Espandi Indice

Legislatura IX - Progetto di legge (testo licenziato)

Share
Oggetto n. 827
Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995 n. 42 Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale (06 12 10)

Relazione:

              RELAZIONE DEL CONSIGLIERE MARIO MAZZOTTI
RELATORE DELLA COMMISSIONE
Con il presente progetto di legge si intende intervenire sul
trattamento economico dei consiglieri regionali mediante una
riduzione del 10% delle indennità di carica e di funzione. Viene
inoltre abrogato l'istituto dell'assegno vitalizio per gli ex
consiglieri a partire dalla X legislatura. Il progetto di legge
precisa al riguardo che per i consiglieri che dovessero essere
rieletti nella X legislatura o in legislature successive tale
periodo di esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto
giuridico od economico rispetto a quanto già maturato. Con questa
previsione la regione Emilia-Romagna si pone all'avanguardia
rispetto alle altre Regioni e allo stesso Parlamento nazionale.
Il riconoscimento dell'indennità di carica dei Consiglieri regionali
risulta obbligatorio.
La legge 10 febbraio 1953 n. 62, cd legge Scelba , Costituzione e
funzionamento degli organi regionali , all'articolo 17, prevede che
Ai consiglieri regionali per i giorni di seduta è corrisposta
un'indennità di presenza fissata con legge regionale .
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 24 del 1968, ha dichiarato
che la corresponsione di un'indennità ai membri del Parlamento ed ai
componenti dei Consigli regionali risponde al principio di
uguaglianza, di cui all'art. 3, comma 2, della Costituzione,
argomentando che in un regime democratico il legislatore ha
l'obbligo di porre in essere tutte le condizioni indispensabili a
garantire anche ai non abbienti l'accesso alle cariche pubbliche e
il relativo esercizio delle funzioni.
L'obbligatorietà dell'indennità dei Consiglieri regionali vale
altresì a garantire il principio di libero esercizio del mandato, da
un lato assicurando l'indipendenza degli eletti dall'altro
consentendo l'esercizio della loro funzione in modo continuativo e
professionale.
Sotto quest'ultimo profilo, la previsione di cui all'art. 69 Cost.
per cui I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita
dalla legge può ritenersi analogicamente applicabile ai Consiglieri
regionali.
Per quanto riguarda i limiti delle indennità dei consiglieri l'art.
3 del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2 Interventi urgenti concernenti
enti locali e regioni , convertito nella legge 26 marzo 2010, n. 42,
pone come limite massimo all'importo complessivo degli emolumenti e
utilità percepiti a qualunque titolo dai Consiglieri regionali,
l'indennità massima spettante ai Parlamentari. L'art. 6 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica , convertito dalla legge n.
122 del 2010, prevede, a partire dal 2011, la destinazione di una
quota pari al 10% dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della
legge n. 59 del 1997, per quelle regioni che, tra l'altro, abbiano
attuato la disposizione relativa al limite massimo all'importo degli
emolumenti.
La Regione Emilia-Romagna si è sempre posta al di sotto di tale
limite e con l'intervento in oggetto si propone di ridurre
ulteriormente tali emolumenti.
La vigente legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 Disposizioni in
materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di
consigliere regionale , prevede che l'indennità mensile di carica
dei consiglieri regionali sia pari al 65% della corrispondente
indennità percepita dai componenti della Camera dei Deputati. La
proposta di legge riduce del 10% tale indennità, oltre a ridurre di
analoga percentuale l'indennità di funzione.
Il progetto di legge inoltre abroga l'istituto dell'assegno
vitalizio attualmente corrisposto agli ex consiglieri dal compimento
del sessantesimo anno di età. La soppressione opera dalla X
legislatura. Il progetto di legge su quest'ultimo punto contempera
la risposta all'istanza dei cittadini di rigore nell'uso dei soldi
pubblici con la necessità del rispetto dei diritti già acquisiti.
Il progetto di legge è composto da 7 articoli.
All'articolo 1 è prevista una riduzione del 10% delle indennità
mensili di carica e di funzione dei Consiglieri regionali.
Gli articolo 2 e 3 apportano delle modifiche testuali alla legge
regionale n. 42 del 1995. La modifica all'articolo 2 costituisce
attuazione dell'articolo 27 comma 7 del nuovo statuto regionale che
introduce la prorogatio delle funzioni dell'assemblea legislativa
fino all'insediamento della nuova assemblea. L'art. 2
conseguentemente prevede che il diritto all'indennità di carica
decorre dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa fino
al giorno precedente il nuovo insediamento. L'art. 3 prevede un
rimborso per le spese di trasporto costituito da un rimborso a piè
di lista per il percorso dal luogo di residenza dei consiglieri alla
sede dell'Assemblea legislativa, sostituendo così il meccanismo del
rimborso basato su sedici presenze mensili e relative trattenute di
un sedicesimo per ogni assenza alle riunioni.
L'articolo 4, invece, interviene sull'indennità di fine mandato
stabilendola in un dodicesimo dell'indennità di carica totale lorda
percepita nell'anno dai consiglieri regionali.
L'articolo 5 abroga l'istituto dell'assegno vitalizio a partire
dalla X legislatura. Per i consiglieri regionali che venissero
rieletti nella X legislatura o in quelle successive tale periodo di
esercizio del mandato non produce alcun effetto ulteriore né
giuridico né economico rispetto al già maturato.
Le abrogazioni conseguenti alle modifiche apportate sono contenute
all'art. 6, ed, infine, l'art. 7 riguarda l'entrata in vigore della
legge, stabilita nell'1 gennaio 2011.

