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Legislatura XII - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 1846
Presentato in data: 30/12/2025
Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Disposizioni per la promozione dell'autonomia e dell'inclusione delle persone con disabilità visiva e per la valorizzazione delle competenze professionali dedicate". (30 12 25) A firma del Consigliere: Marcello

Testo:

 

Disposizioni per la promozione dell’autonomia e dell’inclusione delle persone con disabilità visiva e per la valorizzazione delle competenze professionali dedicate

 


RELAZIONE

 

La disabilità visiva, intesa come di cecità assoluta, parziale o un’ipovisione grave è una condizione che modifica profondamente la quotidianità delle persone e delle loro famiglie. Non è solo una questione sanitaria: riguarda la possibilità concreta di muoversi con sicurezza, di orientarsi nello spazio, di studiare, di lavorare, di usare la tecnologia, di vivere la propria comunità. Ogni gesto, che per molti è scontato, per una persona cieca o ipovedente può diventare una sfida da affrontare ogni giorno.

In Emilia-Romagna dal 2019 è attivo un Tavolo regionale dedicato alle persone non vedenti e ipovedenti, che ha permesso di raccogliere bisogni e proposte, di ascoltare le associazioni e di mettere a confronto istituzioni, enti locali, scuole, aziende sanitarie e operatori. Sono presenti centri di riabilitazione visiva, percorsi scolastici supportati, progetti per l’inclusione lavorativa, che rappresentano un punto di riferimento per molte famiglie.

Tuttavia, nonostante l’impegno, le persone cieche e ipovedenti continuano a segnalare difficoltà concrete. In alcune parti della Regione i servizi sono completi e strutturati, in altre la risposta è più debole o frammentata. Non sempre è garantita la continuità degli interventi di orientamento e mobilità. L’accesso alle tecnologie assistive può essere complesso e variabile da territorio a territorio. L’accompagnamento scolastico o lavorativo, pur presente, non è sempre uniforme né facilmente accessibile.

A tutto questo si aggiunge il ruolo dei caregiver familiari, spesso madri, padri, fratelli e sorelle che si trovano a sostenere quotidianamente un carico emotivo e pratico molto significativo. Sono loro a gestire la scuola, gli spostamenti, le terapie, la relazione con i servizi, a cercare risposte che non sempre arrivano in modo immediato o omogeneo. Il loro contributo è prezioso, ma non può essere lasciato alla sola buona volontà individuale.

Un altro tema che merita attenzione riguarda le competenze professionali. La Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della disciplina sulla formazione professionale definita dalla Legge regionale n. 5/2011, prevede un sistema articolato di qualifiche e profili professionali rivolti anche all’inclusione delle persone con disabilità sensoriali. Tra le figure presenti nel repertorio regionale sono ricompresi profili dedicati al supporto educativo, all’autonomia personale e all’utilizzo di tecnologie assistive, con competenze che spaziano dall’orientamento e mobilità alle abilità di vita quotidiana, fino all’inclusione scolastica e lavorativa delle persone con minorazioni visive.

Negli ultimi anni, però, questa figura non è stata adeguatamente valorizzata e i percorsi formativi correlati non sono stati attivati dagli enti accreditati: un dato che, di fatto, impedisce al territorio di disporre di professionisti qualificati proprio dove ce ne sarebbe bisogno.

La presente legge parte da questa consapevolezza: non è necessario creare nuove figure professionali, perché gli strumenti già esistono. È invece necessario riconoscere, rafforzare e valorizzare ciò che è già presente, rendendolo realmente operativo e utile ai cittadini. È necessario dare un quadro stabile e omogeneo agli interventi, sostenere i caregiver, migliorare la collaborazione fra servizi, mettere in rete la competenza degli operatori e garantire che, in ogni parte dell’Emilia-Romagna, una persona cieca o ipovedente possa contare sugli stessi diritti e sulle stesse opportunità.

La struttura della legge segue il modello, già sperimentato con successo, della L.R. 9/2019 dedicata alla disabilità uditiva. Si è scelto consapevolmente questo approccio perché ha dimostrato di essere efficace, equilibrato ed in linea con l’ordinamento vigente. Allo stesso modo, questa nuova legge non interviene sulla creazione di percorsi formativi né sulle qualifiche professionali, ma si concentra sul rafforzamento dei servizi e sulla programmazione regionale.

La legge si compone di nove articoli:

  • L’articolo 1 - Finalità chiare, orientate all’autonomia e all’inclusione.
  • L’articolo 2 - Definizione puntuale della disabilità visiva e il riconoscimento delle competenze del Tecnico già previsto dalla normativa regionale.
  • L’articolo 3 - Valorizzazione del suo ruolo nei servizi territoriali, a beneficio di scuole, famiglie, Ausl ed enti locali.
  • L’articolo 4 - Azioni specifiche per migliorare l’orientamento, la mobilità, le autonomie personali e l’uso delle tecnologie assistive.
  • L’articolo 5 - Sostegno strutturato ai caregiver, con percorsi formativi, informativi e interventi di sollievo.
  • L’articolo 6 - Rafforzamento del Tavolo regionale, che diventa luogo stabile di confronto fra istituzioni e associazioni.
  • L’articolo 7 - Sistema di monitoraggio dei dati e dei bisogni, per programmare in modo più efficace.
  • L’articolo 8 - Campagne informative e di sensibilizzazione, fondamentali per favorire conoscenza, accessibilità e inclusione.
  • L’articolo 9 - Norma finanziaria sostenibile, che colloca gli interventi nelle missioni e nei programmi già previsti dal bilancio regionale.

