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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 168 del 22 novembre 2001

CAPO IV
Procedimenti connessi alla concessione
Art. 27
Rinnovo della concessione
1. Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla scadenza naturale del titolo, da presentarsi con le modalità indicate all'art. 6. Il richiedente, di norma, è esentato dalla presentazione degli elaborati tecnici previsti ai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo.
2. Le domande di rinnovo non sono soggette a pubblicazione nè condizionate al parere dell'Autorità di bacino, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del R.D. 1775/33. L'Amministrazione ha facoltà di condizionare l'esercizio della concessione ad ulteriori prescrizioni, attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo.
3. Nel caso in cui la domanda di rinnovo comporti varianti sostanziali ai sensi dell'art. 31, comma 1, il rinnovo della concessione è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.
4. Qualora la richiesta di rinnovo comporti varianti non sostanziali alla concessione originaria, alla domanda dovrà essere allegata la documentazione indicata al comma 4 dell'art. 31.
5. La concessione non è rinnovata qualora sopravvengano ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità e uso della risorsa idrica e, comunque, quando ricorrono i motivi di diniego della concessione di cui all'art. 22.
6. L'importo del deposito cauzionale originariamente versato è adeguato in ragione degli eventuali aggiornamenti del canone e delle eventuali varianti assentite.
7. Qualora non venga rispettato il termine di cui al comma 1, la domanda è assoggettata al procedimento di rilascio di nuova concessione.
8. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
Art. 28
Cambio di titolarità
1. La richiesta di cambio di titolarità della concessione è indirizzata al Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
2. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale, intestato al nuovo concessionario. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
Art. 29
Sottensione
1. La sottensione totale si ha in presenza di una domanda di concessione di acqua pubblica per la quale si verifichino contestualmente le seguenti condizioni:
a) incompatibilità tecnica con una o più utenze legittimamente concesse, intendendosi per incompatibilità sia la impossibilità di coesistenza fra le opere di presa e/o di restituzione sia la inconciliabilità di esercizio delle derivazioni in rapporto alla risorsa idrica disponibile;
b) valutazione di maggiore rispondenza della nuova domanda all'interesse pubblico e al miglior sfruttamento della risorsa.
2. La sottensione parziale si ha quando, valutato il rilevante interesse pubblico connesso alla nuova domanda di concessione nonché la possibilità di coesistenza della nuova concessione con le altre preesistenti, si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) necessità, per ragioni tecniche od economiche, di avvalersi delle opere di presa di utenze legittimamente concesse per attuare la nuova utenza;
b) possibilità di accordare parte della risorsa idrica spettante ad una preesistente concessione per consentire l'esercizio della nuova utenza.
3. L'opportunità del ricorso alla sottensione totale o parziale per le utenze legittimamente costituite è accertata dal Servizio in fase di istruttoria.
4. L'utente sottendente deve garantire a quello sotteso una quantità di acqua o di energia corrispondente a quella utilizzata dallo stesso o corrispondere un indennizzo. Il Servizio recepisce nel disciplinare l'eventuale accordo concluso dagli interessati in merito alla fornitura di acqua e di energia o all'ammontare dell'indennizzo. In assenza di tale accordo, la decisione spetta al Servizio.
5. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione totale revoca contestualmente la concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.
6. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione parziale costituisce variante alla concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.
Art. 30
Limitazione o sospensione temporanea dell'esercizio della concessione
1. L'esercizio del prelievo può essere temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi di pubblico interesse, ed in particolare:
a) in caso di grave depauperamento della risorsa idrica, per garantire il minimo deflusso vitale e la tutela dell'ecosistema fluviale;
b) qualora venga accertato un anomalo abbassamento del livello delle falde acquifere;
c) per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria del corso d'acqua o la realizzazione di opere di pubblico interesse;
d) nel caso in cui venga accertato da parte delle autorità competenti il venir meno dei requisiti qualitativi dell'acqua in relazione all'uso assentito.
2. Il provvedimento indica, se prevedibile, la durata della sospensione o della limitazione nonché la sanzione amministrativa irrogabile nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute. Nel caso in cui non siano individuati i termini di efficacia del provvedimento di limitazione o sospensione, il Servizio dovrà procedere, al cessare degli eventi che ne hanno determinato l'adozione, alla sua revoca.
3. Qualora la sospensione non superi il periodo di tre mesi, il concessionario è tenuto al pagamento dell'importo totale del canone, che sarà, invece, proporzionalmente ridotto per periodi di sospensione superiori.
Art. 31
Varianti alla concessione
1. Le domande di variante sostanziale alla concessione sono soggette alla disciplina prevista dal presente Regolamento per il rilascio di nuova concessione. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria relativa a:
a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa, quando il nuovo utilizzo comporti anche un aumento del prelievo o una modifica delle opere di derivazione;
b) variazione in aumento del prelievo;
c) modifica delle opere o del luogo di presa che renda necessaria una nuova valutazione del contesto ambientale e del rischio idraulico;
d) adeguamenti tecnologici ovvero modifica delle opere e/o degli impianti a servizio delle derivazioni.
2. Le richieste di variante alla concessione relative a riduzione del prelievo o a modifiche non ricomprese tra quelle indicate al comma 1, sono definite varianti non sostanziali e devono comunque essere assentite dal Servizio.
3. Per le domande di variante non sostanziale, il concessionario presenta apposita richiesta con le modalità previste dall'art. 6, comma 1 del presente Regolamento. Alla domanda sono allegate:
a) attestazione del pagamento delle spese di istruttoria,
b) relazione descrittiva delle modifiche che si intendono apportare.
4. Le domande di variante non sostanziale non sono soggette a pubblicazione nè condizionate all'acquisizione dei pareri di cui all'art. 12, commi 1 e 2.
5. La richiesta di sostituzione di un pozzo regolarmente concesso, non più utilizzabile per cause tecniche e non ripristinabile, può essere assimilata a variante non sostanziale, a condizione che la nuova opera abbia la medesima destinazione d'uso e sia realizzata nelle immediate vicinanze del pozzo preesistente, che dovrà essere obbligatoriamente tombato nei modi previsti all'art. 35, comma 2.

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