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REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 168 del 22 novembre 2001

TITOLO II
IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE
CAPO I
Avvio del procedimento e iter istruttorio
Art. 5
Domanda di concessione
1. Il procedimento per il rilascio di concessione è avviato ad iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda.
2. Può presentare domanda di concessione chiunque - persone fisiche, in forma singola o associata, e persone giuridiche di diritto pubblico o privato - abbia necessità di utilizzare acqua pubblica.
3. Il richiedente che, per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla propria attività produttiva, necessiti di più opere di presa anche afferenti a diverse fonti di prelievo (acque superficiali, sotterranee e sorgenti) può presentare un'unica domanda di concessione purché siano rispettate contestualmente le seguenti condizioni:
a) localizzazione delle opere di presa in aree confinanti o ubicazione all'interno dell'unità aziendale/stabilimento;
b) utilizzazione delle risorse idriche finalizzata all'approvvigionamento della stessa unità aziendale o dello stesso stabilimento.
4. Qualora più soggetti intendano utilizzare la medesima opera di presa, essi presentano un'unica domanda di concessione. A tal fine i richiedenti possono costituirsi in consorzio, in comunione ovvero concludere appositi accordi individuando un mandatario per i rapporti con il Servizio.
Art. 6
Modalità di presentazione della domanda
1. La domanda va indirizzata al Servizio nella cui circoscrizione sono ubicate le opere di presa e deve contenere i seguenti elementi:
a) dati identificativi del richiedente;
b) oggetto della richiesta;
c) individuazione del corpo idrico da cui si richiede il prelievo (superficiale, sotterraneo o sorgente), denominazione del corpo idrico superficiale o della sorgente, ubicazione del punto di prelievo (località, estremi catastali e coordinate geografiche UTM);
d) richiesta di autorizzazione alla perforazione nel caso in cui l'opera di presa sia costituita da un pozzo;
e) uso della risorsa;
f) portata di prelievo, espressa in moduli o litri/secondo, indicando, nel caso di portata variabile, il valore massimo e quello medio;
g) volume annuo, espresso in metri cubi, quando coerente con la destinazione d'uso.
2. Alla domanda relativa ai prelievi da acque superficiali deve essere allegata la seguente documentazione relativa al progetto definitivo delle opere di captazione principali ed accessorie:
a) relazione tecnica generale;
b) corografia su carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:10.000;
c) planimetria catastale in scala 1:2000;
d) piante, prospetti, sezioni e particolari in scala 1:100, o comunque in scala adeguata, delle opere di presa, dei canali derivatori e di scarico, delle condotte, dei congegni e dei meccanismi necessari all'esercizio della derivazione;
e) progetto dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati ed, eventualmente, di quelli restituiti, nel caso in cui la derivazione sia assoggettata a tale obbligo;
f) analisi di fattibilità di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica.
3. Alle domande relative ai prelievi da acque sotterranee deve essere allegata la seguente documentazione relativa al progetto definitivo delle opere di captazione principali ed accessorie:
a) relazione tecnica generale;
b) disegni delle opere in scala 1:200 - 1:500, rappresentanti le opere di estrazione, di adduzione e di utilizzazione;
c) studio idrogeologico generale sull'assetto litostratigrafico e sulle caratteristiche delle falde;
d) elaborati cartografici indicati alle precedenti lettere b) e c) del comma 2;
e) progetto dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati, nel caso in cui la derivazione sia assoggettata a tale obbligo;
f) analisi di fattibilità di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica.
4. Alle domande relative a prelievi di acque sorgive deve essere allegata la documentazione prevista al comma 2, qualora le opere di prelievo captino la manifestazione sorgentizia a livello del suolo, o la documentazione prevista al comma 3, nel caso in cui l'acqua di sorgente venga captata mediante apposito pozzetto o altro dispositivo idoneo alla captazione. Alla richiesta deve essere allegata anche la caratterizzazione idrogeologica dell'acquifero di riferimento, qualora l'acqua sia destinata al consumo umano, come definito all'art. 2, lett. r).
