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Legislatura XII - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 2036
Presentato in data: 05/02/2026
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Interventi a sostegno dei settori produttivi dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, modifiche della legge regionale 4 marzo 2019, n. 2 (Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 e dei regolamenti regionali 15 novembre 1991, n. 29 e 5 aprile 1995, n. 18) e altri adeguamenti normativi". (Delibera di Giunta n. 147 del 02 02 26)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

Interventi a sostegno dei settori produttivi dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura, modifiche della legge regionale 04 marzo 2019, n. 2 (Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 e dei regolamenti regionali 15 novembre 1991, n. 29 e 5 aprile 1995, n. 18) e altri adeguamenti normativi


 


 

RELAZIONE

 

Il progetto di legge nasce dall’esigenza di rafforzare il sostegno economico e tecnico ai comparti agricolo, zootecnico e della pesca, con strumenti flessibili e mirati, comparti che rappresentano un pilastro dell’economia dell’Emilia-Romagna. Allo stesso tempo, si interviene per aggiornare e rendere più efficace la normativa regionale in materia di apicoltura, introducendo alcune modifiche mirate su aspetti quali distanze, obblighi di vigilanza, nonché sul sistema sanzionatorio, ed infine sono introdotti alcuni adeguamenti all’articolo 27 della Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 18 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024)” per quanto riguarda gli interventi di potenziamento degli istituti agrari.

La Regione intende mettere in campo strumenti concreti per accompagnare le imprese agricole e zootecniche, nonché quelle della pesca e dell’acquacoltura, in un contesto caratterizzato da forti oscillazioni dei mercati e da crescenti difficoltà. Gli interventi previsti spaziano dall’adozione di tecniche colturali innovative e più sostenibili, al mantenimento delle razze autoctone e della biodiversità, fino alla protezione degli allevamenti ittici da fenomeni come l’anossia o la proliferazione di alghe e il contrasto alle specie invasive. Si tratta di misure che non solo garantiscono un sostegno economico immediato, ma contribuiscono a preservare il patrimonio produttivo regionale.

Una parte significativa del progetto di legge è dedicata all’aggiornamento della legge regionale n. 2/2019 recante le norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna, che si distingue nel panorama nazionale per la salvaguardia e la tutela della sottospecie di ape autoctona presente nella nostra regione: l'Apis mellifera ligustica, la così detta "ape italiana".

L’aggiornamento ha anche l’obiettivo di adeguare la legge regionale alla normativa nazionale in materia di sistemi di registrazione e identificazione in apicoltura di cui al Decreto Legislativo n. 134/2022 “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429” e ai decreti nazionali applicativi (Decreto Ministero della Salute 7 marzo 2023), in particolare gli articoli che trattano la movimentazione degli apiari, l’identificazione degli apiari e alcune fattispecie sanzionatorie.

Le modifiche introdotte riguardano diversi aspetti:

        la definizione più precisa di “apiario in stato di abbandono”, per contrastare situazioni di incuria che possono favorire la diffusione di malattie;

        la disciplina delle distanze tra apiari, che sarà regolata dalla Giunta regionale;

        le segnalazioni tempestive dei casi di avvelenamento o mortalità sospetta delle api;

        un sistema di vigilanza e controllo più chiaro, affidato alle Aziende USL e ai settori regionali competenti;

        un maggior dettaglio dell’impianto sanzionatorio che prevede anche l’introduzione del meccanismo della diffida.

L’ultima parte della legge riguarda la modifica all’intervento di potenziamento degli istituti agrari, istituito con l’articolo 27 della Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 18 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024)”. Viene infatti soppressa la parola “biennali” per semplificare la procedura di presentazione dei progetti.

Per rendere operative le misure previste dal progetto di legge, la Regione prevede l’impiego di risorse significative: oltre 5,7 milioni di euro per il 2026 e circa 3,3 milioni per ciascuno dei due anni successivi. Si tratta di un impegno concreto che testimonia la volontà di accompagnare questi comparti con strumenti stabili e programmati nel tempo.

In sintesi, il progetto di legge si propone di offrire risposte immediate alle imprese agricole, zootecniche e della pesca; dall’altro, rafforza la normativa sull’apicoltura, riconoscendo al settore apistico un ruolo centrale per la biodiversità ed infine semplifica l’erogazione dei contributi agli istituti agrari.

