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Legislatura XII - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 808
Presentato in data: 19/06/2025
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la Sessione europea 2025. Altri interventi di adeguamento normativo". (Delibera di Giunta n. 960 del 16 06 25) (REFIT 2025)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI E DISPOSIZIONI REGIONALI IN COLLEGAMENTO CON LA SESSIONE EUROPEA 2025. ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

 


RELAZIONE

 

Capo I

 Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi e singole disposizioni regionali

 Articolo 1 Finalità:

 La disposizione esplicita le finalità del progetto di legge, nell’ottica della semplificazione e del miglioramento della qualità della legislazione.

Articolo 2 Abrogazioni:

La disposizione contiene la norma abrogatrice (comma 1), individua le ipotesi espressamente salvaguardate (comma 2), e precisa gli effetti prodotti dall’abrogazione di disposizioni modificative o abrogative di disposizioni regionali (comma 3).

 

 

Capo II

Disposizioni di adeguamento normativo

 

Articolo 3 Modifica all’articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2006

La norma proposta, modificando l’art. 2, comma 3, della legge regionale n. 19 del 2006, interviene sul termine di decorrenza della modulazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRFPEF, limitandola al solo anno di imposta 2027, in coerenza al quadro normativo statale di riferimento (art. 1, comma 727, legge n. 207 del 2024).

Articolo 4 Modifica all’articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2025

La modifica proposta è finalizzata a chiarire il significato della disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale, esplicitando la volontà del legislatore di stabilire un importo al di sotto del quale non si procede al recupero.

 

Articolo 5 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n.13 del 2023

Articolo 6 Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n.13 del 2023

Con la norma in oggetto la Regione vuole assicurare l’applicazione del principio di equità e parità di trattamento tra i contribuenti, nell’ambito della medesima finalità della legge regionale 3 ottobre 2023, n. 13 (Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Emilia-Romagna colpiti dai recenti eventi emergenziali)ed in particolare, assicurare la massima tutela ai soggetti, residenti e/o con sede legale/operativa alla data del 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con Delibere del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 (Dichiarazione dello stato di emergenza) e del 23 maggio 2023 (Estensione dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023), che hanno subito un danneggiamento al proprio veicolo dovuto agli eventi eccezionali che si sono verificati sul territorio regionale nel mese di maggio 2023.

Nella grave situazione emergenziale che si è venuta a creare a seguito degli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito i territori emiliani-romagnoli nel maggio 2023, i contribuenti che non hanno provveduto al versamento della tassa auto per veicoli successivamente rottamati, in assenza della norma in esame, si vedrebbero sottoposti ad azioni di recupero del tributo  a differenza dei contribuenti che nelle medesime condizioni a fronte del versamento della tassa auto si vedono riconosciuta la facoltà di chiederne il rimborso.

La norma ha la finalità di garantire omogeneità di trattamento non penalizzando una fascia di contribuenti che si troverebbe a dover assolvere l’obbligazione tributaria rispetto ad altri contribuenti ai quali in situazioni analoghe è stato invece riconosciuto un vantaggio.

 

Articolo 7 Modifiche all’ articolo 11 della legge regionale n. 3 del 2025

Si precisa l’ambito del sostegno alle soluzioni innovative e sperimentali introdotto dall’articolo 11 della legge regionale, con riferimento agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017 e in particolare ai poli per l’infanzia.

 

 

Capo III

Ambiente

Articolo 8 Modifica all’articolo 13 della legge regionale n. 37 del 2002

 

La norma incide sui tempi di efficacia del vincolo espropriativo, escludendo le opere finalizzate alla difesa dal rischio idraulico e idrogeologico dal generale divieto di reiterare più di una volta il medesimo vincolo stabilito dal comma 3 dell’art. 13 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri).

Attualmente tale divieto, a livello regionale, trova un’unica eccezione stabilita dal comma 3-bis dall’art. 13, della legge regionale n. 37 del 2002 con riferimento alle opere pubbliche o di interesse pubblico lineari la cui progettazione preveda la realizzazione per lotti o stralci funzionali; la presente modifica legislativa al citato comma 3-bis estende la possibilità di reiterare più di una volta il vincolo preordinato all’esproprio anche alle opere finalizzate alla difesa dal rischio idraulico e idrogeologico.

Tale necessità è dettata dalla complessità progettuale e autorizzativa delle suddette opere e dalla difficoltà ad assicurare finanziamenti adeguati e certi per la loro realizzazione, il che determina tempi di attuazione lunghi, non compatibili con l’attuale previsione della legge regionale che si intende modificare.