5. Tutti gli elaborati grafici e di progetto, elencati ai commi 2, 3 e 4, devono essere firmati da un tecnico in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, adeguata in relazione alla tipologia delle opere da realizzare.
6 Alle domande di concessione è altresì allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria, di cui all'art. 153 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.
Art. 7
Procedibilità della domanda
1. Il Servizio verifica la completezza della domanda e degli elaborati tecnici, comunicando al richiedente il termine - non inferiore a 15 e non superiore a 45 giorni - per la regolarizzazione e/o l'integrazione dei medesimi. Il mancato adempimento nel termine senza valida motivazione, ovvero il mancato rispetto dell'ulteriore termine di 30 giorni concesso dal Servizio a seguito di motivato ritardo, comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda.
Art. 8
Sportello Unico
1. Qualora la necessità di prelevare acqua sia connessa ai procedimenti di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 Sito esterno l'utente presenta un'unica domanda allo Sportello Unico per le attività produttive. Fino all'attivazione dello Sportello Unico le domande sono presentate direttamente al Servizio o all'Amministrazione competente in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
2. Per l'istruttoria relativa alla concessione di acqua pubblica lo Sportello Unico si avvale del Servizio. Il responsabile del procedimento di concessione di acqua pubblica è il funzionario preposto alla struttura dello Sportello.
3. Il Servizio, a conclusione dell'iter istruttorio, trasmette allo Sportello Unico il provvedimento di concessione e il relativo disciplinare, che sono allegati quali parti integranti al provvedimento finale dello Sportello.
4. Eventuali modifiche e prescrizioni da apportare alla concessione d'acqua pubblica o al disciplinare che non siano connesse ai procedimenti di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 Sito esterno sono di competenza del Servizio.
5. Con atto della Regione sono disciplinate le modalità di raccordo delle fasi e dei tempi del procedimento di concessione di acqua pubblica al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal procedimento di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 Sito esterno.
6. L'Autorità competente in materia di VIA, a conclusione dell'iter istruttorio, comunica allo Sportello Unico l'esito del procedimento.
Art. 9
Parere dell'Autorità di bacino
1. Il Servizio trasmette la domanda di concessione corredata della relativa documentazione alla competente Autorità di bacino per l'acquisizione del parere, previsto dall'art. 7, comma 2 del R.D. 1775/33, in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela di cui all'art. 44 del D.Lgs. 152/99 Sito esterno e, in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.
2. Il parere è reso entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione degli atti, decorso il quale senza che sia intervenuta nessuna pronuncia, si intende espresso in senso favorevole.
Art. 10
Pubblicazione
1. Il Servizio richiede la pubblicazione della domanda, mediante apposito avviso, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
2. L'avviso deve contenere le seguenti informazioni:
a) dati identificativi del richiedente;
b) portata massima e media di acqua richiesta, espressa in moduli o l/s e, quando coerente con la destinazione d'uso, volume annuo di prelievo;
c) luogo di presa;
d) luogo di eventuale restituzione;
e) uso della risorsa idrica;
f) nominativo del responsabile del procedimento;
g) termini e modalità per la presentazione di osservazioni ed opposizioni;
h) ufficio presso il quale sono depositate, per la visione, copie della domanda e degli elaborati progettuali.
Art. 11
Osservazioni ed opposizioni
1. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
2. Il Servizio valuta le osservazioni e le opposizioni pervenute nei termini, dandone conto nel provvedimento conclusivo del procedimento.
Art. 12
Acquisizione di ulteriori pareri
1. Il responsabile del procedimento individua, in rapporto alla tipologia, alle caratteristiche ed all'ubicazione della derivazione, i pareri da richiedere per la definizione dell'istruttoria ed il rilascio della concessione, fra i quali hanno carattere di obbligatorietà quelli emessi dai seguenti Enti:
a) Autorità di bacino ai sensi dell'art. 9;
b) Provincia interessata, in relazione alle materie di specifica competenza e in ordine alla verifica di compatibilità con le previsioni dei Piani settoriali.
