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Legislatura XII - Progetto di legge (testo presentato)

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Oggetto n. 3317
Presentato in data: 29/09/2026
Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Nuova disciplina in materia di cooperazione internazionale, promozione della cultura della pace e dei diritti umani. Abrogazione della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12". (Delibera di Giunta n. 1598 del 28 09 26)

Presentatori:

Giunta

Testo:

 

Nuova disciplina in materia di cooperazione internazionale, promozione della cultura della pace e dei diritti umani.

Abrogazione della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12

 


RELAZIONE

 

La proposta di legge interviene sulla disciplina regionale in materia di cooperazione internazionale, promozione della pace, dei diritti umani e cittadinanza globale, sostituendo e riordinando la legge regionale 24 giugno 2002, n. 12, alla luce dell’evoluzione del quadro normativo, istituzionale e operativo intervenuta negli oltre vent’anni successivi alla sua approvazione.

L’intervento muove dall’esigenza di aggiornare una disciplina che, pur avendo costituito nel tempo il riferimento per l’azione regionale in materia di cooperazione e solidarietà internazionale e di promozione della cultura della pace, necessita oggi di essere ricomposta in un quadro maggiormente coerente con il contesto nazionale ed europeo, con l’esperienza maturata dalla Regione e con l’evoluzione delle modalità di intervento e di collaborazione tra istituzioni, territori e società civile.

In particolare, l’approvazione della legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la disciplina generale della cooperazione internazionale per lo sviluppo, ha profondamente modificato il quadro di riferimento della cooperazione italiana, definendone principi, soggetti e strumenti e riconoscendo il ruolo delle Regioni e degli enti territoriali nell’ambito del sistema della cooperazione internazionale. A ciò si aggiungono l’evoluzione del quadro europeo e internazionale e il consolidamento, nell’ambito delle politiche regionali, di strumenti e modalità di intervento fondati sulla collaborazione istituzionale, sui partenariati territoriali, sulla valorizzazione del Terzo settore e sulla partecipazione della comunità regionale.

La proposta non intende pertanto modificare il modello regionale maturato nel corso degli anni, ma aggiornarne strumenti, linguaggio e governance, rafforzandone la coerenza e la capacità di rispondere alle trasformazioni del contesto di riferimento. In tale prospettiva, la disciplina viene ricondotta a un impianto organico, nel quale sono individuati con maggiore chiarezza i principi comuni, gli strumenti di programmazione, i soggetti coinvolti e le modalità di intervento regionale.

La nuova articolazione normativa distingue, pur mantenendone l’unitarietà delle finalità, gli interventi in materia di cooperazione internazionale da quelli relativi alla promozione della cultura della pace e dei diritti umani. Tale distinzione consente di valorizzare la specificità dei due ambiti di intervento e, al contempo, di mantenere una cornice comune fondata sulla promozione dei diritti umani, della solidarietà, della nonviolenza, del dialogo tra i popoli e dell’educazione alla cittadinanza globale.

La proposta rafforza inoltre il ruolo della programmazione quale elemento di raccordo dell’azione regionale, prevedendo un documento di indirizzo programmatico, di norma triennale, che definisce gli obiettivi strategici del mandato, in coerenza con la programmazione finanziaria triennale.

Il documento individua, per gli ambiti della cooperazione internazionale e della promozione della pace e dei diritti umani, gli obiettivi, le priorità e i criteri di intervento, nonché gli strumenti di monitoraggio e valutazione, assicurando il raccordo con le politiche e i programmi regionali.

L’intervento si colloca, pertanto, in una logica di continuità e di aggiornamento della disciplina regionale: da un lato, vengono confermati i principi e le finalità che hanno caratterizzato l’azione della Regione; dall’altro, vengono adeguati l’impianto normativo e gli strumenti di intervento alle esigenze attuali, anche attraverso una più chiara definizione delle competenze e dei rapporti tra i diversi soggetti coinvolti.

Inquadramento costituzionale e normativo

La proposta si colloca nel quadro dei principi costituzionali che orientano l’azione della Repubblica e delle autonomie territoriali, con particolare riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, in materia di diritti inviolabili, solidarietà ed eguaglianza, e all’articolo 11, che sancisce il ripudio della guerra quale strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

Quanto al riparto delle competenze, l’intervento regionale è configurato nel rispetto delle attribuzioni dello Stato in materia di politica estera e dei principi della legislazione statale in materia di cooperazione internazionale. Le disposizioni della proposta si riferiscono infatti alle iniziative e alle politiche regionali riconducibili alle competenze proprie della Regione e degli enti territoriali, prevedendo espressamente il raccordo con le competenti autorità statali e con il sistema nazionale della cooperazione.

Costituiscono riferimenti essenziali la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”, e il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore”. La proposta assume tali fonti quale quadro di riferimento per l’individuazione dei soggetti della cooperazione e per il coordinamento con il sistema nazionale, mantenendo la specificità dell’intervento regionale.

Rilevano inoltre le disposizioni dello Statuto della Regione Emilia-Romagna richiamate dall’articolo 1, comma 2, della proposta, nonché il quadro dell’Unione europea e gli strumenti di programmazione nazionali, europei e internazionali pertinenti alle politiche di cooperazione e solidarietà internazionale.

L’educazione alla cittadinanza globale è assunta dalla proposta quale dimensione trasversale delle politiche regionali di cooperazione internazionale e di promozione della pace, dei diritti umani e della solidarietà, in coerenza con il quadro nazionale e senza determinare sovrapposizioni con le competenze statali.

Titolo I – Norme comuni

Il Titolo I definisce la cornice comune della legge, individuando finalità, principi, programmazione e strumenti di partecipazione e coordinamento che operano sia con riferimento alla cooperazione internazionale sia con riferimento alla promozione della pace e dei diritti umani.

Articolo 1 – Finalità

L’articolo 1 aggiorna anzitutto la terminologia della legge, sostituendo il riferimento generale alla “cooperazione allo sviluppo” con quello di “cooperazione internazionale”, maggiormente coerente con l’impostazione complessiva della proposta e con la pluralità degli ambiti di intervento regionali.

La disposizione qualifica la cooperazione internazionale come strumento di collaborazione tra territori e comunità, orientato a sostenere processi di sviluppo condiviso, inclusivo e sostenibile, fondati sul rispetto dei diritti umani, della dignità della persona e delle libertà fondamentali.

La norma introduce inoltre, quale autonomo e qualificante ambito dell’azione regionale, il riconoscimento della pace come diritto fondamentale delle persone e dei popoli e il sostegno alla cultura della pace, della non violenza, del dialogo interreligioso, della solidarietà e dei diritti umani e civili.

