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Legislatura XI - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 8725
Presentato in data: 03/09/2024
Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Legge regionale sul clima: mitigazione e adattamento al cambiamento climatico". A firma della Consigliera: Zamboni

Testo:

 

LEGGE REGIONALE SUL CLIMA: MITIGAZIONE E ADATTAMENTO

AL CAMBIAMENTO CLIMATICO

 


RELAZIONE

 

La crisi climatica sta avendo impatti devastanti in tutto il mondo, con prolungati periodi di siccità e scarsità di acqua sempre più diffusi, in alcuni territori alternati ad eventi meteo estremi di segno opposto. Come attestano da decenni studi e rapporti scientifici, in primis dell’Ipcc, all’origine dell’emergenza climatica e dei fenomeni meteo estremi c’è il surriscaldamento globale dovuto all’emissione in atmosfera dei gas serra originati in primo luogo dall’impiego delle fonti fossili, dall’agricoltura convenzionale, dalla zootecnia. Uragani, inondazioni, periodi siccitosi stanno aumentando in frequenza e intensità a livello globale. Come dimostrano anche nel nostro Paese la tragica crisi idrica in Sicilia e Sardegna dell’estate 2024 e l’alluvione in Emilia-Romagna del maggio 2023. Dopo mesi in cui non era piovuto, portando le acque del Po e dei suoi affluenti sotto il livello di guardia, a maggio 2023 la Romagna principalmente è stata colpita dall’alluvione con conseguenze devastanti: in tre giorni sono piovuti 4,5 miliardi di litri d’acqua, l’equivalente di tre anni di consumi idrici nel settore industriale, agricolo e privato dell’Emilia-Romagna. All’alluvione sono poi seguiti altri eventi meteo estremi che hanno colpito duramente l’agricoltura.

Questi fenomeni evidenziano l’urgenza di affrontare la crisi climatica con azioni concrete e immediate. L'orologio climatico installato in Assemblea legislativa, ci lancia un messaggio chiaro: non c’è più tempo da perdere. Bisogna agire con urgenza, a tutti i livelli istituzionali, per evitare i peggiori impatti del cambiamento climatico in atto.

Purtroppo, a livello globale, assistiamo a una pericolosa inerzia, quando non all’accelerazione di attività che aggravano la situazione.

L'Earth Overshoot Day – il giorno in cui nel mondo siamo arrivati a consumare tutte le risorse che la Terra è in grado di rigenerare in un anno – quest’anno è caduto il primo agosto. Significa che in sette mesi l'umanità ha esaurito le risorse ecosistemiche rinnovabili che il Pianeta le mette a disposizione per dodici mesi. 50 anni fa, nel 1974, l’Overshoot Day cadde il 30 novembre: vuol dire che il "debito" di risorse contratto allora dall'umanità con la Terra era "solo" di un mese, ovviamente con intuibili differenze tra i paesi non industrializzati e quelli industrializzati, essendo l’impronta ecologica di questi ultimi molto più responsabile dell'eccesso di consumo.

 

Anche sul fronte del surriscaldamento globale i segnali che arrivano sono negativi. In Italia i dati del report “Il clima in Italia nel 2023” di SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell’ambiente) confermano la tendenza negativa degli ultimi 10 anni: l’Italia sta registrando un aumento significativo delle temperature e una crescente frequenza di periodi di siccità. Il 2023 è risultato il secondo anno più caldo della serie dal 1961, con un’anomalia media di +1.14 °C, rispetto allo stesso periodo di riferimento. L’Italia è stata investita da intense onde di calore, con le temperature di 48,2 °C registrate il 24 luglio a Jerzu e Lotzorai, nella Sardegna sud-orientale, massimo assoluto mai registrato in Sardegna, inferiore di 0,6 °C al record europeo di 48,8 °C registrato a Siracusa l’11 agosto 2021. In Romagna, mediando le temperature del periodo gennaio-luglio, nel 2024 si è registrata l’incredibile anomalia termica di + 2,6°C, superiore di quasi un grado al + 1,7° C registrato nello stesso periodo nel 2023.