2. Qualora ne ricorrano i presupposti sono obbligatoriamente richiesti anche i pareri dei seguenti Enti:
a) Enti parco o soggetto gestore, per le derivazioni ubicate all'interno dei parchi e delle aree protette;
b) soggetto derivante dal riordino del Magistrato per il Po, ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 112/98 Sito esterno, per l'espressione del parere sulle opere di derivazione localizzate nell'ambito territoriale di competenza;
c) Azienda Unità sanitaria locale, per le derivazioni destinate al consumo umano come definito dall'art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 Sito esterno, ai fini delle verifiche di conformità previste dall'art. 8 del decreto medesimo;
d) Consorzi di bonifica, per le derivazioni ad uso irriguo ai sensi dell'art. 21, comma 3 bis, del R.D. 1775/33;
e) agenzia di ambito di cui alla L.R. 25/99, per le derivazioni destinate al consumo umano, come definito all'art. 2, lett. r), e per quelle destinate ad attività classificate come produttive ai sensi del D.Lgs. 152/99 Sito esterno in materia di scarichi, con esclusione delle derivazioni richieste dall'Agenzia stessa ai sensi dell'art. 42, comma 1;
f) Servizio regionale competente in materia di risorse idriche, per le derivazioni assoggettate alle procedure di cui al Capo III e per quelle richieste dall'Agenzia d'ambito.
Art. 13
Conferenza di Servizi
1. Qualora l'istruttoria della domanda di concessione richieda l'esame contestuale di vari interessi pubblici, il responsabile del procedimento può indire una Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno.
Art. 14
Sopralluogo
1. Il responsabile del procedimento decide in merito alla necessità del sopralluogo in relazione alla presenza di osservazioni e/o opposizioni, alla complessità dell'opera di presa, alla sua ubicazione e tipologia.
2. Il sopralluogo viene effettuato previa comunicazione scritta della data fissata al richiedente la concessione ed a coloro che hanno presentato osservazioni e opposizioni. La comunicazione deve pervenire almeno dieci giorni prima di tale data.
3. Dell'esito del sopralluogo viene redatto un verbale contenente il nominativo dei partecipanti alla visita e le eventuali dichiarazioni degli interessati o dei loro rappresentanti. Il verbale è sottoscritto dai partecipanti al sopralluogo.
Art. 15
Integrazioni documentali
1. Qualora il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi integrativi di giudizio, ai fini del completamento dell'istruttoria, ne fa richiesta all'interessato assegnandogli un termine per provvedere. In caso di mancato rispetto del termine si applica la disciplina di cui all'art. 7.
Art. 16
Autorizzazione alla perforazione di pozzi
1. Nel caso di richiesta di concessione di acque sotterranee da esercitarsi mediante pozzo, il Servizio, ferma restando la disciplina prevista all'art. 95 del R.D. 1775/33 relativamente alle perforazioni su fondo altrui, autorizza in via preliminare gli eventuali assaggi o indagini previsti dall'art. 98 del citato R.D. e la perforazione del pozzo, dando conto di eventuali osservazioni ed opposizioni e dopo aver acquisito i pareri di cui all'art. 12.
2. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:
a) le modalità di esecuzione degli eventuali assaggi ed indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;
b) le modalità di realizzazione della perforazione con particolare riferimento alla profondità massima raggiungibile ed alla/e falda/e captabile/i;
c) il termine da osservarsi per la conclusione dei lavori, che non può essere superiore a sei mesi, con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi;
d) le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico;
e) le cautele da adottarsi per prevenire possibili inquinamenti delle falde;
f) l'eventuale obbligo di installazione di piezometri o altre apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda ed a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della Amministrazione pubblica.
3. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo può essere revocata in qualsiasi momento, qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico o per esigenze di tutela della risorsa.
