REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 168 del 22 novembre 2001
INDICE
Art. 36 - Prelievi assoggettati a procedura semplificata
La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale emana
il seguente regolamento:
Il Presidente della Giunta regionale emana
il seguente regolamento:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione dell'art. 142 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, il procedimento per il rilascio dei titoli concessori relativi al prelievo di acqua pubblica, con finalità di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle norme poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e dei principi desumibili dalla legislazione statale in materia, ed in particolare dalle seguenti disposizioni di legge:
-R.D. 14 agosto 1920, n. 1285 "Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche"; | |
-R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Approvazione del TU delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici"; | |
-Legge 4 febbraio 1963, n. 129 "Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione"; | |
-Legge 8 agosto 1985, n. 431 "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 27 giugno 1985, n. 312 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale"; | |
-Legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"; | |
-Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; | |
-D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275 "Riordino in materia di concessione di acque pubbliche"; | |
-Legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"; | |
-Legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni, ed Enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; | |
-D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 "; | |
-D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 "Regolamento recante norme per l'attuazione di alcune disposizioni della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche"; | |
-D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE"; | |
-D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano". |
Art. 2
Ambito di applicazione
1. È sottoposto alla disciplina del presente regolamento qualsiasi approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, da acque sotterranee e sorgive, ad eccezione di quanto indicato al comma 2 e con esclusione delle acque minerali e termali regolate ai sensi della L.R. 17 agosto 1988, n. 32 nonché delle acque di sorgente e minerali naturali regolate ai sensi del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339 .
2. Non sono disciplinate dal presente regolamento, in quanto non necessitano di autorizzazione o concessione ai sensi dell'art. 28, commi 3 e 5, della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 :
a) l'estrazione e l'utilizzazione da parte del proprietario del fondo di acque sotterranee, ivi comprese le sorgenti, destinate all'uso domestico, come definito all'art. 3, lett. p);
b) la raccolta di acqua piovana in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici.
3. Ai sensi dell'art. 23, comma 9 ter del D.Lgs. 152/99 , l'utilizzazione di acque scolanti su suoli, in fossi o in canali di proprietà privata è libera.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "acque superficiali": il reticolo idrografico costituito da fiumi, torrenti, rii, fossi, canali, laghi, lagune e corpi idrici artificiali con esclusione dei canali destinati all'allontanamento delle acque reflue urbane ed industriali;
b) "acque sotterranee": le manifestazioni della circolazione idrica terrestre ubicate nel sottosuolo a livello sia ipodermico sia profondo. Le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse, si considerano appartenenti a tale fattispecie in quanto affioramenti della circolazione idrica sotterranea;
c) "acque subalvee": gli acquiferi continui a falda libera in stretta intercomunicazione con un corso d'acqua, che costituiscono parte integrante dell'alveo, al di sotto del quale scorrono o in cui affiorano. Le acque subalvee, ai fini dell'utilizzo e della relativa concessione, sono considerate acque superficiali;
d) "derivazione": qualsiasi prelievo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, sotterranei o sorgenti esercitato mediante opere mobili o fisse;
e) "portata di prelievo": valore del prelievo nell'unità di tempo, espresso in moduli o l/s;
f) "portata massima di prelievo": valore massimo del prelievo nell'unità di tempo, espresso in moduli o l/s, nel caso di derivazioni di portata variabile;
g) "portata media di prelievo": valore medio del prelievo nell'unità di tempo, espresso in moduli o l/s, nel caso di derivazioni di portata variabile. Tale valore viene calcolato in base al rapporto tra la quantità di acqua derivata in un determinato periodo di tempo e il periodo di effettivo utilizzo;
h) "modulo": unità di misura dell'acqua che equivale ad una quantità costante di 100 litri al minuto/secondo e si divide in decimi, centesimi e millesimi;
i) "volume di prelievo": quantità di acqua, corrispondente al fabbisogno idrico stimato in un determinato periodo di tempo (giorno, mese, anno) in relazione all'uso, espressa in mc;
l) "minimo deflusso vitale": livello minimo di deflusso di un corso d'acqua necessario per garantire la vita degli organismi animali e vegetali nell'alveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi interessati;
m) "bilancio idrico": rapporto fra la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per gli usi diversi;
n) "prova di pompaggio": prelievo effettuato da un pozzo mediante pompa, con una portata predeterminata in un tempo definito e con misurazione ad intervalli fissi dell'abbassamento del livello dell'acqua nel pozzo stesso ed in pozzi e/o piezometri vicini;
o) "domanda concorrente": domanda di concessione presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell'avviso relativo ad altra domanda con la quale è tecnicamente incompatibile;
p) "uso domestico": utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro;
q) "uso extradomestico": utilizzazione di acqua per gli usi non ricompresi alla lettera precedente;
r) "uso consumo umano": quando non diversamente specificato, utilizzazione di acqua destinata all'uso potabile, fornita a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse o approvvigionata autonomamente attraverso acquedotti privati o consorziali;
s) "rete consortile": sistema di corsi d'acqua naturali o artificiali in gestione ai Consorzi di bonifica e di irrigazione ai fini dell'esercizio delle funzioni di irrigazione e di bonifica, con esclusione di quelli affidati dalla Regione ai fini di manutenzione.
Art. 4
Attribuzione delle competenze
1. I procedimenti concessori ed autorizzativi sono di competenza del Servizio regionale territorialmente competente, di seguito denominato Servizio. Il Servizio assume pertanto, sulla base degli indirizzi elaborati dalla Direzione generale competente, tutti i provvedimenti relativi alle concessioni di acqua pubblica, ed in particolare i seguenti:
a) rilascio, diniego, rinnovo e modifica della concessione;
b) revoca e decadenza della concessione;
c) sospensione temporanea dell'esercizio della concessione;
d) presa d'atto della rinuncia alla concessione;
e) modifica della titolarità della concessione.
TITOLO II
IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE
CAPO I
Avvio del procedimento e iter istruttorio
Art. 5
Domanda di concessione
1. Il procedimento per il rilascio di concessione è avviato ad iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda.
2. Può presentare domanda di concessione chiunque - persone fisiche, in forma singola o associata, e persone giuridiche di diritto pubblico o privato - abbia necessità di utilizzare acqua pubblica.
3. Il richiedente che, per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla propria attività produttiva, necessiti di più opere di presa anche afferenti a diverse fonti di prelievo (acque superficiali, sotterranee e sorgenti) può presentare un'unica domanda di concessione purché siano rispettate contestualmente le seguenti condizioni:
a) localizzazione delle opere di presa in aree confinanti o ubicazione all'interno dell'unità aziendale/stabilimento;
b) utilizzazione delle risorse idriche finalizzata all'approvvigionamento della stessa unità aziendale o dello stesso stabilimento.
4. Qualora più soggetti intendano utilizzare la medesima opera di presa, essi presentano un'unica domanda di concessione. A tal fine i richiedenti possono costituirsi in consorzio, in comunione ovvero concludere appositi accordi individuando un mandatario per i rapporti con il Servizio.
Art. 6
Modalità di presentazione della domanda
1. La domanda va indirizzata al Servizio nella cui circoscrizione sono ubicate le opere di presa e deve contenere i seguenti elementi:
a) dati identificativi del richiedente;
b) oggetto della richiesta;
c) individuazione del corpo idrico da cui si richiede il prelievo (superficiale, sotterraneo o sorgente), denominazione del corpo idrico superficiale o della sorgente, ubicazione del punto di prelievo (località, estremi catastali e coordinate geografiche UTM);
d) richiesta di autorizzazione alla perforazione nel caso in cui l'opera di presa sia costituita da un pozzo;
e) uso della risorsa;
f) portata di prelievo, espressa in moduli o litri/secondo, indicando, nel caso di portata variabile, il valore massimo e quello medio;
g) volume annuo, espresso in metri cubi, quando coerente con la destinazione d'uso.