Il riferimento all’educazione alla cittadinanza globale ne evidenzia il carattere trasversale rispetto alle politiche regionali oggetto della legge. L’articolo conclude individuando le principali categorie di iniziative che la Regione promuove, sostiene e realizza, comprendendo sia gli interventi di cooperazione internazionale nei Paesi partner sia le iniziative rivolte alla comunità regionale sui temi della pace, della solidarietà e dei diritti.

Articolo 2 – Programmazione degli interventi

L’articolo 2 definisce il sistema della programmazione regionale. L’Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, un documento di indirizzo programmatico contenente gli obiettivi strategici di mandato, declinati sulla base della programmazione finanziaria triennale. Il documento è di norma triennale ed è trasmesso alle competenti autorità statali.

Per la cooperazione internazionale il documento individua obiettivi generali e priorità geografiche e tematiche e definisce obiettivi specifici, criteri per l’individuazione e il coinvolgimento dei soggetti, criteri per la concessione dei contributi, modalità di monitoraggio, valutazione e rendicontazione e forme di coordinamento e integrazione delle politiche regionali.

La disposizione rafforza il carattere partecipativo della programmazione, prevedendo che la Giunta attivi forme di consultazione dei soggetti individuati dall’articolo 4 e degli altri attori istituzionali e sociali coinvolti. È confermata e aggiornata la Consulta regionale sulla cooperazione internazionale quale di partecipazione e coordinamento.

Per la pace e i diritti umani viene prevista una specifica sezione del documento di indirizzo, con obiettivi, priorità, ambiti di intervento, soggetti beneficiari, modalità attuative, criteri per i contributi e parametri di valutazione. La Giunta, ai fini della relativa predisposizione, consulta il Tavolo regionale per la pace e i diritti umani di cui all’articolo 12. La scelta consente di mantenere un quadro programmatorio unitario, distinguendo al suo interno le specificità dei due ambiti.

Titolo II – Interventi regionali in materia di cooperazione internazionale

Articolo 3 – Obiettivi della cooperazione internazionale

L’articolo 3 individua gli obiettivi della cooperazione internazionale, valorizzando il contributo degli enti territoriali, degli enti e organismi pubblici, degli Enti del Terzo settore e degli altri soggetti del Sistema della Cooperazione Italiana operanti nel territorio regionale. La disposizione rafforza il raccordo con la programmazione nazionale ed europea e promuove la conoscenza e la partecipazione della comunità regionale alle attività di cooperazione, educazione alla cittadinanza globale e solidarietà internazionale.

Tra le finalità della cooperazione internazionale rientrano la tutela e la promozione dei diritti umani, la soddisfazione dei bisogni essenziali, la sicurezza alimentare, lo sviluppo sostenibile, la tutela dell’ambiente e della biodiversità e l’adattamento ai cambiamenti climatici, nonché la parità di genere e la tutela dei diritti delle donne e dei minori. Sono inoltre ricomprese le iniziative volte alla risposta alle crisi, all’aiuto umanitario, alla ricostruzione, al rafforzamento della resilienza e alla stabilizzazione, nonché gli interventi di protezione civile e di assistenza umanitaria all’estero, nel rispetto delle competenze regionali.

La disposizione valorizza inoltre il rapporto diretto con le comunità e gli attori locali dei territori partner, la partecipazione attiva e lo sviluppo delle capacità locali, nonché i partenariati territoriali e la cooperazione decentrata. Gli interventi sono indirizzati prioritariamente verso Paesi e territori in via di sviluppo individuati secondo criteri e indicatori riconosciuti a livello internazionale.

Articolo 4 – Soggetti della cooperazione internazionale

La disposizione individua i soggetti che possono partecipare alle iniziative di cooperazione internazionale, comprendendo enti locali, università, Enti del Terzo settore non commerciali, enti di ricerca e formazione, fondazioni ed enti culturali, imprese sociali e imprese, enti e organismi pubblici, organizzazioni sindacali e di categoria, associazioni delle comunità di immigrati, istituti di credito, cooperative e altri soggetti economici, in coerenza con la normativa nazionale.

Per i soggetti indicati dalla disposizione, l’accesso agli interventi regionali è subordinato alla presenza della sede legale o operativa nel territorio regionale e a un’effettiva presenza operativa nel sistema regionale della cooperazione internazionale, secondo quanto previsto dalla legge.

La previsione consente quindi di mantenere un sistema regionale aperto alla pluralità degli attori che concorrono alla cooperazione, senza trasformare la denominazione di singole reti o aggregazioni in autonome categorie giuridiche di soggetti ammissibili. Nell’ambito delle categorie individuate dalla legge, i singoli bandi e avvisi definiscono, in relazione alle specifiche finalità e caratteristiche delle misure, i soggetti ammissibili e i relativi requisiti di accesso.

Articolo 5 – Ambiti di intervento

L’articolo 5 definisce gli ambiti nei quali la Regione può promuovere, sostenere, coordinare o realizzare interventi. La disciplina comprende iniziative di cooperazione internazionale, azioni di analisi e progettazione, valutazioni di fattibilità e interventi istituzionali nei Paesi in via di sviluppo e in transizione.

Sono inoltre ricomprese le iniziative straordinarie di aiuto umanitario in favore delle popolazioni colpite da calamità, conflitti, crisi prolungate, insicurezza alimentare o emergenze sanitarie, nonché le iniziative di solidarietà internazionale, dialogo tra culture, ricerca, informazione e contrasto delle discriminazioni.

L’articolo contempla infine le iniziative di formazione e qualificazione degli operatori e le attività volte a favorire l’accesso ai programmi e ai finanziamenti dell’Unione europea e degli organismi internazionali. L’intervento regionale può realizzarsi attraverso iniziative proprie o in collaborazione con enti territoriali, enti e organismi pubblici, Enti del Terzo settore, soggetti del Sistema della Cooperazione Italiana e partner internazionali, favorendo partenariati territoriali e percorsi di co-programmazione e co-progettazione.

Articolo 6 – Iniziative di cooperazione internazionale

L’articolo 6 disciplina gli strumenti attraverso i quali la Regione realizza e sostiene iniziative e progetti di cooperazione e solidarietà internazionale. La norma aggiorna il quadro dei soggetti istituzionali e internazionali con i quali la Regione può collaborare, includendo espressamente l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

Sono confermati il supporto informativo, organizzativo e di coordinamento e il sostegno, anche mediante contributi o cofinanziamenti, alle iniziative promosse dai soggetti di cui all’articolo 4, comprese co-progettazione e partenariato territoriale.

