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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 2

REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'AGREA, DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER E DELL'IBACN

BOLLETTINO UFFICIALE n. 159 del 31 ottobre 2007

Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina, a norma dell'articolo 19, commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Sito esterno (Codice in materia di protezione dei dati personali) e in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), le operazioni di comunicazione e di diffusione dei dati personali comuni, ossia non sensibili e non giudiziari, che non sono già disciplinate puntualmente da norme di legge o di regolamento e del cui trattamento sono titolari, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti soggetti (di seguito i "Titolari"):
1.
a) Giunta della Regione Emilia-Romagna (di seguito "Giunta");
b) Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (di seguito "AGREA");
c) Agenzia regionale di protezione civile;
d) Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER (di seguito "Intercent-ER");
e) Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (di seguito "IBACN").
2. Il presente regolamento non disciplina l'attività di diffusione effettuata dall'Agenzia informazione e ufficio stampa della Giunta che costituisce attività giornalistica e a cui si applica il codice deontologico dei giornalisti.
3. I Titolari di cui al comma 1 hanno accesso alle banche dati regionali condivise in rete, tra cui quelle per la gestione delle presenze, per la gestione degli atti amministrativi e per la gestione dei processi lavorativi integrati, ciascuno per il proprio ambito di competenza.

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