2. Alla domanda relativa ai prelievi da acque superficiali deve essere allegata la seguente documentazione relativa al progetto definitivo delle opere di captazione principali ed accessorie:
a) relazione tecnica generale;
b) corografia su carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:10.000;
c) planimetria catastale in scala 1:2000;
d) piante, prospetti, sezioni e particolari in scala 1:100, o comunque in scala adeguata, delle opere di presa, dei canali derivatori e di scarico, delle condotte, dei congegni e dei meccanismi necessari all'esercizio della derivazione;
e) progetto dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati ed, eventualmente, di quelli restituiti, nel caso in cui la derivazione sia assoggettata a tale obbligo;
f) analisi di fattibilità di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica.
3. Alle domande relative ai prelievi da acque sotterranee deve essere allegata la seguente documentazione relativa al progetto definitivo delle opere di captazione principali ed accessorie:
a) relazione tecnica generale;
b) disegni delle opere in scala 1:200 - 1:500, rappresentanti le opere di estrazione, di adduzione e di utilizzazione;
c) studio idrogeologico generale sull'assetto litostratigrafico e sulle caratteristiche delle falde;
d) elaborati cartografici indicati alle precedenti lettere b) e c) del comma 2;
e) progetto dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati, nel caso in cui la derivazione sia assoggettata a tale obbligo;
f) analisi di fattibilità di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica.
4. Alle domande relative a prelievi di acque sorgive deve essere allegata la documentazione prevista al comma 2, qualora le opere di prelievo captino la manifestazione sorgentizia a livello del suolo, o la documentazione prevista al comma 3, nel caso in cui l'acqua di sorgente venga captata mediante apposito pozzetto o altro dispositivo idoneo alla captazione. Alla richiesta deve essere allegata anche la caratterizzazione idrogeologica dell'acquifero di riferimento, qualora l'acqua sia destinata al consumo umano, come definito all'art. 2, lett. r).
5. Tutti gli elaborati grafici e di progetto, elencati ai commi 2, 3 e 4, devono essere firmati da un tecnico in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, adeguata in relazione alla tipologia delle opere da realizzare.
6 Alle domande di concessione è altresì allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria, di cui all'art. 153 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.
Art. 7
Procedibilità della domanda
1. Il Servizio verifica la completezza della domanda e degli elaborati tecnici, comunicando al richiedente il termine - non inferiore a 15 e non superiore a 45 giorni - per la regolarizzazione e/o l'integrazione dei medesimi. Il mancato adempimento nel termine senza valida motivazione, ovvero il mancato rispetto dell'ulteriore termine di 30 giorni concesso dal Servizio a seguito di motivato ritardo, comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda.
Art. 8
Sportello Unico
1. Qualora la necessità di prelevare acqua sia connessa ai procedimenti di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 l'utente presenta un'unica domanda allo Sportello Unico per le attività produttive. Fino all'attivazione dello Sportello Unico le domande sono presentate direttamente al Servizio o all'Amministrazione competente in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
2. Per l'istruttoria relativa alla concessione di acqua pubblica lo Sportello Unico si avvale del Servizio. Il responsabile del procedimento di concessione di acqua pubblica è il funzionario preposto alla struttura dello Sportello.
3. Il Servizio, a conclusione dell'iter istruttorio, trasmette allo Sportello Unico il provvedimento di concessione e il relativo disciplinare, che sono allegati quali parti integranti al provvedimento finale dello Sportello.
4. Eventuali modifiche e prescrizioni da apportare alla concessione d'acqua pubblica o al disciplinare che non siano connesse ai procedimenti di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 sono di competenza del Servizio.
5. Con atto della Regione sono disciplinate le modalità di raccordo delle fasi e dei tempi del procedimento di concessione di acqua pubblica al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal procedimento di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 .
6. L'Autorità competente in materia di VIA, a conclusione dell'iter istruttorio, comunica allo Sportello Unico l'esito del procedimento.
Art. 9
Parere dell'Autorità di bacino
1. Il Servizio trasmette la domanda di concessione corredata della relativa documentazione alla competente Autorità di bacino per l'acquisizione del parere, previsto dall'art. 7, comma 2 del R.D. 1775/33, in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela di cui all'art. 44 del D.Lgs. 152/99 e, in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.
2. Il parere è reso entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione degli atti, decorso il quale senza che sia intervenuta nessuna pronuncia, si intende espresso in senso favorevole.
Art. 10
Pubblicazione
1. Il Servizio richiede la pubblicazione della domanda, mediante apposito avviso, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
2. L'avviso deve contenere le seguenti informazioni:
a) dati identificativi del richiedente;
b) portata massima e media di acqua richiesta, espressa in moduli o l/s e, quando coerente con la destinazione d'uso, volume annuo di prelievo;
c) luogo di presa;
d) luogo di eventuale restituzione;
e) uso della risorsa idrica;
f) nominativo del responsabile del procedimento;
g) termini e modalità per la presentazione di osservazioni ed opposizioni;
h) ufficio presso il quale sono depositate, per la visione, copie della domanda e degli elaborati progettuali.
Art. 11
Osservazioni ed opposizioni
1. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
2. Il Servizio valuta le osservazioni e le opposizioni pervenute nei termini, dandone conto nel provvedimento conclusivo del procedimento.
Art. 12
Acquisizione di ulteriori pareri
1. Il responsabile del procedimento individua, in rapporto alla tipologia, alle caratteristiche ed all'ubicazione della derivazione, i pareri da richiedere per la definizione dell'istruttoria ed il rilascio della concessione, fra i quali hanno carattere di obbligatorietà quelli emessi dai seguenti Enti:
a) Autorità di bacino ai sensi dell'art. 9;
b) Provincia interessata, in relazione alle materie di specifica competenza e in ordine alla verifica di compatibilità con le previsioni dei Piani settoriali.
2. Qualora ne ricorrano i presupposti sono obbligatoriamente richiesti anche i pareri dei seguenti Enti:
a) Enti parco o soggetto gestore, per le derivazioni ubicate all'interno dei parchi e delle aree protette;
b) soggetto derivante dal riordino del Magistrato per il Po, ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 112/98 , per l'espressione del parere sulle opere di derivazione localizzate nell'ambito territoriale di competenza;
c) Azienda Unità sanitaria locale, per le derivazioni destinate al consumo umano come definito dall'art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 , ai fini delle verifiche di conformità previste dall'art. 8 del decreto medesimo;
d) Consorzi di bonifica, per le derivazioni ad uso irriguo ai sensi dell'art. 21, comma 3 bis, del R.D. 1775/33;
e) agenzia di ambito di cui alla L.R. 25/99, per le derivazioni destinate al consumo umano, come definito all'art. 2, lett. r), e per quelle destinate ad attività classificate come produttive ai sensi del D.Lgs. 152/99 in materia di scarichi, con esclusione delle derivazioni richieste dall'Agenzia stessa ai sensi dell'art. 42, comma 1;
f) Servizio regionale competente in materia di risorse idriche, per le derivazioni assoggettate alle procedure di cui al Capo III e per quelle richieste dall'Agenzia d'ambito.
Art. 13
Conferenza di Servizi
1. Qualora l'istruttoria della domanda di concessione richieda l'esame contestuale di vari interessi pubblici, il responsabile del procedimento può indire una Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 .
