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Legislatura X - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 1284
Licenziato in data: 13/10/2015
"Disposizioni collegate alla legge di assestamento ed al provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017" (Delibera di Giunta n. 1324 del 14 09 15).

Relazione:

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE ROBERTO POLI

RELATORE DELLA COMMISSIONE

 

Dopo i passaggi nelle singole Commissioni che hanno preso in esame per le parti di loro competenza i provvedimenti relativi all’assestamento di bilancio con la relativa espressione dei pareri, e, con il lavoro concluso dalla Commissione I nella seduta del 13/10/2015, gli oggetti 1284 e 1285 sono oggi in Aula per la discussione e l’approvazione.

 

Le scelte compiute con l’assestamento di bilancio oltre naturalmente ad applicare quanto previsto dalle Leggi, dai Decreti e dalle norme vigenti rispondono ad una chiara impostazione politico-programmatica del Presidente, della Giunta e della maggioranza che governano questa Regione.

 

Per questo i provvedimenti adottati non hanno “solo” un valore economico-finanziario o tecnico-amministrativo, ma si distinguono con una forte connotazione strategica che può non essere condivisa ma i cui obiettivi sono molto chiari.

 

Prima di entrare nel merito degli oggetti in discussione e approvazione, vorrei fornire alcuni elementi di valutazione sul quadro generale della nostra economia, nella convinzione che in parte ciò che sta accadendo sia dovuto anche alle scelte fatte dalla nostra Regione che, come sappiamo, rappresenta per molti aspetti una condizione più positiva rispetto ai dati nazionali.

 

In generale però occorre sottolineare che anche le valutazioni sul piano internazionale riferite al nostro Paese stanno cambiando, a questo riguardo vorrei richiamare quanto affermato dal Direttore Affari Fiscali del Fondo Monetario Internazionale (FMI) Vitor Gaspar in relazione al rapporto debito pubblico/pil il quale sostiene che l’agenda delle riforme dell’Italia va nella direzione giusta per ridurre il debito e sostenere la crescita.

 

Le stime del FMI prevedono un’accelerazione nel risanamento dei conti pubblici a partire dal 2016 fino a riportare il bilancio dello Stato in condizioni di sostanziale pareggio nel 2020 quando il disavanzo previsto sarà allo 0,2% del pil.

 

Il FMI indica un deficit di bilancio sul pil del 2,7% nel 2015, al 2% nel 2016, al 1,2% nel 2017, allo 0,8% nel 2018, allo 0.4% nel 2019 e allo 0.2% nel 2020.

 

Tutto questo ovviamente si rifletterà sulla dinamica del debito pubblico che scenderà progressivamente.

 

Si confermano per altro in modo sostanziale le valutazioni e gli andamenti che già richiamavo nella relazione all’Aula relativi al bilancio preventivo 2015 che per tanto non riprenderò.

 

Sottolineo soltanto due fattori di novità le cui conseguenze non è semplice valutare nell’immediato sia nella dimensione internazionale che in quella nazionale: la bolla finanziaria e immobiliare della Cina, e il cosiddetto “caso Volkswagen”.

Ma cari Consiglieri, c’è un dato che pure in un quadro ancora di difficoltà evidentemente tuttora presente e forte, dopo anni di crisi pesantissima, rivela un cambiamento nella percezione di futuro delle famiglie e delle imprese italiane.

 

Questo dato attiene la fiducia che cittadini, consumatori, imprese, pongono sulle prospettive del nostro Paese e ovviamente anche sulle loro prospettive.

 

Le rilevazioni Istat ci dicono che l’indice di fiducia dei consumatori è passato dal 109.3 del mese di agosto 2015 al 112,7 del mese di settembre 2015.

 

L’indice di fiducia delle imprese italiane è passato dal 103.9 del mese di agosto al 106.2 del mese di settembre.

 

La fiducia economica dal 103.1 di agosto al 143.2 di settembre.

 

La fiducia personale dal 101.4 di agosto al 103.6 di settembre.

 

La fiducia corrente dal 104 di agosto al 108 di settembre.

 

La fiducia futura dal 117 di agosto al 122 di settembre.

 

Contestualmente a questo l’Istat rileva che diminuiscono significativamente le attese di disoccupazione dal 25 al 7.

 

Secondo l’analisi di Unioncamere Emilia-Romagna relative alle previsioni macroeconomiche a medio termine elaborate ad agosto 2015, nel 2015 il pil regionale salirà dell’1%, continuerà la crescita delle esportazioni + 3.9% nonostante un più contenuto andamento del commercio mondiale, si è avviato un nuovo ciclo per gli investimenti + 2.4% e, si conferma, una ripresa dei consumi + 1.3%.

