Testo:
PARTECIPAZIONE ALLA “Fondazione Museo per la memoria di Ustica”
RELAZIONE
Con il presente progetto di legge la Giunta regionale intende disciplinare la partecipazione della Regione alla “Fondazione Museo per la memoria di Ustica”, ai sensi dell’art. 64, comma 3, dello Statuto regionale (l.r. n. 13 del 2005), che consente questo tipo di partecipazione per attività inerenti allo sviluppo economico, sociale e culturale.
La Regione è così autorizzata a diventarne uno dei fondatori pubblici e a conferire al bilancio della Fondazione un apporto iniziale e un contributo annuale, come specificato nell’esame dei singoli articoli.
Questa scelta risulta coerente con gli obiettivi che ispirano prioritariamente l’azione regionale a cominciare dal rispetto della persona, anche nella sua integrità fisica (v. art. 2 dello Statuto regionale); inoltre rappresenta attuazione delle politiche sociali e culturali previste dallo Statuto regionale all’art. 6.
Finalità specifica del presente p.d.l.r. è di favorire la diffusione e promozione della memoria per la strage di Ustica del 27 giugno 1980.
La Giunta ritiene infatti fondamentale che sia preservata e diffusa nella società la memoria dei tragici fatti che la sera del 27 giugno 1980 hanno segnato la storia non soltanto della nostra regione ma anche italiana e internazionale. La morte, risalente a quarantaquattro anni fa, degli ottantuno passeggeri dell’aereo DC-9 della compagnia Itavia che nel volo Bologna-Palermo precipitò nel mar Tirreno al largo dell’Isola di Ustica, non può essere in alcun modo dimenticata. La verità processuale formatasi su quei fatti parla di abbattimento e di atto di guerra in tempo di pace. Affinché su quei fatti si conservi e si consolidi anche una verità storica e civile, la Regione Emilia-Romagna intende dare vita e partecipare alla “Fondazione Museo per la memoria di Ustica”.
Non va trascurato che la Regione si è dotata da tempo di una legge sulla memoria del Novecento (v. l.r. n. 3 del 2016) per riconoscere la memoria dei fatti avvenuti nel territorio regionale, determinanti per l'assetto e lo sviluppo democratico della Repubblica Italiana e per la storia nazionale e locale, quale elemento di rilevante valore sociale, educativo e formativo della comunità regionale, per la sua coesione sociale e la sua crescita culturale.
La Fondazione nasce dunque su iniziativa congiunta della Regione, del Comune di Bologna e di altri fondatori promotori, a partire dall’“Associazione dei parenti delle vittime della strage di Ustica”, come fondazione di partecipazione, in regime di diritto privato e senza fini di lucro, e con attività svolte principalmente nel territorio dell’Emilia-Romagna. Ha per scopo la diffusione e promozione della memoria per la strage di Ustica, in continuità con l’operato dell’Associazione summenzionata.
In base al suo statuto la Fondazione vuole rafforzare questa responsabilità di memoria anche attraverso la valorizzazione, promozione, adeguamento funzionale ed espositivo del Museo di Ustica, comprensivo delle relative dotazioni e collezioni, nonché la gestione, promozione e valorizzazione della sue attività museali, con tutte le iniziative possibili e mediante lo svolgimento, senza scopo di lucro, in via esclusiva e principale, di attività di interesse generale, svolte a beneficio della collettività, e attraverso la promozione e organizzazione di progetti e attività culturali, didattiche, educative, formative sui temi legati alla memoria e alla strage.
Va peraltro ricordato che l’Assemblea legislativa regionale e l’Associazione Parenti delle vittime della strage di Ustica collaborano sin dal 2008 in virtù di un protocollo d’intesa sottoscritto per valorizzare attività culturali e progetti incentrati sulle tematiche dell’impegno civile e della memoria (tra cui il “Premio Ustica per il teatro”), così da promuovere attività culturali rivolte in particolare alle giovani generazioni e al mondo scolastico, per favorire la ricerca storica della verità e la valorizzazione del Museo per la memoria di Ustica quale luogo della Memoria della strage.
Lo stesso Museo, inaugurato nel 2007, è stato realizzato grazie a un Protocollo d’Intesa stipulato nel 2001 tra Ministero per i Beni e le Attività culturali, Ministero della Giustizia, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bologna e Comune di Bologna.
Esame dell’articolato
Articolo 1 (Finalità)
La Regione Emilia-Romagna disciplina con questo progetto di legge la propria partecipazione alla “Fondazione Museo per la memoria di Ustica”, ai sensi dell’art. 64, comma 3, dello Statuto regionale (l.r. n. 13 del 2005) che consente questo tipo di partecipazione per attività inerenti allo sviluppo economico, sociale e culturale.
Questa scelta persegue gli obiettivi che ispirano prioritariamente l’azione regionale, a cominciare dal rispetto della persona, anche nella sua integrità fisica (v. art. 2 dello Statuto regionale), e s’inquadra nelle politiche sociali e culturali previste dallo Statuto regionale all’art. 6.