 

Questa legge, in definitiva, intende compiere un passo avanti concreto e allo stesso tempo realistico. Non propone soluzioni irrealistiche o difficilmente attuabili, ma rafforza ciò che esiste e lo rende più vicino alle persone. Offre un quadro normativo stabile, chiaro, rispettoso del percorso professionale già definito, e allo stesso tempo orientato ai bisogni veri delle famiglie, delle scuole, dei territori.

L’obiettivo è semplice ma ambizioso: fare in modo che una persona cieca o ipovedente possa vivere in Emilia-Romagna con maggiore autonomia, dignità e sicurezza, potendo contare su servizi accessibili e su professionisti qualificati ed allo stesso tempo, dare anche alle famiglie un sostegno reale, concreto, continuo.

 


Art. 1

Finalità

 

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza, inclusione e tutela delle persone con disabilità, promuove interventi volti a favorire l’autonomia personale, sociale, educativa e lavorativa delle persone con disabilità visiva.

 

2. La Regione opera per assicurare omogeneità territoriale nei servizi, sostenere i caregiver familiari, valorizzare le competenze professionali attive nei percorsi di autonomia e garantire la piena partecipazione alla vita comunitaria delle persone cieche ed ipovedenti.

 

Art. 2

Ambito di applicazione e definizioni

 

1. Ai fini della presente legge si definiscono “persone con disabilità visiva” i soggetti ciechi assoluti, ciechi parziali e ipovedenti, secondo la normativa nazionale vigente.

 

2. La Regione riconosce e valorizza la qualifica professionale di “Tecnico degli interventi educativi e ri-educativi per persone con minorazioni visive”, quale figura dotata di competenze specifiche nei processi di acquisizione dell’autonomia delle persone con disabilità visiva. Il riconoscimento di tale qualifica avviene a seguito dello svolgimento di un percorso formativo di durata triennale.

 

Art. 3

Valorizzazione delle competenze e integrazione nei servizi

 

1. La Regione promuove l’impiego del Tecnico di cui all’articolo 2, comma 2, nei servizi territoriali dedicati alla disabilità visiva, favorendone l’integrazione nelle attività sanitarie, sociali, educative e riabilitative.

 

2. La Regione sostiene l’attivazione, da parte degli enti di formazione accreditati, dei percorsi formativi già definiti dall’ordinamento regionale, in coerenza con la programmazione e con il fabbisogno dei servizi.

 

3. Le Aziende USL, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e i centri di supporto per le persone con disabilità visiva, ove istituiti, a livello provinciale possono avvalersi delle competenze del Tecnico per interventi relativi a:

 

a) orientamento e mobilità.

 

b) autonomie personali e domestiche.

 

c) utilizzo di tecnologie assistive e strumenti tiflotecnici.

 

d) percorsi di inclusione scolastica e lavorativa.

 

e) supporto alle famiglie e ai caregiver.

 

Art. 4

Interventi regionali per l’autonomia e l’inclusione

 

1. Per promuovere l’autonomia delle persone con disabilità visiva, la Regione sostiene:

 

a) programmi di orientamento e mobilità.

 

b) interventi per lo sviluppo delle autonomie personali e domestiche.

 

c) iniziative per la diffusione e l’utilizzo delle tecnologie assistive.

 

d) progetti di accompagnamento scolastico, universitario e lavorativo.

 

e) iniziative sperimentali presso centri di supporto per le persone con disabilità visiva, ove istituiti, a livello provinciale.

 

f) l’integrazione dei servizi domiciliari a favore delle persone con disabilità visiva.

 

2. Gli interventi sono attuati in coordinamento con gli enti locali, le Aziende USL, gli istituti scolastici e il Terzo Settore.

 

Art. 5

Sostegno ai caregiver familiari

 

1. La Regione riconosce il ruolo dei caregiver familiari delle persone con disabilità visiva e promuove interventi a loro favore. A tal fine, la Regione sostiene:

 

a) percorsi formativi e informativi sulle tecniche di supporto all’autonomia;

 

b) interventi di sollievo e supporto psicologico;

 

c) azioni di collaborazione con i professionisti impiegati nei servizi territoriali.

 

Art. 6

Tavolo regionale permanente sulla disabilità visiva

 

1. Presso la Regione è istituito il Tavolo Regionale permanente sulla disabilità visiva, con funzioni di confronto, coordinamento e proposte.

 

2. Il Tavolo è composto da rappresentanti della Regione, delle Aziende USL, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e universitarie, delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità visiva e di enti del Terzo Settore.

 

3. Il Tavolo:

 

a) formula proposte per il miglioramento dei servizi;

 

b) promuove l’omogeneità territoriale degli interventi;

 

c) favorisce il confronto tra servizi sanitari, sociali ed educativi;

 

d) monitora periodicamente i bisogni e l’evoluzione dei servizi.

 

4. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti istitutivi del Tavolo e ne disciplina le modalità di funzionamento.

 

Art. 7

Monitoraggio e banca dati regionale

 

1. La Regione cura la raccolta e l’aggiornamento periodico dei dati relativi alle persone con disabilità visiva, ai servizi attivi e ai fabbisogni territoriali.

 

2. I dati raccolti concorrono alla programmazione regionale in ambito sanitario, sociale, educativo e formativo, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

 

Art. 8

Informazione e sensibilizzazione

 

1. La Regione promuove campagne informative sulla disabilità visiva, sui diritti e sulle opportunità previste dall’ordinamento, nonché sulla prevenzione dell’ipovisione.

 

2. Le campagne valorizzano la rete dei servizi regionali e le competenze professionali presenti sul territorio.

 

Art. 9

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, la Regione fa fronte mediante le risorse a tale scopo specifico accantonate nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 - Fondi e accantonamenti, Programma 3 - Altri fondi, Titolo 1 - Spese correnti denominato “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.

 

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

 

3. Per gli esercizi successivi al 2028, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), e successive modificazioni.