La disciplina aggiorna inoltre le disposizioni relative al trasferimento di conoscenze, competenze e assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni dei Paesi in via di sviluppo, nonché all’impiego del personale regionale nei progetti di cooperazione e al relativo regime di aspettativa. La Giunta è chiamata a definire criteri e condizioni di applicazione.

Particolare rilievo assume il comma 7, che introduce espressamente la possibilità di promuovere forme di cooperazione internazionale tematica nei settori di competenza regionale, con riferimento, tra gli altri, agli ambiti sanitario, sociosanitario, educativo, ambientale, agricolo, della protezione civile, della formazione professionale e del rafforzamento amministrativo e istituzionale. La disposizione consente di valorizzare competenze e strutture regionali, aziende sanitarie, enti strumentali e altri soggetti pubblici e privati del territorio.

Il comma 8 disciplina infine la possibilità di forme di presenza, coordinamento e supporto operativo nei Paesi destinatari, esclusivamente nell’ambito di specifici programmi o progetti e senza costituzione di strutture organizzative permanenti. Sono previste garanzie di raccordo con le autorità nazionali e locali e il rispetto della disciplina sul pubblico impiego.

Articolo 7 – Interventi di emergenza e di assistenza umanitaria

L’articolo 7 aggiorna la disciplina degli interventi di emergenza, riferendola a calamità naturali, conflitti armati, epidemie, grave denutrizione e carenze igienico-sanitarie. La Regione può promuovere, realizzare, coordinare o concorrere finanziariamente agli interventi anche attraverso le strutture regionali di protezione civile, soggetti del Terzo settore, organismi della società civile ed enti pubblici e privati con esperienza e competenze specifiche, previa adozione di adeguate forme di pubblicità.

Gli interventi comprendono la protezione civile internazionale, la messa in sicurezza dei territori, il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite e le attività di accoglienza, soccorso e integrazione di profughi, rifugiati e sfollati presenti sul territorio regionale in conseguenza degli eventi considerati.

La disposizione conserva strumenti finanziari e procedurali propri dell’emergenza, compresa la possibilità di deliberare interventi anche al di fuori delle procedure ordinarie di programmazione quando necessario, la copertura fino al 100 per cento della spesa ammissibile nei limiti di bilancio e gli anticipi fino all’80 per cento. È mantenuto il potere del Presidente della Giunta per interventi indifferibili e urgenti fino a euro 200.000,00, con obbligo di tempestiva comunicazione e rendicontazione.

È infine confermata la possibilità di costituire un’unità di crisi per il coordinamento e la gestione operativa degli interventi di emergenza.

Articolo 8 – Iniziative di formazione e assistenza tecnica

L’articolo 8 amplia e aggiorna gli strumenti regionali di formazione e rafforzamento delle capacità. Sono previste iniziative rivolte a operatori, volontari, cooperanti internazionali e soggetti della cooperazione, anche attraverso convenzioni o accordi con università, enti di formazione, enti di ricerca ed Enti del Terzo settore dotati di comprovata esperienza.

Una specifica disposizione riguarda la formazione e il potenziamento delle capacità operative dei soggetti coinvolti negli interventi di emergenza, con l’obiettivo di rafforzare la resilienza delle comunità locali e dei partner internazionali. È inoltre confermata l’assistenza tecnica e informativa finalizzata all’accesso ai finanziamenti nazionali, europei e internazionali e al rafforzamento delle reti di partenariato territoriale e transnazionale.

Articolo 9 – Coordinamento fra i soggetti della cooperazione internazionale

L’articolo 9 rafforza il sistema di coordinamento territoriale della cooperazione. La Regione promuove forme stabili di concertazione e coordinamento tra i soggetti dell’articolo 4, con l’obiettivo di favorire programmazione condivisa per aree geografiche o tematiche e raccordo tra i diversi livelli istituzionali e territoriali.

La Regione può istituire Tavoli Paese o tematici, chiamati a programmare e definire priorità, monitorare gli interventi, favorire coerenza e complementarità, coordinare risorse anche nazionali, europee e internazionali, promuovere partecipazione congiunta a programmi e bandi e contribuire alla definizione di programmi integrati.

La disposizione non introduce compensi, indennità, gettoni o rimborsi per i componenti dei Tavoli. È inoltre previsto il raccordo informativo e amministrativo con le competenti autorità statali e con il sistema nazionale della cooperazione. Per le funzioni di coordinamento territoriale la Regione può avvalersi della collaborazione delle Province o di altre forme associative degli enti locali, nel rispetto dei ruoli dei diversi livelli di governo.

Articolo 10 – Giornata regionale della cooperazione internazionale

L’articolo 10, di nuova introduzione, istituisce la Giornata regionale della cooperazione internazionale quale occasione annuale di promozione, approfondimento e valorizzazione delle attività realizzate dai soggetti del territorio regionale.

La Giunta individua annualmente le modalità di svolgimento, anche in collaborazione con enti locali, università, Enti del Terzo settore, istituti scolastici e altri soggetti dell’articolo 4. Le iniziative possono comprendere eventi pubblici, seminari, laboratori didattici, testimonianze, presentazioni di progetti e attività di sensibilizzazione. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

 

Titolo III – Intervento regionale in materia di cultura della pace e promozione dei diritti umani

Articolo 11 – Obiettivi dell’azione regionale in materia di cultura della pace e promozione dei diritti umani

L’articolo 11 introduce una disciplina organica e autonoma della cultura della pace e della promozione dei diritti umani. La disposizione muove dai principi costituzionali sul ripudio della guerra e individua nella cultura della pace, nella non violenza, nei diritti umani, nella solidarietà e nel dialogo interreligioso specifici ambiti dell’azione regionale.

La Regione promuove iniziative culturali, educative, informative e formative, con particolare attenzione alle giovani generazioni, nonché la cultura della pace nella scuola e attività di aggiornamento degli insegnanti, d’intesa con le autorità competenti.

L’articolo disciplina inoltre la possibilità di concedere contributi a enti locali, università, associazioni, fondazioni e altri soggetti senza scopo di lucro presenti sul territorio regionale e operanti nei settori individuati dalla norma. Anche in questo ambito è prevista la possibilità di avvalersi della collaborazione delle Province o di altre forme associative degli enti locali per le funzioni di coordinamento territoriale, nel rispetto dei ruoli dei diversi livelli di governo.