 

Ma anziché diminuire, le emissioni di gas climalteranti all’origine dell’effetto-serra continuano ad aumentare e ad aggiungersi ai gas serra già presenti in atmosfera. Lo attesta il rapporto annuale 2023 dell’Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) che afferma che nel 2023 le emissioni di anidride carbonica (CO2) a carico della produzione e del consumo di energia hanno raggiunto la cifra record di 37,4 miliardi di tonnellate, pari all’ 1'1% in più rispetto al 2022. Se ne ricava che il 2023 è stato il terzo anno consecutivo a registrare l'aumento delle emissioni di CO2 dopo la frenata nel 2020 a causa delle restrizioni introdotte per fronteggiare la pandemia.

 

Anche il rapporto ONU "Global Stocktake Technical Synthesis Report", mettendo a fuoco le lacune e le sfide nella realizzazione degli impegni climatici, al fine di valutare il progresso collettivo verso il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi del 2015, ha evidenziato che le emissioni globali di gas serra non sono in linea con gli obiettivi fissati, sottolineando l’importanza di rafforzare la cooperazione internazionale per affrontare efficacemente la crisi climatica.

 

L’unica nota positiva è la crescita delle rinnovabili, che hanno contribuito a contenere l'aumento della CO2 con un più 75% - rispetto al 2022 - di potenza installata di fotovoltaico ed eolico.

 

In risposta alla sfida climatica, l’Unione Europea ha introdotto il Green Deal Europeo, un ambizioso piano per rendere l’Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. Questo piano prevede una serie di misure e investimenti volti a ridurre le emissioni di gas serra, promuovere l’uso di energie rinnovabili e migliorare l’efficienza energetica. Il PNRR è uno degli strumenti principali attraverso cui l’Italia intende attuare il Green Deal Europeo. Questo piano include investimenti significativi in progetti sostenibili e innovativi, con l’obiettivo di stimolare la ripresa economica post-pandemia e promuovere una transizione ecologica. Tra le iniziative previste ci sono il potenziamento delle infrastrutture verdi, la promozione della mobilità sostenibile e il supporto alla ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie pulite.

Un altro elemento chiave del Green Deal è il pacchetto Fit for 55, che mira a ridurre le emissioni di gas serra dell’UE del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Questo pacchetto include una serie di misure legislative e regolamentari volte a incentivare la decarbonizzazione dell’economia europea. Tra queste misure ci sono l’adozione di standard più rigorosi per le emissioni dei veicoli, la promozione dell’efficienza energetica negli edifici e l’espansione del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE. Il Regolamento (UE) 2021/1119, noto anche come Legge europea sul clima, stabilisce il quadro giuridico per raggiungere gli obiettivi del Green Deal. Questa legge vincola legalmente gli Stati membri a perseguire la neutralità climatica entro il 2050 e prevede meccanismi di monitoraggio e revisione per garantire il rispetto degli impegni presi. La Legge europea sul clima rappresenta un passo cruciale verso la costruzione di un futuro più sostenibile e resiliente per l’Europa.

 

Per attuare la legge sul clima in Italia, insieme a quello del settore produttivo e dei servizi serve lo sforzo di tutte le istituzioni: governo, Parlamento, Comuni, enti collegati. Le Regioni, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, hanno assunto competenze in materia energetica, e come enti più vicini al territorio possono svolgere un’azione capillare, di concerto con i Comuni. La Regione Emilia-Romagna, riconoscendo il Patto dei Sindaci (un’iniziativa della Commissione europea che assegna un ruolo chiave alle città nella lotta al cambiamento climatico tramite l’attuazione di politiche locali mirate ad aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili) come uno strumento fondamentale, dal 2012 ha avviato attività di promozione di tale iniziativa sul proprio territorio, con diversi contributi ai Comuni per l’elaborazione dei “Piani d'azione per l’energia sostenibile ed il clima” (PAESC), considerandoli come strumenti attuativi delle politiche regionali.

 

Lo sforzo delle istituzioni per contrastare il riscaldamento globale deve indirizzarsi alle azioni sia di mitigazione (riduzione delle emissioni di gas serra) sia di adattamento (risposta al cambiamento climatico). Mitigazione e adattamento sono le due strategie fondamentali per affrontare la crisi climatica, le due facce della medesima medaglia. La mitigazione si riferisce agli sforzi per ridurre o prevenire l’emissione di gas serra, con l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale. Questo può includere l’adozione di energie rinnovabili, l’efficienza energetica, la riforestazione e l’innovazione tecnologica. L’adattamento riguarda le misure per ridurre la vulnerabilità degli ecosistemi e delle società umane agli effetti del cambiamento climatico. Questo può includere la costruzione di infrastrutture resilienti, la gestione sostenibile delle risorse idriche, la pianificazione urbana adattativa, la protezione delle coste, misure di sanità pubblica per proteggere le persone dalle ondate di calore.

