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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 6903
Presentato in data: 30/05/2023
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la Sessione europea 2023. Altri interventi di adeguamento normativo". (Delibera di Giunta n. 860 del 29 05 23)

Presentatori:

Giunta

Relazione:

RELAZIONE

 

La legge regionale recante “Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2023. Altri interventi di adeguamento normativo” dispone - in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge n. 18 del 2011 e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal Programma REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme) - l’abrogazione di tre leggi regionali ed abroga e modifica numerose disposizioni normative regionali.

Come premessa procedurale, si è voluto privilegiare una tecnica normativa che limitasse gli interventi minuti di mero aggiornamento terminologico o di riferimenti normativi, privilegiando l’intervento su norme che necessitavano comunque anche di modifiche nel merito, evitando in questo modo aggiornamenti generalizzati, ma frammentari, relativi a particolari che non influenzano la sostanza della legislazione.

La legge si compone di trentatré articoli suddivisi in sei Capi.

 

CAPO I

Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi e singole disposizioni regionali

 

Articolo 1 Finalità

La disposizione esplicita le finalità e del progetto di legge, nell’ottica della semplificazione e del miglioramento della qualità della legislazione.

Articolo 2 Abrogazioni

La disposizione contiene la norma abrogatrice (comma 1), individua le ipotesi espressamente salvaguardate (comma 2), e precisa gli effetti prodotti dall’abrogazione di disposizioni modificative o abrogative di disposizioni regionali (comma 3).

 

CAPO II

Disposizioni di adeguamento normativo

Articolo 3 Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n.17 del 1993

La LR 17/1993 prevede che la gestione dei complessi forestali di proprietà regionale individuati quali patrimonio indisponibile siano gestiti tramite rapporti convenzionali e il trasferimento di apposite risorse regionali dagli enti di gestione per i Parchi e la biodiversità di cui alla LR 24/2011 o dalle Unioni di Comuni montani di cui agli art. 8 e 9 della LR 21/2012 o dagli Enti di gestione dei Parchi nazionali laddove il patrimonio indisponibile regionale ricade al loro interno.

La modifica si rende necessaria affinché possa essere individuato un ente gestore del patrimonio indisponibile forestale anche per quei territori non afferenti agli ambiti in passato di competenza delle Comunità Montane, gli art. 8 e 9 della LR 21/2012 regolano infatti solo questi territori. Per i territori non ricompresi tra quelli delle preesistenti Comunità Montane l’unico gestore ammesso dalla norma attuale è l’Ente di gestione delle Aree protette, ma le competenze territoriali degli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità e quelli dei Parchi nazionali non sempre coprono i complessi forestali individuati come patrimonio indisponibile della Regione.

Sembra quindi opportuno dare la possibilità di gestire il patrimonio indisponibile forestale regionale anche ai Comuni, ove non sussista un’unione.

(Esiste effettivamente un caso per il quale attualmente non è individuabile un ente gestore: si tratta del Complesso forestale denominato “Bosco della Panfilia”, di circa 80 ettari e ricadente nel Comune di Terre del Reno (FE). Questo Comune, frutto di recente fusione tra Sant’Agostino e Mirabello, gestisce la materia forestale e non ha un’Unione di Comuni di riferimento in quanto è stata recentemente e definitivamente ratificata la cessazione dell’Unione Alto Ferrarese. Il complesso demaniale “Bosco Panfilia” è sito della Rete Natura 2000, ma non ricade in Parco o Riserva regionale. Il Comune sembra essere l’ente maggiormente vocato a prendere in gestione l’area, ancorché interessato, ma non legittimato, stante l’attuale formulazione della norma regionale.)

 

Articolo 4 Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15

L’articolo in esame, che modifica l’articolo 7 della LR n. 15 del 2013, recepisce l’art. 33-quater, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, che ha previsto una norma di semplificazione relativa all’installazione di vetrate panoramiche amovibili, aggiungendo tali opere all’elenco degli interventi costituenti attività edilizia libera.

Articolo 5 Modifiche all’allegato alla legge regionale 30 luglio 2013, n. 15

L’art. 5 modifica l’allegato alla LR n. 15 del 2013, che riporta le definizioni degli interventi edilizi, recependo l’art. 14, comma 1-ter, del DL n. 50 del 2022, convertito con modifiche dalla legge n. 91 del 2022. Questa disposizione statale ha ampliato i casi di aree con vincolo paesaggistico in cui è consentito modificare le caratteristiche dell’edificio originario con un intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione. Si tratta, in particolare:

- dei “complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici” (di cui all’art. 136, comma 1, lettera c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio), nonché

- delle “bellezze panoramiche e così pure [di] quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze” (di cui all’art. 136, comma 1, lettera d) dello stesso Codice).

In precedenza, la possibilità di apportare dette modifiche all’edificio originario era limitata alle sole agli edifici ricadenti nelle aree cosiddette Galasso (cioè agli edifici collocati nelle aree vincolate paesaggisticamente ai sensi dell’art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio).

La nuova previsione è stata quindi recepita nell’allegato alla LR n. 15 del 2013 che presenta la definizione dell’intervento di ristrutturazione edilizia.

Articolo 6 Modifica all’articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2014

La modifica deriva dalle osservazioni trasmesse alla Regione dal Ministero della cultura relativamente all’articolo 7 della legge regionale n. 11 del 2022 che novellava l’articolo 8 della legge 14 del 2014.

Il ministero ha segnalato alcune possibili criticità rispetto alle quali la Regione ha mostrato la propria disponibilità a chiarire ogni dubbio sollevato e a correggere le disposizioni regionali controverse, evitando in tal modo l’eventuale rilievo per illegittimità costituzionale.

Pertanto, le modifiche alla legge regionale n. 14 del 2014 sono il risultato del collaborativo confronto con gli uffici statali volto ad adeguare le norme regionali ai rilievi statali. In tali rilievi il Ministero della cultura osserva che mentre la disposizione, in modo condivisibile, pone in rubrica l’obiettivo di ridurre il consumo di suolo, al contempo il comma 2 sembrerebbe consentire il consumo di suolo agricolo, anche di rilievo paesaggistico, per realizzare insediamenti produttivi.

Per effetto dei sopracitati rilievi il Ministero ritiene opportuno un intervento di modifica normativa che non possa dare adito a dubbi sulla ratio della scelta normativa operata.

Considerato quindi la priorità della riduzione del consumo di suolo, a maggior ragione in riferimento a beni paesaggistici, si è ritenuto di modificare la norma in oggetto specificando espressamente gli ambiti di applicazione della stessa “a eccezione delle aree classificate dalla pianificazione territoriale o urbanistica come ambiti agricoli di rilievo paesaggistico” che restano comunque escluse dalle localizzazioni previste dall’Accordo per l'insediamento e lo sviluppo.