 

Questi fattori producono effetti sui dati occupazionali, il tasso di disoccupazione che prima della crisi era nella nostra Regione al 2.9% anno 2007, giunto all’8.4% nel 2013, scenderà al 7.8% nel 2015, con un aumento dell’occupazione dell’1.1%, 14 mila persone in meno in cerca di lavoro, con una diminuzione del 5.27% delle ore di cassaintegrazione.

 

Sappiamo bene che non sono certamente risolte tutte le situazioni di difficoltà, conosciamo in profondità i tanti problemi ancora aperti da una crisi lunga e pesantissima, siamo coscienti del lavoro assiduo che dobbiamo fare per consolidare e sviluppare la crescita della nostra Regione, ma non vi è dubbio come affermato da moltissime fonti di analisi i segnali di ripresa ci sono.

 

D’altra parte oltre alle rilevazioni dei centri di ricerca, vorrei riportare due valutazioni e un dato certificato a ulteriore supporto.

 

I risultati straordinari di Expo e il successo della nostra regione e delle sue eccellenze, la consistente ripresa del Cersaie chiuso pochi giorni fa sono la riprova di un cambiamento positivo che presenta nuove opportunità.

 

I dati sono invece quelli relativi ai primi nove mesi del 2015 dell’aeroporto Marconi di Bologna i cui passeggeri sono aumentati del 3.3% toccando i 5.328.299, rispetto allo stesso periodo 2014; nel solo mese di settembre l’incremento è stato del 9.5%.

 

Sono in forte crescita i passeggeri sui voli internazionali, 516.563 + 12.8%, mentre sono stabili i passeggeri sui voli nazionali, 156.679.

 

Nella predisposizione della manovra di assestamento siamo richiamati all’applicazione del Decreto Legislativo 118 del 2011 “Processo di armonizzazione contabile” e, avendo approvato il bilancio di previsione 2015 con Legge regionale n. 4 del 30 aprile 2015 predisposto sulla base della legislazione vigente a quella data, si è resa necessaria una ricognizione delle norme legislative e finanziarie intervenute successivamente ed in particolare per quanto previsto dal Decreto Legge 19/06/2015 n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di Enti territoriali) convertito con modificazioni della Legge 6 agosto 2015 n. 125.

 

Sono così state recepite alcune richieste della Conferenza delle Regioni, in particolare per le spese di investimento finanziate con autorizzazione dell’indebitamento e l’esclusione del saldo di competenza di cui al comma 463 dell’art. 1 della Legge di Stabilità n. 190 del 23/12/2014, degli impegni per investimenti diretti o per contributi in conto capitale per le Regioni che, nel 2014 abbiano registrato indicatori annuali di tempestività nei pagamenti secondo le modalità stabilite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/09/2014.

 

Considerate le risultanze contabili dell’esercizio 2014, approvate con il rendiconto generale (Legge regionale n. 12 del 29/07/2015) e a seguito del riaccertamento straordinario dei residui (Delibera Giunta regionale n. 1061 del 27/07/2015) si riportano i seguenti risultati:

  • I residui attivi previsti nel bilancio di previsione 2015 pari a € 5.365.595.123,59 sono stati rideterminati in € 5.319.753.571,78 con una diminuzione di € 45.841.551,81.
  • I residui passivi preisti nel bilancio di previsione 2015 pari a € 5.449.859.301,54 sono stati rideterminati in € 5.179.843.545,06 con una diminuzione di € 270.015.756,48.
  • Il saldo negativo dell’esercizio precedente (disavanzo da mutui autorizzati e non contratti) previsto nel bilancio di previsione 2015 in € 1.594.271.237,04 è stato rideterminato in € 1.483.054.074,17 con una riduzione di € 111.217.162,87.

 

Con l’Assestamento si compie non solo l’aggiornamento dei dati derivanti dall’esercizio precedente ma anche una valutazione complessiva delle risorse e delle spese intervenute nella prima parte dell’anno anche al fine di proseguire gli obiettivi dettati dal programma di Governo per la nostra Regione.

Con l’Assestamento si devono quindi definire le rettifiche e le integrazioni alle previsioni di bilancio sia in entrata che in spese con riferimento sia alla competenza che alla cassa resesi necessaria al conseguimento degli obiettivi del programma di Governo.