Articolo 12 – Istituzione del Tavolo regionale per la pace e i diritti umani

L’articolo 12 istituisce presso la Giunta regionale il Tavolo regionale per la pace e i diritti umani, quale organismo permanente di supporto alla programmazione, attuazione e monitoraggio delle politiche regionali in materia di pace, diritti umani e cittadinanza globale.

Il Tavolo svolge funzioni di confronto e proposta, monitoraggio dell’attuazione della legge, coordinamento tra enti locali, università, istituzioni scolastiche, Enti del Terzo settore e altri soggetti e raccordo con organismi analoghi e con istituzioni nazionali ed europee.

La composizione, la costituzione e il funzionamento sono rimessi a una deliberazione della Giunta. Il Tavolo è presieduto dal Presidente della Giunta o da un suo delegato, dura in carica fino alla scadenza della legislatura e non comporta compensi, indennità, gettoni o rimborsi per i componenti. È previsto un regime transitorio per la legislatura corrente.

Articolo 13 – Istituzione della Giornata regionale della pace e dei diritti umani

L’articolo 13 istituisce la Giornata regionale della pace e dei diritti umani quale occasione annuale di confronto tra società civile e istituzioni. Le iniziative sono individuate annualmente dalla Giunta sulla base delle proposte del Tavolo e comprendono, in particolare, incontri pubblici, attività educative, iniziative culturali, campagne di sensibilizzazione e momenti di confronto rivolti alla cittadinanza, alle scuole, agli enti locali e ai soggetti del Terzo settore.

Su proposta del Tavolo, la Regione può inoltre sostenere ulteriori iniziative culturali sui temi della pace, della non violenza, dei diritti umani e della convivenza civile.

Articolo 14 – Istituzione del Comitato per la pace e i diritti umani dell’Assemblea legislativa

L’articolo 14 istituisce presso l’Assemblea legislativa il Comitato per la pace e i diritti umani, con funzioni conoscitive e consultive a supporto dell’attività dell’Assemblea.

Il Comitato promuove attività di elaborazione conoscitiva e proposte, nonché iniziative seminariali, attività di studio e raccolta e diffusione di buone pratiche. La disciplina della composizione, costituzione e funzionamento è rimessa all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, nel rispetto dell’autonomia organizzativa dell’Assemblea.

La disposizione distingue quindi il Comitato dell’Assemblea dal Tavolo istituito presso la Giunta, evitando sovrapposizioni tra le rispettive funzioni e collocando ciascun organismo nell’ambito delle competenze dell’istituzione di riferimento. Anche per il Comitato è esclusa la corresponsione di compensi, indennità, gettoni o rimborsi.

Titolo IV – Disposizioni finali comuni

Articolo 15 – Osservatorio regionale e sistema informativo

L’articolo disciplina le funzioni di osservatorio sulle politiche di cooperazione internazionale, pace, diritti umani ed educazione alla cittadinanza globale. La Regione, attraverso le proprie strutture, cura la raccolta, elaborazione e analisi delle informazioni relative agli interventi promossi dalla Regione e dagli enti locali, anche mediante una banca dati regionale.

Il sistema informativo è finalizzato a migliorare la conoscenza delle attività e dei risultati, favorire coordinamento e complementarità, assicurare trasparenza e accessibilità delle informazioni e supportare monitoraggio, valutazione e programmazione. L’Osservatorio svolge inoltre funzioni informative, documentali e divulgative e promuove la diffusione delle buone pratiche.

Le attività sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 16 - Disposizioni finanziarie

La disposizione prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione della legge. In particolare, il comma 1 stabilisce che agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 2.031.400,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2027 e 2028, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 29 dicembre 2025, n. 13 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028), a valere sulla legge regionale n. 12 del 2002, nell’ambito della Missione n. 19 “Relazioni internazionali” – Programma “Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo”.

Il comma 2 dispone che la Giunta regionale sia autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l’attuazione del comma 1.

Il comma 3 prevede che, per gli esercizi successivi al 2028, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si faccia fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il comma 4 prevede infine che agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge possano concorrere le risorse nazionali, europee e internazionali oggetto di assegnazione alla Regione Emilia-Romagna, nei limiti e secondo le finalità previste dalle relative disposizioni di assegnazione.

Articolo 17 – Clausola valutativa

La disposizione prevede una relazione biennale della Giunta alla competente Commissione assembleare sullo stato di attuazione della legge, sulle iniziative realizzate e sull’utilizzo delle risorse regionali, nazionali ed europee. Gli adempimenti di monitoraggio e informazione sono svolti nell’ambito delle ordinarie attività delle strutture regionali.

Articolo 18 – Abrogazioni e disposizioni transitorie

La disposizione abroga la legge regionale n.12 del 2002 a seguito dell’entrata in vigore della presente legge, disponendo che ai procedimenti in corso si applichi la disciplina previgente.

Articolo 19 – Entrata in vigore

La disposizione stabilisce che la nuova disciplina entri in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2027.

 

 


TITOLO I

Norme comuni

Art. 1

Finalità

 

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce la cooperazione internazionale come strumento essenziale di collaborazione tra territori e comunità, finalizzato a sostenere il progresso globale e processi di sviluppo condiviso, inclusivo e sostenibile, fondati sul rispetto dei diritti umani, della dignità della persona, delle libertà fondamentali e sulla promozione della convivenza tra i popoli, contribuendo alla loro realizzazione.

 

2. La Regione, in attuazione degli articoli 2, 3 e 11 della Costituzione e degli articoli 2, 11 e 13 del proprio Statuto, riconosce la pace come diritto fondamentale delle persone e dei popoli e sostiene iniziative volte a promuovere presso la comunità regionale la cultura della pace, della non violenza, del dialogo interreligioso, della solidarietà e del riconoscimento dei diritti umani e civili.

 

3. La Regione riconosce e promuove l’educazione alla cittadinanza globale quale dimensione qualificante e trasversale delle politiche regionali di cooperazione internazionale e di promozione della cultura della pace, della non violenza, dei diritti umani e della solidarietà tra i popoli, sostenendo iniziative educative, formative e di sensibilizzazione rivolte alla comunità regionale.

 

4. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione, valorizzando le competenze e le esperienze maturate dai soggetti attivi nel territorio — inclusi gli enti del Terzo Settore e gli altri soggetti qualificati ai sensi della normativa statale sulla cooperazione allo sviluppo — promuove, sostiene e realizza:

 

a) iniziative di cooperazione internazionale nei Paesi partner individuati secondo i criteri della cooperazione internazionale definiti dalla normativa statale e dalle classificazioni dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico- OCSE;

 

b) iniziative e progetti rivolti alla comunità regionale per facilitare la conoscenza e la diffusione della cultura della pace, della non violenza, della solidarietà e del riconoscimento dei diritti umani e civili.