Ancora in tal senso si è ritenuto opportuno modificare  il punto di cui alla lettera a) per specificare ulteriormente l’esigenza della limitazione della  dispersione insediativa, inevitabilmente collegata al tema della riduzione del consumo di suolo, rinviando all’articolo 5 comma 4 della legge regionale n. 24 del 2017, che stabilisce “In ogni caso, i nuovi insediamenti al di fuori del territorio urbanizzato non devono accrescere la dispersione insediativa, individuando soluzioni localizzative contigue a insediamenti esistenti o convenzionati e funzionali alla riqualificazione del disegno dei margini urbani e al rafforzamento dell'armatura territoriale esistente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36, comma 4”.

Ulteriore modifica migliorativa di natura prettamente definitoria, al primo periodo del comma 2, è rappresentata dalla sostituzione dell’espressione “territorio non urbanizzato” con “territorio rurale”, stante la sovrapponibilità delle due espressioni, in ciò adeguandosi a quanto previsto dall’articolo A-16 (che recita “Il territorio rurale è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato”) dell’allegato 1 della legge regionale n. 20 del 2000, attualmente ancora in vigore.

Infine, si è ritenuto opportuno aggiungere, oltre al necessario rispetto dei piani paesaggistici, un riferimento sul rispetto dei piani ambientali, trattandosi anche in questo caso di territorio extraurbano.

 

Articolo 7 Modifica dell’articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2015

Dalle osservazioni del Ministero della Giustizia del 13 dicembre 2022 – trasmesse dal Dipartimento delle Autonomie regionali della Presidenza del Consiglio alla Giunta regionale nella medesima data –, si evince che l’introduzione della lettera g bis) nell’articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2015 (ad opera dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 19 del 2022) nel richiamare una generica competenza regionale nell’ambito delle procedure per l’attribuzione della cittadinanza italiana – per quanto programmatica e priva di immediate ricadute a livello normativo –, pare porsi in contrasto con il dettato dell’art. 117, secondo comma lettera i) della Costituzione che, invece, riserva alla competenza esclusiva dello stato le materie inerenti a “cittadinanza, stato civile e anagrafi”.

Allo scopo di evitare qualsiasi possibile fraintendimento relativo ad una presunta competenza regionale in merito al tema dell’attribuzione della cittadinanza formale – per quanto la norma intendesse essere comunque rispettosa della competenza dello Stato –, si ritiene opportuno procedere all’eliminazione della nuova lettera g bis) nel comma 5 dell’art. 1 della legge regionale n. 5 del 2015.

 

Articolo 8 Modifica dell’articolo 17 della legge regionale n. 5 del 2015

La modifica si rende necessaria per correggere un mero errore materiale nel riferimento a precedente articolo della medesima legge modificata.

 

Articolo 9 Modifica dell’articolo 18 della legge regionale n. 5 del 2015

La modifica si rende necessaria per correggere un mero errore materiale nel riferimento a precedente articolo della medesima legge modificata.

Articolo 10 Modifica dell’articolo 16 della legge regionale n. 18 del 2017

L’articolo introduce una modifica all’art.16 della legge regionale n. 18 del 2017 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”, volto ad eliminare l’ultimo periodo del comma 4.

Tale comma fa riferimento ai beni del demanio idrico che sono stati trasferiti in gestione dallo Stato alla Regione, ai sensi degli artt. 86 e seguenti del D.lgs. 112/1998, la quale vi provvede attraverso l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (per determinati aspetti ai sensi della LR. n.13/2015) e prevede che Regione ed Agenzia procedano in contraddittorio alla redazione di un verbale di consegna, comprendente l'elenco puntuale degli immobili affidati in gestione.

Per tale tipologia di beni, la procedura indicata appare né congrua né materialmente possibile, poiché trattasi di categoria generale, come confermato altresì dal fatto che un iter di quel tipo non è stato seguito neanche nel momento del passaggio delle funzioni di gestione dallo Stato alle Regioni. E proprio in virtù della particolare natura di questi beni (tra i quali, a titolo esemplificativo, si collocano anche i corsi d’acqua) si reputa che l’abrogazione della necessità di un verbale di consegna rientri appieno nella sfera delle azioni volte ad una semplificazione amministrativa.

Si evidenzia altresì che tra la Regione e l’Agenzia non sussiste un rapporto di alterità tale da giustificare un procedimento in contraddittorio come quello previsto dalla norma oggetto di modifica. A ciò si aggiunge un tema di carattere organizzativo, relativamente al fatto che le strutture dell’Agenzia che gestiscono operativamente i beni del demanio pubblico dello Stato – ramo idrico sono di fatto le medesime cui competevano analoghe funzioni prima della riforma introdotta dalla LR 13/2015, allorquando le medesime erano collocate in seno all’organigramma regionale.

Articolo 11 Modifica dell’articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2018

L’articolo 6 della Legge Regionale 1/2018 regola le modalità di finanziamento di ART-ER da parte della Regione Emilia-Romagna.

Il modello vigente prevede, per le iniziative di diretta competenza del socio Regione, un programma triennale di indirizzo (senza indicazione finanziaria vincolante) e un programma annuale che definisce i progetti con indicazione puntuale dei capitoli di bilancio che ne garantiscono il finanziamento. Questo modello è stato in parte derogato nel caso di attribuzione della gestione di infrastrutture, in ragione della disponibilità di bilancio in fase di approvazione dei progetti, dello sviluppo pluriennale di queste particolari attività e di un modello di erogazione dei finanziamenti che non corrisponde a quello ipotizzato per il Programma Annuale.

Caratteristiche analoghe contraddistinguono anche lo sviluppo di progettualità nazionali o europee collegate ai fondi strutturali o a gestione diretta della Commissione. Si tratta infatti generalmente di progetti pluriennali, caratterizzate dalla disponibilità di finanziamenti in fase di attribuzione e con modelli di rendicontazione e gestione dei finanziamenti spesso difformi da quelli convenzionati con il programma annuale. Anche in questo caso, le modalità operative risulterebbero decisamente più efficienti prevedendo la possibilità di convenzioni non vincolate all’annualità, fatto salvo, come nel caso precedente, gli obblighi di comunicazione e trasparenza.

L’emendamento proposto quindi non fa altro che assimilare i progetti europei o nazionali con sviluppo pluriennale alle opere infrastrutturali, essendo i risultati da ottenersi e le dimensioni finanziarie collegate intrinsecamente non assimilabili ad una programmazione annuale. 

 

Articolo 12 Modifica dell’art. 5 della legge regionale n. 4 del 2018

L’articolo introduce la modifica dell’art.5 della legge regionale n. 4 del 2018 “Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti”, volto ad abrogare il comma 3.

Il comma in questione prevede la possibilità per il proponente di richiedere volontariamente la sottoposizione a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) dei progetti sotto le soglie dimensionali di cui agli allegati B.1, B.2 e B.3 e agli allegati A.1, A.2 e A.3 e che non siano ricompresi negli allegati B.1, B.2 e B.3 della legge regionale n. 4/2018.

Tale previsione non è prevista dal D.lgs. 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e con l’abrogazione del comma 3 si vuole adeguare la normativa regionale a quella nazionale, anche in considerazione degli ultimi interventi normativi volti a semplificare e snellire le procedure di autorizzazione.