Art. 14
Sopralluogo
1. Il responsabile del procedimento decide in merito alla necessità del sopralluogo in relazione alla presenza di osservazioni e/o opposizioni, alla complessità dell'opera di presa, alla sua ubicazione e tipologia.
2. Il sopralluogo viene effettuato previa comunicazione scritta della data fissata al richiedente la concessione ed a coloro che hanno presentato osservazioni e opposizioni. La comunicazione deve pervenire almeno dieci giorni prima di tale data.
3. Dell'esito del sopralluogo viene redatto un verbale contenente il nominativo dei partecipanti alla visita e le eventuali dichiarazioni degli interessati o dei loro rappresentanti. Il verbale è sottoscritto dai partecipanti al sopralluogo.
Art. 15
Integrazioni documentali
1. Qualora il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi integrativi di giudizio, ai fini del completamento dell'istruttoria, ne fa richiesta all'interessato assegnandogli un termine per provvedere. In caso di mancato rispetto del termine si applica la disciplina di cui all'art. 7.
Art. 16
Autorizzazione alla perforazione di pozzi
1. Nel caso di richiesta di concessione di acque sotterranee da esercitarsi mediante pozzo, il Servizio, ferma restando la disciplina prevista all'art. 95 del R.D. 1775/33 relativamente alle perforazioni su fondo altrui, autorizza in via preliminare gli eventuali assaggi o indagini previsti dall'art. 98 del citato R.D. e la perforazione del pozzo, dando conto di eventuali osservazioni ed opposizioni e dopo aver acquisito i pareri di cui all'art. 12.
2. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:
a) le modalità di esecuzione degli eventuali assaggi ed indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;
b) le modalità di realizzazione della perforazione con particolare riferimento alla profondità massima raggiungibile ed alla/e falda/e captabile/i;
c) il termine da osservarsi per la conclusione dei lavori, che non può essere superiore a sei mesi, con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi;
d) le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico;
e) le cautele da adottarsi per prevenire possibili inquinamenti delle falde;
f) l'eventuale obbligo di installazione di piezometri o altre apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda ed a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della Amministrazione pubblica.
3. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo può essere revocata in qualsiasi momento, qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico o per esigenze di tutela della risorsa.
4. Ai fini della conclusione del procedimento concessorio l'interessato trasmette al Servizio, entro trenta giorni dal termine dei lavori di perforazione, una relazione integrativa che indica:
a) l'esatta localizzazione della perforazione;
b) la descrizione delle modalità esecutive della perforazione, il diametro e la profondità del pozzo, le quote delle fenestrature, le modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;
c) la stratigrafia dei terreni attraversati;
d) la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare;
e) il tipo di falda captata.
5. Per i pozzi di portata massima superiore a 5 l/s la relazione di cui al comma 4 indica altresì:
a) le modalità di effettuazione ed i risultati di una prova di pompaggio finalizzata sia alla determinazione della tipologia idraulica dell'acquifero interessato e dei parametri caratterizzanti il comportamento idrodinamico del sistema messo in pompaggio, sia alla individuazione di eventuali limiti, impermeabili o alimentanti, presenti nell'area di influenza della prova;
b) il regime ed il movimento naturale della falda captata, ove possibile, e la struttura idrogeologica interessata dal pozzo, schematizzata tramite sezioni.
6. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla perforazione comporta il diniego della concessione.
Art. 17
Perforazioni finalizzate a controlli
1. Qualora le perforazioni siano finalizzate a sondaggi per il controllo del livello piezometrico della falda e della qualità dell'acqua o siano funzionali all'abbassamento della falda freatica per l'esecuzione di opere, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, l'interessato invia al Servizio una comunicazione corredata da:
a) relazione tecnica generale;
b) progetto di massima delle perforazioni da realizzare;
c) cartografia idonea ad individuare la localizzazione della perforazione (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10000 e planimetria catastale).
2. Decorsi quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 senza che il Servizio abbia comunicato parere contrario o richiesto ulteriori adempimenti, l'interessato può dare inizio ai lavori adottando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, l'interessato trasmette al Servizio la stratigrafia dei terreni attraversati.
3. Nello stesso termine di cui al comma 2 il Servizio può prescrivere l'adozione di particolari modalità di esecuzione delle opere ai fini della tutela dell'acquifero sotterraneo.
CAPO II
Conclusione del procedimento
Art. 18
Rilascio della concessione
1. La concessione è rilasciata con determinazione dirigenziale, in coerenza con il Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque di cui all'art. 114 della L.R. 3/99 e con i Piani territoriali di coordinamento provinciale nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità.
2. Tale determinazione approva il progetto definitivo delle opere di derivazione ed il disciplinare di cui all'art. 19.
3. Il provvedimento è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, con le seguenti informazioni:
a) dati identificativi del concessionario;
b) quantità di acqua concessa;
c) luogo di presa e di eventuale restituzione;
d) uso e durata della concessione;
e) eventuali condizioni speciali previste dal disciplinare.
Art. 19
Disciplinare di concessione
1. Il disciplinare di concessione prevede le condizioni e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario.
2. Il disciplinare è redatto sulla base dello schema-tipo predisposto dalla Direzione generale competente e contiene i seguenti elementi:
a) i dati identificativi del concessionario;
b) la quantità d'acqua da derivare espressa in moduli o in l/s e, quando coerente con la destinazione d'uso, in mc annui, precisando, nel caso di portata variabile, i valori assentiti di portata massima e media nonché la curva di portata;
c) l'uso o gli usi cui la risorsa è destinata;
d) la localizzazione e la descrizione delle opere di derivazione, delle modalità e condizioni della raccolta e della eventuale restituzione;
e) i termini entro i quali il concessionario dovrà iniziare ed ultimare i lavori e porre in esercizio la derivazione;
f) le prescrizioni da osservarsi per il rispetto del minimo deflusso vitale del corso d'acqua o dell'equlibrio del bilancio idrico;
g) la durata della concessione;
h) le modalità ed i termini per la richiesta di rinnovo della concessione;
i) l'importo del canone annuo e la sua decorrenza;
l) l'importo della cauzione definitiva da versare a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti;
m) le eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui è subordinata la concessione, ai fini della tutela dell'interesse pubblico e di quello dei terzi;
n) l'obbligo relativo alla eventuale installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati/restituiti e alla trasmissione dei risultati delle misurazioni;
o) l'obbligo di collocazione del cartello identificativo della concessione in prossimità dell'opera di presa con le modalità indicate dal Servizio;
p) gli obblighi del concessionario, anche in relazione alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali, qualora le stesse non siano acquisite al demanio idrico.
3. Il testo del disciplinare è approvato con il provvedimento di concessione di cui all'art. 18. Il Servizio assegna al concessionario un termine per presentarsi per la sottoscrizione del disciplinare, il ritiro del provvedimento di concessione e del cartello identificativo, previo pagamento della cauzione, del canone anticipato e di un eventuale importo integrativo delle spese di istruttoria secondo gli importi indicati.
Art. 20
Criteri per la determinazione del canone
1. Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un canone annuo, il cui importo è stabilito dall'art. 152 della L.R. 3/99, in relazione all'uso ed al quantitativo di acqua concessa. L'obbligo del pagamento del canone decorre dalla data di rilascio della concessione. Resta fermo l'obbligo del pagamento dei canoni arretrati nel caso di rilascio di concessioni in sanatoria, concessioni preferenziali e riconoscimenti di antico diritto.
