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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 168 del 22 novembre 2001

CAPO II
Procedimento in attuazione dell'art. 27 della Legge 36/94 Sito esterno
Art. 40
Ambito di applicazione
1. Il presente Capo disciplina le modalità di esercizio della facoltà, attribuita ai Consorzi di bonifica e di irrigazione dall'art. 27, comma 1 della Legge 36/94 Sito esterno, di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi da quelli originariamente concessi, a condizione che tali usi comportino la restituzione, nel medesimo sistema dei canali e cavi consortili, di una portata non inferiore all'80% delle acque derivate e che la qualità della risorsa restituita sia compatibile con le successive utilizzazioni.
2. Possono essere autorizzati all'esercizio della facoltà di cui ai comma 1 tutti i Consorzi di bonifica e di irrigazione regolarmente costituiti, titolari della concessione o del riconoscimento di antico diritto o della concessione preferenziale a derivare la risorsa di cui si richiede l'uso alternativo, formalmente rilasciati dall'Autorità competente.
Art. 41
Procedimento di rilascio dell'autorizzazione
1. La domanda di autorizzazione è presentata al Servizio nella cui circoscrizione è ubicata l'opera di presa afferente alla concessione di derivazione originaria e contiene i seguenti elementi:
a) dati identificativi e costitutivi del Consorzio;
b) individuazione dei corpi idrici interessati dalla diversa utilizzazione e indicazione degli estremi catastali dei punti di prelievo;
c) uso della risorsa;
d) quantitativo della risorsa per l'uso richiesto e destinatari dell'approvvigionamento.
2. La domanda si intende validamente presentata se accompagnata dai seguenti allegati:
a) copia del titolo concessorio che legittima la derivazione d'acqua ad uso irriguo o di bonifica;
b) dimostrazione del regolare pagamento dei canoni demaniali;
c) progetto definitivo delle opere da realizzare e la relativa documentazione tecnica, indicata all'art. 6, comma 2, da cui si evinca il rispetto delle condizioni di cui all'art. 40, comma 1;
d) progetto per l'installazione dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati e di quelli restituiti;
e) pareri previsti dall'art. 12, comma 1, lettera b) e comma 2;
f) pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 6 della Legge 349/86 Sito esterno, o della verifica o valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 9/99;
g) copia della richiesta di fornitura di acqua formulata dai destinatari nell'ipotesi di utilizzazione ai fini dell'approvvigionamento di imprese produttive.
3. Qualora il responsabile del procedimento rilevi l'incompletezza della domanda o degli allegati, può richiedere eventuali integrazioni documentali assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere; in tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Il mancato adempimento nel termine comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda.
4. Il Servizio, sentiti gli altri Servizi eventualmente interessati, verifica, in sede istruttoria, il possesso dei requisiti soggettivi da parte del Consorzio e la corrispondenza della utilizzazione alle condizioni di cui all'art. 40, comma 1, valutandone altresì la compatibilità con gli obiettivi di tutela della risorsa e con gli altri interessi pubblici.
5. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Qualora, entro il predetto termine, il Servizio non adotti il provvedimento di autorizzazione o di diniego ovvero non richieda integrazioni documentali, l'utilizzazione richiesta s'intende assentita, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso richiesto, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 6, e negli importi stabiliti dall'art. 152 della L.R. 3/99.
6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente Capo ha durata non superiore a quella della concessione originaria, di cui non costituisce variante ai sensi dell'art. 31, e può essere subordinata ad ulteriori condizioni e prescrizioni.

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