REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 168 del 22 novembre 2001
TITOLO IV
CONCESSIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA
Art. 36
Prelievi assoggettati a procedura semplificata
1. Sono concessi con la procedura di cui al presente articolo i seguenti prelievi di acqua pubblica, purché gli stessi non siano ubicati all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientrino nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 :
a) i prelievi di acqua superficiale aventi carattere di provvisorietà, conseguenti a fabbisogno idrico legato a situazioni contingenti, di durata temporale limitata e definita, con portata massima non superiore a 5 l/s, esercitati mediante opere di prelievo mobili;
b) i prelievi di acqua superficiale destinati all'uso domestico nonché quelli ad uso irriguo, a condizione che l'esercizio del prelievo sia effettuato con opere mobili e che la portata massima dello stesso non sia superiore a 2 l/s;
c) i prelievi di acqua sotterranea, a qualsiasi uso extradomestico destinati, quando il volume annuo di prelievo non superi i mc 3000 e la profondità della falda intercettata non ecceda i 30 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o aree soggette a subsidenza o a ingressione salina.
2. Il richiedente un prelievo d'acqua rientrante nelle tipologie di cui al comma 1 presenta apposita istanza al Servizio precisando:
a) la localizzazione dell'opera mediante riferimenti catastali e indicazione delle coordinate geografiche UTM;
b) la descrizione delle opere mobili di prelievo o del pozzo da perforare;
c) l'indicazione dettagliata e la motivazione del quantitativo di acqua di cui si chiede il prelievo in rapporto all'uso;
d) la portata massima e media in l/s nonché i volumi di prelievo in metri cubi annui, mensili e giornalieri, quando coerenti con la destinazione d'uso;
e) la durata giornaliera del prelievo, specificando l'eventuale orario di funzionamento della pompa;
f) l'eventuale presenza di invasi, bacini di accumulo o altre fonti di approvvigionamento complementari, indicandone la potenzialità e le modalità di utilizzo da parte del richiedente.
3. All'istanza di cui al comma 2 è allegata la seguente documentazione:
a) corografia su carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:10.000;
b) planimetria catastale in scala 1:2000;
c) attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria.
4. L'istanza, corredata della prescritta documentazione, è inviata alla competente Autorità di bacino per l'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 7, comma 2 del R.D. 1775/33. In tale caso il termine del procedimento non è sospeso.
5. Decorsi 60 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 2, il richiedente può esercitare il prelievo fermo restando l'obbligo del pagamento del canone con decorrenza dalla stessa data.
6. Il Servizio, verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, stabilisce la durata della concessione nonché il canone da corrispondere per l'utilizzo della risorsa idrica e trasmette al richiedente il provvedimento ed il relativo disciplinare di concessione, redatto sulla base dello schema tipo predisposto dalla Direzione generale competente per ciascuna delle tipologie di prelievo indicate al comma 1.
7. Nel termine di cui al comma 5 ed in alternativa a quanto previsto al comma 6, il Servizio dispone l'assoggettamento della concessione alla procedura ordinaria nei seguenti casi:
a) qualora verifichi l'insussistenza dei presupposti e requisiti previsti per la procedura semplificata;
b) in caso di parere negativo espresso dall'Autorità di bacino;
c) qualora la domanda o la documentazione debba essere integrata ai fini istruttori;
d) per ragioni di pubblico interesse.
Conseguentemente il Servizio richiede le integrazioni documentali per il rilascio della concessione ed il termine per la conclusione del procedimento ordinario decorre dal ricevimento di tale documentazione.
8. I prelievi di cui al presente articolo sono assentiti per un massimo di anni cinque, fermo restando quanto disposto dall'art. 47, comma 1.
9. Per il rinnovo delle concessioni di cui al presente articolo l'utente presenta apposita istanza al Servizio almeno sessanta giorni prima della scadenza, con le modalità di cui ai commi 2 e 3. Qualora l'utente non rispetti il termine per la presentazione la domanda di rinnovo è soggetta alla procedura ordinaria. In caso di mancata pronuncia del Servizio, ai sensi dei commi 6 e 7, entro il termine della scadenza della concessione, la stessa si intende rinnovata alle medesime condizioni della originaria.