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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 168 del 22 novembre 2001

Art. 34
Rinuncia alla concessione
1. La rinuncia alla concessione deve essere comunicata in forma scritta al Servizio e deve contenere le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi del titolare;
b) gli elementi utili ad individuare la concessione;
c) la dichiarazione in merito allo stato delle opere di derivazione relativamente allo smantellamento o meno delle opere di presa, al tombamento del pozzo e all'eventuale ripristino dei luoghi.
2. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La determinazione del Servizio di presa d'atto della rinuncia contiene le prescrizioni relative alle modalità ed ai tempi per il ripristino dei luoghi, fermo restando quanto previsto all'art. 35.

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