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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 168 del 22 novembre 2001

Art. 47
Termine provvisorio per la durata delle concessioni
1. Fino all'adozione della direttiva di cui al comma 2 dell'art. 21, tutte le concessioni ed autorizzazioni, comprese quelle disciplinate dagli artt. 36 e 37, sono rilasciate o rinnovate per una durata non superiore all'anno 2005.
2. Le concessioni di cui al comma 1 possono essere prorogate, alla loro scadenza, sino al termine individuato, in relazione alla loro tipologia, dalla direttiva di cui al comma 2 dell'art. 21.

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