 

Articolo 9 Modifica dell’articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2017

La norma è volta a correggere un mero errore di materiale contenuto nell’articolo 26, comma 2, della L.R. n. 24 del 2017, laddove è scritto “il premesso di costruire convenzionato” in luogo de “il permesso di costruire convenzionato”.

 

Articolo 10 Proroga del Piano Triennale di Attuazione del Piano Energetico Regionale

In ragione dell’avvio della nuova legislatura si è ravvisata l’opportunità di prevedere la proroga del Piano Triennale di Attuazione (PTA) 2022-2024 del Piano Energetico Regionale, la cui scadenza - decorrente dalla data di approvazione, con D.A.L.  n. 112 del 6 dicembre 2022, della “Proposta di Piano Triennale di Attuazione 2022-2024” del “Piano Energetico Regionale 2030” e dei relativi allegati, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, lett. d) dello Statuto e dell'articolo 8 della legge regionale n. 26 del 2004 (Delibera di Giunta n. 1688 del 10 ottobre 2022)” - è prevista per il 5 dicembre 2025.

La proroga ha la finalità di garantire la continuità delle azioni e degli interventi previsti nel medesimo piano, nonché la loro conclusione, secondo le modalità ivi previste, in attesa dell’approvazione del nuovo strumento di pianificazione energetica regionale per il triennio successivo.

 

Articolo 11 Modifica all’articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2006

L’articolo modifica la frequenza dell’aggiornamento di due catasti previsti nella normativa di cui alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 9 (Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità' dell’Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate), rendendola più adeguata alla natura dei catasti stessi.

 

Articolo 12 Modifica all’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2006

Modifica comma 1: il riferimento alla lettera e) è oggetto di rettifica; la modifica si rende necessaria per sostituire un errato riferimento normativo.

Modifica comma 2: la modifica del comma 2 si è resa necessaria per meglio definire e semplificare l’individuazione dei componenti della Consulta e per assicurare una rappresentatività rispondente all’attuale assetto organizzativo, in linea con l’evoluzione del contesto istituzionale ed il nuovo assetto organizzativo degli Enti rispetto al momento dell’approvazione della legge. In particolare, rispetto alla precedente versione, nell’individuazione dei componenti della Consulta, al fine di garantire la partecipazione di competenze diverse, si vuole definire la designazione di esperti anche in materia di Patrimonio culturale e Aree protette oltre che in materia di Geologia.

Modifica comma 4: la revisione della modalità di convocazione della Consulta discende da una esigenza di semplificazione e per rendere più agevole la sua convocazione.

Modifica comma 5: la nomina della Consulta viene demandata ad apposito atto di Giunta.

 

Articolo 13 Modifica all’articolo 10 della legge regionale n. 30 del 1981

La modifica è volta a adeguare la normativa regionale di cui all’articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n.18 e 24 gennaio 1975 n. 6) al principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione, demandando alla struttura regionale competente in materia l’approvazione dei piani economici e dei programmi economici-colturali, lasciando alla Giunta Regionale la competenza ad emanare le direttive per l’elaborazione dei piani, in conformità agli atti di indirizzo deliberati dall’Assemblea legislativa.

 

 

Capo IV

Formazione

Articolo 14 Modifica all’articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2018

 

L’articolo 18 (Progetti finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative) della legge regionale 27 luglio 2018, n. 12 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2018-2020) nasce con lo scopo di dare sostegno ai centri di formazione professionale a totale partecipazione pubblica, incentivando progetti di orientamento e formazione sul territorio proposti dai Comuni.

La modifica normativa risponde all’esigenza di razionalizzare sul territorio la presenza dei Centri di formazione accreditati, favorendone l’aggregazione.

In tal senso, in aggiunta a quanto originariamente previsto, nell’ambito dei progetti finanziabili, sempre a garanzia della continuità dei presidi territoriali, si intendono favorire progetti di aggregazione dei Centri di formazione.

 

Articolo 15 Modifica all’articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2003

Articolo 16 Modiche all’articolo 31 della legge regionale n. 12 del 2003

Le modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003 trovano fondamento nelle attività riconducibili  alla MISSIONE 5 COMPONENTE 1 - Politiche per il lavoro, del PNRR, che introduce una riforma organica e integrata delle politiche attive del mercato del lavoro e della formazione professionale  e prevede la Riforma 1 - Politiche attive del lavoro e formazione per implementare un sistema attivo del mercato del lavoro più efficiente attraverso il programma nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL), finalizzato a fornire servizi su misura ai disoccupati, potenziando così i loro percorsi di attivazione. Il programma GOL è accompagnato dal "Piano Nazionale Nuove Competenze" adottato con il decreto 14 dicembre 2021.