 

La crisi climatica richiede un’azione concertata a livello globale e locale. E’ essenziale che tutti i settori della società, dalle istituzioni alle imprese, fino ai singoli cittadini, contribuiscano a questo sforzo collettivo per garantire un futuro vivibile oggi e alle generazioni future. Per affrontare efficacemente la crisi climatica, la mitigazione e l’adattamento sono due strategie complementari che vanno integrate in tutte le politiche. Solo attraverso un impegno condiviso e una visione a lungo termine possiamo sperare di costruire un mondo più sostenibile socialmente e ambientalmente resiliente per tutti. Anche giustizia climatica e ambientale e giustizia sociale sono le facce della medesima medaglia: è sotto gli occhi di tutti che sono i settori più deboli della popolazione a patire maggiormente gli effetti del riscaldamento globale. La transizione energetica per arrivare al 100% di copertura del fabbisogno energetico tramite fonti rinnovabili deve dare risposta anche alla povertà energetica.

 

Oggi l’Emilia-Romagna non si colloca tra le regioni più virtuose in campo climatico. Dagli ultimi dati relativi al 2021-2022, risulta che nella nostra regione le emissioni medie pro-capite/anno sono pari a 9,5 tonnellate, molto al di sopra della media italiana di 6,7 ton e di quella europea di 7,3 ton. La percentuale di copertura dei consumi lordi finali di energia da fonti rinnovabili è di appena l’11,4%, inferiore al 23% di quella nazionale e al 19,1% a livello europeo. Anche nel campo dei consumi energetici ci sono ampi margini di miglioramento: in Emilia-Romagna sono pari a 2,8 tep (tonnellate equivalenti di petrolio) per abitante, ben oltre la media nazionale di 1,8 tep. L’industria regionale ha la più bassa percentuale di consumi elettrici, ferma al 30%, mentre l’elettrificazione dei consumi energetici associata alla diffusione delle rinnovabili è la chiave di volta del processo di decarbonizzazione.

 

Da queste considerazioni e dai dati espressi in premessa nasce questo progetto di legge, il cui obiettivo è definire una strategia regionale di mitigazione e una di adattamento al cambiamento climatico nel solco tracciato a livello europeo. Possiamo fare di più degli obiettivi europei, ma non possiamo fare di meno.

 

IMPOSTAZIONE GENERALE DEL PROGETTO E ARTICOLATO DI LEGGE

 

La presente proposta di legge è composta in totale da dieci (10) articoli, dei quali di seguito si espongono i contenuti.

 

Con l’articolo 1 la Regione riconosce la minaccia del cambiamento climatico e, in coerenza con la normativa europea, promuove azioni di contrasto affinché l’attività economica possa essere indirizzata da finalità ambientali contribuendo a generare un modello di sviluppo sostenibile.

L’articolo 2 stabilisce l’oggetto e la finalità della legge individuando l’obiettivo vincolante del conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, gli obiettivi intermedi e definendo il quadro regolatorio, organizzativo e procedurale per il suo conseguimento.

L’articolo 3 istituisce la “Strategia regionale di mitigazione” e la “Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici”, che costituiscono gli strumenti fondamentali di programmazione regionale in materia. Esse individuano i settori interessati dalle misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, nonché le principali azioni volte alla realizzazione di una società climaticamente neutra. Le Strategie sono adottate dalla Giunta regionale, a seguito di un processo partecipativo; le Strategie sono quindi approvate con deliberazione dell’Assemblea legislativa, sono soggette a monitoraggio e valutazione e sono aggiornate ogni 2 anni.

L’articolo 4 introduce il Piano regionale di mitigazione dei cambiamenti climatici e il Piano regionale di adattamento al cambiamento climatico che, in attuazione delle misure previste dalle rispettive strategie, definiscono il cronoprogramma degli obiettivi climatici intermedi, misure e azioni prioritarie, i soggetti attuatori e responsabili. In coerenza con tali Piani devono essere elaborati o aggiornati i piani territoriali e settoriali, in particolare i “Piani di azione per l'energia sostenibile e il clima” (PAESC), di cui al successivo articolo 5.

