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Legislatura XII - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 231
Presentato in data: 21/02/2025
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Disposizioni in materia tributaria". (Delibera di Giunta n. 232 del 17 02 25)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

 


RELAZIONE

 

La manovra fiscale in oggetto, finalizzata a recuperare risorse aggiuntive dopo oltre diciotto anni di invarianza del prelievo tributario regionale, trova la propria ragione nella volontà dell’Amministrazione di continuare a garantire e rafforzare:

 

un sistema sanitario pubblico efficiente e di qualità per tutti i cittadini;

il potenziamento del Fondo per la Non Autosufficienza per il finanziamento dei servizi socio-sanitari alle persone con gravi disabilità;

il sostegno per un efficiente e sostenibile trasporto pubblico locale;

la messa in sicurezza del territorio emiliano-romagnolo per far fronte al dissesto idrogeologico aggravato dagli effetti dei mutamenti climatici.

 

Le politiche che si intendono realizzare richiedono importanti risorse per reperire le quali si è deciso di intervenire sulle leve fiscali entro i margini di manovra riconosciuti alla finanza regionale parametrandone il più possibile l’effetto in base ai redditi e salvaguardando quelli più bassi.

In particolare, la maggiorazione dell’addizionale regionale all’IRPEF è limitata al terzo e al quarto scaglione di reddito (28.000-50.000 euro e sopra i 50.000 euro ); restano invariate le aliquote del primo e secondo scaglione (fino a 15.000 euro e tra 15.000 e 28.000 euro).

La manovra sull’IRAP interviene con una contenuta maggiorazione nella misura dello 0,30 punti base sull’aliquota ordinaria (3,90%), estesa in modo omogeneo su una platea differenziata di categorie economiche.

L’incremento della tassa automobilistica, nella misura del 10%, interviene in una Regione che, a differenza di molte altre Regioni, non ha mai applicato alcuna maggiorazione sulle tariffe di base fissate dallo Stato.

Va evidenziato infine che, gli effetti della manovra fiscale avranno decorrenza dall’anno di imposta 2025 solo per l’addizionale regionale all’IRPEF, mentre per l’IRAP e la Tassa Automobilistica le maggiorazioni previste decorreranno dal 1° gennaio 2026.

 

 

Addizionale regionale all’IRPEF

 

Quadro normativo

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per l’anno 2022), all’articolo 1, comma 2, lettera a), ha riformulato l’articolo 11, comma 1, del TUIR, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, stabilendo che l’IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, specifiche aliquote differenziate per i seguenti quattro scaglioni di reddito, che si sostituiscono ai cinque scaglioni stabiliti dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2021:

 

scaglioni di reddito

fino a 15.000 euro;

oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;

oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;

oltre 50.000 euro.

 

La nuova articolazione degli scaglioni IRPEF ha influito anche sull’addizionale regionale, le cui aliquote devono essere differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l’IRPEF, ai sensi del comma 4 dell’articolo 6 del D.lgs n. 68/11.

 

Con la Legge regionale 24 marzo 2022, n.3 “Disposizioni in materia tributaria”, la Regione ha adeguato, con decorrenza dall’anno 2022 l’articolazione delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF ai quattro scaglioni definiti dalla citata norma statale (legge 30 dicembre 2021, n. 234), intervenendo in modifica della L.R.19/2006.

 

La legge di Bilancio dello Stato per il 2025 ha reso strutturale la riduzione, da quattro a tre, delle aliquote Irpef (23, 35 e 43 per cento) già prevista per l’anno 2024 dal D.lgs 216/2023.

 

L’art.1 della Legge 30 dicembre 2024, n.207 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, prevede al comma 727, il differimento al 15 aprile 2025 del termine di cui all’articolo 50 comma 3, secondo periodo (31 dicembre dell’anno precedente), del Decreto legislativo n. 446/97 per modificare gli scaglioni di reddito previsti dall’art.11, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e le aliquote dell’addizionale regionale all’Irpef;

 

L’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) prevede che le Regioni a Statuto ordinario – a decorrere dal 2012 – possono, con propria legge, aumentare o diminuire l’aliquota della addizionale regionale all’Irpef di base.

 

L’aliquota di base è pari a 1,23% ai sensi dell’articolo 6, comma 1, primo periodo (in modo da garantire al complesso delle Regioni a Statuto Ordinario entrate corrispondenti al gettito assicurato dall’aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, ai trasferimenti statali soppressi). La maggiorazione non può essere superiore a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015.

 

Intervento normativo regionale

 

Con la manovrava fiscale in oggetto, si conferma l’articolazione di cui alla L.R. 3/2022, dei quattro scaglioni di reddito e la salvaguardia dei criteri di progressività a cui il sistema è informato.