2. La prima annualità del canone viene corrisposta anticipatamente, all'atto del ritiro del provvedimento di concessione, mentre gli importi successivi sono versati prima della scadenza dell'annualità precedente.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 5, qualora la concessione preveda volumi costanti di prelievo, il canone è determinato sulla base della portata assentita nell'unità di tempo, espressa in l/s o moduli (100 l/s). Qualora la concessione preveda volumi variabili di prelievo, il canone viene calcolato sulla base della portata massima concessa.
4. Nel caso di uso industriale della risorsa il canone è calcolato in relazione al volume annuo di prelievo, assumendo un modulo pari a 3.000.000 di metri cubi annui.
5. Nel caso di uso idroelettrico/forza motrice il canone è calcolato sulla base della potenza nominale media annua concessa, espressa in kW.
6. Alla concessione di derivazione, destinata a diverse utilizzazioni ed esercitata dal medesimo utente mediante un'unica opera di prelievo, si applica il canone più elevato quando la risorsa concessa non è quantificabile per tipologia d'uso.
7. La concessione di risorse idriche qualificate, come individuate da direttiva regionale, qualora destinate ad uso diverso dal consumo umano, come definito dall'art. 2 del D.Lgs. 31/01 , comporta l'applicazione di un canone triplicato.
Art. 21
Durata della concessione
1. Fermo restando quanto disposto da norme speciali, la durata della concessione non può essere superiore a trenta anni ovvero a quaranta anni per l'uso irriguo ed è determinata in relazione all'uso della risorsa, alla portata concessa, alla tipologia delle opere di presa, distribuzione e restituzione.
2. Con direttiva regionale sono individuati i parametri in relazione ai quali viene determinata la durata della concessione, anche sulla base delle previsioni del Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque e dei Piani territoriali di coordinamento provinciale. Per le infrastrutture acquedottistiche, per gli impianti industriali e per quelli idroelettrici, la durata viene determinata anche in rapporto al piano di ammortamento dei costi delle opere da realizzare.
Art. 22
Diniego della concessione
1. Il diniego della concessione può essere pronunciato in qualunque momento dell'istruttoria sulla base dei seguenti motivi:
a) incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni del Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque, dei Piani territoriali di coordinamento provinciale nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità;
b) incompatibilità con l'equilibrio del bilancio idrico o con il rispetto del minimo deflusso vitale;
c) incompatibilità del prelievo richiesto con i vincoli imposti dal Piano regolatore generale degli acquedotti;
d) incompatibilità delle opere con l'assetto idraulico del corso d'acqua;
e) incompatibilità tra l'emungimento richiesto e le capacità di ricarica dell'acquifero;
f) incompatibilità dell'emungimento con le caratteristiche dell'area di localizzazione;
g) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla perforazione;
h) effettiva possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico per l'uso richiesto attraverso contigue reti idriche, civili o industriali o irrigue, destinate all'approvvigionamento per lo stesso uso;
i) mancata previsione di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica, nei casi in cui la destinazione d'uso della risorsa lo consenta;
l) contrasto con il pubblico generale interesse.
Art. 23
Concessione d'acqua e di beni demaniali
1. Qualora una derivazione di acqua pubblica presupponga, per la realizzazione delle opere e l'esercizio della stessa, l'occupazione di aree demaniali è adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per l'occupazione dell'area. L'importo del canone da corrispondere annualmente è relativo alla sola concessione della risorsa idrica.
2. Nel caso in cui la derivazione richiesta riguardi acque superficiali o sotterranee situate in aree appartenenti al Demanio forestale dello Stato, la concessione viene rilasciata con le modalità di cui al presente Regolamento, previa acquisizione dall'autorità competente del titolo concessorio dell'area demaniale. 3. Nel caso in cui la derivazione richiesta riguardi acque superficiali o sotterranee situate in aree appartenenti al Demanio regionale, la concessione viene rilasciata con le modalità di cui al presente Regolamento, previa acquisizione dall'autorità competente del titolo concessorio dell'area demaniale se necessario. 4. Il Servizio può rilasciare ai Consorzi di bonifica e di irrigazione concessione per l'uso di un corso d'acqua naturale quale vettore di acque già concesso o richieste da convogliare nelle reti consortili, a seguito di presentazione della relativa domanda e di versamento del canone di occupazione del demanio idrico o, in alternativa, previa assunzione da parte dei Consorzi medesimi dell'impegno a realizzare i necessari interventi di manutenzione dell'asta fluviale interessata. La concessione contiene l'autorizzazione idraulica nonché le prescrizioni relative ai dispositivi e alle modalità di immissione della risorsa nel corso d'acqua pubblico e nelle reti o infrastrutture consortili. Il vettoriamento, qualora sia condizione per l'esercizio della concessione d'acqua, è assentito unitamente alla concessione dell'acqua.
3. Nel caso in cui la derivazione richiesta riguardi acque superficiali o sotterranee situate in aree appartenenti al Demanio regionale, la concessione viene rilasciata con le modalità di cui al presente Regolamento, previa acquisizione dall'autorità competente del titolo concessorio dell'area demaniale se necessario.
4. Il Servizio può rilasciare ai Consorzi di bonifica e di irrigazione concessione per l'uso di un corso d'acqua naturale quale vettore di acque già concesso o richieste da convogliare nelle reti consortili, a seguito di presentazione della relativa domanda e di versamento del canone di occupazione del demanio idrico o, in alternativa, previa assunzione da parte dei Consorzi medesimi dell'impegno a realizzare i necessari interventi di manutenzione dell'asta fluviale interessata. La concessione contiene l'autorizzazione idraulica nonché le prescrizioni relative ai dispositivi e alle modalità di immissione della risorsa nel corso d'acqua pubblico e nelle reti o infrastrutture consortili. Il vettoriamento, qualora sia condizione per l'esercizio della concessione d'acqua, è assentito unitamente alla concessione dell'acqua.
Art. 24
Termini per la conclusione del procedimento
1. Il procedimento si conclude con un provvedimento espresso.
2. Il termine per l'emanazione del provvedimento di rilascio o diniego della concessione e di rinnovo decorre dalla data di ricezione della domanda da parte del Servizio ed è di 150 giorni.
3. Il termine per la conclusione dei procedimenti di cui agli artt. 28, 31, comma 2, e 34 decorre dalla data di ricezione della relativa domanda da parte del Servizio ed è di 60 giorni.
4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere prorogato per sopraggiunte esigenze istruttorie per una sola volta e per non più di trenta giorni ai sensi dell'art. 18, comma 1 della L.R. 6 settembre 1993, n. 32 recante "Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso".
5. Il termine è sospeso, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 32/93, nei casi in cui debbano essere acquisiti i pareri di cui all'art. 12, nel caso in cui vengano richieste le integrazioni di cui all'art. 15 e dalla data di rilascio dell'autorizzazione a quella di ricezione della relazione di cui all'art. 16, comma 4, relativamente all'espletamento della procedura di autorizzazione alla perforazione.
Art. 25
Notificazione e registrazione degli atti
1. Tutti i provvedimenti relativi alle concessioni di acqua pubblica devono essere notificati all'intestatario e devono indicare i termini e le modalità per l'impugnazione.
2. I provvedimenti di rilascio o rinnovo della concessione e di cambio di titolarità sono soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 .
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso qualora l'ammontare dell'imposta di registro - calcolata applicando l'aliquota dello 0,50% all'importo complessivo dei canoni dovuti per la durata della concessione - risulti inferiore all'importo della tassa fissa di registrazione.
CAPO III
Valutazione di impatto ambientale
Art. 26
Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale
1. Le domande di derivazione di acqua pubblica e/o i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti alla procedura di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 sono istruite ai sensi del presente Regolamento solo a seguito della presentazione della positiva pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dei Beni culturali e ambientali.