 

In relazione alle risorse autonome regionali, con l’assestamento di bilancio si è dato corso ad una rivisitazione delle entrate e delle spese.

 

Le entrate autonome sono in linea con le previsione del bilancio 2015/2017.

 

Attraverso interventi di rimodulazione della spesa sono finanziati ulteriori interventi ed in particolare:

  • 10 milioni di euro per l’integrazione delle prestazioni aggiuntive relative ai livelli essenziali di assistenza (LEA).
  • 1 milione di euro per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
  • 430.000 euro per le agevolazioni tariffarie agli abbonamenti per il trasporto pubblico per anziani, disabili, inabili.
  • 200.000 euro per interventi relativi all’emergenza abitativa.
  • 1,2 milioni di euro per interventi di promozione di attività culturali e per attività rivolte ai giovani.
  • 1 milione di euro per la promozione del turismo regionale.
  • 580.000 euro per la promozione della cultura e della legalità.
  • 500.000 euro al fine di favorire lo sviluppo della educazione musicale rivolti a progetti di musica d’insieme, collaborazioni con le Istituzioni scolastiche, progetti aventi carattere di inclusività.

 

Inoltre la riduzione del saldo negativo dell’esercizio precedente (disavanzo derivante dalla mancata contrazione di mutui e prestiti per spese di investimento) e per l’aggiornamento delle risorse per la copertura di oneri di ammortamento sugli esercizi 2016-2017 consente di “liberare” spese per investimenti in particolare:

  • 20 milioni di euro nel settore sanità per la realizzazione, ristrutturazione, acquisto, completamento di strutture, impianti, attrezzature, tecnologie a destinazione sanitaria.
  • 7 milioni di euro per interventi di riqualificazione urbana nelle aree colpite dal sisma.
  • 5.1 milioni di euro per l’acquisto di materiale rotabile.
  • 3 milioni di euro per la realizzazione del polo tecnologico e per il sostegno a progetti di ricerca e innovazione delle imprese nell’ambito della Legge Regionale n.14 del 2014.

 

L’Articolo 6 definisce le risorse destinate ad interventi relativi alle opere idrauliche su corsi d’acqua di competenza regionale per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometriche:

 

a) Capitolo U39186:

esercizio 2015   Euro  140.000,00

esercizio 2016   Euro  272.750,00;

 

b) Capitolo U39187:

esercizio 2015   Euro      5.000,00

esercizio 2016   Euro    20.500,00;

 

c) Capitolo U39191:

esercizio 2015   Euro    17.000,00

esercizio 2016   Euro    31.800,00.

 

Aggiuntivi a queste risorse, all’oggetto 1285 con l’Art. 13 si costituisce un fondo di garanzia finalizzato al ripristino delle attività produttive colpite dagli eventi atmosferici del 13 e 14 settembre 2015 nelle province di Piacenza e Parma, per l’esercizio finanziario 2015 per un importo di 200.000 euro e per l’esercizio 2016 con un importo pari a 800.000 euro.

 

Allo stesso oggetto, l’Art.15 la regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire all’Agenzia Regionale di protezione civile l’importo di euro 11.132.237, risorse trasferite dal fondo di solidarietà dell’Unione Europea a seguito delle pesantissime e tragiche inondazioni che ci hanno colpito.

 

Indico alcuni provvedimenti definiti dall’assestamento di bilancio contenuti nelle disposizioni allegate alla Legge di assestamento e al provvedimento generale di variazione al bilancio della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 (oggetto 1284) approvati con Delibera della Giunta regionale n.1324 del 14/09/2015.

 

All’Articolo 2 si prende a riferimento il programma di sviluppo rurale 2007-2013 e, con l’obiettivo di assicurare la massima utilizzazione delle risorse comunitarie FEASR destinate al programma dell’Emilia-Romagna, autorizza la Regione a fare fronte con risorse proprie nei limiti di 5 milioni di euro, all’incremento di tale spesa pubblica.

Nel progetto di assestamento e variazione è previsto inoltre un intervento straordinario a sostegno delle imprese di allevamento di mitili finalizzato a mitigare i danni arrecati dagli eventi eccezionali verificatisi nel febbraio 2015 per un importo pari a 300.000 euro di risorse regionali disponibili per l’esercizio 2016.