 

Art. 2

Programmazione degli interventi

 

1. Per l’attuazione della presente legge, l’Assemblea Legislativa approva, su proposta della Giunta, un documento di indirizzo programmatico contenente gli obiettivi strategici di mandato declinati sulla base della programmazione finanziaria triennale. Il documento di norma triennale è trasmesso alle competenti autorità statali.

 

2. Per gli interventi in materia di cooperazione internazionale, il documento di cui al comma 1, individua gli obiettivi generali, le priorità geografiche e tematiche di intervento e, per ciascun ambito di cui all’articolo 5, ad esclusione degli interventi di emergenza, definisce:

 

a) gli obiettivi specifici da conseguire nel triennio;

 

b) i criteri per l’individuazione e il coinvolgimento dei soggetti di cui all’articolo 4, nel rispetto dei principi di partenariato, trasparenza e sussidiarietà;

 

c) i criteri, i limiti e le priorità per la concessione dei contributi regionali;

 

d) le modalità di monitoraggio e valutazione e rendicontazione degli interventi finanziati;

 

e) le forme di coordinamento e integrazione delle politiche regionali, anche attraverso programmi integrati territoriali o tematici da realizzarsi in Paesi partner.

 

3. Ai fini della predisposizione del documento di cui al comma 1, la Giunta regionale attiva forme di consultazione e partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 4, e degli altri attori istituzionali e sociali coinvolti.

 

4. Al fine di favorire la partecipazione e il coordinamento delle politiche regionali in materia di cooperazione internazionale, la Giunta regionale attiva la Consulta regionale sulla cooperazione internazionale, composta dall’Assessore competente che la presiede e dai soggetti di cui all’articolo 4, comma 1 lettera a). La Consulta collabora all’organizzazione della Conferenza regionale sulla cooperazione internazionale convocata periodicamente dalla Giunta Regionale.

 

5. Per gli interventi in materia di diritti umani e cultura della pace, il documento di indirizzo di cui al comma 1, indica gli obiettivi generali, le priorità di intervento e definisce:

 

a) gli obiettivi strategici da conseguire nel triennio;

 

b) gli ambiti d'intervento e i soggetti beneficiari;

 

c) le modalità per l'attuazione degli interventi e i criteri per la concessione dei contributi;

 

d) i parametri per valutare i risultati dell'intervento regionale.

 

6. La Giunta regionale, ai fini della predisposizione della propria sezione del documento di indirizzo-programmazione, consulta preventivamente il Tavolo regionale per la pace e i diritti umani di cui all’articolo 12 della presente legge.

 

TITOLO II

Interventi regionali in materia di cooperazione internazionale

 

Art. 3

Obiettivi della cooperazione internazionale

 

1. La Regione orienta la propria azione nel settore della cooperazione internazionale secondo i seguenti obiettivi:

 

a) promuovere, sostenere e valorizzare il contributo degli enti territoriali, degli enti e organismi pubblici, degli Enti del Terzo Settore e degli altri soggetti del Sistema della Cooperazione Italiana operanti nel territorio regionale;

 

b) favorire il coordinamento, la coerenza e l’armonizzazione delle iniziative regionali con la programmazione nazionale ed europea;

 

c) promuovere nella comunità regionale la conoscenza e la partecipazione alle attività di cooperazione, educazione alla cittadinanza globale e di solidarietà internazionale.

 

2. Le iniziative di cooperazione internazionale perseguono in particolare le seguenti finalità:

 

a) contribuire alla protezione dei diritti umani, al soddisfacimento dei bisogni essenziali e alla sicurezza alimentare, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

 

b) promuovere la valorizzazione delle risorse umane, la tutela dell’ambiente e della biodiversità e l’adattamento ai cambiamenti climatici;

 

c) sostenere processi di sviluppo inclusivo, endogeno e sostenibile, favorendo la crescita democratica, economica, sociale e culturale delle comunità partner;

 

d) promuovere la parità di genere, i diritti delle donne e dei minori, il contrasto a ogni forma di sfruttamento;

 

e) contribuire alle azioni di risposta alle crisi, di aiuto umanitario, ricostruzione, resilienza e stabilizzazione nei contesti colpiti da conflitti, calamità o altre emergenze;

 

f) sostenere, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di protezione civile e di assistenza umanitaria all’estero, anche mediante partenariati istituzionali.

 

3. L’azione regionale privilegia il rapporto diretto con le comunità e gli attori locali dei territori partner, promuovendo la partecipazione attiva e lo sviluppo delle capacità locali, con particolare attenzione al coinvolgimento delle donne e alla promozione di politiche di genere.

 

4. Le iniziative della Regione sono altresì orientate a:

 

a) sostenere, nei settori di competenza regionale, le istituzioni pubbliche e gli attori locali dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione;

 

b) sviluppare partenariati territoriali e la cooperazione decentrata, promuovendo il protagonismo dei soggetti presenti sul territorio regionale, di cui all’articolo 4, e favorendone l’accesso ai programmi di cooperazione nazionali, europei e internazionali.

 

5. La Regione indirizza prioritariamente gli interventi verso i Paesi e i territori in via di sviluppo, individuati secondo criteri e indicatori riconosciuti a livello internazionale, assicurando il coinvolgimento diretto delle comunità beneficiarie e dei soggetti regionali nella definizione, realizzazione e valutazione delle iniziative.

 

Art. 4

Soggetti della cooperazione internazionale

 

1. Ai fini della presente legge, sono soggetti della cooperazione internazionale della Regione Emilia-Romagna, in coerenza con la legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) e con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, (Codice del Terzo settore), i seguenti attori:

 

a) gli enti locali, le Università, gli Enti del Terzo settore non commerciali, ivi comprese le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le cooperative sociali, e le imprese sociali, che prevedano nei propri Statuti attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale.

 

b) gli enti di ricerca, gli enti e istituti di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale, le fondazioni e gli enti culturali che operino nei settori afferenti alla presente legge;

 

c) le imprese sociali e le imprese, incluse quelle artigiane, piccole e medie;

 

d) gli enti e organismi pubblici, diversi da quelli di cui alla lettera a), che svolgono funzioni, attività o servizi coerenti con le finalità della presente legge;

 

e) le organizzazioni sindacali e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

 

f) le associazioni delle comunità di immigrati;

 

g) gli istituti di credito, le cooperative, e gli altri soggetti economici che, per finalità e capacità tecnica, contribuiscono agli obiettivi della presente legge, nel quadro dei partenariati territoriali.