4. Ai fini della conclusione del procedimento concessorio l'interessato trasmette al Servizio, entro trenta giorni dal termine dei lavori di perforazione, una relazione integrativa che indica:
a) l'esatta localizzazione della perforazione;
b) la descrizione delle modalità esecutive della perforazione, il diametro e la profondità del pozzo, le quote delle fenestrature, le modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;
c) la stratigrafia dei terreni attraversati;
d) la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare;
e) il tipo di falda captata.
5. Per i pozzi di portata massima superiore a 5 l/s la relazione di cui al comma 4 indica altresì:
a) le modalità di effettuazione ed i risultati di una prova di pompaggio finalizzata sia alla determinazione della tipologia idraulica dell'acquifero interessato e dei parametri caratterizzanti il comportamento idrodinamico del sistema messo in pompaggio, sia alla individuazione di eventuali limiti, impermeabili o alimentanti, presenti nell'area di influenza della prova;
b) il regime ed il movimento naturale della falda captata, ove possibile, e la struttura idrogeologica interessata dal pozzo, schematizzata tramite sezioni.
6. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla perforazione comporta il diniego della concessione.
Art. 17
Perforazioni finalizzate a controlli
1. Qualora le perforazioni siano finalizzate a sondaggi per il controllo del livello piezometrico della falda e della qualità dell'acqua o siano funzionali all'abbassamento della falda freatica per l'esecuzione di opere, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, l'interessato invia al Servizio una comunicazione corredata da:
a) relazione tecnica generale;
b) progetto di massima delle perforazioni da realizzare;
c) cartografia idonea ad individuare la localizzazione della perforazione (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10000 e planimetria catastale).
2. Decorsi quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 senza che il Servizio abbia comunicato parere contrario o richiesto ulteriori adempimenti, l'interessato può dare inizio ai lavori adottando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, l'interessato trasmette al Servizio la stratigrafia dei terreni attraversati.
3. Nello stesso termine di cui al comma 2 il Servizio può prescrivere l'adozione di particolari modalità di esecuzione delle opere ai fini della tutela dell'acquifero sotterraneo.
CAPO II
Conclusione del procedimento
Art. 18
Rilascio della concessione
1. La concessione è rilasciata con determinazione dirigenziale, in coerenza con il Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque di cui all'art. 114 della L.R. 3/99 e con i Piani territoriali di coordinamento provinciale nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità.
2. Tale determinazione approva il progetto definitivo delle opere di derivazione ed il disciplinare di cui all'art. 19.
3. Il provvedimento è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, con le seguenti informazioni:
a) dati identificativi del concessionario;
b) quantità di acqua concessa;
c) luogo di presa e di eventuale restituzione;
d) uso e durata della concessione;
e) eventuali condizioni speciali previste dal disciplinare.
Art. 19
Disciplinare di concessione
1. Il disciplinare di concessione prevede le condizioni e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario.
2. Il disciplinare è redatto sulla base dello schema-tipo predisposto dalla Direzione generale competente e contiene i seguenti elementi:
a) i dati identificativi del concessionario;
b) la quantità d'acqua da derivare espressa in moduli o in l/s e, quando coerente con la destinazione d'uso, in mc annui, precisando, nel caso di portata variabile, i valori assentiti di portata massima e media nonché la curva di portata;
c) l'uso o gli usi cui la risorsa è destinata;
d) la localizzazione e la descrizione delle opere di derivazione, delle modalità e condizioni della raccolta e della eventuale restituzione;
e) i termini entro i quali il concessionario dovrà iniziare ed ultimare i lavori e porre in esercizio la derivazione;
f) le prescrizioni da osservarsi per il rispetto del minimo deflusso vitale del corso d'acqua o dell'equlibrio del bilancio idrico;
g) la durata della concessione;
h) le modalità ed i termini per la richiesta di rinnovo della concessione;
i) l'importo del canone annuo e la sua decorrenza;
l) l'importo della cauzione definitiva da versare a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti;
m) le eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui è subordinata la concessione, ai fini della tutela dell'interesse pubblico e di quello dei terzi;
n) l'obbligo relativo alla eventuale installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati/restituiti e alla trasmissione dei risultati delle misurazioni;
o) l'obbligo di collocazione del cartello identificativo della concessione in prossimità dell'opera di presa con le modalità indicate dal Servizio;
p) gli obblighi del concessionario, anche in relazione alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali, qualora le stesse non siano acquisite al demanio idrico.
