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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 2

REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'AGREA, DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER E DELL'IBACN

BOLLETTINO UFFICIALE n. 159 del 31 ottobre 2007

Art. 11
Comunicazione e diffusione di dati concernenti soggetti privati
1. La Giunta può diffondere, anche per via telematica, i dati concernenti persone giuridiche contenuti nel Registro delle persone giuridiche al fine di consentirne la migliore rintracciabilità.
2. I Titolari possono diffondere, anche per via telematica, i dati concernenti associazioni private; centri di servizio o assistenza, tra cui presidi socio-assistenziali, centri di salute mentale, centri di assistenza agricola (di seguito "CAA") e centri di taratura atomizzatori; centri o enti di formazione professionale; scuole private di ogni ordine e grado; case di cura; aziende e laboratori sperimentali; organismi di controllo e certificazione; ordini professionali; organizzazioni non governative (ONG), professionali, di volontariato, di produttori e di tutela dei consumatori; ambiti territoriali di caccia (ATC), per facilitare il reperimento delle informazioni da parte dei cittadini e per finalità di pubblica utilità.
3. La Giunta può diffondere, anche per via telematica, i dati concernenti imprese o enti e organismi privati abilitati, accreditati, autorizzati o comunque certificati, tra cui in particolare presidi sanitari ed enti o organismi di tutela e valorizzazione delle indicazioni geografiche, per facilitare il reperimento delle informazioni da parte dei cittadini e per finalità di pubblica utilità.
4. La Giunta può diffondere, anche per via telematica, per facilitare il reperimento delle informazioni da parte dei cittadini e per finalità di pubblica utilità, i dati concernenti professionisti e operatori accreditati dalla Regione o da altri enti pubblici, tra cui:
a) medici abilitati alla certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica;
b) operatori pratici abilitati all'inseminazione artificiale animale;
c) assaggiatori di olio di oliva;
d) tecnici acustici ambientali abilitati a effettuare misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo.
5. La Giunta può diffondere, anche per via telematica, i dati concernenti imprese, per finalità di promozione e valorizzazione del territorio, del turismo, della cultura, delle attività produttive, dell'agricoltura e dell'allevamento, per facilitare lo svolgimento delle attività economiche e per facilitare il reperimento delle informazioni e l'accesso ai servizi da parte dei cittadini.
6. I dati di cui al presente articolo sono costituiti dai nominativi o dalla denominazione o ragione sociale, dai nominativi di eventuali referenti, dai recapiti telefonici, dalla sede legale o dagli indirizzi anche telematici forniti dagli interessati, necessari per la rintracciabilità da parte dei cittadini o altri enti. Tali dati possono, qualora necessario, essere integrati da dati specifici relativi al settore di riferimento, tra cui, in particolare, le lingue conosciute nel caso di guide turistiche, le quote latte assegnate ai produttori, le specie trattate dai centri di produzione animali. I dati di cui al comma 5 possono ricomprendere anche l'orientamento economico delle imprese.
7. La Giunta può, nei limiti e per le medesime finalità di cui al presente articolo, effettuare operazioni di comunicazione.

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