Nell’ambito della MISSIONE 7: REPowerEU è prevista la Riforma 5 - Piano Nuove Competenze Transizioni con l’obiettivo di aggiornare il quadro regolatorio della formazione e rendere operativi gli strumenti di contrasto allo squilibrio tra domanda e offerta di competenze. La riforma aggiorna il Piano Nuove Competenze con lo scopo di rafforzare i meccanismi che collegano la pianificazione dei corsi di formazione alle esigenze del mercato del lavoro, per dotare il Paese di un efficace e stabile meccanismo di contrasto al disallineamento delle competenze (skills mismatch) rispetto ai fabbisogni di un mercato del lavoro sempre più digitale e green, introducendo meccanismi che collegano la programmazione dei percorsi formativi con le esigenze del mercato del lavoro e che valorizzino le esperienze maturate in contesto lavorativo (work based learning) e le relative competenze acquisite, anche tramite percorsi formativi brevi (cosiddette micro-credenziali).

Il suddetto obiettivo delineato dal Piano Nuove Competenze-Transizioni è previsto venga realizzato attraverso l'introduzione di appositi provvedimenti legislativi regionali, da adottare entro il 30 settembre 2025, che sviluppino e declinino in particolare i seguenti principi generali:

• valorizzazione della cooperazione di tutti gli attori privati e pubblici nella programmazione degli interventi formativi in competenze finalizzate a una occupazione qualificata, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili;

• implementazione di sistemi di analisi del mercato del lavoro e monitoraggio degli effetti occupazionali della formazione;

• introduzione di meccanismi per garantire che le attività formative siano pianificate sulla base dei fabbisogni espressi dal mercato del lavoro, dando priorità a quelle in cui si verifica il maggiore disallineamento delle competenze, in particolare quelle funzionali alla crescita intelligente e sostenibile;

• promozione della formazione in contesti di lavoro e dei percorsi formativi brevi con la relativa messa in trasparenza delle competenze acquisite (cosiddette microcredenziali).

 

Per ottemperare alle previsioni di cui sopra si rende necessario aggiornare la normativa regionale in oggetto di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), al fine esplicitare gli obiettivi delineati dal Piano Nuove Competenze-Transizioni.

 

 

Capo V

Cura della persona

Articolo 17 Modifica all’articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2003

La modifica proposta si rende necessaria per armonizzare quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 2 del 2003 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) con i poteri e le funzioni attribuite alla Giunta e all’Assemblea legislativa dallo Statuto regionale.

 

Articolo 18 Modifica all’articolo 35 della legge regionale n. 2 del 2003

 

La modifica proposta risponde all’esigenza di mero coordinamento interno; il comma 2 infatti demanda alla Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, l’adozione di apposita direttiva. La previsione nel comma 6 della Direttiva consiliare rappresenta un mero refuso.

 

Articolo 19 Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2003

Il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), istitutivo del servizio civile universale, al comma 4 dell’art. 18, (recante tra l’altro misure per l’inserimento nel mondo del lavoro per chi ha svolto il servizio universale), è stato sostituito dall’art.1, comma 9 bis, del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche) convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74; nella nuova norma è prevista, a favore degli operatori volontari che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale, ovvero il servizio civile nazionale (a seguito della modifica introdotta dall’art. 4, comma 4, del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni) convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69), una riserva pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche.

Con la modifica proposta dell’art. 10, comma 1, della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della l.r. 28 dicembre 1999, n. 38), istitutiva del servizio civile regionale, si intende estendere la riserva dei posti prevista per le/i giovani che abbiano svolto servizio civile universale o servizio civile nazionale alle/ai giovani del servizio civile regionale, che dovessero partecipare a concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalla Regione Emilia-Romagna. Le attività di servizio civile universale e di servizio civile regionale, infatti, sono analoghe, spesso uguali, e vedono il più delle volte impegnate insieme le persone dai 18 ai 28/29 anni, nelle stesse sedi e attività, per le medesime finalità e sempre a favore della comunità locale.

 

Articolo 20 Modifica all’articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2003

 

La modifica si rende necessaria nel rispetto del documento di programmazione del servizio civile approvato dall’Assemblea legislativa (D.A.L. 63/16) e per consolidare il sistema regionale del servizio civile, di cui i Co.Pr.E.S.C. sono un fulcro e in cui già operano in modo aggregato tra loro, e per una maggior tenuta del sistema regionale di servizio civile, definito dalla legge regionale n. 20 del 2003, rispetto alla riforma del servizio universale (decreto legislativo n. 40 del 2017), la cui gestione è stata accentrata nel Dipartimento di Roma e nelle strutture nazionali degli enti.

