Oggetto n. 7514
Presentato in data:
12/10/2023
Progetto di legge d'iniziativa consiglieri recante: "Rimborso della tassa automobilistica per perdita di possesso del veicolo dovuto a furto, rottamazione o esportazione all'estero". Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali). (12 10 23)
A firma dei Consiglieri: Bargi, Pelloni, Catellani, Pompignoli, Stragliati, Rainieri, Montevecchi, Bergamini, Delmonte, Occhi, Marchetti Daniele, Facci, Rancan, Liverani
Presentatori:
Bargi, Pelloni, Catellani, Pompignoli, Stragliati, Rainieri, Montevecchi, Bergamini, Delmonte, Occhi, Marchetti Daniele, Facci, Rancan, Liverani
Testo:
Rimborso della tassa automobilistica per perdita di possesso del veicolo dovuto a furto, rottamazione o esportazione all’estero
Art. 1
Modifiche alla Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 15
- Dopo l’Art. 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 è aggiunto il seguente articolo:
Art. 7 bis
Rimborso per perdita del possesso, rottamazione o esportazione all’estero del veicolo
- Ai soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica che perdano il possesso del veicolo per furto o demolizione certificata, nonché in caso di esportazione all’estero, è riconosciuto il diritto al rimborso della medesima per il periodo nel quale non abbiano goduto del possesso del veicolo.
- Il diritto al rimborso di cui al comma 1 è dovuto previa annotazione al competente ufficio del PRA nel caso di furto del mezzo, ovvero per demolizione certificata ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs 24 giugno 2003 n. 209 e dell’articolo 231 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Ai soggetti aventi diritto, il rimborso, è riconosciuto per il periodo nel quale non abbiano goduto del possesso del veicolo, purché l’evento si sia verificato almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo d’imposta per il quale sia stato effettuato il pagamento.
- Il diritto al rimborso è altresì previsto in caso di esportazione del mezzo all’estero nel termine di cui al comma 2, purché la relativa formalità sia stata presentata al P.R.A.
- In alternativa al rimborso, per i casi di cui al comma 1, è riconosciuta al contribuente la facoltà di ridurre l’importo da versare a titolo di tassa automobilistica.
- Il rimborso, di cui ai commi 2 e 3, o la somma da portare in compensazione, di cui al comma 4, sono riconosciuti in misura proporzionale ai mesi interi decorrenti da quello in cui si è verificato l’evento interruttivo del possesso.
Art. 2
Norma finanziaria
- Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, la Regione fa fronte mediante fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti, “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.
- Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).