Di seguito, l’analisi del contenuto degli articoli della normativa.

All’articolo 1, comma 1, la Regione indica le finalità della legge in progetto, esprimendo la propria intenzione di rinnovare le linee di intervento a sostegno dei settori produttivi dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura, di apportare modifiche alla legge regionale 4 marzo 2019, n. 2 e di introdurre alcuni adeguamenti all’articolo 27 della Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 18 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024)” per quanto riguarda gli interventi di potenziamento degli istituti agrari.

Gli articoli di cui al Capo I sono dedicati al rinnovo delle linee di intervento a sostegno dei settori produttivi dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

In particolare, l’articolo 2, al comma 1, prevede che la Regione, al fine di fronteggiare le sfide di mercato del comparto delle produzioni vegetali, di limitare la contrazione degli areali produttivi e di migliorare le metodologie produttive, approva specifici interventi per l’erogazione di contributi alle imprese agricole.

Il comma 2 dispone che tali interventi, che devono essere attivati attraverso specifici avvisi pubblici, sono volti a finanziare l’adozione di particolari tecniche colturali e l’utilizzo di sementi o tubero-semi certificati; l’impiego di mezzi tecnici per il miglioramento e la protezione delle colture; l’adesione a regimi di qualità.

Al comma 3 si precisa che possono essere altresì attivati interventi di assistenza tecnica rivolti alle Organizzazioni di produttori riconosciute dalla Regione per contrastare la diffusione di particolari fitopatie o organismi nocivi a tutela delle colture arboree.

L’articolo 3, al comma 1, prevede che la Regione, al fine di valorizzare il patrimonio zootecnico regionale e di tutelarne il comparto produttivo, approva specifici interventi per l’erogazione di contributi agli allevatori, alle Associazioni di allevatori e agli Enti selezionatori, riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 (Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154).

Il comma 2 dispone che tali interventi, attivati attraverso specifici avvisi pubblici, sono volti a finanziare il mantenimento delle razze autoctone e la salvaguardia della biodiversità; il miglioramento genetico e qualitativo e la caratterizzazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico; il miglioramento del benessere animale; iniziative di prevenzione, eradicazione e salvaguardia del potenziale zootecnico collegate alla diffusione di epizoozie; attività di informazione e promozione e assistenza tecnica.

L’articolo 4, al comma 1, prevede che la Regione, al fine di contenere la diffusione di specie invasive o ripristinare la consistenza degli allevamenti danneggiati, per far fronte a periodi di fermo pesca o a perdite di produzione collegate a fenomeni di anossia o alla proliferazione di alghe o altre sostanze organiche e microorganismi presenti nelle acque marine, salmastre e dolci nonché per compensare la fluttuazione dei costi di produzione, attivi specifici avvisi pubblici per l’erogazione di indennizzi o contributi alle imprese del settore della pesca, alle imprese di acquacoltura titolari di concessioni di aree demaniali e alle imprese di acquacoltura estensiva in valle, nonché ai loro rispettivi consorzi.

L’articolo 5, al comma 1, stabilisce che gli avvisi pubblici di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono essere approvati con atto della Giunta regionale e che gli stessi devono determinare la tipologia dei beneficiari e delle spese ammissibili, le competenze in ordine all’attuazione degli interventi, nonché i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti o i parametri di calcolo degli indennizzi nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti di stato.

Al comma 2 si precisa che l'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari compete alla Regione o all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, previa approvazione di apposita convenzione, in relazione a quanto previsto dagli avvisi pubblici.

Gli articoli di cui al Capo II sono dedicati alle modifiche alla legge regionale 4 marzo 2019, n. 2.

L’articolo 6, al comma 1, sostituisce l’attuale rubrica dell’articolo 3 della legge regionale n. 2/2019 con la seguente rubrica: “Misure di difesa e divieti”.

Al comma 2 si sostituisce poi il testo dell’attuale comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 2/2019 con un nuovo testo, il quale prevede che la Regione, sentito il Tavolo apistico regionale di cui all’articolo 4 della citata legge regionale, promuove le attività per la difesa della salute delle api e per il controllo igienico-sanitario delle loro produzioni anche nell’ambito del Piano regionale integrato relativo alle attività di controllo nel campo della sicurezza alimentare, sanità e benessere animale di cui al regolamento (CE) n. 882/2004.

