REGOLAMENTO REGIONALE 28 giugno 1996, n. 22
COSTITUZIONE E GESTIONE DEI CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 78 del 3 luglio 1996
INDICE
Art. 1 - Finalità e caratteristiche tecniche
Art. 2 - Autorizzazione
Art. 3 - Gestione tecnica
Art. 4 - Registrazione dei capi prodotti
Art. 5 - Diritto di prelazione
Art. 6 - Controlli e sanzioni
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale emana
il seguente regolamento:
Il Presidente della Giunta regionale emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Finalità e caratteristiche tecniche
1. I Centri privati per la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, sono destinati a produrre, in aree prive di recinzione, esemplari di fauna autoctona appartenente alle seguenti specie:
| fagiano |
| starna |
| pernice rossa |
| lepre |
| capriolo. |
2. Devono essere localizzati in ambienti agro-forestali idonei alle specie in indirizzo produttivo e avere confini quanto più lineari possibili, preferibilmente coincidenti con confini naturali.
3. Al fine di consentirne una razionale gestione faunistica, i Centri non possono avere un'estensione inferiore a 100 ha.
4. I Centri privati per la riproduzione della fauna allo stato naturale sono delimitati da tabelle recanti la scritta "Centro privato di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. Divieto di caccia", a cura del titolare.
5. Gli esemplari prodotti possono essere utilizzati solo a scopo di ripopolamento e reintroduzione.
6. I danni eventualmente arrecati dalle specie selvatiche alle colture presenti nel Centro sono a carico del titolare.
7. La Provincia, mediante il Piano faunistico-venatorio di cui all'art. 7 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, individua i territori idonei all'istituzione dei Centri privati e la relativa percentuale di territorio agro-silvo-pastorale provinciale ai sensi degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale di cui all'art. 5 della citata L.R. n. 8 del 1994.
Art. 2
Autorizzazione
1. La domanda per l'autorizzazione dei Centri privati deve essere presentata all'Amministrazione provinciale entro il 31 marzo di ogni anno, corredata dai seguenti documenti :
a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare, accompagnata da un elenco particellare che rechi per ogni particella: estensione, proprietario o conduttore;
b) atti comprovanti il titolo di proprietà o conduzione dei terreni; tali atti possono essere sostituiti da atto notorio;
c) atti da cui risulti il consenso ad entrare a far parte del Centro, qualora nel Centro stesso siano compresi terreni di più proprietari o conduttori. Tali atti devono essere autenticati nelle forme di legge. Il consenso è vincolante per la durata dell'autorizzazione;
d) uso del suolo e indirizzo colturale;
e) piano produttivo indicante le specie che si intendono produrre e di queste la consistenza numerica presente nel Centro al momento dell'istituzione, la densità minima compatibile con le situazioni ambientali, eventuali immissioni e interventi di miglioramento ambientale.
In via del tutto eccezionale, per il 1996, la domanda di autorizzazione dovrà essere presentata entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. La Provincia si esprime con provvedimento motivato in ordine al rilascio dell'autorizzazione nel termine di sessanta giorni dalla data entro la quale le domande devono essere presentate. Tale termine può essere prorogato per sopraggiunte esigenze istruttorie per una sola volta e per non più di trenta giorni.
3. L'autorizzazione indica il quantitativo minimo di capi appartenenti a ciascuna specie in indirizzo produttivo che il Centro ha l'obbligo di produrre annualmente e le modalità di prelievo di cui all'art. 3; indica altresì la distanza tra lo stesso ed altri Centri autorizzati, le aziende venatorie nonché gli ambiti di protezione e produzione della fauna selvatica. Copia dell'autorizzazione è inviata a cura della Provincia all'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.
4. La Provincia assegna a ciascun Centro autorizzato un numero di matricola.
Art. 3
Gestione tecnica
1. Nei Centri privati è consentita l'immissione di soggetti appartenenti alle specie in indirizzo produttivo, provenienti da altri Centri di riproduzione allo stato naturale o da allevamenti presenti sul territorio nazionale, con l'utilizzo delle consuete tecniche di ambientamento, esclusivamente nei primi tre anni successivi all'istituzione del Centro ed al fine di consentire il raggiungimento di una densità compatibile con le situazioni ambientali, da valutare mediante opportuni censimenti. La Provincia può autorizzare immissioni oltre detto periodo qualora si verifichi una consistente diminuzione dei soggetti presenti, dovuta a cause naturali o non dipendenti dal titolare.
2. La Provincia autorizza al prelievo degli animali prodotti il titolare del Centro e le persone di cui al comma 1 dell'art. 41 della L.R. n. 8 del 1994, previa presentazione, entro il 31 ottobre di ogni anno, di una proposta di piano di prelievo indicante l'incremento annuo della popolazione ottenuto tramite stima effettuata prima e dopo la stagione riproduttiva. Tale proposta deve essere corredata da idonea certificazione rilasciata dalla competente Azienda Unità sanitaria locale che attesti l'assenza di malattie infettive diffusive sul territorio considerato.
3. Il prelievo deve essere effettuato mediante idonei mezzi di cattura. Laddove si verifichino esigenze di carattere sanitario, documentate dalle competenti autorità, la Provincia può autorizzare l'abbattimento di capi da parte del titolare del Centro o di altra persona indicata nel provvedimento di autorizzazione.
Art. 4
Registrazione dei capi prodotti
1. I titolari dei Centri di riproduzione di selvaggina allo stato naturale sono tenuti all'annotazione su apposito registro, vidimato dalla Provincia, di tutte le operazioni di immissione, prelievo e cessione dei capi.
Art. 5
Diritto di prelazione
1. La Provincia ha diritto di prelazione sull'acquisto di fauna selvatica prodotta nei Centri privati. A tal fine la Provincia, entro il mese di novembre di ogni anno, comunica ai centri stessi il proprio fabbisogno.
Art. 6
Controlli e sanzioni
1. La Provincia esercita il controllo tecnico-amministrativo sui Centri privati di riproduzione della fauna selvatica con riguardo esclusivamente agli aspetti di carattere faunistico-venatorio.
2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157
, e dall'art. 61 della L.R. n. 8 del 1994, in caso di violazioni del presente regolamento di seguito indicate :
, e dall'art. 61 della L.R. n. 8 del 1994, in caso di violazioni del presente regolamento di seguito indicate : a) mancato raggiungimento del quantitativo minimo di capi prodotti annualmente previsto al comma 3 dell'art. 2;
b) mancato rispetto delle distanze indicate nell'atto autorizzativo;
c) immissione di soggetti al di fuori dei casi previsti al comma 1 dell'art. 3;
d) prelievo esercitato da persone non autorizzate;
e) prelievo effettuato mediante mezzi di cattura non idonei;
f) irregolare tenuta del registro previsto all'art. 4, si procede a :
1) diffidare il titolare del Centro;
2) revocare l'autorizzazione nel caso in cui il titolare, previamente diffidato per almeno due volte, non adempia agli obblighi di cui al presente regolamento o non abbia corrisposto la tassa di cui all'art. 44 della L.R. n. 8 del 1994.
3. In caso di revoca dell'autorizzazione o rinuncia da parte del titolare, è vietato per un anno l'esercizio venatorio sul corrispondente territorio.
Il presente regolamento sarà publicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