 

2. I soggetti di cui al comma 1, ad eccezione degli organismi internazionali riconosciuti e delle istituzioni con cui l’Italia collabora nell’ambito della cooperazione internazionale, per accedere alle azioni regionali previste dalla presente legge devono disporre di sede legale o operativa nel territorio dell’Emilia-Romagna ed essere attivamente presenti nel sistema regionale della cooperazione internazionale.

 

Art. 5

Ambiti di intervento

 

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione interviene promuovendo e sostenendo anche mediante la concessione di contributi, coordinando o realizzando:

 

a) iniziative di cooperazione internazionale, comprese azioni di analisi, progettazione, valutazione di fattibilità e interventi istituzionali nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in transizione;

 

b) iniziative straordinarie di aiuto umanitario, a beneficio delle popolazioni colpite da calamità naturali, conflitti armati, crisi prolungate, insicurezza alimentare o emergenze sanitarie, incluse azioni di ricostruzione, resilienza e stabilizzazione;

 

c) iniziative di solidarietà internazionale che promuovano il dialogo tra culture e convivenza civile, iniziative di ricerca e di informazione finalizzate alla promozione della dignità della persona, dell’eguaglianza e del rispetto reciproco, nonché alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di discriminazione, in particolare quella fondata sulla razza e sull’origine etnica, sulla religione, sulle opinioni politiche o sulle condizioni personali e sociali.

 

d) iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione di operatori, funzionari, volontari ed enti attivi nella cooperazione internazionale, nonché azioni volte a favorire il rafforzamento organizzativo degli stessi e l’accesso ai programmi e ai finanziamenti dell’Unione europea e degli organismi internazionali.

 

2. L’intervento regionale si realizza mediante iniziative proprie, progettate e attuate anche in collaborazione con enti territoriali, enti e organismi pubblici, Enti del Terzo Settore, soggetti del Sistema della Cooperazione Italiana e partner internazionali. La Regione valorizza e sostiene, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9, le iniziative promosse dai soggetti di cui all’articolo 4, favorendo partenariati territoriali e percorsi condivisi di co-programmazione e co-progettazione.

 

Art.6

Iniziative di cooperazione internazionale

 

1. La Regione, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera a), realizza iniziative e sostiene progetti di cooperazione e solidarietà internazionale, anche in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo e altre istituzioni statali competenti, organismi comunitari e internazionali, altre Regioni italiane o loro consorzi e associazioni, nonché con Stati ed enti territoriali esteri.

 

2. I progetti di cui al comma 1 possono avere ad oggetto:

 

a) il supporto informativo, organizzativo e di coordinamento alle attività dei soggetti di cui all’articolo 4;

 

b) il sostegno, anche mediante contributi o forme di co-finanziamento, alle iniziative promosse dai soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), comprese attività di co-progettazione e co-programmazione.

 

3.La Regione promuove il trasferimento di conoscenze, competenze e assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni dei Paesi in via di sviluppo, anche mediante l’impiego di personale della propria amministrazione e degli enti regionali, dotato di professionalità adeguata alle iniziative.

 

4. Il personale di cui al comma 3, impiegato, su richiesta dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), in progetti di cooperazione internazionale, in tutto o in parte, con risorse regionali, nazionali, dell’Unione europea o di organismi internazionali, può essere collocato in aspettativa senza assegni secondo le modalità e le condizioni da stabilirsi con la deliberazione della Giunta Regionale di cui al comma 5. Il periodo di aspettativa è riconosciuto a tutti gli effetti ai fini della progressione di carriera, nonché dei trattamenti previdenziali e di quiescenza.

 

5. La Giunta regionale, stabilisce i criteri e le condizioni di applicazione dei commi 3 e 4, da pubblicare sul Bollettino regionale telematico della Regione.

 

6. Nell’attuazione degli interventi di cui al presente articolo, tramite forme di coordinamento richiamate dall’art 2, comma 2, lettera e), viene assicurata l’integrazione con le altre politiche regionali dirette alle medesime aree, in particolare le politiche di sviluppo economico, sociale e sanitario.

 

7. La Regione promuove altresì forme di cooperazione internazionale tematica nei settori di propria competenza, con particolare riferimento agli ambiti sanitario, sociosanitario, educativo, ambientale, agricolo, della protezione civile, della formazione professionale e del rafforzamento amministrativo e istituzionale, valorizzando il coinvolgimento delle strutture regionali, delle aziende sanitarie, degli enti strumentali e degli altri soggetti pubblici e privati del territorio.

 

8. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale vigente e in raccordo con le competenti autorità nazionali e locali, può promuovere forme di presenza, coordinamento e supporto operativo nei Paesi destinatari degli interventi di cooperazione internazionale, esclusivamente nell’ambito di specifici programmi o progetti e senza la costituzione di strutture organizzative permanenti. Le modalità di attuazione, l’eventuale impiego del personale regionale e il ricorso a soggetti terzi, inclusi enti del Terzo Settore, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e della disciplina vigente in materia di pubblico impiego.

 

Art. 7

Interventi di emergenza e assistenza umanitaria

 

1. In caso di eventi eccezionali causati da calamità naturali, conflitti armati, epidemie, situazioni di grave denutrizione o carenze igienico-sanitarie, la Regione promuove, realizza, coordina o concorre finanziariamente all’attuazione degli interventi previsti all’articolo 5, comma 1, lettera b), anche in collaborazione, previa l’adozione di adeguate forme di pubblicità, con le strutture regionali di protezione civile, i soggetti del Terzo Settore e gli organismi della società civile con comprovata esperienza, gli enti pubblici e privati con competenze specifiche, nei seguenti ambiti:

 

a) attività di protezione civile internazionale e messa in sicurezza dei territori colpiti da calamità;

 

b) attività di soccorso e assistenza diretta alle popolazioni colpite;

 

c) attività di accoglienza, soccorso e integrazione per profughi, rifugiati e sfollati presenti nel territorio regionale, in conseguenza degli eventi eccezionali di cui al presente articolo.

 

2. Gli interventi e le modalità di attuazione di cui al comma 1 sono deliberati dalla Giunta regionale, anche al di fuori delle procedure ordinarie di programmazione previste dall’articolo 2, quando necessario. I finanziamenti possono coprire fino al 100% della spesa ammissibile, entro i limiti di bilancio previsti, con possibilità di anticipi fino all’80% della spesa presunta. Il saldo è erogato ad avvenuta approvazione del rendiconto finale.