Il comma 3 va a sopprimere le seguenti parole di cui all’attuale comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale n. 2/2019, recante la definizione di apiario in stato di abbandono: “non identificato dal cartello identificativo previsto dalla norma dell’Anagrafe apistica nazionale, oppure anche se identificato”.

L’articolo 7, al comma 1, sostituisce l’intero testo dell’articolo 5 della legge regionale n. 2/2019 con un nuovo testo con cui si dispone che la Giunta regionale, con specifico atto da approvare entro il 31 dicembre 2026, debba disciplinare le distanze di rispetto tra gli apiari a cui devono attenersi gli apicoltori quando vengono costituiti nuovi apiari o quando vengono movimentati nel territorio regionale.

L’articolo 8, al comma 1, prevede alcune modifiche del testo dell’attuale comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale n. 2/2019, costituite dalla sostituzione delle parole “il funzionamento di stazioni collettive di fecondazione” con le parole “il funzionamento di stazioni di fecondazione”, nonché dall’aggiunta, alla fine dell’ultimo periodo, delle parole “sono vietate postazioni apistiche nomadi”.

L’articolo 9, al comma 1, dispone poi che al testo dell’attuale comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale n. 2/2019 devono essere aggiunte le seguenti parole “, fermo restando quanto previsto dal Decreto del Ministero della salute 7 marzo 2023, in attuazione dell’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 (Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53).”.

L’articolo 10, al comma 1, prevede la sostituzione dell’attuale comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 2/2019 con un nuovo testo in cui si specifica che le Aziende USL territorialmente competenti svolgono le funzioni di vigilanza e controllo per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni di cui agli articoli 3 e 8 della medesima legge regionale.

Il comma 2 sostituisce invece l’attuale comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 2/2019 con un nuovo testo attraverso il quale viene disposto che sono i Settori regionali competenti per territorio in materia di agricoltura a svolgere le funzioni di vigilanza e controllo per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni di cui agli articoli 5 e 7 della citata normativa regionale.

L’articolo 11 sostituisce integralmente l’articolo 10 della legge regionale n. 2/2019.

Al comma 1 vengono riviste le sanzioni applicabili in relazione alle violazioni definite nei diversi articoli della legge.

Al comma 2 si individuano le sanzioni da applicare al proprietario o al detentore degli alveari, o ad altri soggetti responsabili delle violazioni, che possono essere anche diversi dal proprietario o detentore di alveari.

Al comma 3 si specifica che la competenza delle Aziende USL territorialmente competenti e della Regione, in merito alle diverse fattispecie sanzionatorie.

Il comma 4 precisa che per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), c), f) e g) dell’articolo 10, qualora si tratti del primo accertamento presso il proprietario o detentore di alveari, l’autorità che effettua il controllo deve prescrivere al proprietario o al detentore, nel verbale, gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Si specifica poi che, se il proprietario o il detentore provvede ad ottemperare a tutte le prescrizioni imposte dall’autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, non si applicano le sanzioni relative alle violazioni riscontrate.

Il comma 5 relativamente alla sanzione di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 10, prevede un meccanismo simile a quello previsto dal comma 4 per consentire la regolarizzazione da parte dei trasgressori.

L’articolo 12, al comma 1, prevede di sopprimere le seguenti parole del comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale n. 2/2019: “inerenti alla movimentazione degli apiari”.

L’articolo 13, al comma 1, dispone che la Regione, al fine di favorire lo sviluppo, l’esercizio e la tutela dell’apicoltura previsti dalla legge regionale n. 2/2019, provvede alla realizzazione, direttamente o in collaborazione con altri enti ed organismi specializzati, delle seguenti attività:

 

a) azioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2019;

 

b) azioni di difesa della salute di api di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 2 del 2019, anche mediante la diffusione di linee guida e conoscenze scientifiche;

 

c) ideazione di cataloghi e prodotti multimediali, analisi ed elaborazione di dati, studi e ricerche per le finalità di cui al comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2019.

 

Il Capo III, composto di un solo articolo, contiene la modifica dell’articolo 27 della Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 18 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024)” per quanto riguarda gli interventi di potenziamento degli istituti agrari.

