni di volontariato” è soppressa.

 

Art. 29

Modifica dell’articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2023

 

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2023, la lettera a), è sostituita con la seguente:

 

“a) disciplina le forme e le modalità di rappresentanza degli Enti del Terzo settore presso la Regione e le altre autonomie locali del territorio regionale nonché le sedi di confronto con esse;”.

 

Art. 30

Modifica dell’articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2023

 

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2023, al primo periodo, dopo le parole “enti morali,” e prima delle parole “anche privi di personalità giuridica”, l’espressione “filantropici e organizzazioni di volontariato” è soppressa.

 

Art. 31

Modifica all’articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2023

 

1. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2023, dopo le parole “riconosce e promuove”, è inserita l’espressione “, nel rispetto delle previsioni statutarie dei singoli enti,”.

 

Art. 32

Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2023

 

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2023, la parola “riconosce”, è sostituita dalla parola “promuove”;

 

2. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2023, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) la parola “riconosce”, è sostituita dalla parola “promuove”;

 

 b) la lettera d) è abrogata.

 

3. Il comma 3 è abrogato.

 

Art. 33

Modifica All’articolo 22 della legge regionale n. 3 del 2023

 

1. Al termine del comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale n. 3 del 2023, è aggiunto il seguente periodo: “Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche ai fini degli articoli 23,27 e 28.”.


 

 

ALLEGATO A

ABROGAZIONI

Leggi:

1-Legge regionale 27 luglio 2005, n. 16 (ADEGUAMENTI A INDICAZIONI COMUNITARIE DELLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2000 N. 12 (ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE))

 

2-Legge regionale 30 giugno 2008, n. 11 (PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA SOCIETÀ FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA SPA)

 

3- Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 7 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA DI PERSONALE)

 

Singole disposizioni normative:

 

  • Articolo 8 (Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995) della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 17 “Misure straordinarie in materia di organizzazione”;
  • Articolo 27 (Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998) della legge regionale 30 giugno 2008, n.10 “Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni”;
  • Articolo 4 (Commissione regionale per l'autotrasporto) della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 “Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile”.
  • Articolo 12 (Revisione degli allegati), comma 2, della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 “Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile”.

 

Espandi Indice