Testo:

                       Regione Emilia-Romagna
IX Legislatura
Oggetto: 827 N. 7/2010
Oggetto: 494
Assemblea Legislativa
I Commissione Permanente
Bilancio Affari Generali ed Istituzionali
Esame abbinato degli oggetti:
827 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Monari,
Sconciaforni, Naldi, Mandini, Barbati, Mazzotti, Noè, Lombardi,
Pollastri e Manfredini: Modifiche alla legge regionale 14 aprile
1995 n. 42 Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli
eletti alla carica di consigliere regionale (06 12 10)
TESTO BASE
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 46
del 14/12/2010
e
494 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Favia e
Defranceschi: Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42
Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti
alla carica di consigliere regionale (24 09 10)
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 31
del 29/09/2010
Testo licenziato dalla Commissione nella seduta pomeridiana del
14/12/2010
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42 (DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE REGIONALE)
Art. 1
Riduzione del dieci per cento
del trattamento economico dei consiglieri regionali
1. Le indennità mensili di carica e di funzione di cui alla legge
regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di
trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere
regionale) sono diminuite del dieci per cento. I riferimenti
contenuti nella legislazione regionale a tali indennità si intendono
agli ammontari diminuiti di cui al presente comma.
Art. 2
Modifica dell'art. 4 della legge regionale n. 42 del 1995
1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 42 del 1995 è
sostituito dal seguente:
1. Il diritto all'indennità di carica decorre dal giorno
dell'insediamento dell'Assemblea legislativa e dura fino al giorno
precedente il nuovo insediamento. Ferma tale decorrenza, la
corresponsione dell'indennità di carica si effettua dal giorno
successivo a quello dell'avvenuta convalida. .
Art. 3
Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995
1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 42
del1995 è sostituita dalla seguente:
b) da un rimborso spese di trasporto per lo svolgimento di tutte le
attività connesse all'esercizio del mandato presso la sede
dell'Assemblea legislativa regionale, costituito da un rimborso
mensile a piè di lista per il percorso dal luogo di residenza dei
consiglieri, anche se ubicato fuori del territorio regionale, alla
sede dell'Assemblea legislativa, secondo i criteri e le modalità
stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza. Il rimborso delle
spese di trasporto non spetta ai consiglieri che, in ragione della
particolare funzione svolta, fruiscono in via permanente di
un'autovettura di servizio o di un'autovettura a guida libera di
proprietà dell'amministrazione regionale. .
2. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995 è
sostituito dal seguente:
2. Nel caso in cui le riunioni di cui al comma 1 si tengano in
luogo diverso dal capoluogo regionale, il rimborso di cui alla
lettera b) del comma 1 compete a tutti i consiglieri non residenti
nel comune in cui ha luogo la riunione. .
3. Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995 è
sostituito dal seguente:
5. Al consigliere che in un mese risulti assente, anche
giustificato, ad oltre dieci delle riunioni di cui al comma 1, non è
corrisposto il rimborso di cui alla lettera a) del comma 1. .
4. Il comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995 è
sostituito dal seguente:
6. La disposizione di cui al comma 5 non è operata:
a) quando il consigliere assente alla riunione abbia partecipato ad
altra riunione, in tutto o in parte contemporanea, di uno degli
organismi indicati al comma 1 e quando il consigliere sia inviato in
missione in rappresentanza dell'Assemblea legislativa o della Giunta
regionale a norma del comma 1 dell'articolo 8;
b) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 1 sia compensata
dalla presenza a riunioni, anche non concomitanti con quelle per le
quali si è verificata l'assenza, di Commissioni assembleari di cui
il consigliere non è componente ma alle quali è intervenuto in
sostituzione, a norma del Regolamento interno, di altro componente;
o quale proponente / relatore di argomenti sottoposti all'esame
della Commissione; o quale presentatore di interrogazioni cui si dia
risposta in Commissione. .
5. I commi 3 e 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995
sono abrogati.
Art. 4
Modifiche all'art.12 della legge regionale n. 42 del 1995
1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 42 del 1995
è così sostituito:
1. La misura dell'indennità di fine mandato è stabilita - per ogni
anno di mandato esercitato, o frazione di anno, e fino ad un massimo
di dieci anni - in un dodicesimo dell'indennità di carica totale
lorda percepita nell'anno dal consigliere regionale. Se l'esercizio
del mandato supera i dieci anni, il calcolo dell'indennità di fine
mandato si effettua sui primi dieci anni. .
2. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 42 del 1995
è abrogato.
Art. 5
Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio regionale
1. Dalla X legislatura regionale è abrogato l'istituto dell'assegno
vitalizio di cui alla legge regionale n. 42 del 1995.
2. Per i consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o
cessati dal mandato entro la IX legislatura si applicano le
disposizioni inerenti l'assegno vitalizio di cui alle leggi
regionali vigenti in materia.
3. Per i consiglieri regionali rieletti nella X legislatura o in
legislature successive tale ulteriore esercizio del mandato non
produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto al
già maturato in ordine all'assegno vitalizio.
Art. 6
Abrogazioni
1. Il comma 4 dell'art. 5 ed il comma 3 dell'art. 10 della legge
regionale n. 42 del 1995 sono abrogati.
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.
Espandi Indice