3. Il testo del disciplinare è approvato con il provvedimento di concessione di cui all'art. 18. Il Servizio assegna al concessionario un termine per presentarsi per la sottoscrizione del disciplinare, il ritiro del provvedimento di concessione e del cartello identificativo, previo pagamento della cauzione, del canone anticipato e di un eventuale importo integrativo delle spese di istruttoria secondo gli importi indicati.
Art. 20
Criteri per la determinazione del canone
1. Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un canone annuo, il cui importo è stabilito dall'art. 152 della L.R. 3/99, in relazione all'uso ed al quantitativo di acqua concessa. L'obbligo del pagamento del canone decorre dalla data di rilascio della concessione. Resta fermo l'obbligo del pagamento dei canoni arretrati nel caso di rilascio di concessioni in sanatoria, concessioni preferenziali e riconoscimenti di antico diritto.
2. La prima annualità del canone viene corrisposta anticipatamente, all'atto del ritiro del provvedimento di concessione, mentre gli importi successivi sono versati prima della scadenza dell'annualità precedente.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 5, qualora la concessione preveda volumi costanti di prelievo, il canone è determinato sulla base della portata assentita nell'unità di tempo, espressa in l/s o moduli (100 l/s). Qualora la concessione preveda volumi variabili di prelievo, il canone viene calcolato sulla base della portata massima concessa.
4. Nel caso di uso industriale della risorsa il canone è calcolato in relazione al volume annuo di prelievo, assumendo un modulo pari a 3.000.000 di metri cubi annui.
5. Nel caso di uso idroelettrico/forza motrice il canone è calcolato sulla base della potenza nominale media annua concessa, espressa in kW.
6. Alla concessione di derivazione, destinata a diverse utilizzazioni ed esercitata dal medesimo utente mediante un'unica opera di prelievo, si applica il canone più elevato quando la risorsa concessa non è quantificabile per tipologia d'uso.
7. La concessione di risorse idriche qualificate, come individuate da direttiva regionale, qualora destinate ad uso diverso dal consumo umano, come definito dall'art. 2 del D.Lgs. 31/01 Sito esterno, comporta l'applicazione di un canone triplicato.
Art. 21
Durata della concessione
1. Fermo restando quanto disposto da norme speciali, la durata della concessione non può essere superiore a trenta anni ovvero a quaranta anni per l'uso irriguo ed è determinata in relazione all'uso della risorsa, alla portata concessa, alla tipologia delle opere di presa, distribuzione e restituzione.
2. Con direttiva regionale sono individuati i parametri in relazione ai quali viene determinata la durata della concessione, anche sulla base delle previsioni del Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque e dei Piani territoriali di coordinamento provinciale. Per le infrastrutture acquedottistiche, per gli impianti industriali e per quelli idroelettrici, la durata viene determinata anche in rapporto al piano di ammortamento dei costi delle opere da realizzare.
Art. 22
Diniego della concessione
1. Il diniego della concessione può essere pronunciato in qualunque momento dell'istruttoria sulla base dei seguenti motivi:
a) incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni del Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque, dei Piani territoriali di coordinamento provinciale nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità;
b) incompatibilità con l'equilibrio del bilancio idrico o con il rispetto del minimo deflusso vitale;
c) incompatibilità del prelievo richiesto con i vincoli imposti dal Piano regolatore generale degli acquedotti;
d) incompatibilità delle opere con l'assetto idraulico del corso d'acqua;
e) incompatibilità tra l'emungimento richiesto e le capacità di ricarica dell'acquifero;
f) incompatibilità dell'emungimento con le caratteristiche dell'area di localizzazione;
g) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla perforazione;
h) effettiva possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico per l'uso richiesto attraverso contigue reti idriche, civili o industriali o irrigue, destinate all'approvvigionamento per lo stesso uso;
i) mancata previsione di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica, nei casi in cui la destinazione d'uso della risorsa lo consenta;
l) contrasto con il pubblico generale interesse.