2. Le domande di derivazioni di acqua pubblica e/o i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti alla procedura di verifica (screening), ai sensi del Titolo II della L.R. 9/99, sono istruite ai sensi del presente Regolamento solo a seguito della presentazione del provvedimento dell'Amministrazione competente di esclusione dalla ulteriore procedura di VIA, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 10 della L.R. 9/99.
3. Le derivazioni di acqua pubblica e/o i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi della L.R. 9/99, sono sottoposti al procedimento ivi disciplinato. A tal fine il proponente presenta la domanda di concessione, corredata della prescritta documentazione, all'Amministrazione competente per la VIA. Il Servizio effettua l'istruttoria di rito e partecipa alla Conferenza di Servizi di cui all'art. 18 della stessa legge.
CAPO IV
Procedimenti connessi alla concessione
Art. 27
Rinnovo della concessione
1. Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla scadenza naturale del titolo, da presentarsi con le modalità indicate all'art. 6. Il richiedente, di norma, è esentato dalla presentazione degli elaborati tecnici previsti ai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo.
2. Le domande di rinnovo non sono soggette a pubblicazione nè condizionate al parere dell'Autorità di bacino, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del R.D. 1775/33. L'Amministrazione ha facoltà di condizionare l'esercizio della concessione ad ulteriori prescrizioni, attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo.
3. Nel caso in cui la domanda di rinnovo comporti varianti sostanziali ai sensi dell'art. 31, comma 1, il rinnovo della concessione è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.
4. Qualora la richiesta di rinnovo comporti varianti non sostanziali alla concessione originaria, alla domanda dovrà essere allegata la documentazione indicata al comma 4 dell'art. 31.
5. La concessione non è rinnovata qualora sopravvengano ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità e uso della risorsa idrica e, comunque, quando ricorrono i motivi di diniego della concessione di cui all'art. 22.
6. L'importo del deposito cauzionale originariamente versato è adeguato in ragione degli eventuali aggiornamenti del canone e delle eventuali varianti assentite.
7. Qualora non venga rispettato il termine di cui al comma 1, la domanda è assoggettata al procedimento di rilascio di nuova concessione.
8. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
Art. 28
Cambio di titolarità
1. La richiesta di cambio di titolarità della concessione è indirizzata al Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
2. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale, intestato al nuovo concessionario. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
Art. 29
Sottensione
1. La sottensione totale si ha in presenza di una domanda di concessione di acqua pubblica per la quale si verifichino contestualmente le seguenti condizioni:
a) incompatibilità tecnica con una o più utenze legittimamente concesse, intendendosi per incompatibilità sia la impossibilità di coesistenza fra le opere di presa e/o di restituzione sia la inconciliabilità di esercizio delle derivazioni in rapporto alla risorsa idrica disponibile;
b) valutazione di maggiore rispondenza della nuova domanda all'interesse pubblico e al miglior sfruttamento della risorsa.
2. La sottensione parziale si ha quando, valutato il rilevante interesse pubblico connesso alla nuova domanda di concessione nonché la possibilità di coesistenza della nuova concessione con le altre preesistenti, si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) necessità, per ragioni tecniche od economiche, di avvalersi delle opere di presa di utenze legittimamente concesse per attuare la nuova utenza;
b) possibilità di accordare parte della risorsa idrica spettante ad una preesistente concessione per consentire l'esercizio della nuova utenza.
3. L'opportunità del ricorso alla sottensione totale o parziale per le utenze legittimamente costituite è accertata dal Servizio in fase di istruttoria.
4. L'utente sottendente deve garantire a quello sotteso una quantità di acqua o di energia corrispondente a quella utilizzata dallo stesso o corrispondere un indennizzo. Il Servizio recepisce nel disciplinare l'eventuale accordo concluso dagli interessati in merito alla fornitura di acqua e di energia o all'ammontare dell'indennizzo. In assenza di tale accordo, la decisione spetta al Servizio.
5. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione totale revoca contestualmente la concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.
6. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione parziale costituisce variante alla concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.
Art. 30
Limitazione o sospensione temporanea dell'esercizio della concessione
1. L'esercizio del prelievo può essere temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi di pubblico interesse, ed in particolare:
a) in caso di grave depauperamento della risorsa idrica, per garantire il minimo deflusso vitale e la tutela dell'ecosistema fluviale;
b) qualora venga accertato un anomalo abbassamento del livello delle falde acquifere;
c) per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria del corso d'acqua o la realizzazione di opere di pubblico interesse;
d) nel caso in cui venga accertato da parte delle autorità competenti il venir meno dei requisiti qualitativi dell'acqua in relazione all'uso assentito.
2. Il provvedimento indica, se prevedibile, la durata della sospensione o della limitazione nonché la sanzione amministrativa irrogabile nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute. Nel caso in cui non siano individuati i termini di efficacia del provvedimento di limitazione o sospensione, il Servizio dovrà procedere, al cessare degli eventi che ne hanno determinato l'adozione, alla sua revoca.
3. Qualora la sospensione non superi il periodo di tre mesi, il concessionario è tenuto al pagamento dell'importo totale del canone, che sarà, invece, proporzionalmente ridotto per periodi di sospensione superiori.
Art. 31
Varianti alla concessione
1. Le domande di variante sostanziale alla concessione sono soggette alla disciplina prevista dal presente Regolamento per il rilascio di nuova concessione. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria relativa a:
a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa, quando il nuovo utilizzo comporti anche un aumento del prelievo o una modifica delle opere di derivazione;
b) variazione in aumento del prelievo;
c) modifica delle opere o del luogo di presa che renda necessaria una nuova valutazione del contesto ambientale e del rischio idraulico;
d) adeguamenti tecnologici ovvero modifica delle opere e/o degli impianti a servizio delle derivazioni.
2. Le richieste di variante alla concessione relative a riduzione del prelievo o a modifiche non ricomprese tra quelle indicate al comma 1, sono definite varianti non sostanziali e devono comunque essere assentite dal Servizio.
3. Per le domande di variante non sostanziale, il concessionario presenta apposita richiesta con le modalità previste dall'art. 6, comma 1 del presente Regolamento. Alla domanda sono allegate:
a) attestazione del pagamento delle spese di istruttoria,
b) relazione descrittiva delle modifiche che si intendono apportare.
4. Le domande di variante non sostanziale non sono soggette a pubblicazione nè condizionate all'acquisizione dei pareri di cui all'art. 12, commi 1 e 2.
5. La richiesta di sostituzione di un pozzo regolarmente concesso, non più utilizzabile per cause tecniche e non ripristinabile, può essere assimilata a variante non sostanziale, a condizione che la nuova opera abbia la medesima destinazione d'uso e sia realizzata nelle immediate vicinanze del pozzo preesistente, che dovrà essere obbligatoriamente tombato nei modi previsti all'art. 35, comma 2.
TITOLO III
ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE
Art. 32
Decadenza
1. Sono causa della decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica i seguenti fatti, eventi od omissioni:
a) destinazione d'uso diversa da quella concessa;
b) mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
c) mancato pagamento di due annualità del canone;
d) decorrenza del termine di cui all'art. 19, comma 3, senza valida motivazione;
e) subconcessione a terzi.
2. Il concessionario decade qualora, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda. Nel caso di cui alla lettera e) del comma 1 la decadenza è immediata.
Art. 33
Revoca
1. La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
Art. 34
Rinuncia alla concessione
1. La rinuncia alla concessione deve essere comunicata in forma scritta al Servizio e deve contenere le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi del titolare;
b) gli elementi utili ad individuare la concessione;
c) la dichiarazione in merito allo stato delle opere di derivazione relativamente allo smantellamento o meno delle opere di presa, al tombamento del pozzo e all'eventuale ripristino dei luoghi.
2. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La determinazione del Servizio di presa d'atto della rinuncia contiene le prescrizioni relative alle modalità ed ai tempi per il ripristino dei luoghi, fermo restando quanto previsto all'art. 35.
Art. 35
Le opere di derivazione alla cessazione dell'utenza
1. Le opere di derivazione, alla cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, devono, di norma, essere rimosse a cura e spese del concessionario, ed i luoghi ripristinati.
2. Allo stesso modo, qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata, secondo le prescrizioni del Servizio, di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.
3. Il Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, nei seguenti casi:
a) modifica della destinazione d'uso del pozzo da extradomestico a domestico, a condizione che la perforazione sia monofalda e limitatamente ai pozzi di profondità non superiore ai 20 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsidenza o a ingressione salina;
b) qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio competente.
4. Non è in ogni caso consentito il mantenimento del pozzo, qualora l'area sia servita da reti idriche civili o industriali o irrigue, fatto salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 3.
5. Qualora il Servizio non ritenga opportuno, per ragioni tecniche idrauliche o di pubblico interesse, obbligare il concessionario alla rimozione delle opere di derivazione realizzate in aree appartenenti al demanio idrico, trasmette parere motivato all'Agenzia del Demanio ai fini della decisione in ordine all'acquisizione al demanio idrico delle opere stesse o al loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti.
6. Il Servizio, nel caso in cui il concessionario, obbligato ai ripristino dei luoghi, non vi provveda, procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative.
TITOLO IV
CONCESSIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA
Art. 36
Prelievi assoggettati a procedura semplificata
1. Sono concessi con la procedura di cui al presente articolo i seguenti prelievi di acqua pubblica, purché gli stessi non siano ubicati all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientrino nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 :
a) i prelievi di acqua superficiale aventi carattere di provvisorietà, conseguenti a fabbisogno idrico legato a situazioni contingenti, di durata temporale limitata e definita, con portata massima non superiore a 5 l/s, esercitati mediante opere di prelievo mobili;
b) i prelievi di acqua superficiale destinati all'uso domestico nonché quelli ad uso irriguo, a condizione che l'esercizio del prelievo sia effettuato con opere mobili e che la portata massima dello stesso non sia superiore a 2 l/s;
c) i prelievi di acqua sotterranea, a qualsiasi uso extradomestico destinati, quando il volume annuo di prelievo non superi i mc 3000 e la profondità della falda intercettata non ecceda i 30 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o aree soggette a subsidenza o a ingressione salina.
2. Il richiedente un prelievo d'acqua rientrante nelle tipologie di cui al comma 1 presenta apposita istanza al Servizio precisando:
a) la localizzazione dell'opera mediante riferimenti catastali e indicazione delle coordinate geografiche UTM;
b) la descrizione delle opere mobili di prelievo o del pozzo da perforare;
c) l'indicazione dettagliata e la motivazione del quantitativo di acqua di cui si chiede il prelievo in rapporto all'uso;
d) la portata massima e media in l/s nonché i volumi di prelievo in metri cubi annui, mensili e giornalieri, quando coerenti con la destinazione d'uso;
e) la durata giornaliera del prelievo, specificando l'eventuale orario di funzionamento della pompa;
f) l'eventuale presenza di invasi, bacini di accumulo o altre fonti di approvvigionamento complementari, indicandone la potenzialità e le modalità di utilizzo da parte del richiedente.
3. All'istanza di cui al comma 2 è allegata la seguente documentazione:
a) corografia su carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:10.000;
b) planimetria catastale in scala 1:2000;
c) attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria.
4. L'istanza, corredata della prescritta documentazione, è inviata alla competente Autorità di bacino per l'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 7, comma 2 del R.D. 1775/33. In tale caso il termine del procedimento non è sospeso.
5. Decorsi 60 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 2, il richiedente può esercitare il prelievo fermo restando l'obbligo del pagamento del canone con decorrenza dalla stessa data.
6. Il Servizio, verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, stabilisce la durata della concessione nonché il canone da corrispondere per l'utilizzo della risorsa idrica e trasmette al richiedente il provvedimento ed il relativo disciplinare di concessione, redatto sulla base dello schema tipo predisposto dalla Direzione generale competente per ciascuna delle tipologie di prelievo indicate al comma 1.
7. Nel termine di cui al comma 5 ed in alternativa a quanto previsto al comma 6, il Servizio dispone l'assoggettamento della concessione alla procedura ordinaria nei seguenti casi:
a) qualora verifichi l'insussistenza dei presupposti e requisiti previsti per la procedura semplificata;
b) in caso di parere negativo espresso dall'Autorità di bacino;
c) qualora la domanda o la documentazione debba essere integrata ai fini istruttori;
d) per ragioni di pubblico interesse.
Conseguentemente il Servizio richiede le integrazioni documentali per il rilascio della concessione ed il termine per la conclusione del procedimento ordinario decorre dal ricevimento di tale documentazione.
8. I prelievi di cui al presente articolo sono assentiti per un massimo di anni cinque, fermo restando quanto disposto dall'art. 47, comma 1.
9. Per il rinnovo delle concessioni di cui al presente articolo l'utente presenta apposita istanza al Servizio almeno sessanta giorni prima della scadenza, con le modalità di cui ai commi 2 e 3. Qualora l'utente non rispetti il termine per la presentazione la domanda di rinnovo è soggetta alla procedura ordinaria. In caso di mancata pronuncia del Servizio, ai sensi dei commi 6 e 7, entro il termine della scadenza della concessione, la stessa si intende rinnovata alle medesime condizioni della originaria.
TITOLO V
DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI SPECIALI
CAPO I
Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acqueche hanno assunto natura pubblica
Art. 37
Ambito di applicazione
1. Il presente Capo disciplina i seguenti procedimenti:
a) concessione preferenziale, di cui all'art. 1, comma 4 del D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 , che può essere richiesta, con esclusione di qualunque concorrente e limitatamente al quantitativo di acqua effettivamente utilizzata, da coloro che, al 10 agosto 1999, prelevavano acque non iscritte negli Elenchi delle acque pubbliche;
b) riconoscimento di antico diritto delle utilizzazioni di acque, di cui al citato art. 1, comma 4 del D.P.R. 238/99 , che può essere richiesto, con esclusione di qualunque concorrente, da:
b1) i possessori di un titolo legittimo, inteso come quell'atto che, per l'ordinamento legislativo del tempo e del luogo in cui era stato emanato, consentiva legittimamente l'utilizzazione dell'acqua, riconosciuta pubblica da successive norme;
b2) gli aventi causa di coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della Legge 10 agosto 1884, n. 2644 recante norme sulle derivazioni di acque pubbliche, hanno derivato e utilizzato acqua pubblica.
2. Per quanto non specificamente disciplinato nel presente Titolo si applica la disciplina prevista per il rilascio delle concessioni di acqua ai Titoli II, III e IV.
Art. 38
Procedimento di rilascio della concessione preferenziale
1. La domanda di concessione preferenziale si intende validamente presentata se pervenuta al Servizio entro il termine previsto dalla legge.
2. Qualora il responsabile del procedimento rilevi la incompletezza della domanda e della documentazione presentata rispetto a quanto previsto dagli artt. 6 o 36, invita il richiedente a regolarizzarla. Il mancato adempimento comporta, ai sensi dell'art. 7, l'improcedibilità della domanda, da dichiararsi con atto formale, con il quale viene disposta altresì l'immediata cessazione dell'utenza. Analogo provvedimento viene adottato per le domande pervenute dopo la scadenza del termine.