Articolo 13 Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2022

La modifica integra ulteriormente la definizione della  “casa degli illustri” per la quale si intende non solo l’edificio fisico che ha conservato la memoria dell’illustre (stante che nel tempo quegli edifici potrebbero anche essere crollati o essere stati demoliti), ma in senso più estensivo quel  luogo che ha  recuperato l’intero patrimonio dell’artista ricostruendo l’ambiente in cui è vissuto in maniera tale da apparire come la casa originaria, o comunque il luogo in cui è nata la produzione artistica, culturale e l’intera opera dell’illustre o che abbia le caratteristiche di museo monografico.

 

 

 

CAPO III

Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2008

Questo titolo prevede quattro modifiche alla Legge regionale n. 16/2008.

Nel loro insieme, gli emendamenti per la modifica della Legge regionale n. 16/2008, come modificata dalla Legge regionale n. 6/2018, intervengono sul Titolo I “Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell’Unione europea e alle attività di rilievo internazionale. Attuazione degli articoli 12 e 13 dello Statuto regionale”.

Il complessivo intervento di modifica, pur confermando la validità del metodo di lavoro basato sulla Sessione europea annuale e sulla collaborazione a livello politico e tecnico tra Giunta regionale e Assemblea legislativa, si rende necessario con riguardo alle modalità e tempistiche di lavoro, tenuto conto anche del contenuto dell’art. 38 del “Regolamento interno dell’Assemblea legislativa”, rispetto al quale attualmente vi sono alcune incoerenze.

L’obiettivo è quello di anticipare l’avvio della Sessione europea, al fine di consentire un esame più approfondito delle iniziative contenute nel Programma di lavoro annuale della Commissione europea, in un’ottica di un più efficiente coordinamento tra le strutture tecniche e politiche di Giunta e Assemblea, che permetterebbe di addivenire ad una strategia regionale di partecipazione alla formazione delle politiche e del diritto europeo condivisa.

 

Articolo 14 Modifiche all’art. 3 ter della legge regionale n. 16 del 2008

 

All’articolo 14 è prevista la modifica dell’articolo 3-ter, e precisamente si modifica la tempistica dei rapporti con la Rete europea regionale.

La Rete europea regionale, di cui fanno parte i firmatari del Patto per il lavoro e per il clima e le Unioni dei Comuni dell’Emilia-Romagna, è regolarmente informata delle attività organizzate sia dall’Assemblea legislativa, sia dalla Giunta regionale aventi ad oggetto temi di interesse europeo. Nel corso dell’anno, infatti,  al fine di garantire la più ampia partecipazione alle attività di formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell’Unione europea, la Rete è informata di tutte le opportunità e iniziative tra cui: l’Udienza conoscitiva che precede l’avvio dei lavori di analisi politica del programma di lavoro della Commissione europea nelle Commissioni consiliari; l’udienza conoscitiva sulla progetto di legge europea regionale; l’eventuale partecipazione della Regione Emilia-Romagna a consultazioni promosse sia a livello  nazionale che europeo; percorsi partecipativi promossi dalla Regione Emilia-Romagna per i portatori di interesse del territorio; eventi e incontri di carattere informativo e formativo su bandi e opportunità di finanziamento per il territorio.

In considerazione del consolidarsi dei numerosi momenti di confronto con la Rete europea regionale, l’intervento di modifica proposto è finalizzato a rendere più fluido il rapporto con la Rete stessa che, per legge, potrà essere convocata o prima dell’avvio della Sessione europea in occasione della presentazione del programma di lavoro annuale della Commissione europea, oppure successivamente all’approvazione della risoluzione di indirizzo, per la presentazione delle eventuali iniziative su cui la Regione Emilia-Romagna intende attivare le consultazioni.

 

Articolo 15 Modifiche all’art. 4 bis della legge regionale n. 16 del 2008

All’articolo 15 è prevista la modifica dell’articolo 4-bis.

La proposta di sostituzione della rubrica dell’art. 4 bis è coerente con l’obiettivo di allineare la legge regionale e l’art. 38 del “Regolamento interno dell’Assemblea legislativa” in base al quale i documenti da assegnare alle Commissioni assembleari per la Sessione europea sono il Programma di lavoro annuale della Commissione europea e la Relazione sullo stato di conformità, mentre il Rapporto conoscitivo è uno strumento, comunque necessario, per lo svolgimento della Sessione europea.

In analogia con la nuova rubrica, occorre modificare anche il comma 1 dell’art. 4 bis.

 

Articolo 16 Sostituzione dell’art. 5 della legge regionale n. 16 del 2008

All’articolo 16 è prevista la sostituzione dell’art. 5 “Sessione europea”.

Da una lettura congiunta dell’art. 38 del “Regolamento interno dell’Assemblea legislativa” e dell’art. 5 della Legge regionale n. 16/2008, i documenti da assegnare alle Commissioni assembleari per la Sessione europea sono il Programma di lavoro annuale della Commissione europea, la cui uscita è solitamente a metà ottobre, e la Relazione sullo stato di conformità che, ai fini dell’art. 29, comma 3, della L. 234/2012, è inviata annualmente dalla Giunta regionale entro il 15 gennaio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Finora, per prassi, l’assegnazione alle Commissioni è avvenuta all’arrivo in Assemblea del Rapporto conoscitivo della Giunta regionale, che è redatto dalle varie Direzioni regionali secondo tempistiche differenti e non predeterminabili che, a cascata, incidono sull’attività degli uffici preposti e, quindi, sull’autonomia dell’Assemblea legislativa e sulle prerogative dei Consiglieri regionali.

L’intervento di modifica è invece finalizzato ad anticipare tale assegnazione, subordinandola al termine fissato dalla L. 234/2012 per la presentazione della Relazione sullo stato di conformità.

Questo consentirebbe di avere tempi certi per l’avvio della Sessione europea e di anticipare a febbraio i lavori nelle Commissioni consiliari.

La differenza sarebbe sostanziale in quanto consentirebbe, in un’ottica di maggior efficienza dell’iter assembleare, di programmare in anticipo lo svolgimento delle attività della Sessione europea, di fissare le date delle sedute delle Commissioni, di invitare in anticipo eventuali relatori esterni (rappresentanti istituzionali dei Ministeri o dell’Unione europea) e di fissare la seduta dell’Aula nel mese di aprile.

Inoltre, potendo organizzare sulla base di tempi certi l’attività, le iniziative del programma di lavoro della Commissione europea ritenute di particolare interesse per il territorio regionale potrebbero essere condivise nella Conferenza dei Capigruppo e dei Presidenti di Commissione, consentendo così agli organi politici di individuare le iniziative sulle quali concentrare la propria attenzione.

Articolo 17 Inserimento dell’art. 5 bis nella legge regionale n. 16 del 2008

L’articolo 17 prevede l’introduzione di un nuovo articolo 5 bis “Svolgimento sessione europea”.

