Testo:
AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLA FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL’EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH, A SEGUITO DI INCORPORAZIONE DEL MUSEO EBRAICO DI BOLOGNA, E ALLA FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA
RELAZIONE
L’intervento normativo riguarda l’autorizzazione alla partecipazione della Regione alla Fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah – MEIS di Ferrara, in ragione della fusione per incorporazione della Fondazione Museo Ebraico di Bologna (Fondazione MEB), e alla Fondazione Teatro Comunale di Bologna.
In ragione di ciò l’articolato è organizzato per capi. Il primo capo di due articoli è dedicato alla partecipazione alla Fondazione MEIS. Il secondo capo, composto anche in questo caso di due articoli, è dedicato alla Fondazione Teatro Comunale di Bologna. Il terzo capo composto da tre articoli disciplina le norme comuni.
CAPO I
La Regione partecipa alla Fondazione MEIS ai sensi dell’articolo 5 bis della legge regionale 3 marzo 2016 n. 3 (Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna), introdotto dalla L.r. 3/2021.
La Regione, inoltre, si è fatta parte attiva per propiziare una integrazione tra la Fondazione MEIS e la Fondazione MEB al fine di realizzare un polo unico museale della memoria dell’ebraismo sul territorio regionale.
I due Enti hanno avviato il percorso di fusione per incorporazione della Fondazione MEB nella Fondazione MEIS, essendo quest’ultima più grande, strutturata e di livello nazionale. La Fondazione MEIS, infatti, è stata costituita a seguito dell’adozione della Legge 17 aprile 2003, n. 91 (Istituzione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah).
La fusione, dunque, è orientata a realizzare una pluralità di obiettivi.
In primo luogo, i due enti perseguono già oggi scopi sostanzialmente coincidenti (gestione museale). La fusione di attività omogenee garantirà il rafforzamento della missione culturale comune. Un’unica governance permetterà cioè di allineare visione, programmazione culturale e politiche educative, evitando sovrapposizioni, oltre che maggiore flessibilità e valorizzazione dei due Musei (Bologna e Ferrara) in considerazione delle specifiche competenze assunte negli ambiti della ricerca e della diffusione della storia e della cultura ebraica.
In secondo luogo, si realizza l’unificazione di funzioni amministrative con possibile riduzione dei costi e un utilizzo più efficiente delle risorse economiche e umane. Le finalità istituzionali dei due enti saranno più efficacemente perseguite.
Infine, sarà ampliata la rete operativa del MEIS, consolidandone la funzione di “polo di riferimento” con una presenza territoriale più articolata, con possibilità di maggiore riconoscimento sia a livello nazionale che sovrannazionale. Per il MEB parallelamente la possibilità di una visibilità più “nazionale”, che tende al raggiungimento di un pubblico sempre più vasto e diversificato.
Il nuovo Statuto della Fondazione MEIS (ente incorporante), modificato per tenere conto degli attuali assetti di governance nella Fondazione MEB, permette il coinvolgimento della Comunità Ebraica di Bologna pur senza appartenere alla futura compagine associativa. La sede legale (in Ferrara) rimarrà immutata. Mentre sarà aggiunta una sede operativa in Bologna per le attività del MEB.
Sotto il profilo economico e patrimoniale si può annoverare un ulteriore obiettivo perseguito dalla fusione. Infatti, con l’“accorpamento” degli Enti i due distinti patrimoni si fondono in un unico patrimonio. In particolare, il patrimonio netto della Fondazione MEB verrà imputato alla incorporante Fondazione MEIS la quale – ad esito dell’operazione straordinaria – avrà un patrimonio netto complessivamente pari ad euro 9.792.717,00, proveniente per euro 8.884.080,00 dal “MEIS pre fusione” ed euro 908.637,00 dal MEB; tuttavia, la destinazione d’uso del patrimonio della incorporanda Fondazione “Museo Ebraico di Bologna MEB” non subirà variazione, mantenendo quella originaria.