In particolare, al comma 1 dell’articolo 14 si prevede la soppressione della parola “biennali” nell’ambito del comma 1 dell’articolo 27 della Legge regionale n. 18 del 2023, per semplificare la presentazione dei progetti.

Il Capo IV ha ad oggetto le disposizioni finali della normativa e contiene solamente l’articolo 15, con cui si fa riferimento alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge.

L’articolo 15, che contiene la norma finanziaria, al comma 1 dispone infatti che agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, nel limite massimo di 5.740.000,00 euro per l’esercizio 2026, di 3.290.000,00 euro per l’esercizio 2027 e di 3.490.000,00 euro per l’esercizio 2028, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati, per euro 5.700.000,00 per l’esercizio 2026, per euro 3.250.000,00 per l’esercizio 2027 e per euro 3.450.000,00 per l’esercizio 2028 nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi –Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti”, e per euro 40.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi –Titolo 2 Spese d’investimento “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese d'investimento” del bilancio di previsione 2026-2028.

Al comma 2, che la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per l’attuazione del comma 1.

Al comma 3, che per gli esercizi successivi al 2028, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con quanto annualmente disposto dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).


 

Art. 1

Finalità

 

1. Con la presente legge, la Regione intende rinnovare le linee di intervento a sostegno dei settori produttivi dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura, apportare modifiche alla legge regionale 4 marzo 2019, n. 2 (Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 e dei regolamenti regionali 15 novembre 1991, n. 29 e 5 aprile 1995, n. 18) e introdurre alcuni adeguamenti all’articolo 27 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024)) per quanto riguarda gli interventi di potenziamento degli istituti agrari.

 

Capo I

Interventi a sostegno dei settori produttivi dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura

 

Art. 2

Interventi a sostegno delle produzioni vegetali

 

1. La Regione, al fine di fronteggiare le sfide di mercato del comparto delle produzioni vegetali, limitare la contrazione degli areali produttivi e migliorare le metodologie produttive, approva specifici interventi per l’erogazione di contributi alle imprese agricole.

 

2. Gli interventi, attivati attraverso specifici avvisi pubblici, sono volti a finanziare:

 

a) l’adozione di particolari tecniche colturali e l’utilizzo di sementi o tubero-semi certificati;

 

b) l’impiego di mezzi tecnici per il miglioramento e la protezione delle colture;

 

c) l’adesione a regimi di qualità.

 

3. Possono altresì essere attivati interventi di assistenza tecnica o azioni dimostrative e di informazione, rivolti alle Organizzazioni di produttori riconosciute dalla Regione, per contrastare la diffusione di particolari fitopatie o organismi nocivi a tutela delle colture arboree.

 

Art. 3

Interventi a sostegno del settore zootecnico

 

1. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio zootecnico regionale e tutelarne il comparto produttivo, approva specifici interventi per l’erogazione di contributi agli allevatori, alle Associazioni di allevatori e agli Enti selezionatori, riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 (Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154).

 

2. Gli interventi, attivati attraverso specifici avvisi pubblici, sono volti a finanziare:

 

a) il mantenimento delle razze autoctone e la salvaguardia della biodiversità;

 

b) il miglioramento genetico e qualitativo e la caratterizzazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico;

 

c) il miglioramento del benessere animale;

 

d) iniziative di prevenzione, eradicazione e salvaguardia del potenziale zootecnico collegate alla diffusione di epizoozie;

 

e) attività di informazione e promozione e assistenza tecnica.

 

Art. 4

Interventi a sostegno del settore della pesca e acquacoltura

 

1. La Regione, al fine di contenere la diffusione di specie invasive o ripristinare la consistenza degli allevamenti danneggiati, per far fronte a periodi di fermo pesca o a perdite di produzione collegate a fenomeni di anossia o alla proliferazione di alghe o altre sostanze organiche e microorganismi presenti nelle acque marine, salmastre e dolci, nonché per compensare la fluttuazione dei costi di produzione, attiva specifici avvisi pubblici per l’erogazione di indennizzi o contributi alle imprese del settore della pesca, alle imprese di acquacoltura titolari di concessioni di aree demaniali e alle imprese di acquacoltura estensiva in valle, nonché ai loro rispettivi consorzi.

