REGOLAMENTO REGIONALE 13 febbraio 2006, n. 2
REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (ARTT. 20 E 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI")
BOLLETTINO UFFICIALE n. 19 del 13 febbraio 2006
Art. 2
Disposizioni generali
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 196 del 2003 .
2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.