L’inserimento dell’art. 5 bis nella legge regionale n. 16/2008 è preordinato a consentire un avvio certo e tempestivo della Sessione europea, nonché un maggiore coinvolgimento degli organi politici, permettendo di attivare il confronto all’interno delle Commissioni assembleari nel mese di febbraio.

Ogni Commissione svolgerà due sedute: la prima finalizzata ad approfondire le iniziative in esame attraverso il confronto con gli Assessori o, eventualmente, audizioni con esperti; la seconda, invece, finalizzata all’approvazione del parere.

Inoltre, in un processo politico complesso come quello della Sessione europea, la nomina di due consiglieri di riferimento istituzionale per l’esercizio delle funzioni analoghe a quelle dei relatori di maggioranza e minoranza faciliterebbe lo svolgimento dei lavori garantendo un maggiore coordinamento delle varie fasi.

Attraverso questa modalità di lavoro, la Risoluzione che ne deriverebbe avrebbe un chiaro ed autentico contenuto politico.

In tal modo, l’Assemblea legislativa eserciterebbe in modo effettivo la propria funzione di indirizzo politico nei confronti della Giunta su alcune iniziative ritenute particolarmente strategiche per lo sviluppo del territorio sulle quali è importante lavorare nella successiva fase (cosiddetti “seguiti”) di formazione delle politiche e del diritto europeo.

 

 

CAPO IV

Adeguamenti normativi in materia di trasporti

Questo capo comprende articoli provenienti dal settore ambiente-trasporti, articoli 18-19-20-21-22-23.

 

Articolo 18 Modifica dell’articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998

Al comma 4 bis dell’art. 34 (Contributi sugli investimenti), dopo le parole: “sovra comunali” sono inserite le parole: “ovvero siano previsti in strumenti di pianificazione regionale per la tutela dell’ambiente”.

la modifica permette di ampliare le ipotesi di deroga al limite del 70% di contribuzione regionale previsto al comma 1 dell’art 34 della LR 30 del 1998 norma per il finanziamento degli investimenti previsti all’art.31 comma 2 lett. d), comprendendo, tra le altre ipotesi di deroga già previste nel comma 4 bis, gli interventi compresi nella pianificazione regionale trasportistica o di per la tutela dell’ambiente, anche se non di livello sovra comunale o sovra provinciale, al fine di permettere un maggiore utilizzo delle risorse provenienti dallo Stato inerenti soprattutto all’attuazione del PNRR.

Articolo 19 Sostituzione dell’articolo 233 della legge n. 3 del 1999

La proposta di sostituzione dell’art.233 contiene alcune modifiche al precedente testo finalizzate ad adeguarlo alle integrazioni apportate all’art.9 del Dlgs n. 285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada) in materia di competizioni sportive su strada, dall’art.1 comma 607 della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Tale norma ha introdotto il seguente periodo (il terzo) al comma 1 del citato articolo 9 del D.lgs. n. 285 del 1992: «Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara», di fatto ampliando le tipologie di competizioni su strada considerate dalla disposizione.

Con l’art. 233, comma 1, della legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, la competenza al rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada con o senza veicoli a motore era già stata trasferita, in ragione della titolarità delle strade, ai Comuni, per le competizioni riguardanti le strade comunali o vicinali di un solo comune ed alle Province nei rimanenti casi, con un rinvio generale alla disciplina prevista  all’articolo 9 del D.lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada).

Successivamente, la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, agli articoli  25 (Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province in materia di trasporto) e 28 (Trasporti eccezionali e competizioni sportive su strada), ha confermato l’attribuzione della  predetta funzione di rilascio delle autorizzazioni alla Città metropolitana di Bologna ed alle Province, prevedendo espressamente:

• al comma 5 dell’art 25: “La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano inoltre le funzioni amministrative di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, comprensive di quelle per il rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali ed alle competizioni sportive su strada”

• al comma 3 dell’art.28: “Con riferimento alle competizioni sportive su strada le autorizzazioni sono rilasciate dai soggetti e con le modalità di cui all' articolo 233 della legge regionale n. 3 del 1999”.

Risulta quindi evidente che, l’art. 233 nell’aver già operato un rinvio generale a tutte le competizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), comprende anche quelle oggetto dell’integrazione apportata all’art.9 del Dlgs n. 285 del 1992 dal citato art.1 comma 607 della legge di bilancio 2021, laddove contempla già che “qualora la competizione interessi il territorio di più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale ha luogo la partenza ovvero l'ingresso nel territorio regionale della gara, previa intesa con le altre Province interessate”.

La nuova formulazione dell’articolo 233, pertanto, rende esplicita la già indubbia competenza anche per la fattispecie in oggetto, relativa alle gare senza veicoli a motore che interessano il territorio di più regioni, annoverandola espressamente fra le competenze già attribuite alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dell’Emilia-Romagna con le norme sopra citate.

Venendo ai singoli commi modificati:

al comma 1 rimane inalterata la ripartizione della competenza per le autorizzazioni alle competizioni sportive su strada di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con o senza veicoli a motore, ai Comuni, per le competizioni riguardanti le strade comunali o vicinali di un solo comune, ed alla Città metropolitana di Bologna e alle Province dell’Emilia-Romagna, nei rimanenti casi. Nel comma viene introdotta, fra gli enti competenti, la Città metropolitana di Bologna insieme alle Province, essendo la costituzione di tale Ente, successiva alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999.

 

Il comma 2 mantiene inalterata la previsione della tempestiva comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza del provvedimento di autorizzazione.

 

Il comma 3  oltre prevedere la fattispecie in cui la gara interessi il territorio di più province, introduce espressamente  la fattispecie delle gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale,  che interessino anche il territorio di più regioni, specificando che l'autorizzazione o il nulla osta sono rilasciati dalla Città metropolitana di Bologna o dalla Provincia nella quale ha luogo la partenza ovvero l'ingresso nel territorio regionale della gara, d’intesa con gli enti interessati dal percorso, mediante l’acquisizione o il rilascio  del nulla osta.

 

La nuova formulazione del comma 4 specifica che per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, il nulla osta degli enti proprietari delle strade deve essere rilasciato entro i termini di cui al comma 1 dell’art.9 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e quindi entro i venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara.

Il comma 5, nel mantenere salvo il caso di cui al comma 4 relativo alle gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale che interessino il territorio di più regioni, conferma la distinzione nei termini di risposta alla richiesta di nulla osta di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, assegnati agli enti proprietari delle strade.

Il comma 6 mantiene inalterato il rinvio, per quanto non diversamente disposto dalla norma regionale, alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

Articolo20 Modifica dell’articolo 30 della legge regionale n. 13 del 2015

La modifica è dettata dalla necessità di rimuovere un riferimento normativo errato ad un preciso articolo, con la modifica si fa un generico riferimento alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale).

 

Articolo 21 Modifica dell’articolo 31 della legge regionale n. 13 del 2015

La modifica è dettata dalla necessità di rimuovere un riferimento normativo errato ad un preciso articolo, con la modifica si fa un generico riferimento alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale).