 

Art. 5

Modalità attuative

 

1. Gli avvisi pubblici di cui agli articoli 2, 3 e 4, approvati con atto della Giunta regionale, determinano la tipologia dei beneficiari e delle spese ammissibili, le competenze in ordine all’attuazione degli interventi, i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti o i parametri di calcolo degli indennizzi nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti di stato.

 

2. L'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari compete alla Regione o all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)), previa approvazione di apposita convenzione, in relazione a quanto previsto dagli avvisi pubblici.

 

Capo II

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2019 e interventi per lo sviluppo,

l’esercizio e la tutela dell’apicoltura

 

Art. 6

Modifiche all’art. 3 della legge regionale n. 2 del 2019

 

1. La rubrica dell’articolo 3 della legge regionale 4 marzo 2019, n. 2 (Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 e dei regolamenti regionali 15 novembre 1991, n. 29 e 5 aprile 1995, n. 18) è sostituita dalla seguente:

“Misure di difesa e divieti”.

 

2. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 2 del 2019 è sostituito dal seguente:

 

1. La Regione, sentito il Tavolo apistico regionale di cui all’articolo 4, promuove le attività per la difesa della salute delle api e per il controllo igienico-sanitario delle loro produzioni anche nell’ambito del Piano regionale integrato relativo alle attività di controllo nel campo della sicurezza alimentare, sanità e benessere animale di cui al regolamento (CE) n. 882/2004.

 

3. Al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale n. 2 del 2019 le parole “non identificato dal cartello identificativo previsto dalla norma dell’Anagrafe apistica nazionale, oppure, anche se identificato,” sono soppresse.

 

Art. 7

Modifiche all’art. 5 della legge regionale n. 2 del 2019

 

1. L’articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2019 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 5

Disciplina delle distanze fra apiari

 

1. Con specifico atto da approvare entro il 31 dicembre 2026, la Giunta regionale disciplina le distanze di rispetto tra gli apiari a cui devono attenersi gli apicoltori quando vengono costituiti nuovi apiari o quando vengono movimentati nel territorio regionale.”

 

Art. 8

Modifiche all’art. 7 della legge regionale n. 2 del 2019

 

1. Nel comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2019 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) le parole “il funzionamento di stazioni collettive di fecondazione” sono sostituite dalle seguenti: “il funzionamento di stazioni di fecondazione”;

 

b) alla fine dell’ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole “e sono vietate postazioni apistiche nomadi”.

 

Art. 9

Modifiche all’art. 8 della legge regionale n. 2 del 2019

 

1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2019 sono aggiunte le seguenti parole “, fermo restando quanto previsto dal Decreto del Ministero della salute 7 marzo 2023, in attuazione dell’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 (Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53).”.

 

Art. 10

Modifiche all’art. 9 della legge regionale n. 2 del 2019

 

1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2019 è sostituito dal seguente:

 

1. Le Aziende USL territorialmente competenti svolgono le funzioni di vigilanza e controllo per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni di cui agli articoli 3 e 8.

 

2. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 2 del 2019 è sostituito dal seguente:

 

2. I Settori regionali competenti per territorio in materia di agricoltura svolgono le funzioni di vigilanza e controllo per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni di cui agli articoli 5 e 7.

 

Art. 11

Modifiche all’art. 10 della legge regionale n. 2 del 2019

 

1. L’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2019 è sostituito dal seguente:

 

1. Per la violazione delle norme e degli obblighi derivanti dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

 

a) nel caso di apiario privo del cartello identificativo previsto dalla normativa dell’Anagrafe apistica nazionale, si applica la sanzione prevista dal comma 8 dell’articolo 18 del Decreto legislativo n. 134 del 2022;

 

b) nei casi di apiari in stato di abbandono per situazioni, in tutto o in parte, in evidente stato di incuria riguardo alla gestione e l’accudimento delle famiglie di api, dei nuclei o sciami artificiali e con la presenza di materiali apistici che determinano il fenomeno del saccheggio: da euro 500,00 ad euro 3.000,00;

 

c) nel caso di inosservanza alle disposizioni sulle distanze di rispetto tra gli apiari stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5 inerente alla disciplina della movimentazione degli apiari: da euro 500,00 ad euro 3.000,00;

 

d) per l’inadempienza alle prescrizioni di cui all’articolo 6 quando è impiegato materiale apistico diverso da famiglie o nuclei per l’impollinazione: da 1.000 euro a 4.000 euro;