Al pari delle Strategie, i Piani sono adottati dalla Giunta, a seguito di un processo partecipativo, e sono approvati con deliberazione dell’Assemblea legislativa. I Piani sono quindi soggetti a monitoraggio e valutazione e aggiornati ogni 2 anni.

Con l’articolo 5 la Regione riconosce il ruolo fondamentale dei Comuni, nell'individuazione e realizzazione delle azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso l'adesione all'iniziativa europea "Patto dei sindaci per il clima e l'energia" e la predisposizione dei Piani di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC). A tal fine la Regione fornisce ai Comuni rispettivamente strumenti di supporto ed incentivi. La medesima norma prevede che la Regione collabori con gli enti locali al fine di garantire l'integrazione delle misure di mitigazione e delle azioni di adattamento contenute negli atti di pianificazione e programmazione regionali, nella pianificazione e programmazione locale.

Con l’articolo 6 si disciplina il processo partecipativo attraverso il quale è elaborato il progetto della Strategia di cui all’articolo 3 ed i Piani di cui all’articolo 4. A tal fine è istituita l’Assemblea dei cittadini per la crisi climatica quale organo di partecipazione permanente dei cittadini medesimi al processo decisionale per contrastare localmente il cambiamento climatico.

Con l’articolo 7 la Regione individua nelle proprie strutture e Agenzie i soggetti cui competono le funzioni di coordinamento delle politiche e degli interventi in materia di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.

L’articolo 8 contiene la clausola valutativa diretta a misurare i risultati ottenuti nel promuovere azioni di contrasto al cambiamento climatico e nell’attuare le politiche previste.

L’articolo 9 contiene la norma finanziaria.

L’articolo 10 stabilisce l’entrata in vigore del provvedimento.

 


INDICE

Art. 1 Principi generali

 

Art.2 Oggetto e finalità

 

Art.3 Strategia regionale di mitigazione e Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici

 

Art.4 Piano regionale di mitigazione dei cambiamenti climatici e Piano regionale di adattamento ai cambiamenti climatici

 

Art. 5 Piani locali di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici

 

Art. 6 Partecipazione

 

Art.7 Governance

 

Art.8 Clausola valutativa

 

Art.9 Norma finanziaria

 

Art.10 Entrata in vigore

 


Art. 1

(Principi generali)

 

1. Coerentemente con la dichiarazione di emergenza climatica (delibera di Giunta numero n. 1391 del 05/08/2019), con la presente Legge-regionale sul clima la Regione Emilia-Romagna riconosce la minaccia esistenziale posta dal riscaldamento globale e dal conseguente cambiamento climatico e promuove le azioni volte a) al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, b) alla decarbonizzazione complessiva dei consumi energetici regionali primari e secondari e c) alla transizione del sistema economico produttivo e dei consumi verso il modello dell’economia circolare, al fine di garantire una gestione virtuosa ed efficiente delle risorse, in particolare di quelle non riproducibili. La Regione Emilia-Romagna riconosce inoltre l’impatto sulla salute dei cittadini del global warming che con le ondate di calore rappresenta una minaccia soprattutto per i soggetti più deboli.

 

2. In attuazione degli articoli 9, comma 3, e 41, comma 2, della Costituzione; dell’articolo 3 dello Statuto regionale, in coerenza con l’Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015, ratificato ed adottato con legge 4 novembre 2016, n. 204 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015); nonché in applicazione della disciplina dell’Unione europea concernente i temi ambientali, in particolare del Regolamento Europeo 2021/1119 (Legge europea sul Clima) e la Nature Restauration Law approvata il 17 luglio, e al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, la presente legge promuove le azioni di contrasto al cambiamento climatico tramite la riduzione delle emissioni di gas serra (mitigazione) e stanzia le risorse necessarie a tal fine nell’interesse anche delle future generazioni, definendo le misure, i provvedimenti di legge e i monitoraggi e controlli affinché i consumi energetici complessivi nel settore delle attività economiche, nel settore terziario-residenziale, nel settore dei trasporti siano indirizzati a finalità ambientali contribuendo a generare un modello economico e un modello dei consumi ispirati ai valori e ai principi della giustizia climatica e della giustizia sociale, dell’occupazione dignitosa e della riduzione delle disuguaglianze e contro la povertà energetica. Di fronte alla conclamata crisi climatica già in atto anche nei nostri territori, la Regione Emilia-Romagna dispone le misure, i provvedimenti, i monitoraggi, i controlli sull’attuazione delle misure e stanzia le risorse necessarie per dare risposte efficaci alla crisi climatica, contenerne l’impatto sulla vita e la salute delle persone, sull’ambiente e sulle attività economiche e non (adattamento al cambiamento climatico).