 

 

Articolo 22 Modifica dell’articolo 6 della legge regionale n. 10 del 2017

Articolo 23 Modifica dell’articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2017

Le modifiche hanno la finalità di prevedere tra i beneficiari, le persone fisiche (in questo caso residenti in Regione e verrà specificato nello specifico bando) quali destinatarie delle risorse Statali che entro pochi mesi saranno assegnate alla Regione in attuazione del DD 412/2020 (in allegato), per l’acquisto di bici a pedalata assistita. Il bando sarà approvato, naturalmente, solo a seguito dell’emanazione decreto di concessione del finanziamento statale e della conseguente istituzione dei capitoli di spesa.

Le modifiche prevedono l’inclusione, tra i beneficiari dei contributi regionali, dei cittadini della Regione, al fine di attuare progetti regionali finanziati con risorse Statali di prossima provenienza volte alla riduzione dell’inquinamento dell’aria e alla tutela dell’ambiente.

Capo V

Modifiche e adeguamenti normativi in materia sanitaria

 

Articolo 24 Modifica dell’articolo 10 della legge regionale n. 29 del 2004

L’articolo di legge modifica la disciplina stabilita dall’art. 10 della legge regionale n. 29 del 2004 “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale”, che detta le disposizioni in tema di “Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico”.

Le modifiche interessano la disposizione contenuta nel comma 7, diretta a disciplinare le procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di struttura complessa della dirigenza sanitaria da parte degli IRCCS, anche al fine di adeguarla alle disposizioni di principio dettate in materia del legislatore statale con la legge n. 118 del 2022 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, all’art. 20 “Selezione della dirigenza sanitaria”.

Va considerato che, ai sensi del D.lgs. 288/2003 (“Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 32”), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di seguito IRCCS sono enti del SSN a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica. Spettano alle Regioni le funzioni legislative e regolamentari connesse alle attività di assistenza e ricerca svolte dagli Istituti, da esercitarsi nell’ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa vigente in materia di ricerca biomedica e tutela della salute. Il trattamento giuridico ed economico del personale è sottoposto alla disciplina del D.lgs. 502/1992 (si vedano al riguardo le norme in materia di dirigenza sanitaria, stabilite dall’art. 15 del citato decreto, con particolare riferimento a quelle contenute nel comma 7-bis, relative al conferimento degli incarichi di struttura complessa della dirigenza sanitaria, come modificate dalla già richiamata legge n. 118/2022), del D.lgs. 165/2001, nonché alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

Con specifico riferimento alla composizione della commissione incaricata di effettuare la selezione per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa degli IRCCS occorre anche tenere conto della norma di principio desumibile dall’art. 11, comma 2, del D.lgs. 288/2003.

Detta disposizione stabilisce che “La commissione di cui al comma 2 dell'articolo 15-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 è composta, oltre che dal direttore scientifico, che la presiede, da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno scelto dal Comitato tecnico scientifico e uno individuato dal direttore generale”.

Essa va letta in relazione alle sopravvenute modifiche della disciplina di riferimento della materia relativa alla disciplina della dirigenza sanitaria, contenuta ora nell’art. 15, comma 7-bis, che, con l’obiettivo di garantire maggiore imparzialità nelle procedure di nomina dei titolari degli incarichi in esame, hanno significativamente innovato, tra l’altro, i criteri per la composizione della commissione, stabilendo che essa sia composta dal direttore sanitario dell’azienda, e da tre direttori di struttura complessa individuati, tramite sorteggio, nell’ambito di un elenco nazionale nominativo, costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale della medesima disciplina dell’incarico da conferire, e che il presidente sia il componente con maggiore anzianità di servizio tra i tre direttori sorteggiati. Normativa di principio, quella appena richiamata, applicabile anche agli IRCCS, alla luce delle disposizioni prima richiamate del D.lgs. 288/2003.

 

Ne discende quindi che il principio desumibile dalla legislazione statale che occorre rispettare nella disciplina della materia in esame, riferita agli IRCCS, è quello relativo alla presenza nella commissione di selezione del Direttore scientifico.

L’articolo di legge si propone quindi di aggiornare la disciplina stabilita dalla vigente legge regionale n. 29 del 2004, al fine di tenere conto delle modifiche nella legislazione statale.

Viene quindi riformulato l’art. 10, comma 7, della legge regionale 29 del 2004, prevedendo che i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa della dirigenza sanitaria sono disciplinati dall’art. 8, comma 3, della stessa legge (che disciplina la medesima materia con riferimento alle aziende ed enti del SSR), nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel decreto legislativo n. 288 del 2003. A questo fine, viene previsto che la Commissione di cui all’art. 15, comma 7-bis, lett. a) del decreto legislativo n. 502 del 1992 è composta, oltre che dal direttore sanitario, anche dal direttore scientifico.

In merito alla presenza nella commissione sia del direttore scientifico che del direttore sanitario, si svolgono alcune ulteriori considerazioni. Come evidenziato nella direttiva della Giunta regionale adottata in applicazione dell’art. 8, comma 3, della legge regionale n. 29/2004 (si veda la DGR n. 65/2023), il direttore sanitario “svolge la funzione di garanzia del rispetto degli indirizzi organizzativo professionali espressi dal direttore generale, con il supporto degli organismi aziendali competenti, in sede di definizione del fabbisogno”. In questa prospettiva la presenza nella commissione di entrambe le figure, per le strutture complesse degli IRCCS, consente di garantire che questa funzione di garanzia rispetto alle esigenze aziendali, così come espresse in sede di definizione del fabbisogno, sia adeguatamente svolta in seno alla commissione con riferimento sia alle attività assistenziali che a quelle di ricerca assicurate dalla struttura complessa a cui fa riferimento la procedura.

 

Articoli 25-26-27

In chiusura il capo comprende tre articoli di modifica (articolo 24, 25 e 26) alla legge regionale 16 luglio 2018, n. 9 (Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle aziende sanitarie e gestione sanitaria accentrata. Abrogazione della legge regionale 20 dicembre 1994, n.50, e del regolamento regionale 27 dicembre 1995, n.61. Altre disposizioni in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale).

Tali modifiche sono rese necessarie dalla sostituzione del Piano della Performance con il nuovo strumento del Piano integrato di attività ed organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito con legge 6 agosto 2021, n. 113, che va ricomprendere quello che era il precedente Piano.

 

Articolo 25 Modifica dell’articolo 4 della legge regionale n. 9 del 2018

L’articolo n. 4 elenca gli strumenti della programmazione pluriennale, si impone dunque la sostituzione del Piano della performance precedentemente previsto alla lettera a), con il nuovo strumento che ne prende il posto.

 

Articolo 26 Modifica dell’articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2018

L’articolo n. 5 introduce lo strumento del Piano della performance, come detto, superato dalla nuova normativa, per cui viene sostituito sia il testo dell’unico comma, che la rubrica.

