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REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2001, n. 41

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 168 del 22 novembre 2001

TITOLO VI
NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 42
Norme speciali
1. L'acqua pubblica destinata ad uso consumo umano, erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato di cui alla Legge 36/94 Sito esterno e alla L.R. 6 settembre 1999, n. 25, è concessa all'Agenzia di ambito competente per territorio, se costituita, ovvero al Comune ove è ubicata l'opera di presa quale referente di tutti i Comuni che beneficiano dell'approvvigionamento della risorsa derivata. Tale risorsa può essere altresì concessa a soggetti titolari di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria fornitori del servizio idrico integrato.
2. L'acqua pubblica ad uso irriguo che alimenta le reti consortili è concessa ai Consorzi di bonifica e di irrigazione. L'utente che preleva l'acqua per uso irriguo da tali reti non è tenuto a presentare domanda di concessione al Servizio, ma si rapporta direttamente col Consorzio gestore.
3. L'utente si rapporta direttamente col Consorzio di bonifica e irrigazione anche nel caso di cui al comma 4 dell'articolo 23, limitatamente al prelievo ad uso irriguo di acqua vettoriata, previa acquisizione della concessione per l'opera di presa rilasciata dal Servizio qualora la derivazione comporti opere di prelievo fisse ovvero, nel caso di opere mobili, previa comunicazione al Servizio, che può dettare eventuali prescrizioni nel termine di 30 giorni.
4. La Regione può individuare, mediante apposita cartografia, reticoli idrografici composti da corpi idrici naturali e artificiali con particolari caratteristiche del regime di alimentazione e dei deflussi e con interrelazioni fra alvei e canali artificiali, per i quali è rilasciata al Consorzio di bonifica e di irrigazione competente territorialmente un'unica concessione d'acqua per uso irriguo, al fine di assicurare la più razionale utilizzazione della risorsa idrica. Il Consorzio si rapporta direttamente con gli utenti che derivano dal corso d'acqua naturale ai sensi del comma 2 e con le modalità di cui al comma 3, e può avvalersi della facoltà di destinare la risorsa idrica concessa agli usi previsti dall'art. 27 della Legge 36/94 Sito esterno. Restano valide fino alla scadenza le concessioni di derivazione già rilasciate sul corso d'acqua naturale.
Art. 43
Norme generali sui procedimenti pendenti
1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono fatti salvi gli adempimenti istruttori già effettuati e riconducendo, con le necessarie integrazioni, le singole fattispecie alle diverse procedure individuate al Titolo II, al Titolo IV ed al Titolo V. Il responsabile del procedimento, al fine di acquisire i pareri di cui agli artt. 9 e 12, può convocare la Conferenza di Servizi di cui all'art. 13 e, qualora lo ritenga opportuno, può disporre l'effettuazione di ulteriori sopralluoghi.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la fattispecie delle concessioni in sanatoria è ricondotta, in relazione alle caratteristiche dei prelievi, alle procedure di concessione individuate al Titolo II o al Titolo IV.
3. Per tutti i procedimenti per i quali il disciplinare di concessione sia già stato sottoscritto dall'utente si considera concluso l'iter istruttorio e si procede all'adozione del provvedimento finale, limitando la durata della concessione secondo quanto previsto dall'art. 47, prevedendo prescrizioni finalizzate al raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico e rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale, nonché adeguando l'importo dei canoni al disposto dell'art. 152 della L.R. 3/99.
4. Per le domande di concessione rientranti nelle tipologie previste dall'art. 36 il termine di 60 giorni, di cui al comma 5 dello stesso articolo, decorre dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Qualora sia necessaria un'integrazione documentale il termine decorre dalla ricezione dei documenti richiesti.
5. Per le domande di derivazione da sottoporre a valutazione di impatto ambientale si procede secondo quanto previsto dall'art. 46.
6. Per i procedimenti relativi alle grandi derivazioni, come individuate all'art. 6 del R.D. 1775/33, si procede con le modalità indicate ai commi 1, 2, 3 e 5 acquisito il parere del Servizio regionale competente in materia di risorse idriche.
7. Alle domande di proroga della concessione presentate ai sensi dell'art. 23, comma 8 del D.Lgs. 152/99 Sito esterno si applicano le disposizioni previste all'art. 27 per il rinnovo della concessione integrando i pareri ivi previsti con quello dell'Autorità di bacino.
8. L'utilizzo di corsi d'acqua naturali quali vettori di acque assentite ad uso irriguo, in atto all'entrata in vigore del presente Regolamento, è consentito ai Consorzi di bonifica e di irrigazione, sino al pronunciamento del Servizio qualora sia presentata domanda, ai sensi del comma 4 dell'art. 23, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per il periodo di occupazione. Le domande di rinnovo della concessione, che presuppongono quale condizione imprescindibile di esercizio della derivazione la veicolazione della risorsa in un corpo naturale non rientrante nel reticolo consortile, si intendono presentate anche ai sensi del comma 4 dell'art. 23.