Art. 23
Concessione d'acqua e di beni demaniali
1. Qualora una derivazione di acqua pubblica presupponga, per la realizzazione delle opere e l'esercizio della stessa, l'occupazione di aree demaniali è adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per l'occupazione dell'area. L'importo del canone da corrispondere annualmente è relativo alla sola concessione della risorsa idrica.
2. Nel caso in cui la derivazione richiesta riguardi acque superficiali o sotterranee situate in aree appartenenti al Demanio forestale dello Stato, la concessione viene rilasciata con le modalità di cui al presente Regolamento, previa acquisizione dall'autorità competente del titolo concessorio dell'area demaniale. 3. Nel caso in cui la derivazione richiesta riguardi acque superficiali o sotterranee situate in aree appartenenti al Demanio regionale, la concessione viene rilasciata con le modalità di cui al presente Regolamento, previa acquisizione dall'autorità competente del titolo concessorio dell'area demaniale se necessario. 4. Il Servizio può rilasciare ai Consorzi di bonifica e di irrigazione concessione per l'uso di un corso d'acqua naturale quale vettore di acque già concesso o richieste da convogliare nelle reti consortili, a seguito di presentazione della relativa domanda e di versamento del canone di occupazione del demanio idrico o, in alternativa, previa assunzione da parte dei Consorzi medesimi dell'impegno a realizzare i necessari interventi di manutenzione dell'asta fluviale interessata. La concessione contiene l'autorizzazione idraulica nonché le prescrizioni relative ai dispositivi e alle modalità di immissione della risorsa nel corso d'acqua pubblico e nelle reti o infrastrutture consortili. Il vettoriamento, qualora sia condizione per l'esercizio della concessione d'acqua, è assentito unitamente alla concessione dell'acqua.
3. Nel caso in cui la derivazione richiesta riguardi acque superficiali o sotterranee situate in aree appartenenti al Demanio regionale, la concessione viene rilasciata con le modalità di cui al presente Regolamento, previa acquisizione dall'autorità competente del titolo concessorio dell'area demaniale se necessario.
4. Il Servizio può rilasciare ai Consorzi di bonifica e di irrigazione concessione per l'uso di un corso d'acqua naturale quale vettore di acque già concesso o richieste da convogliare nelle reti consortili, a seguito di presentazione della relativa domanda e di versamento del canone di occupazione del demanio idrico o, in alternativa, previa assunzione da parte dei Consorzi medesimi dell'impegno a realizzare i necessari interventi di manutenzione dell'asta fluviale interessata. La concessione contiene l'autorizzazione idraulica nonché le prescrizioni relative ai dispositivi e alle modalità di immissione della risorsa nel corso d'acqua pubblico e nelle reti o infrastrutture consortili. Il vettoriamento, qualora sia condizione per l'esercizio della concessione d'acqua, è assentito unitamente alla concessione dell'acqua.
Art. 24
Termini per la conclusione del procedimento
1. Il procedimento si conclude con un provvedimento espresso.
2. Il termine per l'emanazione del provvedimento di rilascio o diniego della concessione e di rinnovo decorre dalla data di ricezione della domanda da parte del Servizio ed è di 150 giorni.
3. Il termine per la conclusione dei procedimenti di cui agli artt. 28, 31, comma 2, e 34 decorre dalla data di ricezione della relativa domanda da parte del Servizio ed è di 60 giorni.
4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere prorogato per sopraggiunte esigenze istruttorie per una sola volta e per non più di trenta giorni ai sensi dell'art. 18, comma 1 della L.R. 6 settembre 1993, n. 32 recante "Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso".
