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REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 168 del 22 novembre 2001

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione dell'art. 142 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, il procedimento per il rilascio dei titoli concessori relativi al prelievo di acqua pubblica, con finalità di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle norme poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e dei principi desumibili dalla legislazione statale in materia, ed in particolare dalle seguenti disposizioni di legge:
-R.D. 14 agosto 1920, n. 1285 Sito esterno "Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche";
-R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 Sito esterno "Approvazione del TU delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici";
-Legge 4 febbraio 1963, n. 129 Sito esterno "Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione";
-Legge 8 agosto 1985, n. 431 Sito esterno "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 27 giugno 1985, n. 312 Sito esterno recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale";
-Legge 18 maggio 1989, n. 183 Sito esterno "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
-Legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
-D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275 Sito esterno "Riordino in materia di concessione di acque pubbliche";
-Legge 5 gennaio 1994, n. 36 Sito esterno "Disposizioni in materia di risorse idriche";
-Legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni, ed Enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
-D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno";
-D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 Sito esterno "Regolamento recante norme per l'attuazione di alcune disposizioni della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 Sito esterno in materia di risorse idriche";
-D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 Sito esterno recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE";
-D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 Sito esterno "Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano".
Art. 2
Ambito di applicazione
1. È sottoposto alla disciplina del presente regolamento qualsiasi approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, da acque sotterranee e sorgive, ad eccezione di quanto indicato al comma 2 e con esclusione delle acque minerali e termali regolate ai sensi della L.R. 17 agosto 1988, n. 32 nonché delle acque di sorgente e minerali naturali regolate ai sensi del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339 Sito esterno.
2. Non sono disciplinate dal presente regolamento, in quanto non necessitano di autorizzazione o concessione ai sensi dell'art. 28, commi 3 e 5, della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 Sito esterno:
a) l'estrazione e l'utilizzazione da parte del proprietario del fondo di acque sotterranee, ivi comprese le sorgenti, destinate all'uso domestico, come definito all'art. 3, lett. p);
b) la raccolta di acqua piovana in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici.
3. Ai sensi dell'art. 23, comma 9 ter del D.Lgs. 152/99 Sito esterno, l'utilizzazione di acque scolanti su suoli, in fossi o in canali di proprietà privata è libera.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "acque superficiali": il reticolo idrografico costituito da fiumi, torrenti, rii, fossi, canali, laghi, lagune e corpi idrici artificiali con esclusione dei canali destinati all'allontanamento delle acque reflue urbane ed industriali;
b) "acque sotterranee": le manifestazioni della circolazione idrica terrestre ubicate nel sottosuolo a livello sia ipodermico sia profondo. Le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse, si considerano appartenenti a tale fattispecie in quanto affioramenti della circolazione idrica sotterranea;
c) "acque subalvee": gli acquiferi continui a falda libera in stretta intercomunicazione con un corso d'acqua, che costituiscono parte integrante dell'alveo, al di sotto del quale scorrono o in cui affiorano. Le acque subalvee, ai fini dell'utilizzo e della relativa concessione, sono considerate acque superficiali;
d) "derivazione": qualsiasi prelievo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, sotterranei o sorgenti esercitato mediante opere mobili o fisse;
e) "portata di prelievo": valore del prelievo nell'unità di tempo, espresso in moduli o l/s;
f) "portata massima di prelievo": valore massimo del prelievo nell'unità di tempo, espresso in moduli o l/s, nel caso di derivazioni di portata variabile;
g) "portata media di prelievo": valore medio del prelievo nell'unità di tempo, espresso in moduli o l/s, nel caso di derivazioni di portata variabile. Tale valore viene calcolato in base al rapporto tra la quantità di acqua derivata in un determinato periodo di tempo e il periodo di effettivo utilizzo;
h) "modulo": unità di misura dell'acqua che equivale ad una quantità costante di 100 litri al minuto/secondo e si divide in decimi, centesimi e millesimi;
i) "volume di prelievo": quantità di acqua, corrispondente al fabbisogno idrico stimato in un determinato periodo di tempo (giorno, mese, anno) in relazione all'uso, espressa in mc;
l) "minimo deflusso vitale": livello minimo di deflusso di un corso d'acqua necessario per garantire la vita degli organismi animali e vegetali nell'alveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi interessati;
m) "bilancio idrico": rapporto fra la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per gli usi diversi;
n) "prova di pompaggio": prelievo effettuato da un pozzo mediante pompa, con una portata predeterminata in un tempo definito e con misurazione ad intervalli fissi dell'abbassamento del livello dell'acqua nel pozzo stesso ed in pozzi e/o piezometri vicini;
o) "domanda concorrente": domanda di concessione presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell'avviso relativo ad altra domanda con la quale è tecnicamente incompatibile;
p) "uso domestico": utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro;
q) "uso extradomestico": utilizzazione di acqua per gli usi non ricompresi alla lettera precedente;
r) "uso consumo umano": quando non diversamente specificato, utilizzazione di acqua destinata all'uso potabile, fornita a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse o approvvigionata autonomamente attraverso acquedotti privati o consorziali;
s) "rete consortile": sistema di corsi d'acqua naturali o artificiali in gestione ai Consorzi di bonifica e di irrigazione ai fini dell'esercizio delle funzioni di irrigazione e di bonifica, con esclusione di quelli affidati dalla Regione ai fini di manutenzione.
Art. 4
Attribuzione delle competenze
1. I procedimenti concessori ed autorizzativi sono di competenza del Servizio regionale territorialmente competente, di seguito denominato Servizio. Il Servizio assume pertanto, sulla base degli indirizzi elaborati dalla Direzione generale competente, tutti i provvedimenti relativi alle concessioni di acqua pubblica, ed in particolare i seguenti:
a) rilascio, diniego, rinnovo e modifica della concessione;
b) revoca e decadenza della concessione;
c) sospensione temporanea dell'esercizio della concessione;
d) presa d'atto della rinuncia alla concessione;
e) modifica della titolarità della concessione.

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