Tali novità sono già state considerate a livello amministrativo nella delibera di Giunta regionale n. 1339 del 1° luglio 2024.

 

Art. 21 Cofinanziamento Interventi PNRR M6 Salute

Le risorse PNRR destinate a questa Regione nel 2022 per due le misure cui ci si riferisce, ammontavano originariamente a 124,7 milioni per la M6C1 1.1 (Case di Comunità) e a 68 milioni per la M6C1 1.2 (Ospedali di comunità), risorse poi suddivise tra le 8 aziende sanitarie territoriali, che hanno poi proceduto alla programmazione degli interventi, d’intesa con le rispettive CTSS. In alcuni casi fin da subito e in altri in corso d’opera, le misure sono state cofinanziate con altre risorse (aziendali o comunali prevalentemente) rispettivamente per 4 e 1,5 milioni. Successivamente, nel corso del 2023, per far fronte all’eccezionale aumento dei costi dei materiali da costruzione, le Aziende hanno fatto richiesta e avuto accesso (attraverso diversi decreti MEF RGS) al FOI (fondo opere indifferibili) rispettivamente, per le due componenti, per circa 29,7 e 13,7 milioni. Nonostante questo, al fine di assicurare la piena operatività delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità, ad oggi sono necessari ulteriori 10 milioni per integrare i quadri economici di buona parte degli interventi, che si aggiungono ad ulteriori risorse proprie che le Aziende che hanno disponibilità stanno destinando allo stesso fine.

 

Capo VI

Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2000

 

Articolo 22 Modifica all’art. 3 della legge regionale n. 10 del 2000

 

La norma interviene a correggere il disposto della norma di cui alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11) nella parte in cui si fa riferimento al “provveditorato” invece che al “patrimonio”.

 

Articolo 23 Modifica all’art. 10 della legge regionale n. 10 del 2000

Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) all’art.12 comma 1ter prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuassero operazioni di acquisto di immobili solo ove ne fossero comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità. La legge regionale n. 10 del 2000, pertanto ha recepito all’art. 10 la suddetta normativa. In seguito, il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) ha determinato il venir meno di tale disciplina.

Risulta quindi necessario procedere ad adeguare in tal senso la normativa regionale.

Per altro verso, si ritiene opportuno modificare il comma 2 bis. Le fattispecie di alienazione del patrimonio immobiliare regionale più ricorrenti in concreto hanno per oggetto beni di modesto valore e difficile commerciabilità. In questi casi le procedure di verifica di congruità dei prezzi rimesse al competente Ufficio provinciale dell'Agenzia delle Entrate si rivelano, in rapporto al valore dei beni di cui trattasi, un onere particolarmente gravoso sia finanziariamente che dal punto di vista dell’economia procedimentale. In un’ottica di semplificazione si ritiene quindi opportuno eliminare in via generale tale onere attribuendo tuttavia alla Giunta regionale il potere di individuare con proprio atto le fattispecie speciali in cui conservarlo.

 

Articolo 24 Modifica all’art. 12 della legge regionale n. 10 del 2000

Il decreto-legge n. 98 del 2012011 all’art. comma 1ter prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuassero operazioni di acquisto di immobili solo ove ne fossero comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità. La legge regionale n. 10 del 2000, pertanto ha recepito all’art. 10 la suddetta normativa. In seguito, il decreto-legge n. 124 del 2019 ha determinato il venir meno di tale disciplina.

Risulta quindi necessario procedere ad adeguare in tal senso la normativa regionale.

 

Articolo 25 Modifica all’art. 13 della legge regionale n. 10 del 2000

Il decreto-legge n. 98 del 2012011 all’art. comma 1ter prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuassero operazioni di acquisto di immobili solo ove ne fossero comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità. La legge regionale n. 10 del 2000, pertanto ha recepito all’art. 10 la suddetta normativa. In seguito, il decreto-legge n. 124 del 2019 ha determinato il venir meno di tale disciplina.

Risulta quindi necessario procedere ad adeguare in tal senso la normativa regionale.

 

Capo VII 

Disposizioni varie e finali

Articolo 26 Modifica all’articolo 233 della legge regionale n. 3 del 1999

La proposta adegua la disciplina regionale relativa alle competizioni su strada (articolo 233 della legge regionale n. 3 del 1999)   alle recenti modifiche statali apportate all’articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Con la legge 9 aprile 2025, n. 58 (Modifiche all’articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada) sono state apportate forme di semplificazione all'attuale procedimento autorizzativo previsto per le gare sportive su strada, fermo restando il pieno rispetto della sicurezza stradale.