3. Il Servizio, effettuate le verifiche di congruità dei prelievi dichiarati e della portata richiesta rispetto sia all'utilizzo effettivamente esercitato nel 1999, anno in cui tutte le acque sono diventate pubbliche, sia alla destinazione d'uso, predispone un elenco delle domande procedibili, contenente gli elementi utili ad individuare la derivazione quali i dati identificativi del richiedente, il luogo di presa e di eventuale restituzione, l'uso della risorsa, la portata massima e media richiesta, il volume annuo presunto espresso in metri cubi (quando coerente con la destinazione d'uso), la portata media e massima da assentire in concessione, l'importo del canone, distinguendo:
a) utenze da acque sotterranee su base comunale;
b) utenze da acque superficiali con riferimento al corso d'acqua e/o al bacino idrografico.
4. Gli elenchi di cui al comma 3 sono inviati all'Autorità di bacino competente per l'espressione del parere di cui all'art. 9 ed agli Enti gestori dei parchi e delle aree protette per il parere previsto dall'art. 25, comma 2 della Legge 36/94 .
5. Il Servizio procede contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio degli elenchi di cui al comma 3, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni e opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio.
6. Il Servizio, acquisiti i pareri di cui al comma 4 e dando atto delle osservazioni ed opposizioni pervenute, adotta i provvedimenti di concessione, assentendo i prelievi, limitatamente al quantitativo di acqua o di forza motrice effettivamente utilizzato, nonché prevedendo prescrizioni in ordine al raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico e i rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale del corso d'acqua interessato dalla concessione. Il provvedimento di concessione stabilisce il canone da corrispondere annualmente. Il pagamento del canone decorre dal 10 agosto 1999, ai sensi dell'art. 23, comma 6 bis del D.Lgs. 152/99 .
7. Le domande di concessione preferenziale rientranti nell'ambito di applicazione del Capo III "Valutazione di impatto ambientale" seguono la disciplina ivi prevista.
8. I procedimenti riconducibili alla fattispecie della concessione preferenziale per i quali l'istruttoria sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono conclusi ai sensi dell'art. 43.
Art. 39
Procedimento di riconoscimento di antico diritto
1. Le domande di riconoscimento si intendono validamente presentate se pervenute al Servizio entro il termine previsto dalla legge. Alla domanda deve essere allegata copia del titolo legittimante l'uso o dei documenti atti a provare l'uso per tutto il trentennio anteriore all'entrata in vigore della Legge 10 agosto 1884, n. 2644 .
2. Le domande di riconoscimento sono soggette al medesimo procedimento previsto per le concessioni preferenziali, con omissione della fase relativa alla pubblicazione all'Albo pretorio.
3. Qualora il Servizio valuti la documentazione presentata non idonea a costituire titolo per il riconoscimento di antico diritto, la domanda di riconoscimento è considerata quale domanda per il rilascio di concessione preferenziale.
CAPO II
Procedimento in attuazione dell'art. 27 della Legge 36/94
Art. 40
Ambito di applicazione
1. Il presente Capo disciplina le modalità di esercizio della facoltà, attribuita ai Consorzi di bonifica e di irrigazione dall'art. 27, comma 1 della Legge 36/94 , di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi da quelli originariamente concessi, a condizione che tali usi comportino la restituzione, nel medesimo sistema dei canali e cavi consortili, di una portata non inferiore all'80% delle acque derivate e che la qualità della risorsa restituita sia compatibile con le successive utilizzazioni.
2. Possono essere autorizzati all'esercizio della facoltà di cui ai comma 1 tutti i Consorzi di bonifica e di irrigazione regolarmente costituiti, titolari della concessione o del riconoscimento di antico diritto o della concessione preferenziale a derivare la risorsa di cui si richiede l'uso alternativo, formalmente rilasciati dall'Autorità competente.
Art. 41
Procedimento di rilascio dell'autorizzazione
1. La domanda di autorizzazione è presentata al Servizio nella cui circoscrizione è ubicata l'opera di presa afferente alla concessione di derivazione originaria e contiene i seguenti elementi:
a) dati identificativi e costitutivi del Consorzio;
b) individuazione dei corpi idrici interessati dalla diversa utilizzazione e indicazione degli estremi catastali dei punti di prelievo;
c) uso della risorsa;
d) quantitativo della risorsa per l'uso richiesto e destinatari dell'approvvigionamento.
2. La domanda si intende validamente presentata se accompagnata dai seguenti allegati:
a) copia del titolo concessorio che legittima la derivazione d'acqua ad uso irriguo o di bonifica;
b) dimostrazione del regolare pagamento dei canoni demaniali;
c) progetto definitivo delle opere da realizzare e la relativa documentazione tecnica, indicata all'art. 6, comma 2, da cui si evinca il rispetto delle condizioni di cui all'art. 40, comma 1;
d) progetto per l'installazione dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati e di quelli restituiti;
e) pareri previsti dall'art. 12, comma 1, lettera b) e comma 2;
f) pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 6 della Legge 349/86 , o della verifica o valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 9/99;
g) copia della richiesta di fornitura di acqua formulata dai destinatari nell'ipotesi di utilizzazione ai fini dell'approvvigionamento di imprese produttive.
3. Qualora il responsabile del procedimento rilevi l'incompletezza della domanda o degli allegati, può richiedere eventuali integrazioni documentali assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere; in tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Il mancato adempimento nel termine comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda.
4. Il Servizio, sentiti gli altri Servizi eventualmente interessati, verifica, in sede istruttoria, il possesso dei requisiti soggettivi da parte del Consorzio e la corrispondenza della utilizzazione alle condizioni di cui all'art. 40, comma 1, valutandone altresì la compatibilità con gli obiettivi di tutela della risorsa e con gli altri interessi pubblici.
5. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Qualora, entro il predetto termine, il Servizio non adotti il provvedimento di autorizzazione o di diniego ovvero non richieda integrazioni documentali, l'utilizzazione richiesta s'intende assentita, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso richiesto, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 6, e negli importi stabiliti dall'art. 152 della L.R. 3/99.
6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente Capo ha durata non superiore a quella della concessione originaria, di cui non costituisce variante ai sensi dell'art. 31, e può essere subordinata ad ulteriori condizioni e prescrizioni.
TITOLO VI
NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 42
Norme speciali
1. L'acqua pubblica destinata ad uso consumo umano, erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato di cui alla Legge 36/94 e alla L.R. 6 settembre 1999, n. 25, è concessa all'Agenzia di ambito competente per territorio, se costituita, ovvero al Comune ove è ubicata l'opera di presa quale referente di tutti i Comuni che beneficiano dell'approvvigionamento della risorsa derivata. Tale risorsa può essere altresì concessa a soggetti titolari di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria fornitori del servizio idrico integrato.
2. L'acqua pubblica ad uso irriguo che alimenta le reti consortili è concessa ai Consorzi di bonifica e di irrigazione. L'utente che preleva l'acqua per uso irriguo da tali reti non è tenuto a presentare domanda di concessione al Servizio, ma si rapporta direttamente col Consorzio gestore.
3. L'utente si rapporta direttamente col Consorzio di bonifica e irrigazione anche nel caso di cui al comma 4 dell'articolo 23, limitatamente al prelievo ad uso irriguo di acqua vettoriata, previa acquisizione della concessione per l'opera di presa rilasciata dal Servizio qualora la derivazione comporti opere di prelievo fisse ovvero, nel caso di opere mobili, previa comunicazione al Servizio, che può dettare eventuali prescrizioni nel termine di 30 giorni.