 

Per Agrea, tenuto conto della particolarità dell’esercizio 2015 dovuta alla coincidenza tra la conclusione dei pagamenti sulla programmazione comunitaria 2007-2013 e l’avvio della nuova PAC (Politica Agricola Comune) comprendente sia i pagamenti diretti del 1° pilastro, sia la programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale, è prevista una ulteriore detrazione di circa 1,010 milioni di euro da destinare al funzionamento di Agrea e all’implementazione dei sistemi informatici necessari per la gestione di tutte le attività relative al nuovo quadro di riferimento comunitario.

 

E’ inoltre proposta una dotazione di 200.000 euro per l’integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia degli AGRIFIDI, destinati all’attivazione di linee di credito per le imprese agricole sane.

 

Per le attività faunistiche venatorie è proposta una integrazione di 100.000 euro che si aggiungono ai 100.000 già in preventivo in modo da consentire lo scorrimento della graduatoria 2014 del progetto sperimentale relativo alla prevenzione dagli attacchi dei lupi al bestiame allevato sui pascoli collinari e montani.

 

Con la manovra di assestamento al bilancio di previsione 2015-2017 sono stati stanziati ulteriori 500.000 euro a favore di APT con lo scopo di consentire attività ordinarie di promo-commercializzazione e il conseguente mantenimento delle risorse già previste nel 2014, inoltre per il comparto della montagna per finanziare interventi negli impianti delle stazioni sciistiche, vista la grave difficoltà che le imprese del settore stanno vivendo, sono previste ulteriori risorse pari a 500.000 euro che, sommate a quanto già previsto a bilancio ammonteranno complessivamente 600.000 euro.

 

Infine, per dare attuazione a quanto previsto dall’Articolo 6 della Legge Regionale n. 14/2014 “Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna” e, secondo quanto definito nel patto per il lavoro sottoscritto a luglio 2015, con assestamento di bilancio 2015/2017 vengono stanziati:

  • Ulteriori 5 milioni di euro sul 2016 e 7 milioni di euro sul 2017 che sommati a quanto già stanziato in sede di previsione ammontano a complessivi 10 milioni nel 2016 e 10 milioni nel 2017, con l’obiettivo assolutamente rilevante di attrarre nuovi insediamenti produttivi e creare buona occupazione.
  • 500.000 euro sono stati stanziati per poter concludere il passaggio alla tecnologia digitale delle sale cinematografiche sia gestite da EELL che da associazioni o Enti con finalità sociale.
  • All’oggetto 1285 con l’approvazione dell’Art.12 viene definito un contributo straordinario pari a 780.000 euro a Bologna Fiere Spa così come individuata dal Ministero della Giustizia, per la realizzazione delle opere necessarie di allestimento dell’Aula speciale presso il Padiglione 19 per la celebrazione dell’Udienza preliminare nel procedimento penale “AEMILIA”.
  • Per dare corso all’Accordo di programma fra il MISE e le Regioni Friuli Venezia Giulia e l’Emilia-Romagna che prevede una quota di finanziamento 560.000 euro a ns carico (10% del contributo complessivo) finalizzata al sostegno delle attività di ricerca e sviluppo di Electrolux Spa per il rilancio e lo sviluppo dell’impresa.
  • E’ stato inoltre implementato con circa 1 milioni di euro il fondo straordinario di garanzia affidato in gestione ai consorzi fidi regionali (FORCOGA).

 

Presidente, cari colleghi, la manovra di assestamento oggi in discussione e approvazione non rappresenta quindi una “semplice” correzione, ma contiene rilevanti scelte politiche, coerenti con gli obiettivi e gli impegni assunti dal Presidente Bonaccini, dalla Giunta e dalla maggioranza che governa questa Regione, una manovra di oltre 52 milioni di euro, 16.2 milioni di spesa corrente, 35.5 di spese per investimenti, possiamo in questo modo sostenere e dare forza ai segni positivi che l’economia della nostra Regione sta mostrando e allo stesso tempo valorizzare la rete dei nostri servizi a tutela delle persone e delle famiglie.

 


 

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

I Commissione Permanente

" Bilancio, Affari generali ed istituzionali "

 

 

 

 

1284 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento ed al provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017" (Delibera di Giunta n. 1324 del 14 09 15).