 

Fermo restando il quadro normativo sopra descritto, e nel rispetto del criterio di gradualità delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF in relazione alle fasce di reddito imponibile, la presente proposta di norma prevede la conferma delle aliquote dell’addizionale regionale per i primi due scaglioni di reddito imponibile e la fissazione dell’1,80% per lo scaglione di reddito tra 28 mila euro e 50 mila euro, del 2,10% per lo scaglione di reddito imponibile superiore a 50 mila euro. L’intervento complessivo proposto prevede le aliquote sulla parte discrezionale regionale come di seguito riportato:

 

Scaglione di reddito

Maggiorazione addizionale regionale IRPEF

fino a 15.000 euro

0,10%

da 15.000 a 28.000 euro

0,70%

da 28.000 a 50.000 euro

1,80%

oltre 50.000 euro

2,10%

 

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

 

Quadro Normativo

 

Il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”, ha istituito l’imposta regionale sulle attività produttive. In particolare, l’art.16 comma 3 ha riconosciuto alle Regioni la facoltà di variare, con propria legge, l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

L’art.5 del Decreto legislativo 6 maggio 2011 n.68 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.” ha integrato la disciplina dell’IRAP, dettando norme valide solo per le Regioni a Statuto Ordinario nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea.

In particolare, la norma ha precisato, inoltre, che la riduzione dell'IRAP non può essere disposta se la maggiorazione all’addizionale regionale all’IRPEF di cui all'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 68 del 2011, è superiore a 0,5 punti percentuali.

Con legge regionale n.19/2006, si sono apportate variazioni in aumento di determinate categorie economiche.

 

Con precedenti leggi regionali n.48/2001 e n.30/2003, sono state ridotte al di sotto dell’aliquota base del 3,90% le aliquote riferite a particolari soggetti passivi (attività operanti nell’ambito del Terzo Settore).

 

Intervento normativo regionale

 

Con la presente proposta normativa, si intende procedere a variare in aumento di 0,30 punti base l’aliquota IRAP ordinaria corrisposta in misura del 3,90% da diverse categorie e sottocategorie economiche presenti nell’elenco dei codici ATECO 2007(aggiornato 2022), da raccordare in base ai nuovi codici ATECO 2025, in vigore dal 1/1/2025 ed operativi a partire dal 1° aprile 2025, così come chiarito nella nota per la stampa congiunta dell’Istat, del sistema camerale e fiscale. La nuova classificazione, risultato del processo di revisione coordinato dall’Istat, rappresenta la versione nazionale della classificazione europea delle attività economiche in quanto dettaglia i contenuti espressi nella classificazione NACE Rev. 2.1 recependo il Regolamento delegato (Ue) 2023/137.

Al fine di agevolare l’individuazione delle categorie economiche secondo la nuova classificazione ATECO 2025, in questa fase di transizione, si rimanda alla tabella di corrispondenza pubblicata nella sezione dedicata del sito istituzionale dell’ISTAT (www.istat.it)

 

Tassa automobilistica

 

Quadro normativo

L'art. 17, comma 10 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” ha trasferito alle Regioni, dal 1° gennaio 1999, le competenze in materia di tasse automobilistiche, come regolamentato con D.M. 25 novembre 1998, n. 418.

L’art. 24, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504  ”Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modificazioni e integrazioni, ha riconosciuto alle Regioni il potere di variare, entro il 10 novembre di ogni anno, con effetto dai pagamenti da eseguire dal primo gennaio successivo, le tasse automobilistiche in aumento o in diminuzione nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente.

 

Intervento normativo regionale

 

Per effetto della norma proposta con il presente progetto di legge, dal 1° gennaio 2026 la tariffa della tassa automobilistica sarà aumentata del 10%.

La Regione Emilia-Romagna non è mai intervenuta a ritoccare la tariffa, che sin dal passaggio delle funzioni alle Regioni, attribuite dal richiamato art. 17 della Legge 449/1997, era rimasta stabilita nell’importo base definito dallo Stato.

_____________

 

RELAZIONE AGLI ARTICOLI

 

Articolo 1

 

L’articolo 1 aggiunge il comma 1 bis all'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria).

La manovra prevede un incremento, pari allo 0,30 punti percentuali, omogeno per tutte quelle attività produttive che, in base ai dati delle dichiarazioni IRAP riferite all’anno d’imposta 2022, ultime disponibili da parte dell’Agenzia delle Entrate, risultano corrispondere l’imposta nella misura ordinaria del 3,90% sulla produzione netta nel territorio emiliano-romagnolo.

La quantificazione della maggiore entrata, prevista con decorrenza dall’anno 2026 si basa su una stima prudenziale volta a reperire, con il contributo omogeneo del mondo produttivo territoriale, la somma di 100 milioni di euro.