 

Art. 2

(Oggetto e finalità)

 

1. La presente legge-quadro fissa l’obiettivo vincolante del conseguimento della neutralità climatica dell’Emilia-Romagna entro il 2050, definisce il quadro regolatorio, organizzativo e procedurale per il conseguimento di tale obiettivo e fissa il cronoprogramma per raggiungerla sulla base degli obiettivi intermedi fissati dal Regolamento Europeo 2021/1119. La legge indica inoltre gli obiettivi di adattamento al cambiamento climatico finalizzati ad assicurare la resilienza dei nostri territori e dei cittadini in risposta alle sfide del riscaldamento climatico.

 

2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede con il coordinamento degli strumenti pianificatori esistenti in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico che definiscono, rispettivamente, la Strategia Regionale di Mitigazione e la Strategia di Adattamento al Cambiamento Climatico.

 

Art. 3

Strategia Regionale di mitigazione e Strategia Regionale

di Adattamento al Cambiamento Climatico

 

1. La Strategia Regionale di Mitigazione definisce il quadro conoscitivo e il modello organizzativo, gestionale e metodologico; fissa i traguardi intermedi per il raggiungimento della neutralità climatica al 2050 (cronoprogramma); rappresenta lo strumento-quadro di orientamento delle politiche energetiche regionali al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra o climalteranti a carico del sistema produttivo e dei servizi e del complesso di attività che originano consumi energetici. E’ vincolante anche per gli enti partecipati dalla Regione.

 

2. La Strategia di Mitigazione è elaborata in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi del 2015 e si conforma al diritto dell’Unione Europea (Legge UE sul Clima). In attuazione del comma 1 dell’articolo 2 della presente legge, per la definizione del cronoprogramma finalizzato al raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2050 si assumono, come target minimi da raggiungere, gli obiettivi della Legge Ue sul Clima, ovvero meno 55% di emissioni di gas serra al 2030 rispetto ai livelli del 1990, e si assume l’impegno a definire un nuovo carbon budget per il periodo 2030-2040 fissando il nuovo obiettivo intermedio di riduzione al 2040 in accordo con le indicazioni che verranno a livello europeo. Per la decarbonizzazione dei consumi energetici finali lordi, funzionale al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, la presente Legge assume come obiettivo minimo il target europeo del 45% di energie da fonte rinnovabile entro il 2030. Rispetto ai livelli di efficienza energetica, la presente legge fissa l’obiettivo di riduzione dei consumi finali lordi di energia ad almeno il 32% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2008.

 

3. Nella definizione della Strategia di Mitigazione e della Strategia di Adattamento si dovrà tenere conto del contributo dei “Piani di azione per l'energia sostenibile e il clima” (PAESC) comunali, di cui all’articolo 5, già realizzati o in fase di realizzazione presenti sul territorio regionale.

 

4. I principali settori strategici interessati dalle misure di mitigazione sono:

 

a) sistemi insediativi e aree urbane;

 

b) edilizia, terziario (riscaldamento, illuminazione, raffrescamento);

 

c) infrastrutture di viabilità e trasporti pubblici e privati;

 

d) agricoltura, zootecnia, alimentazione;

 

e) pesca e acquacoltura;

 

f) sistema manifatturiero;

 

g) sistema energetico;

 

h) turismo;

 

i) ricerca.

 

5. La Strategia di Adattamento definisce gli strumenti per la valutazione dell’impatto dei cambiamenti climatici e della vulnerabilità dei territori, i rischi e gli obiettivi specifici di settore.