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino ufficiale n. 54 del 16 09 2015

 

 

(Relatore consigliere Roberto Poli)

(Relatore di minoranza consigliere Massimiliano Pompignoli)

 

 

 

 

 

Testo n. 17/2015 licenziato nella seduta del 13 ottobre 2015 con il titolo:

 

 

Disposizioni collegate alla legge di assestamento ed al provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017

 



 


 

INDICE

 

 

Art. 1 Finalità

 

Art. 2 Programma di sviluppo rurale 2007-2013 – Disposizioni per il massimo utilizzo delle risorse comunitarie

 

Art. 3 Disposizioni per la programmazione delle risorse per il fondo regionale per la montagna per l'anno 2015

 

Art. 4 Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998

 

Art. 5 Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2000

 

Art. 6 Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2002

 

Art.  7 Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002

 

Art. 8 Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003

 

Art. 9 Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005

 

Art. 10 Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2014

 

Art. 11 Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015

 

Art. 12 Entrata in vigore

 

 


Art. 1

Finalità

 

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal documento di economia e finanza regionale (DEFR 2015) in collegamento con la legge di assestamento ed il provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017.

 

 

Art. 2

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Disposizioni per il massimo utilizzo delle risorse comunitarie

 

1. Al fine di consentire la massima utilizzazione delle risorse comunitarie disponibili per l’attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 entro la data limite di ammissibilità delle spese fissata dalla normativa comunitaria al 31 dicembre 2015, la Regione è autorizzata a far fronte con risorse proprie, per un importo massimo di cinque milioni di euro, all’incremento della spesa pubblica a carico dello Stato membro derivante dalla riallocazione delle dotazioni sui diversi assi di intervento in sede di ultima modifica alla tabella finanziaria del programma medesimo.

 

2. La copertura del maggior onere di cui al comma 1 è assicurata attraverso l’impiego di risorse non utilizzate a valere sull’intervento di cui all’articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione) e già trasferite all’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna in qualità di organismo pagatore delle misure individuate nel programma di sviluppo rurale 2007-2013.

 

 

Art. 3

Disposizioni per la programmazione delle risorse per il fondo regionale per la montagna per l'anno 2015

 

1. Limitatamente all'anno 2015, nelle more dell'approvazione del nuovo programma regionale per la montagna ai sensi dell'articolo 3 bis della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), le Unioni di Comuni comprendenti zone montane, ivi incluso il Nuovo circondario imolese, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2004, approvano esclusivamente, in coerenza con gli indirizzi del programma regionale per la montagna vigente, i programmi annuali operativi previsti dall'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2004, e li trasmettono alla Provincia o alla Città metropolitana di Bologna e alla Regione. Le norme di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2004 si applicano avendo a riferimento, ai fini della verifica della coerenza, il programma regionale per la montagna in luogo dell'accordo-quadro.

 

2. Limitatamente all'anno 2015, allo scopo di consentire il tempestivo espletamento dell’iter di programmazione delle risorse stanziate sul fondo regionale per la montagna, il termine di trenta giorni, indicato nell’articolo 6, comma 2, primo periodo, della legge regionale n. 2 del 2004, è ridotto a sette giorni e conseguentemente, in deroga a quanto indicato nel medesimo comma al secondo periodo, qualora non siano pervenute segnalazioni da parte degli enti competenti, il programma annuale operativo (PAO) relativo all’anno 2015 acquisisce esecutività l’ottavo giorno dalla trasmissione.

 

3. Nelle more dell’approvazione del nuovo programma regionale per la montagna ai sensi dell'articolo 3 bis della legge regionale n. 2 del 2004, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, all’opportuna ridefinizione delle modalità di concessione, liquidazione e revoca del fondo regionale per la montagna, di cui all’articolo 3 bis, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 2 del 2004.

 

 

Art. 4

Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998

 

1. Dopo la lettera n) del comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) è aggiunta la seguente:

 

“n bis) la predisposizione ed elaborazione da parte degli enti locali, compresa la Città metropolitana di Bologna, dei piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS).”.

 

2. Dopo la lettera i) del comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale n. 30 del 1998 è aggiunta la seguente:

 

“i bis) contributi per la predisposizione ed elaborazione dei PUMS da parte degli enti locali e della Città metropolitana di Bologna.”.

 

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998 è inserito il seguente:

 

“4 bis. Il limite del 70 per cento previsto al comma 1 può essere derogato per gli interventi, finanziati dallo Stato, relativi alla mobilità di interesse regionale, qualora gli stessi incidano su ambiti sovra provinciali o sovra comunali.”.