Art. 44
Licenze di attingimento
1. I procedimenti relativi alle domande di licenza annuale di attingimento, già presentate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono perfezionati a norma dell'art. 56 del TU 1775/33 qualora non sia stato superato il limite quinquennale di rinnovo previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 275/93 Sito esterno.
Art. 45
Procedimenti di autorizzazione alla ricerca
1. I titolari di autorizzazione alla ricerca, anche se rilasciata prima del 10 agosto 1999 qualora entro tale data non sia iniziato il prelievo, devono presentare, con le modalità previste dall'art. 6, domanda di concessione, che verrà istruita secondo le procedure di cui al presente Regolamento, con esclusione della fase relativa al rilascio dell'autorizzazione alla perforazione.
2. Per le domande di autorizzazione alla ricerca, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, gli interessati devono presentare domanda di concessione ai sensi dell'art. 6. L'istruttoria rimane sospesa sino alla presentazione della domanda di concessione ed il procedimento si conclude ai sensi del presente Regolamento facendo salvi gli adempimenti già effettuati che risultino ad esso conformi.
Art. 46
Progetti di derivazione sottoposti a valutazione di impatto ambientale
1. I procedimenti relativi a domande di concessione di acqua pubblica soggetti a procedura di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 6 della Legge 349/86 Sito esterno, iniziati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, rimangono sospesi sino all'esito della suddetta procedura. Il richiedente attiva la procedura di VIA presso l'Amministrazione statale competente e trasmette l'esito al Servizio per la conclusione del procedimento.
2. I procedimenti relativi a domande di concessione di acqua pubblica soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 9/99, iniziati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sono sospesi sino all'attivazione della procedura di VIA presso l'autorità competente. Per la conclusione del procedimento il proponente integra la documentazione presentata ai sensi della L.R. 9/99 con quella richiesta dal presente Regolamento.
3. I procedimenti relativi a domande di concessione di acqua pubblica soggetti a procedura di screening ai sensi della L.R. 9/99, iniziati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sono sospesi sino all'esito della stessa. In caso di verifica positiva ed esclusione dalla ulteriore procedura di VIA, il Servizio conclude il procedimento, fermo restando il rispetto delle eventuali prescrizioni dettate a seguito della procedura di screening. Qualora sia accertata la necessità della ulteriore procedura di VIA, si rimanda a quanto previsto dal comma 2.
Art. 47
Termine provvisorio per la durata delle concessioni
1. Fino all'adozione della direttiva di cui al comma 2 dell'art. 21, tutte le concessioni ed autorizzazioni, comprese quelle disciplinate dagli artt. 36 e 37, sono rilasciate o rinnovate per una durata non superiore all'anno 2005.
2. Le concessioni di cui al comma 1 possono essere prorogate, alla loro scadenza, sino al termine individuato, in relazione alla loro tipologia, dalla direttiva di cui al comma 2 dell'art. 21.
Art. 48
Revisione delle concessioni
1. Tutte le utenze in atto al 3 ottobre 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. 258/00 Sito esterno, devono essere censite, in relazione al corpo idrico superficiale o sotterraneo di approvvigionamento, entro il 30 giugno 2002.
2. Entro un anno dalla data di adozione del Piano di tutela, uso e risanamento delle acque di cui all'art. 114 della L.R. 3/99, i Servizi procedono alla revisione delle concessioni in atto, prevedendo, ove necessario, la riduzione temporale o quantitativa dei prelievi e prescrivendo rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici. Tali limitazioni non danno luogo ad indennizzo da parte della pubblica Amministrazione, ma ad una eventuale riduzione del canone annuo di concessione ai sensi dell'art. 22, comma 5 del D.Lgs. 152/99 Sito esterno.
Art. 49
Sanzioni
1. L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, riconducibile all'utilizzo abusivo, in tutto o in parte, di acqua pubblica comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 17 del TU 1775/33. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le sanzioni amministrative previste all'art. 155 della L.R. 3/99 si applicano anche alle violazioni del presente Regolamento nelle parti in cui sostituisce la disciplina di cui al TU 1775/33.
Art. 50
Norma finale
1. Il presente Regolamento sostituisce ogni altra disposizione con esso incompatibile. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applica la vigente normativa di settore.

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