 

6. I principali settori strategici interessati dalle misure di adattamento ai cambiamenti climatici sono:

 

a) acque interne, risorse idriche;

 

b) aree costiere;

 

c) edilizia, sistemi insediativi e aree urbane;

 

d) foreste, biodiversità ed ecosistemi;

 

e) agricoltura;

 

f) turismo;

 

g) patrimonio culturale;

 

h) salute;

 

i) ricerca.

 

7. Le azioni prioritarie della Strategia di Mitigazione per la realizzazione di una società climaticamente neutrale sono le seguenti e andranno quantificate per target-obiettivo temporale nell’ambito della redazione della Strategia:

 

a) sostituzione delle fonti fossili con l’impiego delle fonti rinnovabili per ridurre le emissioni di gas serra; in questo contesto, potenziamento delle reti distributive e delle capacità di stoccaggio;

 

b) promozione della elettrificazione da fonte rinnovabili dei consumi energetici;

 

c) supporto alla diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (ex lege regionale 5/2022) e delle Comunità Solari Locali per l’autoconsumo di ener4gia da fonti rinnovabili;

 

d) incremento dell'efficienza energetica nei processi produttivi, nel settore terziario (illuminazione, riscaldamento, raffrescamento), nei trasporti pubblici e privati per ridurre i consumi di energia primaria e secondaria;

 

e) sostituzione dei processi energivori con processi a minore impatto energetico;

 

f) tutela e incremento delle aree verdi e boscate esistenti;

 

g) contrasto al consumo di suolo vergine, rigenerazione dei suoli e azioni diffuse di desigillazione;

 

h) sostegno ai processi di economia circolare per ridurre la quantità di rifiuti non inviati a riciclo;

 

i) interventi a favore dell’agricoltura biologica e della riduzione delle emissioni di gas serra prodotte dal settore zootecnico;

 

j) sostegno alla ricerca scientifica per lo sviluppo di tecnologie a sostegno della transizione energetica low e zero carbon;

 

k) misure volte ad assicurare la sostenibilità economico-sociale delle azioni di cui ai punti precedenti;

 

l) azioni di sensibilizzazione e di promozione delle soluzioni alla base della strategia di mitigazione.

 

8. Le azioni prioritarie della Strategia di Adattamento per la realizzazione di una società regionale resiliente al Cambiamento Climatico:

 

a) studio ed elaborazione degli scenari attuali e in divenire sull’impatto del riscaldamento globale su territori, biodiversità, fauna, attività produttive (manifattura e agricoltura), ambiente naturale, sistema delle infrastrutture, aree urbane;

 

b) definizione ed aggiornamento delle mappe del rischio idrogeologico indotto/incrementato dal riscaldamento globale;

 

c) definizione delle misure e degli interventi che aumentano la resilienza di territori, attività produttive (manifattura e agricoltura), ambiente naturale e faunistico, sistema delle infrastrutture, aree urbane;

 

d) elaborazione ed aggiornamento degli scenari di risposta al cambiamento climatico;

 

e) realizzazione di un portale dedicato alla Strategia di Adattamento.

 

9. La struttura regionale competente in materia di ambiente coordina la definizione degli interventi e delle misure che compongono la Strategia regionale di Mitigazione  e la strategia di Adattamento al cambiamento Climatico avvalendosi del supporto tecnico delle altre strutture regionali competenti nelle materie interessate, degli enti, delle agenzie e delle società regionali, nonché del supporto scientifico di  università, enti pubblici del sistema della ricerca nazionale e delle istituzioni scientifiche, anche mediante la stipula degli accordi di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

 

10. A seguito del processo partecipativo di cui all’articolo 6, la Giunta regionale adotta con proprie deliberazioni distinte il progetto di Strategia di Mitigazione e la Strategia di Adattamento. Previo parere delle Commissioni consiliari competenti, le strategie sono sottoposte all’esame e al voto dell’Assemblea legislativa e, a seguito dell’approvazione, sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione negli appositi portali dedicati.

 

11. La Strategia regionale di mitigazione e la Strategia di Adattamento ai cambiamenti climatici sono soggette a monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 8, vengono aggiornate ogni 2 anni e possono essere modificate e integrate, anche in coerenza con successivi provvedimenti di legge nazionali ed europei, seguendo la medesima procedura prevista per l’approvazione.

 

12. La Regione assicura l'integrazione e il rispetto degli obiettivi fissati dalla Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici negli strumenti di pianificazione relativi ai settori di cui al comma 4.