Sotto un profilo giuridico la fusione per incorporazione avverrà ai sensi dell’art. 42bis del Codice civile. In particolare, per effetto della prospettata fusione per incorporazione la Fondazione MEIS subentrerà in tutti i diritti e gli obblighi della Fondazione MEB, che andrà ad estinguersi. Pertanto, tutti i rapporti giuridici ed economici in capo alla Fondazione MEB, anche anteriori alla fusione, verranno “proseguiti” dalla Fondazione MEIS, con ciò assicurandosi una soluzione di continuità.
La partecipazione regionale alla Fondazione MEIS post fusione prevede di concedere un contributo annuale pari ad € 500.000,00 per l’esercizio 2027 ed € 500.000,00 per l’esercizio 2028. Gli oneri derivanti dalla partecipazione attualmente in essere ai sensi dell’articolo 5 bis della Legge regionale 03 marzo 2016, n. 3, incidenti sull’esercizio 2026, sono coperti dalla legge 3/2016 medesima.
CAPO II
In questo capo si disciplina la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Teatro Comunale di Bologna, fondazione lirico-sinfonica derivante dalla trasformazione dell’Ente autonomo Teatro Comunale di Bologna nell’ambito del processo di riordino degli enti lirici avviato dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successivamente integrato dalla normativa statale di settore.
Le fondazioni lirico-sinfoniche sono qualificate dall’ordinamento statale come soggetti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale e svolgono funzioni di particolare rilievo per la produzione lirica, sinfonica e concertistica, per la formazione musicale, culturale e sociale della collettività e per la promozione della cultura musicale anche in ambito nazionale e internazionale. In tale quadro, la partecipazione della Regione alla Fondazione Teatro Comunale di Bologna trova oggi il proprio fondamento nelle disposizioni statali richiamate dal progetto di legge e negli atti di programmazione adottati ai sensi della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo).
La legge regionale n. 13 del 1999 costituisce la disciplina generale di riferimento per l’intervento regionale in materia di spettacolo dal vivo e prevede che la Regione orienti la propria azione alla promozione della produzione, della circuitazione, della mobilità e della formazione del pubblico, favorendo la collaborazione fra soggetti pubblici e privati e il consolidamento del rapporto dei soggetti dello spettacolo con il territorio regionale. Nell’ambito di tale cornice programmatoria, il sostegno regionale alla Fondazione Teatro Comunale di Bologna è stato finora regolato attraverso specifiche disposizioni degli atti di programmazione e mediante convenzioni triennali, che disciplinano la concessione del contributo regionale alla fondazione lirico-sinfonica.
Alla luce del rilievo istituzionale, culturale e territoriale della Fondazione Teatro Comunale di Bologna, nonché delle specificità del ruolo da essa svolto nel sistema regionale dello spettacolo dal vivo, si ritiene opportuno regolare con legge la partecipazione regionale, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 64 dello Statuto regionale per la partecipazione della Regione a fondazioni, associazioni e altri organismi. L’intervento legislativo consente di ricondurre in modo espresso tale partecipazione al quadro statutario regionale, definendone presupposti, condizioni, modalità di esercizio dei diritti connessi e forme di sostegno finanziario.
La partecipazione regionale alla Fondazione Teatro Comunale di Bologna prevede di concedere un contributo annuale pari ad € 3.000.000,00 per l’esercizio 2027 ed € 3.200.000,00 per l’esercizio 2028. Gli oneri derivanti dalla convenzione triennale attualmente in essere ai sensi della legge regionale n. 13 del 1999, incidenti sull’esercizio 2026, sono coperti dalla legge 13/1999 medesima.
CAPO III
In questo capo sono disciplinate le norme comuni ad entrambi i Capi precedenti. In particolare sono puntualmente indicati i mezzi di copertura degli oneri derivanti dall’articolo 2 e dall’articolo 4, unitamente alle necessarie autorizzazioni contabili. I successivi articoli dispongono l’abrogazione della vecchia norma di autorizzazione alla partecipazione alla Fondazione M.E.I.S. e la data di entrata in vigore della legge.
