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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 13 febbraio 2006, n. 2

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (ARTT. 20 E 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 2003 Sito esterno "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI")

BOLLETTINO UFFICIALE n. 19 del 13 febbraio 2006

Art. 2
Disposizioni generali
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 196 del 2003 Sito esterno.
2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

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