 

Articolo 27 Modifica dell’articolo 11 della legge regionale n. 9 del 2018

L’articolo n. 11 prevede il Piano della Performance; lo strumento non viene mutato, ma vengono variati i suoi riferimenti, nello specifico Piano integrato di attività ed organizzazione.

 

Capo VI

Modifiche alla legger regionale n. 3 del 2023

Le modifiche del presente capo sono dettate da un’interlocuzione degli uffici legislativi regionali con il Dipartimento delle autonomie e per tramite dello stesso dipartimento, con i Ministeri del Lavoro e della Cultura.

I ministeri già menzionati hanno avanzato osservazioni relative ad una possibile incompatibilità costituzionale di alcune norme della legge della regione Emilia-Romagna sul terzo settore (legge regionale 13 aprile 2023, n.3).

In maniera particolare i primi cinque articoli di modifica sono frutto di osservazioni del Ministero del Lavoro, l’ultimo di osservazioni del Ministero della Cultura.

 

Articolo 28 Modifica dell’articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2023

L’articolo 1 della legge, nel delineare l’ambito del riconoscimento regionale alle forme associazionistiche, fa riferimento ad enti “filantropici e organizzazioni di volontariato”; tali definizioni sono riservate dal legislatore statale agli iscritti al RUNTS, per cui il Ministero del Lavoro ha evidenziato un possibile profilo di incostituzionalità della norma.

Si è pertanto ritenuto di poter procedere ad una soppressione dei termini utilizzati in precedenza lasciando al più sfumato termine “associazioni” già presente nella lettera della norma la possibilità di ricomprendere gli enti non più esplicitamente richiamati.

 

Articolo 29 Modifica dell’articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2023

L’articolo 3 della legge al comma 1 delinea l’ambito di azione della legge, ad alla lettera a) affronta l’aspetto delle rappresentanze locali presso la regione degli enti del terzo settore in eventuali ramificazioni territoriali. La formulazione è stata modificata per rendere più chiaro il riferimento ad un ambito strettamente regionale.

 

Articolo 30 Modifica dell’articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2023

L’articolo 6 della legge, nel definire l’ambito azione dei comuni all’interno del contesto della legge, fa riferimento ad enti “filantropici e organizzazioni di volontariato”; tali definizioni sono riservate dal legislatore statale agli iscritti al RUNTS, per cui il Ministero del Lavoro ha evidenziato un possibile profilo di incostituzionalità della norma.

Si è pertanto ritenuto di poter procedere ad una soppressione dei termini utilizzati in precedenza lasciando al più sfumato termine “associazioni” già presente nella lettera della norma la possibilità di ricomprendere gli enti non più esplicitamente richiamati.

 

Articolo 31 Modifica all’articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2023

L’articolo 7 della legge, al comma 2, parla di riconoscimento degli organismi di rappresentanza degli enti. Su indicazione del Ministero del Lavoro si è ritenuto di specificare a scanso di fraintendimenti che è in ogni caso fatta salva l’autonomia statutaria dei singoli enti, e quindi il “riconoscimento” regionale, è semplicemente un riconoscimento di quanto stabilito dai singoli enti come espressione della potestà statutaria.

Articolo 32 Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2023

L’articolo 9 prende in considerazione le reti associative. Anche in questo caso le modifiche apportate sono nel senso di una maggiore chiarezza sul tipo di azione della Regione.

Si è dunque preferito sostituire ai commi 1 e 2 il termine “riconosce” con il termine “promuove”.

Sempre al comma 2 si è preferito eliminare la lettera d) che nel trattare di controlli sugli enti poteva venire fraintesa nella sua estensione e lasciare immaginare una forma, non prevista e non voluta di controllo amministrativo regionale sulle reti associative degli enti previsti dalla normativa, duplicando in tal modo il livello statale.

Infine, si è anche intervenuti eliminando il terzo comma dell’articolo, che nella lettura del Ministero poteva apparire lesivo di competenza statale.

 

 

Articolo 33 Modifica All’articolo 22 della legge regionale n. 3 del 2023

L’articolo 22 prevede l’uso, da parte degli enti previsti dalla legge, di beni mobili ed immobili della regione. Su indicazione del Ministero della Cultura, si è ritenuto opportuno inserire, in coda al comma 1, un rinvio a quanto previsto dal codice dei beni culturali (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), valido anche per gli articoli seguenti (23,27 e 28) che possano prevedere l’utilizzo di beni sotto tutela.

 


 

Testo:

 

Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2023. Altri interventi di adeguamento normativo

 


 

Capo I

Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi e singole disposizioni regionali

 

Art. 1

Finalità

 

1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT))" , di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea" COM (2012) 746, mediante l'abrogazione espressa di leggi e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate, nonché mediante disposizioni di modifica connesse a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali.

 

2. Con la presente legge sono altresì specificamente dettate disposizioni di adeguamento normativo della legge regionale 28 luglio del 2008, n. 16 (Norme per la partecipazione della regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell’Unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12,13 e 25 dello Statuto regionale), nonché adeguamenti normativi in materia di trasporti e sanità.

 

Art. 2

Abrogazioni

 

1. Sono o rimangono abrogate le leggi e le disposizioni legislative di cui all'allegato A.

 

2. Le leggi e le disposizioni legislative di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.

 

3. In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi e di disposizioni legislative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto, restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.

 

Capo II

Disposizioni di adeguamento normativo

 

Art. 3

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n.17 del 1993

 

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n.17 (Soppressione dell’Agenzia regionale delle foreste-ARF), dopo le parole “sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza)”, e prima delle parole “Per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile” è aggiunta l’espressione “e, per i territori diversi da quelli di cui sopra, dalle Unioni di comuni o, in mancanza dai Comuni, in coerenza con l'art. 21 comma 2 lett. a) della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni)”.

 

Art. 4

Modifica dell’articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013

 

1. All’articolo 7, comma 1, della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

 

“c bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;”.

 

Art. 5

Modifiche all’allegato alla legge regionale n. 15 del 2013

 

1. Nell’allegato alla legge regionale n. 15 del 2013, il punto a) della lettera f) è sostituito dal seguente:

 

“a) con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere c) e d) e dell’art. 142 del medesimo decreto legislativo;”.

 

Art. 6

Modifica dell’articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2014

 

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 18 luglio del 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:

 

“2. Qualora la pianificazione urbanistica non individui aree del territorio urbanizzato sufficienti o idonee rispetto all'intervento da realizzare, l'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo può prevedere la localizzazione dell'insediamento in aree del territorio rurale, ad eccezione delle aree classificate dalla pianificazione territoriale o urbanistica come ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, nel rispetto della pianificazione paesaggistica e ambientale e delle seguenti ulteriori disposizioni:

 

a) il nuovo insediamento produttivo al di fuori del territorio urbanizzato è localizzato nell’osservanza dell’art. 5, comma 4, della legge regionale n. 24 del 2017;

 

b) per la realizzazione degli insediamenti trova applicazione il procedimento di accordo di programma in variante di cui agli articoli 59 e 60 della legge regionale n. 24 del 2017 i cui termini sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di trenta giorni, di cui all'articolo 60, comma 7, ultimo periodo, e senza utilizzo di titolo abilitativo edilizio, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 15 del 2013;

 

c) l'accordo di programma disciplina, tra l'altro, il completo reperimento da parte dei soggetti interessati delle dotazioni territoriali necessarie e lo scomputo dal contributo di costruzione secondo la disciplina regionale vigente.”.