Nell’ambito delle modifiche apportate all’articolo 9, rientra anche la soppressione parziale del comma 2 nella parte in cui prevedeva “e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada”.

Il comma 5 dell’articolo 233 della legge regionale n. 3 del 1999 rinvia espressamente alla parte abrogata del comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Con la modifica normativa si adegua la norma regionale alle nuove previsioni legislative statali, ne consegue il superamento della necessità di nulla osta dell’ente proprietario di cui al previgente articolo 9, comma 2.

 

Articolo 27 Contributi per risolvere criticità ambientali derivanti da eventi calamitosi

La disposizione è finalizzata a risolvere criticità ambientali e territoriali conseguenti ad aventi calamitosi verificatesi nel territorio della Regione, con particolare riferimento all’evento della tromba d’aria del luglio 2023, e non già considerati e risolti attraverso i provvedimenti emanati d’urgenza. Con la concessione di risorse finanziarie ai Comuni interessati dall’evento potranno essere disposti gli interventi per consentire il ritorno, oramai pressante, alle ordinarie attività delle collettività interessate, anche attraverso l’acquisizione di servizi volti alla rimozione e allo smaltimento di materiali e rifiuti.

 

Articolo 28 Entrata in vigore

Per motivi di opportunità si ritiene necessaria l’entrata in vigore immediata della legge, una volta approvata.

 


Capo I

Disposizioni generali. Abrogazioni di leggi e singole disposizioni regionali

 

Art. 1

Finalità

 

1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT))", di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni  "Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea" COM (2012) 746, mediante l'abrogazione espressa di leggi e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate, nonché mediante disposizioni di modifica connesse a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali.

 

2. Con la presente legge sono previsti adeguamenti normativi in materia di tributi, trasporti, sanità, formazione, patrimonio e sono previsti altresì ulteriori misure speciali a sostegno dei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dagli eventi calamitosi nell’anno 2023.

 

Art. 2

Abrogazioni

 

1. Sono o rimangono abrogate le leggi e le disposizioni legislative di cui all'allegato A.

 

2. Le leggi e le disposizioni legislative di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.

 

disposizione, l'abrogazione di leggi e di disposizioni legislative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto, restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.

 

Capo II

Disposizioni di adeguamento normativo

 

Art. 3

Modifica dell’articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2006

 

1. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria), è così di seguito modificato:

Le parole ”A decorrere dell’anno di imposta 2027” sono sostituite dalle parole “Per l’anno di imposta 2027”.

 

Art. 4

Modifica dell’articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2025

 

1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 31 marzo 2025, n.1 (Disposizioni in materia tributaria), è sostituito dal seguente:

 

“2. L’importo della tassa automobilistica corrisposta da recuperare non può essere comunque inferiore a euro 25,00.”

 

Art. 5

Modifica dell’articolo 3 della legge regionale n.13 del 2023

 

1. All’articolo 3 della legge regionale 3 ottobre 2023, n. 13 (Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dai recenti eventi emergenziali), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

 

“1 bis. Nei confronti dei soggetti, intestatari o utilizzatori di un veicolo alla data della dichiarazione dello stato emergenziale, in possesso dei requisiti indicati al comma 1, che non abbiano corrisposto la tassa automobilistica dovuta per l’anno di imposta 2023 non saranno attivate le procedure di recupero della tassa non versata”.

 

Art. 6

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n.13 del 2023

 

1. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2023, dopo le parole “dall’attuazione degli articoli 3,” e prima delle parole “4 e 5”, sono aggiunte le seguenti “comma 1,”;

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2023, è aggiunto il seguente comma:

 

“2 bis. Alla minore entrata derivante dall’attuazione dell’articolo 3, comma 1 bis di euro 500.000,00, per l’esercizio finanziario 2025, la Regione fa fronte con pari riduzione dei fondi a tale scopo accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027”;

 

3. Al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2023, le parole “dei commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti “dei commi 1, 2 e 2 bis”.

 

Art. 7

Modifica dell’articolo 11 della legge regionale n. 3 del 2025

 

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2025, n. 3, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)”, dopo l’ultimo periodo, sono aggiunte le seguenti parole:

“, quali quelle individuate agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, con particolare riferimento ai Poli per l’infanzia”.

 

 

Capo III

Ambiente

Art. 8

Modifica dell’articolo 13 della legge regionale n. 37 del 2002

 

1. All’articolo 13, comma 3 bis, della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri), dopo le parole “non trova applicazione” sono inserite le seguenti: “per le opere finalizzate alla difesa dal rischio idraulico e idrogeologico a tutela della pubblica incolumità, nonché”. 