Di seguito il contenuto degli articoli:
CAPO I “Partecipazione alla Fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo – MEIS - a seguito di incorporazione del Museo Ebraico di Bologna”
Articolo 1 “Autorizzazione e finalità”
L’articolo, in linea con il disposto dell’articolo 64 dello Statuto regionale, ha lo scopo di autorizzare la partecipazione alla Fondazione Museo Nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah in ragione delle nuove attività che andrà a svolgere a seguito della incorporazione della Fondazione Museo Ebraico di Bologna.
Articolo 2 “Partecipazione della Regione”
L’articolo si occupa di definire:
- la misura della partecipazione – attraverso il contributo annuale – alle attività della Fondazione in ragione della gestione sia del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah – MEIS di Ferrara che del Museo Ebraico di Bologna;
- l’obbligo per la Fondazione alla resa annuale (entro il 30 novembre) del programma delle attività per l’esercizio successivo;
- l’obbligo per la Fondazione alla resa (entro il 30 aprile) del bilancio consuntivo e la relativa relazione sulla gestione;
- le ulteriori condizioni a cui è subordinata la partecipazione regionale;
- individuare in capo al Presidente, o suo delegato, l’esercizio dei diritti connessi alla partecipazione, e all’individuazione dei rappresentanti regionali negli organi della Fondazione.
CAPO II “Partecipazione alla Fondazione Teatro Comunale di Bologna”
L’articolo 3 “Autorizzazione e finalità”
L’articolo autorizza la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Teatro Comunale di Bologna, richiamando la normativa statale che disciplina le fondazioni lirico-sinfoniche e precisando che la partecipazione regionale è regolata dalle norme statali vigenti e dalle disposizioni della presente legge. La disposizione valorizza il collegamento fra la funzione nazionale della Fondazione e il suo radicamento nel sistema culturale regionale.
L’articolo 4 “Partecipazione della Regione”
L’articolo disciplina le modalità della partecipazione regionale. In particolare, prevede la concessione di un contributo annuale, determinato per gli esercizi 2027 e 2028 entro il limite massimo indicato dalla legge e, per gli esercizi successivi, nell’ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
La medesima disposizione individua, inoltre, gli obblighi informativi e rendicontativi a carico della Fondazione, prevedendo la presentazione alla Regione, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di competenza, di una relazione artistica e di un programma di attività corredato dal relativo piano finanziario, nonché, entro il 30 aprile dell’anno successivo, di una relazione sulle attività realizzate. Tali previsioni assicurano un raccordo stabile fra sostegno regionale, programmazione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, garantendo al contempo continuità ai programmi della Fondazione e coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Infine, autorizza il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, a compiere gli atti necessari al perfezionamento della partecipazione e all’esercizio dei relativi diritti, e stabilisce che la Giunta regionale nomini i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione secondo quanto previsto dallo statuto della medesima.
CAPO III “Norme comuni”
Articolo 5 “Norma finanziaria”
Gli oneri derivanti dall'articolo 2, pari ad euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2027 e 2028, sono coperti mediante i fondi a tale scopo accantonati nell’ambito del fondo speciale.
Gli oneri derivanti dall'articolo 4, pari ad euro 3.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2027 e ad euro 3.200.000,00 per l’esercizio finanziario 2028, sono coperti mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 29 dicembre 2025, n. 13 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028), a valere sulla legge regionale n. 13 del 1999 (Norme in materia di spettacolo).
Per l’esercizio finanziario 2026 in corso, la presente legge non prevede oneri dato che si dispone l’entrata in vigore il 01 gennaio 2027, tuttavia essendo già in essere la partecipazione alla Fondazione M.E.I.S. e il supporto alla programmazione della Fondazione Teatro Comunale di Bologna tramite convenzione triennale gli oneri da ciò derivanti sono finanziati nell’ambito delle leggi vigenti che ne hanno autorizzato le rispettive spese.