 

Art. 7

Modifica dell’articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2015

 

1. Nel comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 27 maggio 2015, n. 5 (Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo) è soppressa la lettera g bis).

 

Art. 8

Modifica dell’articolo 17 della legge regionale n. 5 del 2015

 

1. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale n. 5 del 2015, le parole “ai sensi dell'articolo 4, comma 3” sono sostituite dalle parole “ai sensi dell'articolo 4, comma 4”.

 

Art. 9

Modifica dell’articolo 18 della legge regionale n. 5 del 2015

 

1. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale n. 5 del 2015, le parole “ai sensi dell'articolo 4, comma 3” sono sostituite dalle parole “ai sensi dell'articolo 4, comma 4”.

 

Art. 10

Modifica dell’articolo 16 della legge regionale n. 18 del 2017

 

1. Il terzo periodo del comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 18 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019) è soppresso.

 

Art. 11

Modifica dell’art. 6 della legge regionale n.1 del 2018

 

1. Nel comma 1 bis, dell’articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 1, (Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna) dopo la locuzione “dell’innovazione”, sono aggiunte le seguenti parole: “o collegate a programmi o progetti nazionali o europei a carattere pluriennale”.

 

Art. 12

Modifica dell’art. 5 della legge regionale n.4 del 2018

 

1. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 20 aprile del 2018, n.4 (Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale dei progetti), è abrogato.

 

Art. 13

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2022

 

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 10 febbraio 2022, n. 2 (Riconoscimento e valorizzazione delle abitazioni  e degli studi di esponenti del mondo della storia, della cultura, delle arti, della politica, della scienza e della spiritualità della regione Emilia-Romagna, denominate  “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna”), dopo la parola “spiritualità” e prima dell’espressione “che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi del comma 2.”, viene inserita la seguente espressione: “o, per le caratteristiche presentate, che siano prioritariamente e totalmente dedicate alla promozione del personaggio,”.

 

2. Al comma 2, lettera a), dopo la parola “specialistica”, viene aggiunta l’espressione “ovvero che siano prioritariamente e totalmente dedicate alla promozione del personaggio e che abbiano le caratteristiche di museo monografico;”.

 

3. Al comma 2, lettera b), dopo la parola “intitolata”, l’espressione “ovvero che siano prioritariamente e totalmente dedicate alla promozione del personaggio”, è abrogata.

 

Capo III

Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2008

 

Art. 14

Modifiche all’articolo 3 ter della legge regionale n. 16 del 2008

 

1. Al comma 4 dell’art. 3 ter della legge regionale 28 luglio del 2008, n. 16 (Norme per la partecipazione della regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell’Unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12,13 e 25 dello Statuto regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) le parole: “due volte” sono sostituite dalle seguenti: “una volta”;

 

b) le parole: “e dopo” l'approvazione del relativo atto di indirizzo” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero dopo l'approvazione del relativo atto di indirizzo”.”

 

Art. 15

Modifiche all’articolo 4 bis della legge regionale n. 16 del 2008

 

1. La rubrica dell’articolo 4 bis della legge regionale n. 16 del 2008 è sostituita dalla seguente: “Rapporto conoscitivo sulla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea”.

 

2. Il comma 1 dell’articolo 4 bis della legge regionale n. 16 del 2008 è sostituito dal seguente:

 

“1. La Giunta presenta ogni anno, preferibilmente entro il mese di febbraio, il rapporto conoscitivo sulla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea all’Assemblea legislativa per lo svolgimento della sessione europea.”.

 

Art. 16

Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2008

 

1. L’articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2008 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 5

Sessione europea

 

1. Entro il mese di gennaio di ogni anno, l'Assemblea legislativa avvia la sessione europea per l'esame congiunto del programma di lavoro annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea presentata ai fini dell'articolo 29, comma 3, della legge n. 234 del 2012.

 

2. La Giunta invia la relazione sullo stato di conformità all’Assemblea legislativa, al fine di procedere all’assegnazione alle Commissioni, unitamente al programma legislativo annuale della Commissione europea, ai sensi dell’art. 38 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa.

 

3. L'Assemblea legislativa garantisce l'informazione, finalizzata anche alla partecipazione dei cittadini, degli enti locali e dei portatori di interesse, dando ampia diffusione al programma di lavoro annuale della Commissione europea, alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea e al rapporto conoscitivo della Giunta. A tale fine, l'Assemblea legislativa promuove forme di consultazione e di partecipazione attiva anche attraverso strumenti informatici.

 

4. L'esame degli atti di cui ai commi 1 e 2 può essere contestuale all'esame del progetto di legge europea regionale, presentato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 8. L'Assemblea legislativa può concludere la sessione europea approvando apposito atto di indirizzo e riservandosi di esprimere le osservazioni su singoli atti, come previsto dall'articolo 6, comma 2.”.

 

Art. 17

Inserimento dell’articolo 5 bis nella legge regionale n. 16 del 2008

 

1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale n. 16 del 2008 è inserito il seguente:

 

“Art. 5 bis

Svolgimento della Sessione europea

 

1. Successivamente agli adempimenti di cui all’articolo 5 della presente legge, entro il mese di febbraio si dà avvio ai lavori della sessione europea nelle Commissioni assembleari competenti per materia, in conformità con l’art. 38 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa.

 

2. La Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea può nominare due consiglieri di riferimento istituzionale per l’esercizio delle funzioni analoghe a quelle dei relatori di maggioranza e minoranza. Si applica, per quanto compatibile, l’art. 30 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa.

 

3. Ai sensi dell’articolo 3 bis della presente legge, all’interno delle Commissioni assembleari sono previste due sedute: la prima seduta è dedicata all’analisi e confronto sulle iniziative europee di interesse regionale, mentre la seconda seduta è dedicata all’approvazione del parere.

 

4. I pareri approvati dalle Commissioni assembleari ai sensi dell’art. 38, comma 1, del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa sono trasmessi alla commissione referente, che li allega alla propria relazione di cui all’art. 38, comma 2, del Regolamento interno.

 

5. Sulla base della relazione della commissione referente, l’Assemblea legislativa approva la Risoluzione contenente gli indirizzi sulle iniziative di interesse della Regione Emilia-Romagna.

 

6. La Risoluzione viene inviata a Camera e Senato, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, al Parlamento europeo e ai Parlamentari europei della circoscrizione nord-est, al Comitato delle Regioni e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali europee (CALRE).”.

