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REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 168 del 22 novembre 2001

CAPO II
Conclusione del procedimento
Art. 18
Rilascio della concessione
1. La concessione è rilasciata con determinazione dirigenziale, in coerenza con il Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque di cui all'art. 114 della L.R. 3/99 e con i Piani territoriali di coordinamento provinciale nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità.
2. Tale determinazione approva il progetto definitivo delle opere di derivazione ed il disciplinare di cui all'art. 19.
3. Il provvedimento è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, con le seguenti informazioni:
a) dati identificativi del concessionario;
b) quantità di acqua concessa;
c) luogo di presa e di eventuale restituzione;
d) uso e durata della concessione;
e) eventuali condizioni speciali previste dal disciplinare.
Art. 19
Disciplinare di concessione
1. Il disciplinare di concessione prevede le condizioni e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario.
2. Il disciplinare è redatto sulla base dello schema-tipo predisposto dalla Direzione generale competente e contiene i seguenti elementi:
a) i dati identificativi del concessionario;
b) la quantità d'acqua da derivare espressa in moduli o in l/s e, quando coerente con la destinazione d'uso, in mc annui, precisando, nel caso di portata variabile, i valori assentiti di portata massima e media nonché la curva di portata;
c) l'uso o gli usi cui la risorsa è destinata;
d) la localizzazione e la descrizione delle opere di derivazione, delle modalità e condizioni della raccolta e della eventuale restituzione;
e) i termini entro i quali il concessionario dovrà iniziare ed ultimare i lavori e porre in esercizio la derivazione;
f) le prescrizioni da osservarsi per il rispetto del minimo deflusso vitale del corso d'acqua o dell'equlibrio del bilancio idrico;
g) la durata della concessione;
h) le modalità ed i termini per la richiesta di rinnovo della concessione;
i) l'importo del canone annuo e la sua decorrenza;
l) l'importo della cauzione definitiva da versare a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti;
m) le eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui è subordinata la concessione, ai fini della tutela dell'interesse pubblico e di quello dei terzi;
n) l'obbligo relativo alla eventuale installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati/restituiti e alla trasmissione dei risultati delle misurazioni;
o) l'obbligo di collocazione del cartello identificativo della concessione in prossimità dell'opera di presa con le modalità indicate dal Servizio;
p) gli obblighi del concessionario, anche in relazione alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali, qualora le stesse non siano acquisite al demanio idrico.
3. Il testo del disciplinare è approvato con il provvedimento di concessione di cui all'art. 18. Il Servizio assegna al concessionario un termine per presentarsi per la sottoscrizione del disciplinare, il ritiro del provvedimento di concessione e del cartello identificativo, previo pagamento della cauzione, del canone anticipato e di un eventuale importo integrativo delle spese di istruttoria secondo gli importi indicati.
Art. 20
Criteri per la determinazione del canone
1. Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un canone annuo, il cui importo è stabilito dall'art. 152 della L.R. 3/99, in relazione all'uso ed al quantitativo di acqua concessa. L'obbligo del pagamento del canone decorre dalla data di rilascio della concessione. Resta fermo l'obbligo del pagamento dei canoni arretrati nel caso di rilascio di concessioni in sanatoria, concessioni preferenziali e riconoscimenti di antico diritto.
2. La prima annualità del canone viene corrisposta anticipatamente, all'atto del ritiro del provvedimento di concessione, mentre gli importi successivi sono versati prima della scadenza dell'annualità precedente.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 5, qualora la concessione preveda volumi costanti di prelievo, il canone è determinato sulla base della portata assentita nell'unità di tempo, espressa in l/s o moduli (100 l/s). Qualora la concessione preveda volumi variabili di prelievo, il canone viene calcolato sulla base della portata massima concessa.
4. Nel caso di uso industriale della risorsa il canone è calcolato in relazione al volume annuo di prelievo, assumendo un modulo pari a 3.000.000 di metri cubi annui.
5. Nel caso di uso idroelettrico/forza motrice il canone è calcolato sulla base della potenza nominale media annua concessa, espressa in kW.
6. Alla concessione di derivazione, destinata a diverse utilizzazioni ed esercitata dal medesimo utente mediante un'unica opera di prelievo, si applica il canone più elevato quando la risorsa concessa non è quantificabile per tipologia d'uso.
7. La concessione di risorse idriche qualificate, come individuate da direttiva regionale, qualora destinate ad uso diverso dal consumo umano, come definito dall'art. 2 del D.Lgs. 31/01 Sito esterno, comporta l'applicazione di un canone triplicato.
Art. 21
Durata della concessione
1. Fermo restando quanto disposto da norme speciali, la durata della concessione non può essere superiore a trenta anni ovvero a quaranta anni per l'uso irriguo ed è determinata in relazione all'uso della risorsa, alla portata concessa, alla tipologia delle opere di presa, distribuzione e restituzione.
2. Con direttiva regionale sono individuati i parametri in relazione ai quali viene determinata la durata della concessione, anche sulla base delle previsioni del Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque e dei Piani territoriali di coordinamento provinciale. Per le infrastrutture acquedottistiche, per gli impianti industriali e per quelli idroelettrici, la durata viene determinata anche in rapporto al piano di ammortamento dei costi delle opere da realizzare.