 

3. Per interventi indifferibili e urgenti, il Presidente della Giunta regionale, sentite le autorità statali competenti, è autorizzato a effettuare spese mediante proprio decreto fino a concorrenza di euro 200.000,00 dando tempestiva comunicazione alla Giunta e all'Assemblea legislativa delle iniziative assunte. Per tali spese è richiesto apposito rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

 

4. Per il coordinamento e la gestione operativa degli interventi di emergenza, la Giunta regionale può costituire un’unità di crisi, anche in collaborazione con Enti del terzo settore, organismi della società civile e soggetti pubblici e privati con esperienza in emergenze internazionali.

 

Art. 8

Iniziative di formazione e assistenza tecnica

 

1. La Giunta regionale, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera d), promuove e sostiene iniziative di formazione, aggiornamento e rafforzamento delle capacità rivolte agli operatori, ai volontari, ai cooperanti internazionali e ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), anche mediante convenzioni o accordi con università, enti di formazione, enti di ricerca ed enti del Terzo settore dotati di comprovata esperienza nelle materie della cooperazione internazionale e dello sviluppo sostenibile.

 

2. La regione promuove altresì attività di formazione, potenziamento delle capacità operative, trasferimento di competenze tecniche ai soggetti coinvolti negli interventi di emergenza di cui all’articolo 7, in modo da rafforzare la resilienza delle comunità locali e dei partner internazionali.

3. La Regione promuove inoltre attività di assistenza tecnica, accompagnamento e informazione a favore dei soggetti di cui all’articolo 4, finalizzate a facilitare l’accesso ai finanziamenti nazionali, europei e internazionali, nonché a rafforzare le reti di partenariato territoriale e transnazionale.

 

Art. 9

Coordinamento fra i soggetti della cooperazione internazionale

 

1. Al fine di favorire il coordinamento degli interventi di cooperazione internazionale e la programmazione condivisa per aree geografiche o tematiche, nonché il raccordo tra i diversi livelli istituzionali e territoriali, la Regione promuove forme stabili di concertazione e coordinamento tra i soggetti di cui all’articolo 4.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione può istituire Tavoli Paese o tematici di cooperazione, costituiti dai soggetti pubblici e privati interessati agli interventi in una determinata area geografica o in uno specifico ambito di intervento, al fine di:

 

a) programmare, definire le priorità e monitorare gli interventi in corso;

 

b) favorire la coerenza e la complementarità delle iniziative;

 

c) coordinare il reperimento e l’utilizzo delle risorse finanziarie, incluse quelle di origine nazionale, europea e internazionale;

 

d) promuovere la partecipazione congiunta a programmi e bandi di cooperazione;

 

e) contribuire, ove possibile, alla definizione di programmi integrati territoriali o tematici.

 

f) contribuire e favorire  la conoscenza reciproca tra i soggetti della cooperazione, la ricerca e l'incontro tra partner, la condivisione di competenze ed esperienze, la costruzione di partenariati e la partecipazione delle organizzazioni a iniziative congiunte.

 

3. Ai componenti del Tavolo non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione.

 

4.Nell’ambito delle attività di cui al presente articolo, la Regione assicura il raccordo informativo e amministrativo con le competenti autorità statali e con il sistema nazionale della cooperazione allo sviluppo. Per le funzioni di coordinamento territoriale, la Regione potrà avvalersi della collaborazione delle Province o di altre forme associative degli enti locali, nel rispetto dei ruoli dei diversi livelli di governo.

 

Art. 10

Giornata regionale della cooperazione internazionale

 

1. La Regione istituisce la “Giornata regionale della cooperazione internazionale”, quale occasione di promozione, approfondimento e valorizzazione delle attività realizzate dai soggetti del territorio regionale nell’ambito della cooperazione internazionale e della solidarietà tra i popoli.

 

2. La Giunta regionale individua annualmente le modalità di svolgimento della giornata di cui al comma 1, anche in collaborazione con gli enti locali, le università, gli enti del Terzo settore, gli istituti scolastici e gli altri soggetti di cui all’articolo 4.

 

3. Le iniziative possono comprendere attività di informazione, eventi pubblici, seminari, laboratori didattici, testimonianze, presentazione di progetti e azioni di sensibilizzazione rivolte alla comunità regionale.

 

4. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

TITOLO III

Intervento regionale in materia di cultura della pace e promozione dei diritti umani

 

Art. 11

Obiettivi dell'azione regionale in materia di cultura della pace e promozione dei diritti umani

 

1. La Regione opera per rendere effettivi i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

 

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Regione promuove e sostiene:

 

a) iniziative culturali, di educazione, di informazione e di formazione rivolte alla comunità regionale, e in particolare alle giovani generazioni, sui temi della promozione dei diritti umani, della cultura di pace, dell’educazione alla solidarietà e al dialogo anche interreligioso;

 

b) la nascita e lo sviluppo di una cultura di pace nella scuola, valorizzando il ruolo delle Scuole di pace presenti sul territorio regionale;

 

c) d'intesa con le Autorità competenti, attività di aggiornamento degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, in materia di pedagogia e di didattica della pace, di gestione e risoluzione non violenta dei conflitti.

 

3. Al fine di sostenere le iniziative previste dal presente articolo, la Regione con proprio atto definisce criteri e modalità per la concessione di contributi agli enti locali, università, associazioni, fondazioni e altri soggetti senza scopo di lucro presenti nel territorio regionale, operanti nel campo dei diritti umani, della cultura della pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale e della cittadinanza globale.

 

4. Per le funzioni di coordinamento territoriale, la Regione potrà avvalersi della collaborazione delle Province o di altre forme associative degli enti locali, nel rispetto dei ruoli dei diversi livelli di governo.

 

Art. 12

Istituzione del Tavolo regionale per la pace e i diritti umani

 

1. Al fine di supportare la Giunta regionale nella programmazione, nell’attuazione e nel monitoraggio delle politiche regionali in materia di pace, diritti umani e cittadinanza globale è istituito presso la Giunta regionale il “Tavolo regionale per la pace e i diritti umani”, di seguito denominato “Tavolo Pace”.

 

2. Il Tavolo Pace ha funzione:

 

a) di confronto e proposta sulle politiche regionali per la pace, nonché di monitoraggio dell’attuazione della presente legge;

 

b) favorisce il coordinamento tra gli enti locali, le Università, le istituzioni scolastiche, gli Enti del Terzo Settore e gli altri soggetti operanti nei settori della pace, dei diritti umani e della cittadinanza globale;

 

c) promuove il raccordo con organismi analoghi istituiti presso altre Regioni, Enti locali, istituzioni nazionali ed europee.