4. La Regione può individuare, mediante apposita cartografia, reticoli idrografici composti da corpi idrici naturali e artificiali con particolari caratteristiche del regime di alimentazione e dei deflussi e con interrelazioni fra alvei e canali artificiali, per i quali è rilasciata al Consorzio di bonifica e di irrigazione competente territorialmente un'unica concessione d'acqua per uso irriguo, al fine di assicurare la più razionale utilizzazione della risorsa idrica. Il Consorzio si rapporta direttamente con gli utenti che derivano dal corso d'acqua naturale ai sensi del comma 2 e con le modalità di cui al comma 3, e può avvalersi della facoltà di destinare la risorsa idrica concessa agli usi previsti dall'art. 27 della Legge 36/94 . Restano valide fino alla scadenza le concessioni di derivazione già rilasciate sul corso d'acqua naturale.
Art. 43
Norme generali sui procedimenti pendenti
1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono fatti salvi gli adempimenti istruttori già effettuati e riconducendo, con le necessarie integrazioni, le singole fattispecie alle diverse procedure individuate al Titolo II, al Titolo IV ed al Titolo V. Il responsabile del procedimento, al fine di acquisire i pareri di cui agli artt. 9 e 12, può convocare la Conferenza di Servizi di cui all'art. 13 e, qualora lo ritenga opportuno, può disporre l'effettuazione di ulteriori sopralluoghi.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la fattispecie delle concessioni in sanatoria è ricondotta, in relazione alle caratteristiche dei prelievi, alle procedure di concessione individuate al Titolo II o al Titolo IV.
3. Per tutti i procedimenti per i quali il disciplinare di concessione sia già stato sottoscritto dall'utente si considera concluso l'iter istruttorio e si procede all'adozione del provvedimento finale, limitando la durata della concessione secondo quanto previsto dall'art. 47, prevedendo prescrizioni finalizzate al raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico e rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale, nonché adeguando l'importo dei canoni al disposto dell'art. 152 della L.R. 3/99.
4. Per le domande di concessione rientranti nelle tipologie previste dall'art. 36 il termine di 60 giorni, di cui al comma 5 dello stesso articolo, decorre dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Qualora sia necessaria un'integrazione documentale il termine decorre dalla ricezione dei documenti richiesti.
5. Per le domande di derivazione da sottoporre a valutazione di impatto ambientale si procede secondo quanto previsto dall'art. 46.
6. Per i procedimenti relativi alle grandi derivazioni, come individuate all'art. 6 del R.D. 1775/33, si procede con le modalità indicate ai commi 1, 2, 3 e 5 acquisito il parere del Servizio regionale competente in materia di risorse idriche.
7. Alle domande di proroga della concessione presentate ai sensi dell'art. 23, comma 8 del D.Lgs. 152/99 si applicano le disposizioni previste all'art. 27 per il rinnovo della concessione integrando i pareri ivi previsti con quello dell'Autorità di bacino.
8. L'utilizzo di corsi d'acqua naturali quali vettori di acque assentite ad uso irriguo, in atto all'entrata in vigore del presente Regolamento, è consentito ai Consorzi di bonifica e di irrigazione, sino al pronunciamento del Servizio qualora sia presentata domanda, ai sensi del comma 4 dell'art. 23, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per il periodo di occupazione. Le domande di rinnovo della concessione, che presuppongono quale condizione imprescindibile di esercizio della derivazione la veicolazione della risorsa in un corpo naturale non rientrante nel reticolo consortile, si intendono presentate anche ai sensi del comma 4 dell'art. 23.
Art. 44
Licenze di attingimento
1. I procedimenti relativi alle domande di licenza annuale di attingimento, già presentate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono perfezionati a norma dell'art. 56 del TU 1775/33 qualora non sia stato superato il limite quinquennale di rinnovo previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 275/93 .
Art. 45
Procedimenti di autorizzazione alla ricerca
1. I titolari di autorizzazione alla ricerca, anche se rilasciata prima del 10 agosto 1999 qualora entro tale data non sia iniziato il prelievo, devono presentare, con le modalità previste dall'art. 6, domanda di concessione, che verrà istruita secondo le procedure di cui al presente Regolamento, con esclusione della fase relativa al rilascio dell'autorizzazione alla perforazione.
2. Per le domande di autorizzazione alla ricerca, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, gli interessati devono presentare domanda di concessione ai sensi dell'art. 6. L'istruttoria rimane sospesa sino alla presentazione della domanda di concessione ed il procedimento si conclude ai sensi del presente Regolamento facendo salvi gli adempimenti già effettuati che risultino ad esso conformi.
Art. 46
Progetti di derivazione sottoposti a valutazione di impatto ambientale
1. I procedimenti relativi a domande di concessione di acqua pubblica soggetti a procedura di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 6 della Legge 349/86 , iniziati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, rimangono sospesi sino all'esito della suddetta procedura. Il richiedente attiva la procedura di VIA presso l'Amministrazione statale competente e trasmette l'esito al Servizio per la conclusione del procedimento.
2. I procedimenti relativi a domande di concessione di acqua pubblica soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 9/99, iniziati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sono sospesi sino all'attivazione della procedura di VIA presso l'autorità competente. Per la conclusione del procedimento il proponente integra la documentazione presentata ai sensi della L.R. 9/99 con quella richiesta dal presente Regolamento.
3. I procedimenti relativi a domande di concessione di acqua pubblica soggetti a procedura di screening ai sensi della L.R. 9/99, iniziati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sono sospesi sino all'esito della stessa. In caso di verifica positiva ed esclusione dalla ulteriore procedura di VIA, il Servizio conclude il procedimento, fermo restando il rispetto delle eventuali prescrizioni dettate a seguito della procedura di screening. Qualora sia accertata la necessità della ulteriore procedura di VIA, si rimanda a quanto previsto dal comma 2.
Art. 47
Termine provvisorio per la durata delle concessioni
1. Fino all'adozione della direttiva di cui al comma 2 dell'art. 21, tutte le concessioni ed autorizzazioni, comprese quelle disciplinate dagli artt. 36 e 37, sono rilasciate o rinnovate per una durata non superiore all'anno 2005.
2. Le concessioni di cui al comma 1 possono essere prorogate, alla loro scadenza, sino al termine individuato, in relazione alla loro tipologia, dalla direttiva di cui al comma 2 dell'art. 21.
Art. 48
Revisione delle concessioni
1. Tutte le utenze in atto al 3 ottobre 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. 258/00 , devono essere censite, in relazione al corpo idrico superficiale o sotterraneo di approvvigionamento, entro il 30 giugno 2002.
2. Entro un anno dalla data di adozione del Piano di tutela, uso e risanamento delle acque di cui all'art. 114 della L.R. 3/99, i Servizi procedono alla revisione delle concessioni in atto, prevedendo, ove necessario, la riduzione temporale o quantitativa dei prelievi e prescrivendo rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici. Tali limitazioni non danno luogo ad indennizzo da parte della pubblica Amministrazione, ma ad una eventuale riduzione del canone annuo di concessione ai sensi dell'art. 22, comma 5 del D.Lgs. 152/99 .
Art. 49
Sanzioni
1. L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, riconducibile all'utilizzo abusivo, in tutto o in parte, di acqua pubblica comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 17 del TU 1775/33. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le sanzioni amministrative previste all'art. 155 della L.R. 3/99 si applicano anche alle violazioni del presente Regolamento nelle parti in cui sostituisce la disciplina di cui al TU 1775/33.
Art. 50
Norma finale
1. Il presente Regolamento sostituisce ogni altra disposizione con esso incompatibile. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applica la vigente normativa di settore.
Il presente regolamento sarà publicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Emilia-Romagna.