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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 168 del 22 novembre 2001

Art. 49
Sanzioni
1. L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, riconducibile all'utilizzo abusivo, in tutto o in parte, di acqua pubblica comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 17 del TU 1775/33. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le sanzioni amministrative previste all'art. 155 della L.R. 3/99 si applicano anche alle violazioni del presente Regolamento nelle parti in cui sostituisce la disciplina di cui al TU 1775/33.

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