 

Art. 4

(Piano regionale di mitigazione dei cambiamenti climatici e

Piano regionale di adattamento ai cambiamenti climatici)

 

1. La Strategia di Mitigazione e la Strategia di Adattamento sono declinate, rispettivamente, nel Piani regionali di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai cambiamenti climatici denominati “Piano regionale di mitigazione dei cambiamenti climatici” (di seguito Piano mitigazione) e “Piano regionale di adattamento ai cambiamenti climatici” (di seguito Piano adattamento), che definiscono puntualmente gli obiettivi climatici intermedi, per arrivare alla neutralità climatica entro il 2050, le misure e le azioni prioritarie, i soggetti attuatori e responsabili, i tempi e la stima delle risorse necessarie.

 

2. La struttura regionale competente in materia di ambiente predispone i Piani di cui al comma 1, avvalendosi del supporto tecnico delle altre strutture regionali competenti nelle materie interessate, nonché del supporto scientifico di  università, enti pubblici del sistema della ricerca nazionale e delle istituzioni scientifiche, anche mediante la stipula degli accordi di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

 

3. I piani di cui al comma 1 sono elaborati attraverso il processo partecipativo di cui all’articolo 6.

 

4. I Piani di cui al comma 1 sono adottati dalla Giunta regionale. Successivamente sono depositati presso la struttura regionale competente in materia di ambiente per la durata di sessanta giorni e pubblicati sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino ufficiale telematico della Regione (BURERT) affinché chiunque possa prenderne visione e presentare osservazioni.

 

5. Decorso il termine di cui al comma 4, la Giunta regionale, tenuto conto delle risultanze delle eventuali osservazioni presentate, sottopone osservazioni e le proprie controdeduzioni alle competenti commissioni consiliari. Successivamente delibera i Piani di cui al comma 1. e, previo parere delle commissioni competenti, li sottopone all’esame e al voto dell’Assemblea legislativa entro un anno dall’approvazione della Strategia.

 

6. I piani di cui al comma 1 acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul BURERT e sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione nell’apposito portale che sarà creato per pubblicizzare e condividere l’avanzamento dell’implementazione dei Piani.

 

7. I piani di cui al comma 1 sono soggetti a monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 8 da parte della struttura regionale competente in materia di ambiente, aggiornati ogni 3 anni e possono essere modificati e integrati, anche in coerenza con successivi provvedimenti di legge nazionali ed europei, con la medesima procedura prevista per la loro approvazione.

 

8. I piani territoriali e settoriali, in particolare i “Piani di azione per l'energia sostenibile e il clima” (PAESC) di cui all’articolo 5, il Piano di Sviluppo Rurale, il Piano regionale Integrato dei Trasporti nonché i programmi regionali e locali sono elaborati e/o aggiornati in coerenza con i Piani di cui al comma 1 mediante l'integrazione, nei propri obiettivi e azioni, delle misure di mitigazione e delle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici in essi indicati.

 

Art. 5

(Piani locali di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici)

 

1. Il processo di decarbonizzazione dei consumi energetici e di diffusione dell’uso delle fonti rinnovabili è per sua natura un processo decentrato sul territorio. Per questo la Regione riconosce il ruolo fondamentale dei Comuni nell'individuazione e realizzazione delle azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici sul territorio regionale attraverso l'adesione all'iniziativa comunitaria "Patto dei sindaci per il clima e l'energia" e la predisposizione dei Piani di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC) e, in qualità di coordinatore territoriale dell'iniziativa

 

a) fornisce ai Comuni strumenti di supporto per la redazione e il monitoraggio dei PAESC;

 

b) incentiva e sostiene l’adesione degli Enti locali al “Patto dei Sindaci per il clima e l’energia” e la predisposizione dei PAESC.

 

2. La Regione collabora con gli enti locali al fine di garantire l'integrazione nella pianificazione e programmazione locale delle misure di mitigazione e delle azioni di adattamento contenute negli atti di pianificazione e programmazione regionali e nella valutazione delle iniziative e dei progetti degli enti locali finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici.