 

3. Il Tavolo Pace è organismo permanente, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. È nominato entro sei mesi dall'insediamento della Giunta regionale, dura in carica fino alla scadenza della legislatura.

 

4. La Giunta regionale, disciplina con propria deliberazione, la composizione, il funzionamento e le modalità di consultazione del Tavolo.

 

5. Il Tavolo Pace è composto da soggetti designati, secondo quanto previsto nella richiamata deliberazione della Giunta regionale, in rappresentanza degli enti locali e delle loro associazioni, delle università, del mondo educativo, degli enti del Terzo Settore e delle organizzazioni della società civile operanti nell’ambito della pace, dei diritti umani, della cooperazione e della solidarietà internazionale e della cittadinanza globale.

 

6. In deroga a quanto previsto al comma 4, ed esclusivamente per la legislatura corrente, il Tavolo Pace è nominato entro un anno dall’approvazione della presente legge.

 

7. Ai componenti del Tavolo Pace non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione.

 

Art. 13

Istituzione della Giornata regionale della pace e dei diritti umani

 

1. Al fine di stabilire un confronto permanente fra la società civile e le istituzioni, la Regione istituisce la “Giornata regionale della pace e dei diritti umani”, individuata dalla Giunta Regionale con propri atti.

 

2. La Regione, ogni anno, individua le iniziative per le celebrazioni relative alla giornata di cui al comma 1, sulla base delle proposte del Tavolo, promuovendo in particolare incontri pubblici, attività educative, iniziative culturali, campagne di sensibilizzazione e momenti di confronto rivolti alla cittadinanza, alle istituzioni scolastiche, agli enti locali e ai soggetti del terzo Settore

 

3. Su proposta del Tavolo, la Regione può sostenere ulteriori iniziative culturali sulla pace, sulla la nonviolenza, sui diritti umani e sulla convivenza civile promosse nel territorio regionale.

 

Art.14

Istituzione del Comitato per la pace e i diritti umani dell’Assemblea legislativa

 

1. Al fine di supportare l’approfondimento politico e istituzionale sui temi della pace e dei diritti umani, della non violenza e della cittadinanza globale, è istituito presso l’Assemblea legislativa il “Comitato per la pace e i diritti umani”, di seguito denominato “Comitato”.

 

2. Il Comitato svolge funzioni conoscitive e consultive a supporto dell’attività dell’Assemblea legislativa. In particolare, il Comitato promuove attività di elaborazione conoscitiva e proposte nei confronti dell’Assemblea legislativa e può realizzare iniziative seminariali, attività di studio, raccolta e diffusione di buone pratiche.

 

3. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa disciplina, con propria deliberazione, la composizione, la costituzione, il funzionamento e le modalità di svolgimento delle attività del Comitato.

 

4. Il Comitato è composto da soggetti designati in rappresentanza dell’Assemblea legislativa, nonché da esperti in materia di pace, diritti umani e civili, secondo modalità definite dall’Ufficio di Presidenza.

 

5. Il Comitato è nominato entro novanta giorni dall’insediamento dell’Assemblea legislativa e dura in carica fino alla scadenza della stessa.

 

6. In deroga a quanto previsto al comma 5, esclusivamente per la legislatura corrente, il Comitato è istituito entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge.

 

7. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione.

 

TITOLO IV

Disposizioni finali comuni

 

Art. 15

Osservatorio regionale e sistema informativo

 

1. La Regione, tramite le proprie strutture, svolge funzioni di osservatorio sulle politiche di cooperazione internazionale, pace, diritti umani e di educazione alla cittadinanza globale, al fine di favorire l’integrazione e la coerenza tra le politiche regionali e le iniziative dei soggetti di cui all’articolo 4 e dell’art. 11, comma 3.

 

2. Nell’ambito delle funzioni di osservatorio, la Regione cura la raccolta, l’elaborazione e l’analisi delle informazioni relative agli interventi nell'ambito delle politiche di cui al comma 1, promossi dalla Regione e dagli enti locali del territorio, anche attraverso la realizzazione e l’aggiornamento di una banca dati regionale.

 

3. Il sistema informativo regionale di cui al comma 2 è finalizzato, in particolare, a:

 

a) migliorare la conoscenza delle attività realizzate e dei risultati conseguiti;

 

b) favorire il coordinamento e la complementarità degli interventi;

 

c) assicurare trasparenza e accessibilità delle informazioni;

 

d) supportare le attività di monitoraggio, valutazione e programmazione. La Regione, attraverso le funzioni di osservatorio, opera altresì come punto informativo, di documentazione e di divulgazione, promuovendo la diffusione delle buone pratiche e delle iniziative in corso in materia di cooperazione internazionale, pace, diritti umani e di educazione alla cittadinanza globale.

 

4. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 16

Disposizioni finanziarie

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 2.031.400,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2027 e 2028, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale  del 29 dicembre 2025, n.13 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028) a valere sulla legge regionale n. 12 del 2002 nell’ambito della Missione n.19 Relazioni internazionali – Programma Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo.

 

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l’attuazione del comma 1.

 

3. Per gli esercizi successivi al 2028, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge concorrono altresì le risorse nazionali, europee e internazionali oggetto di assegnazione alla Regione Emilia-Romagna, nei limiti e secondo le finalità previste dalle relative disposizioni di assegnazione.

 

Art. 17

Clausola valutativa

 

1.L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale presenta alla commissione assembleare competente una relazione informativa sullo stato di attuazione della legge con cadenza biennale, con particolare riferimento all’utilizzo delle risorse regionali, nazionali ed europee destinate agli interventi previsti dalla presente legge.

 

2. La relazione dovrà contenere dati e informazioni su:

 

a) iniziative che hanno ricevuto contributi e finanziamenti di cui alla presente legge;

 

b) tipologia, entità e soggetti beneficiari dei contributi e dei finanziamenti erogati;

 

c) eventuali criticità riscontrate e particolari situazioni di carattere internazionale, nazionale, regionale e locale, che possano compromettere le finalità e l’attuazione della presente legge.

 

Art. 18

Abrogazioni e disposizioni transitorie

 

1. La legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la Cooperazione con i paesi in via di sviluppo e i paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace) è abrogata a seguito dell’entrata in vigore della presente legge.

 

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n.12 del 2002, ancorché abrogata.

 

Art. 19

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2027.