5. Il termine è sospeso, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 32/93, nei casi in cui debbano essere acquisiti i pareri di cui all'art. 12, nel caso in cui vengano richieste le integrazioni di cui all'art. 15 e dalla data di rilascio dell'autorizzazione a quella di ricezione della relazione di cui all'art. 16, comma 4, relativamente all'espletamento della procedura di autorizzazione alla perforazione.
Art. 25
Notificazione e registrazione degli atti
1. Tutti i provvedimenti relativi alle concessioni di acqua pubblica devono essere notificati all'intestatario e devono indicare i termini e le modalità per l'impugnazione.
2. I provvedimenti di rilascio o rinnovo della concessione e di cambio di titolarità sono soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 Sito esterno.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso qualora l'ammontare dell'imposta di registro - calcolata applicando l'aliquota dello 0,50% all'importo complessivo dei canoni dovuti per la durata della concessione - risulti inferiore all'importo della tassa fissa di registrazione.
CAPO III
Valutazione di impatto ambientale
Art. 26
Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale
1. Le domande di derivazione di acqua pubblica e/o i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti alla procedura di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 Sito esterno sono istruite ai sensi del presente Regolamento solo a seguito della presentazione della positiva pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dei Beni culturali e ambientali.
2. Le domande di derivazioni di acqua pubblica e/o i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti alla procedura di verifica (screening), ai sensi del Titolo II della L.R. 9/99, sono istruite ai sensi del presente Regolamento solo a seguito della presentazione del provvedimento dell'Amministrazione competente di esclusione dalla ulteriore procedura di VIA, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 10 della L.R. 9/99.
3. Le derivazioni di acqua pubblica e/o i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi della L.R. 9/99, sono sottoposti al procedimento ivi disciplinato. A tal fine il proponente presenta la domanda di concessione, corredata della prescritta documentazione, all'Amministrazione competente per la VIA. Il Servizio effettua l'istruttoria di rito e partecipa alla Conferenza di Servizi di cui all'art. 18 della stessa legge.
CAPO IV
Procedimenti connessi alla concessione
Art. 27
Rinnovo della concessione
1. Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla scadenza naturale del titolo, da presentarsi con le modalità indicate all'art. 6. Il richiedente, di norma, è esentato dalla presentazione degli elaborati tecnici previsti ai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo.
2. Le domande di rinnovo non sono soggette a pubblicazione nè condizionate al parere dell'Autorità di bacino, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del R.D. 1775/33. L'Amministrazione ha facoltà di condizionare l'esercizio della concessione ad ulteriori prescrizioni, attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo.
3. Nel caso in cui la domanda di rinnovo comporti varianti sostanziali ai sensi dell'art. 31, comma 1, il rinnovo della concessione è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.
4. Qualora la richiesta di rinnovo comporti varianti non sostanziali alla concessione originaria, alla domanda dovrà essere allegata la documentazione indicata al comma 4 dell'art. 31.
5. La concessione non è rinnovata qualora sopravvengano ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità e uso della risorsa idrica e, comunque, quando ricorrono i motivi di diniego della concessione di cui all'art. 22.
6. L'importo del deposito cauzionale originariamente versato è adeguato in ragione degli eventuali aggiornamenti del canone e delle eventuali varianti assentite.
7. Qualora non venga rispettato il termine di cui al comma 1, la domanda è assoggettata al procedimento di rilascio di nuova concessione.
8. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
Art. 28
Cambio di titolarità
1. La richiesta di cambio di titolarità della concessione è indirizzata al Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
2. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale, intestato al nuovo concessionario. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
Art. 29
Sottensione
1. La sottensione totale si ha in presenza di una domanda di concessione di acqua pubblica per la quale si verifichino contestualmente le seguenti condizioni:
a) incompatibilità tecnica con una o più utenze legittimamente concesse, intendendosi per incompatibilità sia la impossibilità di coesistenza fra le opere di presa e/o di restituzione sia la inconciliabilità di esercizio delle derivazioni in rapporto alla risorsa idrica disponibile;
b) valutazione di maggiore rispondenza della nuova domanda all'interesse pubblico e al miglior sfruttamento della risorsa.
