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REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 168 del 22 novembre 2001

TITOLO V
DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI SPECIALI
CAPO I
Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acqueche hanno assunto natura pubblica
Art. 37
Ambito di applicazione
1. Il presente Capo disciplina i seguenti procedimenti:
a) concessione preferenziale, di cui all'art. 1, comma 4 del D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 Sito esterno, che può essere richiesta, con esclusione di qualunque concorrente e limitatamente al quantitativo di acqua effettivamente utilizzata, da coloro che, al 10 agosto 1999, prelevavano acque non iscritte negli Elenchi delle acque pubbliche;
b) riconoscimento di antico diritto delle utilizzazioni di acque, di cui al citato art. 1, comma 4 del D.P.R. 238/99 Sito esterno, che può essere richiesto, con esclusione di qualunque concorrente, da:
b1) i possessori di un titolo legittimo, inteso come quell'atto che, per l'ordinamento legislativo del tempo e del luogo in cui era stato emanato, consentiva legittimamente l'utilizzazione dell'acqua, riconosciuta pubblica da successive norme;
b2) gli aventi causa di coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della Legge 10 agosto 1884, n. 2644 Sito esterno recante norme sulle derivazioni di acque pubbliche, hanno derivato e utilizzato acqua pubblica.
2. Per quanto non specificamente disciplinato nel presente Titolo si applica la disciplina prevista per il rilascio delle concessioni di acqua ai Titoli II, III e IV.
Art. 38
Procedimento di rilascio della concessione preferenziale
1. La domanda di concessione preferenziale si intende validamente presentata se pervenuta al Servizio entro il termine previsto dalla legge.
2. Qualora il responsabile del procedimento rilevi la incompletezza della domanda e della documentazione presentata rispetto a quanto previsto dagli artt. 6 o 36, invita il richiedente a regolarizzarla. Il mancato adempimento comporta, ai sensi dell'art. 7, l'improcedibilità della domanda, da dichiararsi con atto formale, con il quale viene disposta altresì l'immediata cessazione dell'utenza. Analogo provvedimento viene adottato per le domande pervenute dopo la scadenza del termine.
3. Il Servizio, effettuate le verifiche di congruità dei prelievi dichiarati e della portata richiesta rispetto sia all'utilizzo effettivamente esercitato nel 1999, anno in cui tutte le acque sono diventate pubbliche, sia alla destinazione d'uso, predispone un elenco delle domande procedibili, contenente gli elementi utili ad individuare la derivazione quali i dati identificativi del richiedente, il luogo di presa e di eventuale restituzione, l'uso della risorsa, la portata massima e media richiesta, il volume annuo presunto espresso in metri cubi (quando coerente con la destinazione d'uso), la portata media e massima da assentire in concessione, l'importo del canone, distinguendo:
a) utenze da acque sotterranee su base comunale;
b) utenze da acque superficiali con riferimento al corso d'acqua e/o al bacino idrografico.
4. Gli elenchi di cui al comma 3 sono inviati all'Autorità di bacino competente per l'espressione del parere di cui all'art. 9 ed agli Enti gestori dei parchi e delle aree protette per il parere previsto dall'art. 25, comma 2 della Legge 36/94 Sito esterno.
5. Il Servizio procede contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio degli elenchi di cui al comma 3, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni e opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio.
6. Il Servizio, acquisiti i pareri di cui al comma 4 e dando atto delle osservazioni ed opposizioni pervenute, adotta i provvedimenti di concessione, assentendo i prelievi, limitatamente al quantitativo di acqua o di forza motrice effettivamente utilizzato, nonché prevedendo prescrizioni in ordine al raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico e i rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale del corso d'acqua interessato dalla concessione. Il provvedimento di concessione stabilisce il canone da corrispondere annualmente. Il pagamento del canone decorre dal 10 agosto 1999, ai sensi dell'art. 23, comma 6 bis del D.Lgs. 152/99 Sito esterno.
7. Le domande di concessione preferenziale rientranti nell'ambito di applicazione del Capo III "Valutazione di impatto ambientale" seguono la disciplina ivi prevista.
8. I procedimenti riconducibili alla fattispecie della concessione preferenziale per i quali l'istruttoria sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono conclusi ai sensi dell'art. 43.
