REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 168 del 22 novembre 2001
Art. 2
Ambito di applicazione
1. È sottoposto alla disciplina del presente regolamento qualsiasi approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, da acque sotterranee e sorgive, ad eccezione di quanto indicato al comma 2 e con esclusione delle acque minerali e termali regolate ai sensi della L.R. 17 agosto 1988, n. 32 nonché delle acque di sorgente e minerali naturali regolate ai sensi del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339 .
2. Non sono disciplinate dal presente regolamento, in quanto non necessitano di autorizzazione o concessione ai sensi dell'art. 28, commi 3 e 5, della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 :
a) l'estrazione e l'utilizzazione da parte del proprietario del fondo di acque sotterranee, ivi comprese le sorgenti, destinate all'uso domestico, come definito all'art. 3, lett. p);
b) la raccolta di acqua piovana in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici.
3. Ai sensi dell'art. 23, comma 9 ter del D.Lgs. 152/99 , l'utilizzazione di acque scolanti su suoli, in fossi o in canali di proprietà privata è libera.