 

Art. 9

Modifica dell’articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2017

 

1. All’articolo 26, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio), la parola “premesso” è sostituita dalla parola “permesso”.

 

Art. 10

Proroga del Piano Triennale di Attuazione del Piano Energetico Regionale

 

1. Il Piano triennale di attuazione 2022-2024 del Piano energetico regionale, approvato ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), è prorogato fino all'approvazione del nuovo Piano triennale da parte dell'Assemblea legislativa.

 

2. I procedimenti avviati sulla base del Piano triennale di attuazione, di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalità previste nel Piano stesso.

 

Art. 11

Modifica dell’articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2006

1. Al comma 1 dell’articolo 5, della legge regionale 10 luglio 2006, n. 9 (Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità dell'Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate) la parola “annuale”, è sostituita dalle parole “almeno quinquennale”.

 

Art. 12

Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2006

 

1. L’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2006 è sostituito con il seguente:

 

“Art. 7

Consulta tecnico-scientifica

 

1. È istituita la Consulta tecnico-scientifica per la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del Patrimonio geologico e del Patrimonio ipogeo della Emilia-Romagna, come organo consultivo di studio, valutazione e verifica tecnico-scientifica delle proposte avanzate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 4 per la valorizzazione di geositi, grotte e fenomeni carsici e per gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 6.

 

2. La Consulta è composta da:

 

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di Geologia, che la presiede;

 

b) due esperti designati dalla Federazione Speleologica della Regione Emilia-Romagna;

 

c) due esperti designati dal dirigente della struttura regionale competente in materia di Geologia;

 

d) un esperto designato dalla struttura regionale competente in materia di Patrimonio Culturale;

 

e) un esperto designato dalla struttura regionale competente in materia di Aree protette.

 

3. Quando deve esprimere un parere relativo alla gestione di geositi, grotte e fenomeni carsici la Consulta è integrata dai rappresentanti degli enti territoriali competenti.

 

4. La Consulta si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti o di almeno un ente territoriale nel cui territorio si trovano i luoghi in oggetto, e comunque almeno una volta l'anno.

 

5. La Consulta, nominata con delibera di Giunta regionale, resta in carica cinque anni ed è rinnovabile.”

 

Art. 13

Modifica dell’articolo 10 della legge regionale n. 30 del 1981

 

1. Il comma 6 dell’articolo 10, della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 maggio 1974, n. 18 e alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6) è sostituito dal seguente:

 

“6. La Giunta regionale, in conformità degli atti di indirizzo politico-amministrativo deliberati dall’Assemblea legislativa, emana le necessarie direttive per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo. La struttura regionale competente in materia provvede all'approvazione dei piani economici e dei programmi economico-colturali di cui al presente articolo, sentiti gli Enti delegati di cui all'art. 16.”

 

 

Capo IV

Formazione

 

Art. 14

Modifica dell’articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2018

 

1. Al comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 27 luglio 2018, n.12 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-220), alla fine del capoverso viene inserito il seguente periodo: “nonché per i processi di aggregazione dei Centri di formazione accreditati di cui al comma 1”.

 

Art. 15

Modifica dell’articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2003

 

1. Nell’articolo 5 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

 

“1 bis. Il sistema formativo regionale è progressivamente orientato a:

 

a) valorizzare la formazione espletata in contesti di lavoro, anche in percorsi formativi brevi (micro-credenziali), con particolare attenzione a quella rivolta all’acquisizione di competenze funzionali alla transizione ecologica e digitale nei settori chiave della crescita intelligente e sostenibile;

 

b) garantire in esito a tutti i percorsi formativi, anche brevi, la messa in trasparenza delle competenze acquisite attraverso strumenti (incluse microcredenziali) che evidenzino gli elementi minimi informativi, di referenziazione e classificazione previsti dal quadro normativo vigente che ne consentano la lettura e comparabilità rispetto ai titoli rilasciati nell’ambito sia del proprio sistema di qualificazione che di quello nazionale ed europeo.”.

 

Art. 16

Modifiche all’articolo 31 della legge regionale n. 12 del 2003

 

1. Il comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale n. 12 del 2003 è sostituito dal seguente:

 

“1. La programmazione regionale risponde alle esigenze di innovazione ed ai fabbisogni di professionalità e di competenze maggiormente richieste nel mercato del lavoro regionale, con particolare attenzione ai settori in cui si verifica il maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze;”.

