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REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 168 del 22 novembre 2001

CAPO I
Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acqueche hanno assunto natura pubblica
Art. 37
Ambito di applicazione
1. Il presente Capo disciplina i seguenti procedimenti:
a) concessione preferenziale, di cui all'art. 1, comma 4 del D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 Sito esterno, che può essere richiesta, con esclusione di qualunque concorrente e limitatamente al quantitativo di acqua effettivamente utilizzata, da coloro che, al 10 agosto 1999, prelevavano acque non iscritte negli Elenchi delle acque pubbliche;
b) riconoscimento di antico diritto delle utilizzazioni di acque, di cui al citato art. 1, comma 4 del D.P.R. 238/99 Sito esterno, che può essere richiesto, con esclusione di qualunque concorrente, da:
b1) i possessori di un titolo legittimo, inteso come quell'atto che, per l'ordinamento legislativo del tempo e del luogo in cui era stato emanato, consentiva legittimamente l'utilizzazione dell'acqua, riconosciuta pubblica da successive norme;
b2) gli aventi causa di coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della Legge 10 agosto 1884, n. 2644 Sito esterno recante norme sulle derivazioni di acque pubbliche, hanno derivato e utilizzato acqua pubblica.
2. Per quanto non specificamente disciplinato nel presente Titolo si applica la disciplina prevista per il rilascio delle concessioni di acqua ai Titoli II, III e IV.
Art. 38
Procedimento di rilascio della concessione preferenziale
1. La domanda di concessione preferenziale si intende validamente presentata se pervenuta al Servizio entro il termine previsto dalla legge.
2. Qualora il responsabile del procedimento rilevi la incompletezza della domanda e della documentazione presentata rispetto a quanto previsto dagli artt. 6 o 36, invita il richiedente a regolarizzarla. Il mancato adempimento comporta, ai sensi dell'art. 7, l'improcedibilità della domanda, da dichiararsi con atto formale, con il quale viene disposta altresì l'immediata cessazione dell'utenza. Analogo provvedimento viene adottato per le domande pervenute dopo la scadenza del termine.
3. Il Servizio, effettuate le verifiche di congruità dei prelievi dichiarati e della portata richiesta rispetto sia all'utilizzo effettivamente esercitato nel 1999, anno in cui tutte le acque sono diventate pubbliche, sia alla destinazione d'uso, predispone un elenco delle domande procedibili, contenente gli elementi utili ad individuare la derivazione quali i dati identificativi del richiedente, il luogo di presa e di eventuale restituzione, l'uso della risorsa, la portata massima e media richiesta, il volume annuo presunto espresso in metri cubi (quando coerente con la destinazione d'uso), la portata media e massima da assentire in concessione, l'importo del canone, distinguendo:
a) utenze da acque sotterranee su base comunale;
b) utenze da acque superficiali con riferimento al corso d'acqua e/o al bacino idrografico.
4. Gli elenchi di cui al comma 3 sono inviati all'Autorità di bacino competente per l'espressione del parere di cui all'art. 9 ed agli Enti gestori dei parchi e delle aree protette per il parere previsto dall'art. 25, comma 2 della Legge 36/94 Sito esterno.
5. Il Servizio procede contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio degli elenchi di cui al comma 3, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni e opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio.
6. Il Servizio, acquisiti i pareri di cui al comma 4 e dando atto delle osservazioni ed opposizioni pervenute, adotta i provvedimenti di concessione, assentendo i prelievi, limitatamente al quantitativo di acqua o di forza motrice effettivamente utilizzato, nonché prevedendo prescrizioni in ordine al raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico e i rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale del corso d'acqua interessato dalla concessione. Il provvedimento di concessione stabilisce il canone da corrispondere annualmente. Il pagamento del canone decorre dal 10 agosto 1999, ai sensi dell'art. 23, comma 6 bis del D.Lgs. 152/99 Sito esterno.
7. Le domande di concessione preferenziale rientranti nell'ambito di applicazione del Capo III "Valutazione di impatto ambientale" seguono la disciplina ivi prevista.
8. I procedimenti riconducibili alla fattispecie della concessione preferenziale per i quali l'istruttoria sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono conclusi ai sensi dell'art. 43.
Art. 39
Procedimento di riconoscimento di antico diritto
1. Le domande di riconoscimento si intendono validamente presentate se pervenute al Servizio entro il termine previsto dalla legge. Alla domanda deve essere allegata copia del titolo legittimante l'uso o dei documenti atti a provare l'uso per tutto il trentennio anteriore all'entrata in vigore della Legge 10 agosto 1884, n. 2644 Sito esterno.
2. Le domande di riconoscimento sono soggette al medesimo procedimento previsto per le concessioni preferenziali, con omissione della fase relativa alla pubblicazione all'Albo pretorio.
3. Qualora il Servizio valuti la documentazione presentata non idonea a costituire titolo per il riconoscimento di antico diritto, la domanda di riconoscimento è considerata quale domanda per il rilascio di concessione preferenziale.

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