 

Art. 6

(Partecipazione)

 

1. Le Strategie e i Piani di cui al comma 1 dell’articolo 4 sono elaborati attraverso un processo partecipativo-deliberativo inclusivo finalizzato a coinvolgere gli enti locali, gli enti pubblici che operano nei settori interessati, le parti sociali, la società civile e i cittadini, anche mediante la costituzione di organismi consultivi in forma di Forum per il Clima, affinché tutte le componenti sociali a livello regionale e locale siano investite dell'impegno attivo e propositivo a costruire un modello di società decarbonizzata e resiliente al cambiamento climatico.

 

2. Ai fini di cui al comma 1, per coinvolgere proattivamente in particolare i cittadini è istituita l’Assemblea dei cittadini per la crisi climatica, di seguito denominata «Assemblea», quale organo di partecipazione deliberativa permanente dei cittadini al processo decisionale sulle misure da prendere in risposta al Cambiamento Climatico, anche ai sensi della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15 (Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3).

 

3. La Giunta regionale disciplina con proprio atto la composizione, l’organizzazione e il funzionamento dell’Assemblea, tenendo conto del principio della rappresentanza equilibrata di genere, generazionale e territoriale. La Giunta inoltre stanzia le risorse necessarie per il funzionamento dell’Assemblea.

 

Art. 7

(Governance)

 

1. La Regione assicura attraverso le proprie strutture e le Agenzie regionali le funzioni di monitoraggio e coordinamento delle politiche e degli interventi in materia di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico.

 

2. La Giunta regionale disciplina con proprio atto i soggetti della governance di cui al comma 1, in coerenza con la LR n. 13 del 2015 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni), istituendo in particolare una Struttura di presidio e un Osservatorio per i monitoraggio dell’attuazione dei Piani di cui all’articolo 4 comma 1. , per la valutazione dell’efficacia delle politiche implementate per contrastare il cambiamento climatico e promuovere la resilienza agli effetti del riscaldamento globale.

 

Art. 8

(Clausola valutativa)

 

1. L'Assemblea legislativa è l’organo che esercita il controllo sull'attuazione della presente legge di cui valuta periodicamente i risultati ottenuti nel promuovere azioni di contrasto al cambiamento climatico e di risposta efficace agli effetti per ridurre la vulnerabilità come definite nei Piani di cui all’articolo 4 comma 1.

 

2. Ai fini di dare attuazione a quanto previsto dal comma 1, entro 18 mesi dall’approvazione della presente legge, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sull'attuazione della stessa e, nello specifico:

 

a) sull’istituzione dell’Assemblea dei cittadini, di cui all’articolo 6, comma 2;

 

b) sullo stato di avanzamento dei processi partecipativi di cui all’articolo 6, finalizzati all’adozione delle Strategie regionali di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici di cui all’articolo 3, e dei Piani di cui all’articolo 4, comma 1;

 

c) sull’istituzione della Struttura di presidio e dell’Osservatorio, di cui all’articolo 7, comma 2.

 

3. Con cadenza triennale la Giunta presenta alla competente Commissione consiliare, anche avvalendosi dell’Osservatorio per la misurazione dell’efficacia delle politiche sul clima (mitigazione e adattamento) una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

 

a) attività di coordinamento a livello regionale delle azioni di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico dispiegate sul territorio regionale a partire dall’adesione da parte dei Comuni all'iniziativa comunitaria "Patto dei Sindaci per il clima e l'energia" e la predisposizione dei Piani di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC);

 

b) implementazione delle misure di mitigazione e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici previste dalle Strategie regionali di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici come declinate nei rispettivi Piani;

 

c) verifica in itinere del raggiungimento o mancato raggiungimento degli obiettivi fissati nei Piani, in particolare dei risultati conseguiti in termini di riduzione delle emissioni di gas serra e di aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, in relazione all’obiettivo di neutralità climatica entro il 2050 e di riduzione della vulnerabilità territoriale, del sistema produttivo manifatturiero, degli impatti sulla salute.

 

4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo l’Assemblea dei cittadini, i soggetti attuatori degli interventi previsti e il Forum allargato per il Clima.

 

Art. 9

(Norma finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l’esercizio 2024, nell’ordine di 500 mila euro, la Regione fa fronte mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti, “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

 

2. Per gli esercizi successivi al 2024, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge possono concorrere altresì le risorse dei Fondi strutturali europei assegnati alla Regione Emilia-Romagna.

 

Art. 10

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

2. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

 

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