 

e) nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 7 relativamente allo svolgimento di attività di selezione e moltiplicazione di api regine e di materiale apistico vivo di sottospecie diverse da Apis mellifera ligustica, ovvero nell’ipotesi di allevamento di api diverse da Apis mellifera ligustica in zone di conservazione o in zone di rispetto di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 7: da euro 3.000,00 ad euro 9.000,00;

 

f) nel caso di inosservanza delle previsioni di cui al comma 2 dell’articolo 7 relativamente all’introduzione di api appartenenti a sottospecie diverse da Apis mellifera ligustica, nonché in caso di violazione del divieto di postazioni apistiche nomadi in zone di rispetto: da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00;

 

g) nel caso di violazione delle disposizioni stabilite dalla Giunta regionale con riferimento ai commi 3 e 4 dell’articolo 7: 500,00 euro a 3.000,00;

 

h) in caso di violazioni alle disposizioni previste per la tutela delle api e degli insetti pronubi dai trattamenti fitosanitari di cui all’articolo 8, commi 1, 2 e 3: da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00, fatto salvo il caso in cui le violazioni riguardino il mancato rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni riportate in etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, per le quali si applicano le sanzioni stabilite all’ articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari).

 

2. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), f) e g) si applicano al proprietario o al detentore degli alveari, quelle di cui alle lettere d) e h) si applicano ai soggetti responsabili delle violazioni, anche diversi dal proprietario o detentore di alveari.

 

3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), d) ed h) sono applicate dalle Aziende USL territorialmente competenti che ne introitano i relativi proventi. La sanzione di cui al comma 1, lettere c), e), f) e g) è applicata dalla Regione che ne introita i relativi proventi.

 

4. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), c), f) e g), qualora si tratti del primo accertamento presso il proprietario o detentore di alveari, l’autorità che effettua il controllo prescrive al proprietario o al detentore, nel verbale, gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Se il proprietario o il detentore ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall’autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, non si applicano le sanzioni relative alle violazioni riscontrate.

 

5. Per le violazioni di cui al comma 1 lettera e) qualora si tratti del primo accertamento presso il proprietario o detentore di alveari, l’autorità che effettua il controllo prescrive al proprietario o al detentore, nel verbale, gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a 12 mesi per provvedere. Se il proprietario o il detentore ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall’autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, non si applicano le sanzioni relative alle violazioni riscontrate.

 

Art. 12

Modifiche all’art. 11 della legge regionale n. 2 del 2009

 

1. Nel comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale n. 2 del 2019, le parole “inerenti alla movimentazione degli apiari” sono soppresse.

 

Art. 13

Finanziamento delle attività per lo sviluppo, l’esercizio e la tutela dell’apicoltura

 

1. Al fine di favorire lo sviluppo, l’esercizio e la tutela dell’apicoltura, previsti dalla legge regionale n. 2 del 2019, la Regione realizza, direttamente o in collaborazione con altri enti ed organismi specializzati, le seguenti attività:

 

a) azioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2019;

 

b) azioni di difesa della salute di api di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 2 del 2019, anche mediante la diffusione di linee guida e conoscenze scientifiche;

 

c) ideazione di cataloghi e prodotti multimediali, analisi ed elaborazione di dati, studi e ricerche per le finalità di cui al comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2019.

 

Capo III

Interventi a sostegno degli istituti agrari

 

Art. 14

Modifiche all’art. 27 della legge regionale n. 18 del 2023

 

1. Al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale n. 18 del 2023 la parola “biennali” è soppressa.

 

Capo IV

Disposizioni finali

 

Art.15

Norma finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, nel limite massimo di 5.740.000,00 euro per l’esercizio 2026, di 3.290.000,00 euro per l’esercizio 2027 e di 3.490.000,00 euro per l’esercizio 2028, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati, per euro 5.700.000,00 per l’esercizio 2026, per euro 3.250.000,00 per l’esercizio 2027 e per euro 3.450.000,00 per l’esercizio 2028 nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi –Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti”, e per euro 40.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi –Titolo 2 Spese d’investimento “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese d'investimento” del bilancio di previsione 2026-2028.

 

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per l’attuazione del comma 1.

 

3. Per gli esercizi successivi al 2028, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con quanto annualmente disposto dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).