 

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale n. 12 del 2003 sono inseriti i seguenti commi:

 

“1 bis. La ricognizione e le analisi delle esigenze di innovazione e dei fabbisogni di professionalità e di competenze è svolta coinvolgendo le parti sociali ed economiche, anche attraverso la promozione di patti per le competenze;

 

1 ter. Al fine di qualificare l’offerta formativa, allineandola alle richieste e tendenze del mercato del lavoro, e per garantire che le persone possano acquisire le competenze necessarie per l’inserimento lavorativo e la permanenza qualificata nei contesti di lavoro, la Regione è orientata all'implementazione di metodologie e strumenti avanzati per l'analisi del mercato del lavoro anche attraverso l’elaborazione di stime dei risultati socio-occupazionali attesi in esito alle attività formativa.

 

1 quater. La Regione sostiene e valorizza il coinvolgimento dei diversi soggetti pubblici e privati – autonomie scolastiche, università, enti e laboratori di ricerca e imprese – nei partenariati di progettazione, realizzazione e valutazione delle attività formative;

1 quinquies. In attuazione dei principi parità di accesso e fruizione, di integrazione e di inclusione sociale, sono garantite alle persone maggiormente vulnerabili, misure di personalizzazione finalizzate ad accompagnarle nell’acquisizione delle competenze per l’inclusione attraverso il lavoro.”.

 

3. Il comma 3 dell’articolo 31 della legge regionale n. 12 del 2003 è sostituito dal seguente:

“3. La Regione orienta la propria programmazione alla formazione di professionalità e competenze funzionali alla crescita intelligente e sostenibile.”.

 

Capo V

Sanità e Sociale

 

Art. 17

Modifica dell’articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2003

 

1. Al comma 4 dell’articolo 4 della legge 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), le parole “Il Consiglio regionale” sono sostituite dalle parole “La Giunta regionale”.

 

Art. 18

Modifica dell’articolo 35 della legge regionale n. 2 del 2003

 

1. Al comma 6 dell’articolo 35 della legge regionale n. 2 del 2003, al secondo periodo, dopo le parole “La Direttiva”, è eliminata la parola “consiliare”.

 

Art. 19

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2003

 

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38):

 

a) la parola “stabilisce” è sostituita dalla parola “garantisce”;

 

b) dopo le parole “nei progetti d’impiego”, è inserito il seguente periodo:

“l’applicazione della quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e”.

 

Art. 20

Modifica dell’articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2003

 

1. Al comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2003, dopo le parole “di servizio civile”, è inserito il seguente periodo:

“, fusi o aggregati tra loro,”.

 

Art. 21

Cofinanziamento Interventi PNRR M6 Salute

 

1. Con riferimento agli interventi di cui al Contratto Istituzionale di Sviluppo stipulato tra la Regione Emilia-Romagna ed il Ministero della Salute in data 31 maggio 2022, avente ad oggetto la realizzazione degli interventi della Missione 6 - Salute a regia regionale al fine di assicurare il completamento degli interventi e garantire la piena operatività delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità, la Regione è autorizzata a cofinanziare con mezzi propri gli interventi del PNRR di cui alla Missione 6, Componente 1, Investimento 1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona” e Missione 6, Componente 1, Investimento 1.3 “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)”.

 

2. Agli oneri derivanti da quanto disposto dal comma 1, nel limite massimo di euro 10.000.000,00 per l’esercizio 2025, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi – Titolo II Spese in conto capitale - “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

 

Capo VI

Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2000

 

Art. 22

Modifica dell’art. 3 della legge regionale n. 10 del 2000

 

1. Al comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali-Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11), la parola “provveditorato” è sostituita dalla parola “patrimonio”.

 

Art. 23

Modifica dell’art. 10 della legge regionale n. 10 del 2000

 

1. Il comma 2 bis dell’art. 10 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:

 

“2 bis. Sugli importi determinati in base ai parametri di cui al comma 2, lettere a) e b), si applicano gli eventuali aumenti o riduzioni in funzione delle caratteristiche proprie di ogni singolo cespite. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia, economicità dell’azione amministrativa a individuare i casi in cui si procede alla determinazione del prezzo di vendita di ogni singolo bene previa verifica di congruità da parte del competente Ufficio provinciale del territorio dell'Agenzia delle Entrate.”.

 

2. Il comma 3 dell’art.10 della legge regionale n. 10 del 2000 è soppresso.

 

Art. 23

Modifica dell’art. 10 della legge regionale n. 10 del 2000

 

1. All’art. 10 della legge regionale n. 10 del 2000:

 

a) il comma 3 è soppresso.

 

b) il comma 2 bis è sostituito dal seguente: “2 bis. Sugli importi determinati in base ai parametri di cui al comma 2, lettere a) e b), si applicano gli eventuali aumenti o riduzioni in funzione delle caratteristiche proprie di ogni singolo cespite. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia, economicità dell’azione amministrativa a individuare i casi in cui si procede alla determinazione del prezzo di vendita di ogni singolo bene previa verifica di congruità da parte del competente Ufficio provinciale del territorio dell'Agenzia delle Entrate.”.