Finalità specifica del presente p.d.l.r. è di favorire la diffusione e promozione della memoria per la strage di Ustica del 27 giugno 1980.
Articolo 2 (Partecipazione alla “Fondazione Museo per la memoria di Ustica”)
Con il presente articolo la Regione è autorizzata a partecipare alla “Fondazione Museo per la memoria di Ustica” quale socio fondatore pubblico (v. comma 1).
A tal fine la Regione è autorizzata (in base al comma 2) a conferire al patrimonio della Fondazione un apporto iniziale una tantum pari a euro 25.000,00, da erogare nel corso dell’esercizio finanziario 2024.
Inoltre la Regione è autorizzata a concedere alla Fondazione un contributo annuale massimo di euro 125.000,00 per l’esercizio finanziario 2024 e di 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026 (v. comma 3).
La Regione, allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione, le concede e liquida il contributo annuale in un’unica soluzione (v. comma 5).
Per ragioni di trasparenza e al fine di garantire il buon andamento amministrativo, i commi 4 e 6 impongono alla Fondazione di presentare alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno un documento previsionale programmatico dell’attività relativa all’esercizio successivo ed entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza il bilancio di esercizio e una relazione sulla gestione.
L’assenza di fini di lucro e la conformità dello statuto e delle iniziative della Fondazione ai principi dello statuto della Regione Emilia-Romagna sono individuate quali condizioni essenziali alla partecipazione da parte della Regione, insieme con il conseguimento della personalità giuridica (v. comma 7).
Sul piano organizzativo e dei rapporti istituzionali, il comma 8 dispone che il formale perfezionamento della partecipazione alla Fondazione e l’esercizio dei diritti connessi spettano al Presidente della Regione o suo delegato; il comma 9 attribuisce alla Giunta regionale il compito di nominare i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione.
Articolo 3 (Norma finanziaria)
Per quanto riguarda gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’art. 2, la Regione vi fa fronte secondo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 3: agli oneri di cui all’articolo 2, comma 2, nel limite massimo di euro 25.000,00 per l’esercizio finanziario 2024, e agli oneri di cui al comma 3 dello stesso art. 2, nel limite massimo di euro 125.000,00 per l’esercizio 2024 e di 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, sono istituiti appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti”.
Il comma 2 dell’art. 3 autorizza la Giunta regionale alle eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per l’attuazione del comma 1.
Il comma 3 stabilisce che per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri derivanti dalla partecipazione alla Fondazione la Regione fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
INDICE
Art. 1 – Finalità
Art. 2 - Partecipazione alla “Fondazione Museo per la memoria di Ustica”
Art. 3 - Norma finanziaria
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con gli obiettivi che ispirano prioritariamente la propria azione e in attuazione delle proprie politiche sociali e di promozione e sostegno della cultura ai sensi della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), al fine di favorire la diffusione e promozione della memoria per la strage di Ustica del 27 giugno 1980, con la presente legge disciplina la propria partecipazione alla “Fondazione Museo per la memoria di Ustica”.
Art. 2
Partecipazione alla “Fondazione Museo per la memoria di Ustica”
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ai sensi dell'articolo 64, comma 3, dello Statuto regionale a partecipare alla “Fondazione Museo per la memoria di Ustica”, quale fondatore.
2. Per la partecipazione di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a conferire al patrimonio della Fondazione un apporto iniziale una tantum pari a euro 25.000,00, da erogare nel corso dell’esercizio finanziario 2024.
3. La Regione è autorizzata a concedere alla Fondazione un contributo annuale il cui importo viene stabilito per un importo massimo di euro 125.000,00 per l’esercizio 2024 e di 150.000 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026. Per gli esercizi successivi il contributo viene stabilito nell’ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
4. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno un documento previsionale programmatico dell’attività relativa all’esercizio successivo.
5. La Regione, allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione, concede e liquida, annualmente, alla Fondazione stessa, in un'unica soluzione, il contributo di cui al comma 3.
6. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, il bilancio di esercizio e una relazione sulla gestione che illustri gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati.
7. La partecipazione della Regione alla Fondazione è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:
a) che lo statuto e le iniziative della Fondazione siano conformi ai principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;
b) che la Fondazione non persegua fini di lucro;
c) che la Fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica.
8. Il Presidente della Giunta, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla Fondazione e ad esercitare i diritti connessi.
9. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione medesima.
Art. 3
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma 2, nel limite massimo di euro 25.000,00 per l’esercizio finanziario 2024, e agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma 3, nel limite massimo di euro 125.000,00 per l’esercizio 2024 e di 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti”.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie per l’attuazione del comma 1.
3. Per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri derivanti dalla partecipazione alla Fondazione di cui all’articolo 2, comma 3, la Regione fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
