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REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 168 del 22 novembre 2001

CAPO III
Valutazione di impatto ambientale
Art. 26
Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale
1. Le domande di derivazione di acqua pubblica e/o i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti alla procedura di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 Sito esterno sono istruite ai sensi del presente Regolamento solo a seguito della presentazione della positiva pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dei Beni culturali e ambientali.
2. Le domande di derivazioni di acqua pubblica e/o i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti alla procedura di verifica (screening), ai sensi del Titolo II della L.R. 9/99, sono istruite ai sensi del presente Regolamento solo a seguito della presentazione del provvedimento dell'Amministrazione competente di esclusione dalla ulteriore procedura di VIA, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 10 della L.R. 9/99.
3. Le derivazioni di acqua pubblica e/o i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi della L.R. 9/99, sono sottoposti al procedimento ivi disciplinato. A tal fine il proponente presenta la domanda di concessione, corredata della prescritta documentazione, all'Amministrazione competente per la VIA. Il Servizio effettua l'istruttoria di rito e partecipa alla Conferenza di Servizi di cui all'art. 18 della stessa legge.

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