 

4. Dopo il comma 4 quater dell’articolo 44 della legge regionale n. 30 del 1998 è aggiunto il seguente:

 

“4 quinquies. Al fine di garantire la continuità del servizio e di migliorarne la qualità, la società di cui all'articolo 18 può altresì:

 

a) concedere ulteriori proroghe alla durata del contratto in corso di esecuzione, nei limiti entro cui siano strettamente necessarie per consentire al nuovo affidatario di porre in essere le attività richieste per rendere operativo il servizio stesso in conformità alle condizioni e nei tempi previsti in esito alla procedura di affidamento;

 

b) definire con il gestore attuale e con il nuovo affidatario, nelle more del subentro nella gestione del servizio, le modalità e i tempi per anticipare la messa in esercizio di parte del materiale rotabile nuovo.”.

 

 

Art. 5

Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2000

 

1. Al comma 5 dell’articolo 17 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), le parole “va data contestuale comunicazione”, sono sostituite dalle seguenti: “va data comunicazione entro quindici giorni”.

 

2. Il comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale n. 27 del 2000 è sostituito dal seguente:

 

“2. La misura del contributo e le modalità per l'erogazione sono definite nel medesimo atto di cui all’articolo 18, comma 2, della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria), ferma restando l’applicazione dell’articolo 31, comma 3, della presente legge.”.

 

 

Art. 6

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2002

 

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace), è aggiunto il seguente:

 

“4 bis. Al fine di sostenere le iniziative previste dal presente articolo, la Regione può concedere contributi ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a).”.

 

 

Art. 7

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002

 

1. Il primo periodo della lettera e) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), dalle parole “realizzazione degli impianti” alle parole “sviluppo di stazioni esistenti.” è sostituito dal seguente: “realizzazione, qualificazione ed acquisizione degli impianti nelle località sciistiche:

1) impianti di arroccamento;

2) impianti a fune e similari e le strutture complementari ad essi, quali impianti di abduzione, invasi, reti ed impianti per la produzione di neve, ed altre strutture di supporto alla stazione invernale, a condizione che rappresentino razionalizzazione di impianti esistenti ovvero collegamenti di comprensorio o comunque siano organicamente inseriti nello sviluppo di stazioni esistenti.”.

 

 

Art. 8

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003

 

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) è aggiunto il seguente:

 

“3 bis. La società consortile per azioni ASTER di cui all’articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico) supporta la Regione per l’attuazione delle azioni di cui al presente articolo.”.

 

2. Dopo l'articolo 25 della legge regionale n. 12 del 2003 è inserito il seguente:

 

“Art. 25 bis

Interventi per la promozione dell'educazione musicale in Emilia-Romagna

 

1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'educazione musicale e arricchire nel territorio regionale l'offerta di educazione e pratica musicale, la Regione finanzia progetti volti a favorire la formazione musicale di base con le seguenti caratteristiche:

 

a) musica d’insieme;

 

b) collaborazione con le Istituzioni scolastiche;

 

c) carattere di inclusività.

 

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Regione concede finanziamenti a scuole di musica da essa riconosciute, pubbliche e private, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

 

3. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce i criteri, le priorità e le modalità di accesso ai finanziamenti di cui al presente articolo.”.

 

 

Art. 9

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005

 

1. Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 32 bis della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) è soppresso.

 

 

Art. 10

Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2014

 

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 19 (Norme per la promozione e il sostegno dell’economia solidale) è aggiunto il seguente:

 

“2 bis. La partecipazione al “Forum regionale dell’economia solidale” non comporta a carico della Regione Emilia-Romagna la corresponsione di compensi o rimborsi di spesa.”.

 

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2014 è aggiunto il seguente:

 

“3 bis. La partecipazione al “Tavolo regionale permanente per l’economia solidale” non comporta a carico della Regione Emilia-Romagna la corresponsione di compensi o rimborsi di spesa.”.

 

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 19 del 2014 è aggiunto il seguente:

 

“2 bis. La partecipazione allo “Osservatorio dell’economia solidale dell’Emilia Romagna” non comporta a carico della Regione Emilia-Romagna la corresponsione di compensi o rimborsi di spesa.”.

 

 

Art. 11

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015

 

1. Al comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) dopo le parole “legge regionale n. 24 del 2009” sono inserite le seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2016”.

 

2. Al comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale n. 13 del 2015 le parole “comma 1 dell’articolo 66” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 67, comma 1”.

 

3. Il comma 14 dell’articolo 67 della legge regionale n. 13 del 2015 è sostituito dal seguente:

 

“14. Le disposizioni della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni) cessano di applicarsi al personale trasferito dalla data del trasferimento. Per il restante personale cessano di applicarsi al 31 dicembre 2016.”.

 

 

Art. 12

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

 

 

 

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