 

Articolo 2

 

L’articolo 2 contiene la modifica sostituendo l'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria), applicando per i quattro scaglioni di reddito stabiliti con legge statale le seguenti maggiorazioni rispetto all’aliquota di base:

di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;

di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;

di 1,80 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;

di 2,10 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro

La misura proposta ha l’obiettivo di garantire un gettito di circa 200 milioni di euro con decorrenza dall’anno 2025.

 

Si tratta di una stima prudenziale basata sugli ultimi dati resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate con riferimento all’anno d’imposta 2022.

 

Articolo 3

 

Per effetto di tale norma, dal 1° gennaio 2026 la tariffa della tassa automobilistica sarà aumentata del 10%, corrispondente ad una maggiore gettito di 50 milioni.

Si tratta di una stima prudenziale basata sugli ultimi dati di incasso, tenendo in considerazione anche l’andamento del mercato automobilistico in relazione alla congiuntura economica che potrebbe influire sulle previsioni.

 

Articolo 4

 

L’articolo 4 introduce, oltre alle indicazioni in merito all’imputazione a bilancio delle maggiori entrate, una clausola di salvaguardia, ai sensi dell’art. 39 c.4 del d.lgs.118/2011 e della Legge 196/2009 art.17, allo scopo di garantire la copertura finanziaria in caso di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di bilancio, preservando gli equilibri del medesimo, in base al principio sancito dall’art.81 della Costituzione italiana, tenuto conto che le previsioni si basano su elaborazioni di stima dei dati ad oggi disponibili.

 

Articolo 5

L’articolo 5 è una norma che si rende necessaria in quanto le modifiche apportate all'articolo 1 e 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 entrano in vigore con riferimento all’anno d’imposta rispettivamente del 2025 per l’addizionale regionale all’IRPEF e a decorrere dall’anno d’imposta 2026 per l’imposta regionale attività produttive (IRAP) rimanendo pertanto applicate, per i periodi tributari precedenti, le aliquote definite dalle normative previgenti.

Gli incrementi previsti per le tasse automobilistiche hanno decorrenza dall’anno 2026.

 

Articolo 6

Entrata in vigore della presente legge.

 


Art. 1

Modifiche all’ articolo 1  della legge regionale n. 19 del 2006

 

1.  Dopo l’articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19  (Disposizioni in materia tributaria)  è aggiunto il seguente comma:

 

“1 bis. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) ”è maggiorata di 0,30 punti percentuali per gli esercenti attività nei settori economici classificati dal codice ATECO 2025 di cui al Regolamento delegato (Ue) 2023/137 della Commissione del 10 ottobre 2022, indicati nell’allegato A redatto  secondo la classificazione ATECO 2007 (aggiornato 2022)”.

 

Art. 2

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2006

 

1. L'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

Aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF

 

1. A decorrere dall’anno d’imposta 2025, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni:

 

a) di 0,10 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;

 

b) di 0,70 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;

 

c) di 1,80 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;

 

e) di 2,10 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro.

 

Art.3

Aumento della tassa automobilistica regionale

 

1. Ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) e dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), gli importi della tassa automobilistica regionale previsti al Capo I del Titolo III del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono aumentati indistintamente del 10 per cento.

 

2. L’importo della tassa automobilistica corrisposta non può essere comunque inferiore a euro 25,00.

 

3. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano sulle tariffe vigenti nell'anno 2025 ed hanno effetto sui periodi tributari con decorrenza successiva al 1° gennaio 2026.

 

Art. 4

Disposizioni finanziarie

 

1. Le maggiori entrate derivanti dall’ articolo 1 della legge regionale n.19 del 2006, come modificato dall’articolo 1 della presente legge sono stimate in euro 100.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2026 e sono imputate alla Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e successive.

 

2. Le maggiori entrate derivanti dall’ articolo 2 della legge regionale n.19 del 20 dicembre 2006, come modificato dall’articolo 2 della presente legge, sono stimate in euro 200.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2025 e sono imputate alla Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2025-2027.

 

3. Le maggiori entrate derivanti dall’ articolo 3, comma 1, della presente legge, sono stimate in euro 50.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2026 e sono imputate alla Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e successive.

 

4. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti negativi rispetto alle previsioni di maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, la Giunta regionale, nelle more della necessaria variazione di bilancio, è autorizzata, con proprio atto, a limitare la valenza autorizzatoria degli stanziamenti delle spese non obbligatorie del bilancio di previsione di ciascun esercizio, al fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali limitazioni di stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

 

Art. 5

Norme di prima applicazione

 

1. Ai periodi di imposta precedenti all’entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.

 

Art. 6

Entrata in vigore della legge

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.