 

Art. 24

Modifica dell’art. 12 della legge regionale n. 10 del 2000

 

1. Al comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale n. 10 del 2000, l’ultimo periodo è soppresso.

 

Art. 25

Modifica dell’art. 13 della legge regionale n. 10 del 2000

 

1. Al comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale n. 10 del 2000, le parole: “con richiesta del parere di congruità all'Agenzia del demanio, ai sensi dell’articolo 12, comma 1 ter, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011” sono eliminate.

 

 

Capo VII

Disposizioni varie e finali

 

Art. 26

Modifica dell’articolo 233 della legge regionale n. 3 del 1999

 

1. All’articolo 233 della legge regionale 21 aprile 1999, n.3 (Riforma del sistema regionale e locale), il comma 5 è abrogato.

 

Art. 27

Contributi per risolvere criticità ambientali derivanti da eventi calamitosi

 

1. Al fine di risolvere criticità di natura ambientale o territoriale determinatesi nei territori dei Comuni di Ravenna, Alfonsine, Bagnacavallo, Conselice, Fusignano e Lugo, a seguito degli eventi calamitosi dell’anno 2023, non riconducibili all’ambito di applicazione delle ordinanze regionali emanate in costanza di emergenza, la Regione è autorizzata a concedere contributi speciali a favore di detti Comuni o loro Unioni.

 

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2025, per l’acquisizione di servizi volti a completare il ripristino dello stato dei luoghi precedente agli eventi sopra citati, a vantaggio dei territori interessati, delle loro comunità e dei soggetti che vi operano.  La Giunta regionale definisce con propri atti criteri e condizioni per l’assegnazione delle risorse agli enti beneficiari.

 

3.  Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2025 la Regione fa fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 31 marzo 2025, n. 4 (BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2025-2027) nell’ambito della Missione 20- Fondi ed accantonamenti, Programma 1 – Fondo di riserva. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

 

Art. 28

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

 

 


 

ALLEGATO A

 

ABROGAZIONI

Leggi regionali:

 

  1. LEGGE REGIONALE 24 giugno 2003, n. 11 (Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto di idoneità sanitaria):
  2. LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1972, n. 1 (ESERCIZIO PROVVISORIO PER IL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1972 Legge regionale n.1 del 1972);
  3. LEGGE REGIONALE 4 luglio 1973, n. 24 (PROTRAZIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1972 AL 31 DICEMBRE 1973 AI SENSI DELLA LEGGE 30 MARZO 1973, N. 93);
  4. LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1973, n. 2 (ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO);
  5. LEGGE REGIONALE 6 novembre 1974, n. 49 (FINANZIAMENTO INTEGRATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PROGRAMMATE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 23 MARZO 1973, N. 18 "NORME PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NELLE AREE DEPRESSE DEL TERRITORIO EMILIANO - ROMAGNOLO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 20 OTTOBRE 1971, N. 912);
  6. LEGGE REGIONALE 25 maggio 1974, n. 19 (RIFINANZIAMENTO E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 4 APRILE 1973, N. 20 "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE E DELLE COOPERATIVE AGRICOLE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI);
  7. LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1974, n. 7 (RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 4 APRILE 1973, N. 20 "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE E DELLE COOPERATIVE AGRICOLE" E PARZIALE MODIFICA DEGLI ARTICOLI 1 E 2);
  8. LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1974, n. 3 (ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1974);
  9. LEGGE REGIONALE 16 maggio 1975, n. 32 (RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 4 APRILE 1973, N. 20 "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE E DELLE COOPERATIVE AGRICOLE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - RIFINANZIAMENTO E MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 1973, N. 29 "POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE PRODUTTIVE ZOOTECNICHE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI);
  10. LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1975, n. 11 (ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1975);
  11. LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1976, n. 9 (ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1976);
  12. LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1977, n. 1 (ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1977):
  13. LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1978, n. 8 (MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 GENNAIO 1978, N. 1 "ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1978):
  14. LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1978, n. 1 (ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1978);
  15. LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1979, n. 1 (ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1979).

 

Singole norme:

 

-          Articoli 32, 33, 34 della Sezione II “Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2003” del Capo III “Disposizioni di adeguamento normativo in materia sanitaria”, della Legge regionale 22 ottobre 2018, n. 14 “Attuazione della sessione europea regionale 2018 – Abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative”;

 

-          Articolo 16 della Legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 “Disciplina degli accertamenti della disabilità - Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”.