 

 

Capo IV

Adeguamenti normativi in materia di trasporti

 

Art. 18

Modifica dell’articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998

 

1. Al comma 4 bis dell’art. 34 della legge regionale 2 ottobre del 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), dopo le parole: “sovra comunali” sono inserite le parole: “nonché per gli interventi previsti in strumenti di pianificazione regionale trasportistica o di tutela dell’ambiente, che incidano in ambito comunale”.

 

Art. 19

Sostituzione dell’articolo 233 della legge n. 3 del 1999

 

1. L’articolo 233 (Competizioni su strada) della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), è sostituito dal seguente:

 

“1. Le autorizzazioni per competizioni sportive su strada, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), con o senza veicoli a motore, sono di competenza dei seguenti enti:

 

a) Comuni, per le competizioni riguardanti le strade comunali o vicinali di un solo comune;

 

b) Città metropolitana di Bologna e Province, nei rimanenti casi.

 

2. Del provvedimento è data tempestiva comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza.

 

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), qualora la competizione interessi il territorio di più province o, per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale,  interessi anche il territorio di più regioni, l'autorizzazione o il nulla osta sono rilasciati dalla Città metropolitana di Bologna o dalla Provincia nella quale ha luogo la partenza ovvero l'ingresso nel territorio regionale della gara, d’intesa con gli enti interessati dal percorso, mediante l’acquisizione o il rilascio del nulla osta.

 

4. Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, il nulla osta degli enti proprietari delle strade deve essere rilasciato entro i termini di cui al comma 1 dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

 

5. Salvo il caso di cui al comma 4, gli enti proprietari delle strade rispondono alla richiesta di nulla osta di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992 entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. In caso contrario il nulla osta si intende espresso.

 

6. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.”.

 

Art. 20

Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 13 del 2015

 

1. Al comma 1 lettera a) dell’articolo 30 della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni), le parole “all' articolo 5, comma 4, della” sono sostituite con la parola: “alla”.

 

Art. 21

Modifiche all’articolo 31 della legge regionale n. 13 del 2015

 

1. Al comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale n. 13 del 2015, le parole “all' articolo 5, comma 4, della” sono sostituite con la parola: “alla”.

 

 

Art. 22

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 10 del 2017

 

1. Nella lettera l) del comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 5 giugno 2017, n.10 (Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità) dopo la parola “bicicletta” sono inserite le parole “anche a pedalata assistita”.

 

Art. 23

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2017

 

1. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 10 del 2017, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Possono altresì beneficiare dei contributi regionali, in attuazione di specifiche misure di finanziamento Statali, i soggetti privati individuati a seguito di appositi bandi regionali.” 

 

 

Capo V

Modifiche e adeguamenti normativi in materia sanitaria

 

 

Art. 24

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 2004

 

1. Il comma 7 dell’articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale” è sostituito dal seguente:

 

“7. I criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa della dirigenza sanitaria sono disciplinati dall’art. 8, comma 3, della presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel decreto legislativo n. 288 del 2003. La Commissione di cui all’art. 15, comma 7-bis, lett. a) del decreto legislativo n. 502 del 1992 è composta, oltre che dal direttore sanitario, anche dal direttore scientifico”.

 

Art. 25

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 9 del 2018

 

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 16 luglio 2018, n. 9 (Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle aziende sanitarie e gestione sanitaria accentrata. Abrogazione della legge regionale 20 dicembre 1994, n.50, e del regolamento regionale 27 dicembre 1995, n.61. Altre disposizioni in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale), la lettera a) è sostituita con la seguente:

 

“a) il Piano integrato di attività ed organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito con legge 6 agosto 2021, n. 113”.

 

Art. 26

Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2018

 

1. La rubrica dell’articolo 5 della legge regionale 9 del 2018 è sostituita con la seguente: “Piano integrato di attività ed organizzazione”;

 

2. L’articolo 5 della legge regionale 9 del 2018, comma 1, è sostituito con il seguente:

 

“1. Il Piano integrato di attività ed organizzazione delle Aziende sanitarie è un documento programmatico triennale redatto in conformità alle indicazioni disposte dalla Regione ai fini dell'adeguamento del proprio ordinamento secondo quanto previsto dal comma 7-bis dell'art.6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito con legge 6 agosto 2021, n. 113.”.

 

Art. 27

Modifica dell’articolo 11 della legge regionale n. 9 del 2018

 

1. Al comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale n. 9 del 2018, le parole “nel Piano della performance” sono sostituite dalle parole “nel Piano integrato di attività ed organizzazione ed è redatta in conformità alle indicazioni disposte dalla Regione”.

 

Capo VI

Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2023

 

Art. 28

Modifica dell’articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2023

 

1. Al comma 8 dell’articolo 1 della legge regionale 13 aprile 2023, n. 3 (Norme per la promozione e il sostegno del terzo settore, dell’amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva), al primo periodo, dopo le parole “enti morali,” e prima delle parole “anche privi di personalità giuridica”, l’espressione “filantropici e organizzazioni di volontariato” è soppressa.

 

Art. 29

Modifica dell’articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2023

 

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2023, la lettera a), è sostituita con la seguente:

 

“a) disciplina le forme e le modalità di rappresentanza degli Enti del Terzo settore presso la Regione e le altre autonomie locali del territorio regionale nonché le sedi di confronto con esse;”.

 

Art. 30

Modifica dell’articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2023

 

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2023, al primo periodo, dopo le parole “enti morali,” e prima delle parole “anche privi di personalità giuridica”, l’espressione “filantropici e organizzazioni di volontariato” è soppressa.

 

Art. 31

Modifica all’articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2023

 

1. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2023, dopo le parole “riconosce e promuove”, è inserita l’espressione “, nel rispetto delle previsioni statutarie dei singoli enti,”.

 

Art. 32

Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2023

 

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2023, la parola “riconosce”, è sostituita dalla parola “promuove”;

 

2. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2023, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) la parola “riconosce”, è sostituita dalla parola “promuove”;

 

 b) la lettera d) è abrogata.

 

3. Il comma 3 è abrogato.

 

Art. 33

Modifica All’articolo 22 della legge regionale n. 3 del 2023

 

1. Al termine del comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale n. 3 del 2023, è aggiunto il seguente periodo: “Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche ai fini degli articoli 23,27 e 28.”.


 

 

ALLEGATO A

ABROGAZIONI

Leggi:

1-Legge regionale 27 luglio 2005, n. 16 (ADEGUAMENTI A INDICAZIONI COMUNITARIE DELLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2000 N. 12 (ORDINAMENTO DEL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE))

 

2-Legge regionale 30 giugno 2008, n. 11 (PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA SOCIETÀ FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA SPA)

 

3- Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 7 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA DI PERSONALE)

 

Singole disposizioni normative:

 

  • Articolo 8 (Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995) della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 17 “Misure straordinarie in materia di organizzazione”;
  • Articolo 27 (Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998) della legge regionale 30 giugno 2008, n.10 “Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni”;
  • Articolo 4 (Commissione regionale per l'autotrasporto) della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 “Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile”.
  • Articolo 12 (Revisione degli allegati), comma 2, della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 “Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile”.

 

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