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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 31 ottobre 2007, n. 2

REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'AGREA, DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER E DELL'IBACN

BOLLETTINO UFFICIALE n. 159 del 31 ottobre 2007

Art. 14
Comunicazione e diffusione dei dati relativi ai contributi erogati e ricevuti
1. I Titolari possono comunicare e diffondere, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 26 novembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso), anche per via telematica, per garantire la trasparenza dell'attività amministrativa, i dati relativi a contributi, sovvenzioni, benefici comunque denominati, assegnati o potenzialmente assegnabili, fra cui i nominativi o la denominazione sociale dei richiedenti e dei beneficiari del contributo, la sede legale di questi, il numero di partita IVA, la denominazione e l'entità del contributo, la ragione dell'erogazione, il punteggio totale o la valutazione, se necessari. Il dato relativo alla motivazione di non ammissibilità che riguardi la sfera personale del soggetto richiedente deve essere di norma comunicato soltanto all'interessato, salvo diversa specifica previsione di legge o regolamento.
2. La Giunta può diffondere, anche con mezzi telematici, per la trasparenza dell'attività amministrativa e per pubblicizzare l'attività della Giunta stessa, i dati relativi a contributi, sovvenzioni, benefici comunque denominati, ricevuti, anche sulla base di progetti presentati, costituiti dall'indicazione dei destinatari del contributo, della denominazione del progetto, dell'entità contributo, dei costi del personale impiegato nel progetto.
3. La Giunta può comunicare ai soggetti pubblici che debbano svolgere attività volte all'erogazione del contributo i dati relativi all'intero progetto.
4. I Titolari possono comunicare ai soggetti privati che debbano svolgere attività volte all'erogazione del contributo tra cui, in particolare, organismi di garanzia, consorzi fidi, cooperative di garanzia e istituti bancari, i dati necessari per l'erogazione stessa.
5. I Titolari possono comunicare i dati relativi ai contributi erogati e ricevuti ai ministeri o agli enti, italiani ed europei competenti, per effettuare attività di rendicontazione e monitoraggio.

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