2. La sottensione parziale si ha quando, valutato il rilevante interesse pubblico connesso alla nuova domanda di concessione nonché la possibilità di coesistenza della nuova concessione con le altre preesistenti, si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) necessità, per ragioni tecniche od economiche, di avvalersi delle opere di presa di utenze legittimamente concesse per attuare la nuova utenza;
b) possibilità di accordare parte della risorsa idrica spettante ad una preesistente concessione per consentire l'esercizio della nuova utenza.
3. L'opportunità del ricorso alla sottensione totale o parziale per le utenze legittimamente costituite è accertata dal Servizio in fase di istruttoria.
4. L'utente sottendente deve garantire a quello sotteso una quantità di acqua o di energia corrispondente a quella utilizzata dallo stesso o corrispondere un indennizzo. Il Servizio recepisce nel disciplinare l'eventuale accordo concluso dagli interessati in merito alla fornitura di acqua e di energia o all'ammontare dell'indennizzo. In assenza di tale accordo, la decisione spetta al Servizio.
5. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione totale revoca contestualmente la concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.
6. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione parziale costituisce variante alla concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.
Art. 30
Limitazione o sospensione temporanea dell'esercizio della concessione
1. L'esercizio del prelievo può essere temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi di pubblico interesse, ed in particolare:
a) in caso di grave depauperamento della risorsa idrica, per garantire il minimo deflusso vitale e la tutela dell'ecosistema fluviale;
b) qualora venga accertato un anomalo abbassamento del livello delle falde acquifere;
c) per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria del corso d'acqua o la realizzazione di opere di pubblico interesse;
d) nel caso in cui venga accertato da parte delle autorità competenti il venir meno dei requisiti qualitativi dell'acqua in relazione all'uso assentito.
2. Il provvedimento indica, se prevedibile, la durata della sospensione o della limitazione nonché la sanzione amministrativa irrogabile nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute. Nel caso in cui non siano individuati i termini di efficacia del provvedimento di limitazione o sospensione, il Servizio dovrà procedere, al cessare degli eventi che ne hanno determinato l'adozione, alla sua revoca.
3. Qualora la sospensione non superi il periodo di tre mesi, il concessionario è tenuto al pagamento dell'importo totale del canone, che sarà, invece, proporzionalmente ridotto per periodi di sospensione superiori.
Art. 31
Varianti alla concessione
1. Le domande di variante sostanziale alla concessione sono soggette alla disciplina prevista dal presente Regolamento per il rilascio di nuova concessione. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria relativa a:
a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa, quando il nuovo utilizzo comporti anche un aumento del prelievo o una modifica delle opere di derivazione;
b) variazione in aumento del prelievo;
c) modifica delle opere o del luogo di presa che renda necessaria una nuova valutazione del contesto ambientale e del rischio idraulico;
d) adeguamenti tecnologici ovvero modifica delle opere e/o degli impianti a servizio delle derivazioni.
2. Le richieste di variante alla concessione relative a riduzione del prelievo o a modifiche non ricomprese tra quelle indicate al comma 1, sono definite varianti non sostanziali e devono comunque essere assentite dal Servizio.
3. Per le domande di variante non sostanziale, il concessionario presenta apposita richiesta con le modalità previste dall'art. 6, comma 1 del presente Regolamento. Alla domanda sono allegate:
a) attestazione del pagamento delle spese di istruttoria,
b) relazione descrittiva delle modifiche che si intendono apportare.
4. Le domande di variante non sostanziale non sono soggette a pubblicazione nè condizionate all'acquisizione dei pareri di cui all'art. 12, commi 1 e 2.
5. La richiesta di sostituzione di un pozzo regolarmente concesso, non più utilizzabile per cause tecniche e non ripristinabile, può essere assimilata a variante non sostanziale, a condizione che la nuova opera abbia la medesima destinazione d'uso e sia realizzata nelle immediate vicinanze del pozzo preesistente, che dovrà essere obbligatoriamente tombato nei modi previsti all'art. 35, comma 2.

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