Articolo 6 “Abrogazioni”
Il Capo I della presente legge va a sostituire, abrogandola, la disposizione che autorizzava la partecipazione alla Fondazione M.E.I.S. contenuta nell’articolo 5 bis della Legge regionale 03 marzo 2016, n. 3.
Articolo 7 "Entrata in vigore"
L'articolo stabilisce che il termine di entrata in vigore è il 01 gennaio 2027.
CAPO I
Partecipazione alla Fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo – MEIS - a seguito di incorporazione del Museo Ebraico di Bologna
Articolo 1
Autorizzazione e finalità
1. Al fine di concorrere alla conoscenza, alla trasmissione e alla valorizzazione della storia, della cultura e dell’esperienza ebraica in Emilia-Romagna e nel contesto italiano la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto regionale, alla Fondazione Museo Nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah, istituita ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della legge 17 aprile 2003, n. 91 (Istituzione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah) quale entità risultate dalla incorporazione per fusione della Fondazione Museo Ebraico di Bologna.
Articolo 2
Partecipazione della Regione
1. La Regione è autorizzata a concedere alla Fondazione un contributo annuale il cui importo viene definito entro il limite massimo di euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, mentre per gli esercizi successivi al 2028 il limite massimo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
2. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno il documento previsionale programmatico dell’attività relativa all’esercizio successivo.
3. La Regione, allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione, concede e liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
4. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione illustrante gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati.
5. La partecipazione della Regione alla Fondazione è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:
a) che lo statuto e le iniziative della Fondazione siano conformi ai principi dello statuto della Regione Emilia-Romagna;
b) che la Fondazione non persegua fini di lucro.
6. Il Presidente della Giunta, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla Fondazione e ad esercitare i diritti connessi.
7. Il Presidente della Giunta designa il rappresentante della Regione nella Fondazione.
CAPO II
Partecipazione alla Fondazione Teatro Comunale di Bologna
Articolo 3
Autorizzazione e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, che persegue gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e di promozione e sostegno della cultura di cui alla legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), partecipa alla Fondazione Teatro Comunale di Bologna ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato), del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59), del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345 (Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche) convertito con modificazioni dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6 e del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo) convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.
2. La partecipazione della Regione è regolata dalle norme statali vigenti, nonché dalle disposizioni della presente legge.
Articolo 4
Partecipazione della Regione
1. La Regione è autorizzata a concedere alla Fondazione un contributo annuale il cui importo viene stabilito in un importo massimo di euro 3.000.000,00 per l’esercizio 2027 ed euro 3.200.000,00 per l’esercizio 2028, mentre per gli esercizi successivi al 2028 viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
2. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza una relazione artistica e un programma di attività, corredato del relativo piano finanziario.
3. La Regione, allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione, concede e liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
4. La Fondazione è tenuta a presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza una relazione che attesti la realizzazione del programma svolto, contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate.
5. La partecipazione della Regione alla Fondazione è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:
a) che lo statuto e le iniziative della Fondazione siano conformi ai principi dello statuto della Regione Emilia-Romagna;
b) che la Fondazione non persegua fini di lucro.
6. Il Presidente della Giunta, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla Fondazione e ad esercitare i diritti connessi.
7. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione Teatro Comunale di Bologna secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione medesima.
CAPO III
Norme comuni
Articolo 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 2, nel limite massimo di euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2027 e 2028, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti, “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.
2. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 4, nel limite massimo di euro 3.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2027 e di euro 3.200.000,00 per l’esercizio finanziario 2028, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 29 dicembre 2025, n. 13 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028), a valere sulla legge regionale n. 13 del 1999 (Norme in materia di spettacolo) , nell'ambito della Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.
3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l’attuazione dei commi 1 e 2.
4. Per gli esercizi successivi al 2028 agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Articolo 6
Abrogazioni
1. L’articolo 5 bis della legge regionale 3 marzo 2016, n. 3 (Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della Storia del Novecento in Emilia-Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo e della Shoah) è abrogato a seguito dell’entrata in vigore della presente legge.
Articolo 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2027.
