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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 2

REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'AGREA, DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER E DELL'IBACN

BOLLETTINO UFFICIALE n. 159 del 31 ottobre 2007

Art. 12
Comunicazioni ad altre pubbliche amministrazioni
1. I Titolari possono comunicare ad altre pubbliche amministrazioni i dati personali necessari perché le stesse possano espletare i compiti istituzionali, puntualmente previsti da norma di legge o regolamento.
2. I Titolari possono comunicare ad altre pubbliche amministrazioni i dati personali necessari per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'ente destinatario quando una norma di legge o regolamento preveda l'espressione di un parere da parte dell'ente pubblico destinatario o dei Titolari, ovvero quando l'ente pubblico destinatario debba effettuare attività ispettive, di vigilanza, di verifica, di controllo anche sugli aiuti erogati, di rendicontazione e di monitoraggio.
3. I Titolari possono comunicare ad altre pubbliche amministrazioni i dati personali contenuti in istanze, note o documenti ricevuti dai Titolari da parte di terzi per competenza parziale o per errore e trasmessi dai Titolari stessi al soggetto pubblico competente.

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