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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 168 del 22 novembre 2001

Art. 42
Norme speciali
1. L'acqua pubblica destinata ad uso consumo umano, erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato di cui alla Legge 36/94 Sito esterno e alla L.R. 6 settembre 1999, n. 25, è concessa all'Agenzia di ambito competente per territorio, se costituita, ovvero al Comune ove è ubicata l'opera di presa quale referente di tutti i Comuni che beneficiano dell'approvvigionamento della risorsa derivata. Tale risorsa può essere altresì concessa a soggetti titolari di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria fornitori del servizio idrico integrato.
2. L'acqua pubblica ad uso irriguo che alimenta le reti consortili è concessa ai Consorzi di bonifica e di irrigazione. L'utente che preleva l'acqua per uso irriguo da tali reti non è tenuto a presentare domanda di concessione al Servizio, ma si rapporta direttamente col Consorzio gestore.
3. L'utente si rapporta direttamente col Consorzio di bonifica e irrigazione anche nel caso di cui al comma 4 dell'articolo 23, limitatamente al prelievo ad uso irriguo di acqua vettoriata, previa acquisizione della concessione per l'opera di presa rilasciata dal Servizio qualora la derivazione comporti opere di prelievo fisse ovvero, nel caso di opere mobili, previa comunicazione al Servizio, che può dettare eventuali prescrizioni nel termine di 30 giorni.
4. La Regione può individuare, mediante apposita cartografia, reticoli idrografici composti da corpi idrici naturali e artificiali con particolari caratteristiche del regime di alimentazione e dei deflussi e con interrelazioni fra alvei e canali artificiali, per i quali è rilasciata al Consorzio di bonifica e di irrigazione competente territorialmente un'unica concessione d'acqua per uso irriguo, al fine di assicurare la più razionale utilizzazione della risorsa idrica. Il Consorzio si rapporta direttamente con gli utenti che derivano dal corso d'acqua naturale ai sensi del comma 2 e con le modalità di cui al comma 3, e può avvalersi della facoltà di destinare la risorsa idrica concessa agli usi previsti dall'art. 27 della Legge 36/94 Sito esterno. Restano valide fino alla scadenza le concessioni di derivazione già rilasciate sul corso d'acqua naturale.

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