Art. 22
Diniego della concessione
1. Il diniego della concessione può essere pronunciato in qualunque momento dell'istruttoria sulla base dei seguenti motivi:
a) incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni del Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque, dei Piani territoriali di coordinamento provinciale nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità;
b) incompatibilità con l'equilibrio del bilancio idrico o con il rispetto del minimo deflusso vitale;
c) incompatibilità del prelievo richiesto con i vincoli imposti dal Piano regolatore generale degli acquedotti;
d) incompatibilità delle opere con l'assetto idraulico del corso d'acqua;
e) incompatibilità tra l'emungimento richiesto e le capacità di ricarica dell'acquifero;
f) incompatibilità dell'emungimento con le caratteristiche dell'area di localizzazione;
g) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla perforazione;
h) effettiva possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico per l'uso richiesto attraverso contigue reti idriche, civili o industriali o irrigue, destinate all'approvvigionamento per lo stesso uso;
i) mancata previsione di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica, nei casi in cui la destinazione d'uso della risorsa lo consenta;
l) contrasto con il pubblico generale interesse.
Art. 23
Concessione d'acqua e di beni demaniali
1. Qualora una derivazione di acqua pubblica presupponga, per la realizzazione delle opere e l'esercizio della stessa, l'occupazione di aree demaniali è adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per l'occupazione dell'area. L'importo del canone da corrispondere annualmente è relativo alla sola concessione della risorsa idrica.
2. Nel caso in cui la derivazione richiesta riguardi acque superficiali o sotterranee situate in aree appartenenti al Demanio forestale dello Stato, la concessione viene rilasciata con le modalità di cui al presente Regolamento, previa acquisizione dall'autorità competente del titolo concessorio dell'area demaniale. 3. Nel caso in cui la derivazione richiesta riguardi acque superficiali o sotterranee situate in aree appartenenti al Demanio regionale, la concessione viene rilasciata con le modalità di cui al presente Regolamento, previa acquisizione dall'autorità competente del titolo concessorio dell'area demaniale se necessario. 4. Il Servizio può rilasciare ai Consorzi di bonifica e di irrigazione concessione per l'uso di un corso d'acqua naturale quale vettore di acque già concesso o richieste da convogliare nelle reti consortili, a seguito di presentazione della relativa domanda e di versamento del canone di occupazione del demanio idrico o, in alternativa, previa assunzione da parte dei Consorzi medesimi dell'impegno a realizzare i necessari interventi di manutenzione dell'asta fluviale interessata. La concessione contiene l'autorizzazione idraulica nonché le prescrizioni relative ai dispositivi e alle modalità di immissione della risorsa nel corso d'acqua pubblico e nelle reti o infrastrutture consortili. Il vettoriamento, qualora sia condizione per l'esercizio della concessione d'acqua, è assentito unitamente alla concessione dell'acqua.
3. Nel caso in cui la derivazione richiesta riguardi acque superficiali o sotterranee situate in aree appartenenti al Demanio regionale, la concessione viene rilasciata con le modalità di cui al presente Regolamento, previa acquisizione dall'autorità competente del titolo concessorio dell'area demaniale se necessario.
4. Il Servizio può rilasciare ai Consorzi di bonifica e di irrigazione concessione per l'uso di un corso d'acqua naturale quale vettore di acque già concesso o richieste da convogliare nelle reti consortili, a seguito di presentazione della relativa domanda e di versamento del canone di occupazione del demanio idrico o, in alternativa, previa assunzione da parte dei Consorzi medesimi dell'impegno a realizzare i necessari interventi di manutenzione dell'asta fluviale interessata. La concessione contiene l'autorizzazione idraulica nonché le prescrizioni relative ai dispositivi e alle modalità di immissione della risorsa nel corso d'acqua pubblico e nelle reti o infrastrutture consortili. Il vettoriamento, qualora sia condizione per l'esercizio della concessione d'acqua, è assentito unitamente alla concessione dell'acqua.
Art. 24
Termini per la conclusione del procedimento
1. Il procedimento si conclude con un provvedimento espresso.
2. Il termine per l'emanazione del provvedimento di rilascio o diniego della concessione e di rinnovo decorre dalla data di ricezione della domanda da parte del Servizio ed è di 150 giorni.
3. Il termine per la conclusione dei procedimenti di cui agli artt. 28, 31, comma 2, e 34 decorre dalla data di ricezione della relativa domanda da parte del Servizio ed è di 60 giorni.
4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere prorogato per sopraggiunte esigenze istruttorie per una sola volta e per non più di trenta giorni ai sensi dell'art. 18, comma 1 della L.R. 6 settembre 1993, n. 32 recante "Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso".
5. Il termine è sospeso, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 32/93, nei casi in cui debbano essere acquisiti i pareri di cui all'art. 12, nel caso in cui vengano richieste le integrazioni di cui all'art. 15 e dalla data di rilascio dell'autorizzazione a quella di ricezione della relazione di cui all'art. 16, comma 4, relativamente all'espletamento della procedura di autorizzazione alla perforazione.
Art. 25
Notificazione e registrazione degli atti
1. Tutti i provvedimenti relativi alle concessioni di acqua pubblica devono essere notificati all'intestatario e devono indicare i termini e le modalità per l'impugnazione.
2. I provvedimenti di rilascio o rinnovo della concessione e di cambio di titolarità sono soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 Sito esterno.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso qualora l'ammontare dell'imposta di registro - calcolata applicando l'aliquota dello 0,50% all'importo complessivo dei canoni dovuti per la durata della concessione - risulti inferiore all'importo della tassa fissa di registrazione.

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