Art. 39
Procedimento di riconoscimento di antico diritto
1. Le domande di riconoscimento si intendono validamente presentate se pervenute al Servizio entro il termine previsto dalla legge. Alla domanda deve essere allegata copia del titolo legittimante l'uso o dei documenti atti a provare l'uso per tutto il trentennio anteriore all'entrata in vigore della Legge 10 agosto 1884, n. 2644 Sito esterno.
2. Le domande di riconoscimento sono soggette al medesimo procedimento previsto per le concessioni preferenziali, con omissione della fase relativa alla pubblicazione all'Albo pretorio.
3. Qualora il Servizio valuti la documentazione presentata non idonea a costituire titolo per il riconoscimento di antico diritto, la domanda di riconoscimento è considerata quale domanda per il rilascio di concessione preferenziale.
CAPO II
Procedimento in attuazione dell'art. 27 della Legge 36/94 Sito esterno
Art. 40
Ambito di applicazione
1. Il presente Capo disciplina le modalità di esercizio della facoltà, attribuita ai Consorzi di bonifica e di irrigazione dall'art. 27, comma 1 della Legge 36/94 Sito esterno, di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi da quelli originariamente concessi, a condizione che tali usi comportino la restituzione, nel medesimo sistema dei canali e cavi consortili, di una portata non inferiore all'80% delle acque derivate e che la qualità della risorsa restituita sia compatibile con le successive utilizzazioni.
2. Possono essere autorizzati all'esercizio della facoltà di cui ai comma 1 tutti i Consorzi di bonifica e di irrigazione regolarmente costituiti, titolari della concessione o del riconoscimento di antico diritto o della concessione preferenziale a derivare la risorsa di cui si richiede l'uso alternativo, formalmente rilasciati dall'Autorità competente.
Art. 41
Procedimento di rilascio dell'autorizzazione
1. La domanda di autorizzazione è presentata al Servizio nella cui circoscrizione è ubicata l'opera di presa afferente alla concessione di derivazione originaria e contiene i seguenti elementi:
a) dati identificativi e costitutivi del Consorzio;
b) individuazione dei corpi idrici interessati dalla diversa utilizzazione e indicazione degli estremi catastali dei punti di prelievo;
c) uso della risorsa;
d) quantitativo della risorsa per l'uso richiesto e destinatari dell'approvvigionamento.
2. La domanda si intende validamente presentata se accompagnata dai seguenti allegati:
a) copia del titolo concessorio che legittima la derivazione d'acqua ad uso irriguo o di bonifica;
b) dimostrazione del regolare pagamento dei canoni demaniali;
c) progetto definitivo delle opere da realizzare e la relativa documentazione tecnica, indicata all'art. 6, comma 2, da cui si evinca il rispetto delle condizioni di cui all'art. 40, comma 1;
d) progetto per l'installazione dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati e di quelli restituiti;
e) pareri previsti dall'art. 12, comma 1, lettera b) e comma 2;
f) pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 6 della Legge 349/86 Sito esterno, o della verifica o valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 9/99;
g) copia della richiesta di fornitura di acqua formulata dai destinatari nell'ipotesi di utilizzazione ai fini dell'approvvigionamento di imprese produttive.
3. Qualora il responsabile del procedimento rilevi l'incompletezza della domanda o degli allegati, può richiedere eventuali integrazioni documentali assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere; in tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Il mancato adempimento nel termine comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda.
4. Il Servizio, sentiti gli altri Servizi eventualmente interessati, verifica, in sede istruttoria, il possesso dei requisiti soggettivi da parte del Consorzio e la corrispondenza della utilizzazione alle condizioni di cui all'art. 40, comma 1, valutandone altresì la compatibilità con gli obiettivi di tutela della risorsa e con gli altri interessi pubblici.
5. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Qualora, entro il predetto termine, il Servizio non adotti il provvedimento di autorizzazione o di diniego ovvero non richieda integrazioni documentali, l'utilizzazione richiesta s'intende assentita, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso richiesto, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 6, e negli importi stabiliti dall'art. 152 della L.R. 3/99.
6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente Capo ha durata non superiore a quella della concessione originaria, di cui non costituisce variante ai sensi dell'art. 31, e può essere subordinata ad ulteriori condizioni e prescrizioni.

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